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**Posizione e Organizzazione** (GESCHRSBBJS)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (27)

Art. 1 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Reg. Int. ARCS BJS) - Posizione Art. 2 Regolamento Interno dell'Autorità di Conciliazione Regionale Giura Bernese-Seeland (Reg. Int. AC RBS) Art. 3 Regolamento di Procedura dell'Autorità Regionale di Conciliazione del Giura Bernese-Seeland (Reg. Proc. ARC JBS) Art. 4 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Giura Bernese-Seeland (Regolamento AC JB-S) Art. 5 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Reg. Int. AC BJS) Art. 6 Regolamento della Commissione regionale di conciliazione del Giura Bernese-Seeland (Regolamento CC GBS) Art. 7 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione del Giura Bernese-Seeland (Reg. Int. AC BJS) - Convocazione, Ordine del giorno Art. 8 Regolamento della Commissione di Conciliazione regionale Giura Bernese-Seeland (Regolamento CC GBR-SL) - Deliberazione Art. 9 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Rgl. Int. ARC BJS) - Compiti Art. 10 Regolamento d'ufficio dell'autorità di conciliazione regionale del Giura bernese-Seeland (Reg. d'ufficio ACR GB-SL) Art. 11 Regolamento di Procedura dell'Autorità di Conciliazione Regionale del Giura Bernese-Seeland (Reg. Proc. ACJBS) Art. 12 Regolamento di procedura dell'autorità regionale di conciliazione del Giura Bernese-Seeland (Reg. Proc. ARC GBS) Art. 13 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione del Giura Bernese-Seeland (Regolam. Interno ARC GBS) Art. 14 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Reg. Int. ARC BJS) - Competenze finanziarie per compiti amministrativi Art. 14a Regolamento di Procedura dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Regolamento SB BJS) Art. 15 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Reg. Int. ARC BJS) - Principio Art. 16 Regolamento della Commissione Regionale di Conciliazione del Giura Bernese-Seeland (Regolamento CRC JB-S) Art. 17 Regolamento delle operazioni dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Regolamento AC BJS) - Accesso agli atti Art. 18 Regolamento della Commissione di Conciliazione Regionale Berna Giura-Seeland (Reg. Conc. Reg. BJS) Art. 19 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Giura Bernese-Seeland (Reg. Conc. GBS) Art. 20 Regolamento Interno dell'Autorità di Conciliazione Regionale Berna Giura-Seeland (Reg. Int. AC BGS) Art. 21 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Giura Bernese-Seeland (Regolamento SB BJS) Art. 22 Regolamento delle attività dell'autorità regionale di conciliazione del Giura bernese-Seeland (Regolamento AC GBS) Art. 23 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland (Reg. Int. ARCS BJS) - Segretezza d'ufficio Art. 24 Regolamento di Procedura dell'Autorità Regionale di Conciliazione del Giura Bernese-Seeland (RegProc AC GB-SL) - Abbigliamento Art. 25 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione del Giura Bernese-Seeland (Reg. int. ARC GB-S) - Risoluzione dei conflitti Art. 26 Regolamento interno dell'organo di conciliazione regionale Berner Jura-Seeland (Reg. int. OC BJS)

Testo normativo (27 Articoli)

**Posizione e Organizzazione**

Fatto salvo il rispetto dei compiti e delle competenze della direzione dell'amministrazione giudiziaria, del Tribunale Superiore e del Tribunale Regionale del Giura Bernese-Seeland, l'autorità di conciliazione è autonoma nella gestione e nell'organizzazione.

Ove necessario, il direttore o la direttrice generale consulta gli organi direttivi delle altre autorità giudiziarie civili e penali situate nella regione del Giura Bernese-Seeland e il Tribunale Superiore.

**Posizione e Organizzazione**

1. Gli organi direttivi rispettano in modo analogo i principi generali di gestione delle finanze e delle prestazioni secondo l'articolo 3 della Legge sulla Gestione Finanziaria del 15 giugno 2022 (LGF)[[2]].

2. L'autorità di conciliazione si impegna internamente ed esternamente al principio della trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.

**Posizione e Organizzazione**

L'Autorità di Conciliazione Regionale del Berner Jura-Seeland gestisce un ufficio distaccato a Moutier

Il termine "Autorità di Conciliazione" comprende anche l'ufficio distaccato a Moutier.

La conferenza dei presidenti, la direttrice o il direttore, nonché il cancelliere capo o la cancelliera capo, sono nelle loro funzioni anche responsabili per l'ufficio distaccato a Moutier.

L'organizzazione e la sostituzione sono regolamentate dagli organi competenti dell'Autorità di Conciliazione anche per l'ufficio distaccato a Moutier.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Berna Giura-Seeland

1. Gli organi dell'autorità di conciliazione sono

a la conferenza dei presidenti,

b la direttrice o il direttore,

c la vice direttrice o il vice direttore,

d la cancelliera capo o il cancelliere capo.

Organi dell'Autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland - Conferenza dei Presidenti

1. Tutti i presidenti ordinariamente eletti assegnati dal tribunale superiore all'autorità di conciliazione costituiscono la conferenza dei presidenti.

2. Ogni presidente dispone di un voto, indipendentemente dal grado di occupazione.

3. I presidenti straordinariamente nominati possono partecipare alla conferenza dei presidenti con voce consultiva. Dopo un periodo di servizio di almeno sei mesi, essi hanno diritto di voto come i presidenti ordinariamente eletti.

4. La direttrice o il direttore generale presiede la conferenza dei presidenti.

Organi dell'Autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland - Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti propone al Tribunale Superiore un presidente o una presidente come direttore o direttrice d'ufficio per una durata di tre anni ai fini dell'elezione (Art. 86 cpv. 2 GSOG).

2. Essa elegge

a) il sostituto o la sostituta del direttore o della direttrice d'ufficio,

b) il segretario capo o la segretaria capo del tribunale.

3. È responsabile dell'assunzione e della determinazione del grado di occupazione del restante personale.

4. Stabilisce l'estensione, la natura e l'organizzazione della consulenza legale.

5. Determina l'esonero dalle funzioni ordinarie per il direttore o la direttrice d'ufficio e il loro sostituto o la loro sostituta.

6. Stabilisce l'esonero dalle funzioni ordinarie per il segretario capo o la segretaria capo del tribunale.

7. È responsabile della redazione dell'accordo sulle risorse con il Tribunale Superiore.

8. Ha la competenza, soggetta all'approvazione del Tribunale Superiore, di emanare e modificare questo regolamento dell'ufficio.

9. Può delegare i propri compiti ai sensi dei capoversi 3 e 6.

Organi dell'Autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland - Conferenza dei Presidenti

1. La conferenza dei presidenti è convocata dalla direttrice o dal direttore degli affari,

a) non appena un affare è da valutare,

b) su richiesta di due presidenti, richiesta che deve essere presentata alla direttrice o al direttore degli affari insieme agli affari da trattare,

c) ma almeno una volta all'anno.

2. Gli aventi diritto a partecipare vengono convocati alle riunioni per iscritto (anche via e-mail).

3. La cancelliera caposervizio o il cancelliere caposervizio partecipa alle riunioni con voto consultivo.

4. La convocazione deve avvenire di norma dieci giorni prima del giorno della riunione, allegando l'ordine del giorno e eventuali documenti.

Organi dell'Autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland - Conferenza dei Presidenti

1. La conferenza dei presidenti decide con la maggioranza relativa dei voti espressi. Affinché una decisione sia valida, è necessario che più della metà di tutti i membri partecipino alla riunione.

2. In caso di parità di voti decide

a) per le delibere: il voto decisivo della direttrice o del direttore;

b) per le elezioni: il sorteggio.

3. Sono ammessi i provvedimenti per circolazione. In questo caso, il voto avviene per iscritto (anche tramite e-mail) con una dichiarazione corrispondente indirizzata alla direttrice o al direttore.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione Berna Giura-Seeland - La Direttrice o il Direttore**

1. La direttrice o il direttore assicura il regolare svolgimento delle attività della commissione di conciliazione. Lei o lui è responsabile dell'amministrazione della commissione di conciliazione e competente per tutte le questioni non assegnate ad un altro organo, in particolare per

a la rappresentanza della commissione di conciliazione nei confronti del tribunale superiore e verso l'esterno,

b l'elaborazione e la conclusione dell'accordo con il tribunale regionale Berner Jura-Seeland,

c * la rappresentanza della commissione di conciliazione nel tribunale regionale Berner Jura-Seeland e la tutela dei suoi interessi nella dirigenza estesa del tribunale superiore,

d la gestione delle risorse a disposizione della commissione di conciliazione,

e il personale all'interno della commissione di conciliazione, nella misura in cui ciò non rientri nella competenza della conferenza dei presidenti,

f garantire un'elevata competenza professionale e sociale delle collaboratrici e dei collaboratori,

g * la conduzione dei colloqui di valutazione con la vicaria o il vicario, con i presidenti, le cancelliere e i cancellieri, le segretarie e i segretari giudiziari,

h la supervisione delle operazioni del segretariato,

i la supervisione della contabilità,

k la regolamentazione del bilanciamento del carico tra i presidenti,

l * ...

m * l'impiego di supplenti nominati dal tribunale superiore provenienti da altre autorità,

n la convocazione e la conduzione delle riunioni della conferenza dei presidenti,

o l'attuazione delle decisioni della conferenza dei presidenti,

p la cura dei contatti con i giudici e la loro informazione,

q la determinazione dei principi riguardanti la registrazione, la gestione dei dossier e l'archiviazione,

r garantire una formazione continua adeguata ai bisogni,

s l'elaborazione e l'adozione del piano di sicurezza e del regolamento interno,

t l'attuazione della normativa sulla protezione dei dati, nella misura in cui essa sia applicabile,

u la sicurezza dei dati elettronici, in particolare attraverso l'emissione di restrizioni di accesso e istruzioni.

2. Lei o lui può delegare lo svolgimento delle attività e dei compiti alla cancelliera capo, al cancelliere capo o a singoli presidenti.

3. Lo svolgimento delle attività e dei compiti secondo il paragrafo 1 lettere g, q, r e s può essere delegato ai presidenti della sede periferica.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione Berna Giura-Seeland - La Direttrice o il Direttore**

La sostituta o il sostituto assiste la direttrice o il direttore nella realizzazione dei compiti e la o lo rappresenta in caso di impedimento.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione del Giura bernese-Seeland - Cancelliera capo o cancelliere capo**

1. La cancelliera dirigente o il cancelliere dirigente assiste la direttrice amministrativa o il direttore amministrativo e redige il verbale alle riunioni del comitato dei presidenti.

2. Lei o lui coordina e delega i compiti aggiuntivi alle cancelliere e ai cancellieri, nonché alle segretarie giudiziarie e ai segretari giudiziari.

3. Gli ulteriori compiti sono definiti su proposta della direttrice amministrativa o del direttore amministrativo dal comitato dei presidenti.

1. Organi dell'autorità di conciliazione regionale Berner Jura-Seeland - Direzione della Segreteria

1. Il segretariato è diretto da una direttrice o un direttore.

2. Lei o lui è responsabile per

a) la supervisione del segretariato,

b) il tutoraggio degli apprendisti,

c) altri compiti speciali che le o gli vengono assegnati.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland - Potere di firma e competenze finanziarie

In merito agli affari che rientrano nella competenza dell'autorità di conciliazione, firma la direttrice o il direttore.

Per il resto, il diritto di firma si determina in base ai compiti assegnati. Una delega è possibile.

Fatte salve altre disposizioni applicabili.

1. Organi dell'autorità regionale di conciliazione Berna Giura-Seeland - Autorizzazione alla firma e competenze finanziarie

1. La direttrice o il direttore autorizza spese per compiti amministrativi fino a un importo di 30.000 franchi di propria competenza. È possibile una delega alla vice direttrice o al vice direttore della direttrice o del direttore, oppure alla responsabile o al responsabile delle risorse del Tribunale regionale del Giura bernese-Seeland.

2. Le spese superiori a 30.000 franchi richiedono un'autorizzazione di spesa da parte della direzione del Tribunale d'appello.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Berner Jura-Seeland - Potere di firma e competenze finanziarie

1. Per le spese relative ai procedimenti in materia civile, l'autorizzazione finanziaria alla spesa è considerata come approvazione delle spese indipendentemente dall'importo (Art. 31 cpv. 1 lett. e del Regolamento sulla gestione finanziaria del 16.11.2022 [RGF]).

2. La conduzione del procedimento è responsabile dell'esame sostanziale delle spese. Se l'autorizzazione finanziaria alla spesa spetta a quest'ultima per una determinata spesa, l'esame sostanziale è effettuato dalla cancelliera o dal cancelliere capo.

3. L'autorizzazione finanziaria alla spesa avviene

a. per spese fino a 30'000 franchi da parte della direttrice o del direttore generale o dal loro vice,

b. per spese superiori a 30'000 franchi da parte della direttrice o del direttore generale.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Berna Giura-Seeland - Verbali e Informazione

1. La Direttrice o il Direttore informa il personale in modo appropriato riguardo alla propria attività.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione del Giura Bernese-Seeland - Verbale e Informazione

1. È necessario redigere un verbale relativo alle richieste e alle delibere della Conferenza dei Presidenti, che fornisca anche informazioni in forma sintetica sulle discussioni svolte.

2. Il verbale deve essere inviato per iscritto (via e-mail) ai presidenti entro cinque giorni dalla riunione.

3. Eventuali integrazioni e correzioni devono essere comunicate per iscritto entro cinque giorni.

4. Le delibere devono essere comunicate al restante personale tramite estratti del verbale o in altra forma appropriata dalla direttrice o dal direttore degli affari.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione del Giura Bernese-Seeland - Verbale e Informazione

I presidenti hanno accesso a tutti i fascicoli della conferenza dei presidenti.

Hanno il diritto di consultare i fascicoli del responsabile amministrativo o della responsabile amministrativa, nella misura in cui siano personalmente interessati o quando li necessitano per l'esercizio delle loro funzioni.

Disposizioni Varie

1. Presso l'autorità di conciliazione operano

a i presidenti ordinariamente eletti,

b i presidenti straordinari nominati dall'Alta Corte,

c le cancelliere e i cancellieri,

d i rappresentanti paritetici per le controversie in materia di diritto del lavoro e locazioni (giudici specializzati),

e le segretarie di tribunale e i segretari di tribunale,

f le praticanti legali e i praticanti legali e gli apprendisti.

Disposizioni Varie

1. I presidenti garantiscono una consulenza legale di alta qualità ed efficiente e la risoluzione delle controversie.

2. Essi svolgono ulteriori compiti loro attribuiti dalla legislazione.

Disposizioni Varie

Il grado di occupazione del presidente è stabilito dall'elezione tramite il Gran Consiglio. Le modifiche al grado di occupazione durante il mandato sono decise dalla direzione del Tribunale Superiore su richiesta. Non sussiste alcun diritto a una modifica del grado di occupazione.

Disposizioni Varie

1. Richieste di autorizzazione per attività accessorie o cariche pubbliche da parte dei/delle Presidenti devono essere presentate con tutte le informazioni necessarie al direttore o alla direttrice d'ufficio. Quest'ultimo/a le inoltra, insieme ai propri commenti ed eventuale proposta, alla direzione amministrativa del tribunale superiore.

Disposizioni Varie

1. La direttrice o il direttore, ovvero per la sede distaccata anche i presidenti assegnati alla sede distaccata, sono autorizzati a emanare disposizioni per la protezione delle persone e dei beni, in particolare a disporre controlli generali agli ingressi dell'edificio e delle aule di tribunale, a predisporre controlli di persone e bagagli, nonché a far allontanare persone dall'edificio.

2. In casi singoli, misure di sicurezza possono essere disposte anche dalla direzione del procedimento pertinente, per quanto possibile in accordo con la direttrice o il direttore.

Disposizioni Varie

1. Tutti i dipendenti sono tenuti al segreto riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso l'autorità di conciliazione.

2. Il segreto d'ufficio si applica anche ai periti, agli interpreti e ad altri collaboratori. È compito della direzione del procedimento informarli sull'obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di violazione.

3. La decisione sulla dispensa dal segreto d'ufficio spetta alla direzione generale del tribunale superiore.

Disposizioni Varie

1. Alle udienze dell'autorità di conciliazione intervengono i presidenti, i cancellieri, i segretari giudiziari, i giudici specializzati, nonché i rappresentanti delle parti, in abbigliamento consono.

Disposizioni Varie

1. I conflitti tra collaboratrici e collaboratori vengono risolti internamente per quanto possibile.

2. Le parti coinvolte sono tenute a cercare inizialmente un dialogo tra di loro e con la persona di riferimento nominata dalla direttrice o dal direttore generale.

3. Se non si raggiunge alcun accordo, la questione viene sottoposta alla direttrice o al direttore generale, che adotterà misure appropriate. Egli o ella può coinvolgere il Tribunale Superiore.

4. Se si tratta di una questione che può avere rilevanza nell'ambito della sorveglianza, la direttrice o il direttore generale informa il Tribunale Superiore.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

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