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Posizione e Gestione (GESCHRRGOL)

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (34)

Art. 1 Regolamento di Procedura del Tribunale Regionale Oberland (Regolamento TP RO) Art. 2 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Composizione Art. 3 Regolamento di procedura del Tribunale regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Presidenza Art. 4 Regolamento interno del Tribunale Regionale Oberland (Regolamento T.R. Oberland) - Compiti Art. 5 Regolamento di gestione del Tribunale Regionale Oberland (Regolamento di gestione RG OL) - Convocazione Art. 6 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Deliberazione Art. 7 Regolamento Interno del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Int. TR OL) - Composizione Art. 8 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Compiti Art. 9 Regolamento interno del Tribunale regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) Art. 10 Regolamento dell'Ufficio del Tribunale Regionale dell'Oberland (RegO TR OL) - Deliberazione Art. 11 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Compiti Art. 12 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Regolamento TR OL) - Suppleanti Art. 13 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. TR OL) - Compiti Art. 14 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Regol. T.R. OL) Art. 15 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. TR OL) Art. 16 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (RegTrib RegO) Art. 17 Regolamento del Tribunale Regionale dell'Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) Art. 18 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) Art. 18a Regolamento di servizio del Tribunale Regionale Oberland (Regolamento Tribunale RG OL) Art. 19 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Principi Art. 20 Regolamento del Tribunale Regionale del Oberland (RGO) Art. 21 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Organizzazione Art. 22 Regolamento delle funzioni del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Funz. TR Oberland) - Direzione delle sezioni Art. 23 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. TR OL) - Conferenza di Sezione Art. 23a Regolamento interno del Tribunale Regionale Oberland (Regolamento Trib. Reg. OL) Art. 24 Regolamento Interno del Tribunale Regionale dell'Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) Art. 25 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Regol. RG OL) - Compiti Art. 26 Regolamento interno del Tribunale Regionale dell'Oberland (Reg. Trib. Reg. OL) - Grado di occupazione Art. 27 Regolamento dell'attività del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Att. Trib. Reg. OL) Art. 28 Regolamento di procedura del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Proc. Trib. Reg. OL) - Sicurezza e Protezione dei Dati Art. 29 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Regolamento TR OL) - Segreto d'Ufficio Art. 30 Regolamento di Procedura del Tribunale Regionale Oberland (Reg. Proc. TR OL) Art. 31 Regolamento d'ordinamento del Tribunale regionale Oberland (Reg.ord. TR OL) Art. 32 Regolamento del Tribunale Regionale Oberland (Reg. TR OL)

Testo normativo (34 Articoli)

Posizione e Gestione

1. Il Tribunale Regionale è indipendente nell'esercizio della funzione giurisdizionale ed è vincolato solo alla legge.

2. Nel rispetto delle disposizioni legali e salvo le competenze e attribuzioni della direzione dell'amministrazione giudiziaria e della Corte Superiore, si autogestisce. Gli organi direttivi rispettano a tal fine i principi generali della gestione delle finanze e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla gestione finanziaria del 15 giugno 2022 (FHG).

3. Quando necessario, gli organi direttivi si coordinano con quelli delle altre autorità giudiziarie civili e penali situate nella regione Oberland e con la Corte Superiore.

4. Il Tribunale Regionale si impegna, sia internamente che esternamente, al principio della trasparenza e al diritto d'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.

**Organi della Direzione Giudiziaria - Conferenza dei Giudici**

Articolo 1: Composizione della Conferenza dei Giudici Regionali

Le Presidentesse e i Presidenti del tribunale ordinariamente eletti, assegnati al Tribunale regionale dall'Alta Corte, costituiscono la Conferenza dei Giudici.

Il diritto di voto è indipendente dal grado di impiego.

Le Presidentesse e i Presidenti del tribunale straordinariamente impiegati possono partecipare alla Conferenza dei Giudici con voto consultivo. Dopo un periodo di impiego continuativo di sei mesi, acquisiscono anche il diritto di voto.

La o il cancelliere capo partecipa alle riunioni con voto consultivo.

La o il responsabile delle risorse può partecipare alle riunioni su invito con voto consultivo.

**Organi della Direzione Giudiziaria - Conferenza dei Giudici**

Il o la presidente della direzione assume la presidenza della conferenza dei giudici (Art. 82 cpv. 2 lett. a GSOG).

Le o i vice presidenti del o della presidente della direzione rappresentano quest'ultimo o quest'ultima anche nella conferenza dei giudici (Art. 82 cpv. 2 lett. b GSOG).

**Organi della Direzione Giudiziaria - Conferenza dei Giudici**

1. La conferenza dei giudici propone al Tribunale Superiore una Presidente o un Presidente del tribunale come Presidente del consiglio di amministrazione per la durata di tre anni (Art. 82 comma 4 GSOG).

2. Essa nomina per una durata di tre anni, con possibilità di rielezione (Art. 82 comma 5 GSOG)

a) uno o due Vicepresidenti del consiglio di amministrazione,

b) i responsabili delle sezioni,

c) la cancelliera capo o il cancelliere capo.

3. Essa decide, su richiesta del consiglio di amministrazione, in merito all'assunzione del o della responsabile delle risorse (Art. 82 comma 5 GSOG).

4. Essa elegge, su richiesta del consiglio di amministrazione, ulteriori membri del consiglio di amministrazione (Art. 7 comma 3, Art. 82 comma 3 GSOG) e stabilisce la durata del loro mandato.

5. Essa stabilisce per la cancelliera capo o il cancelliere capo l'esenzione dai compiti principali.

6. Essa decide in merito alle modifiche definitive dell'assegnazione degli affari ai Presidenti di tribunale.

7. Essa stabilisce per il Presidente o la Presidente del consiglio di amministrazione e il suo o la sua Vicepresidenza, per i responsabili delle sezioni e per la cancelliera capo o il cancelliere capo l'esenzione dai compiti principali.

8. Essa è responsabile dell'emanazione e modificazione di questo regolamento interno, previa approvazione da parte del Tribunale Superiore.

**Organi della Direzione Giudiziaria - Conferenza dei Giudici**

1. La conferenza dei giudici è convocata dal o dalla presidente della direzione non appena un affare è pronto per la valutazione.

2. Un quarto dei membri aventi diritto di voto può richiedere la convocazione della conferenza. Essi hanno il diritto di richiedere l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.

3. I partecipanti aventi diritto sono invitati alle riunioni per iscritto o tramite e-mail.

4. L'invito con l'ordine del giorno deve essere generalmente inviato cinque giorni prima del giorno della riunione. Eventuali documenti devono essere allegati all'invito o messi a disposizione per la consultazione.

**Organi della Direzione Giudiziaria - Conferenza dei Giudici**

1. La conferenza dei giudici delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una delibera sia validamente adottata, è necessario che più della metà di tutti i membri partecipi alla riunione.

2. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o del suo sostituto; in caso di elezioni decide il sorteggio.

3. Sono consentite delibere per circolazione. In questo caso, il voto viene espresso per iscritto o tramite e-mail mediante una dichiarazione corrispondente al presidente della direzione.

1. Organi della Direzione giudiziaria - Gestione aziendale - Composizione, Compiti e Deliberazione

1. La direzione è composta da

a) il o la presidente,

b) **\*** i vice presidenti o le vice presidenti,

c) il cancelliere capo o la cancelliera capo,

d) il responsabile delle risorse o la responsabile delle risorse,

e) un rappresentante o una rappresentante dell'autorità di conciliazione regionale dell'Oberland.

2. Il diritto di partecipazione e di voto del rappresentante o della rappresentante dell'autorità di conciliazione regionale dell'Oberland è limitato alle questioni che li riguardano allo stesso modo del tribunale regionale.

3. La direzione può richiedere alla conferenza dei giudici di eleggere membri aggiuntivi nella direzione.

1. Organi della Direzione giudiziaria - Gestione aziendale - Composizione, Compiti e Deliberazione

1. La direzione aziendale in quanto plenaria decide principalmente su questioni di principio e sugli orientamenti strategici. Può delegare i poteri decisionali in singole aree a un comitato o a un singolo membro.

2. La direzione aziendale è responsabile dell'amministrazione giudiziaria e competente per tutte le questioni che non sono assegnate ad un altro organo, in particolare per

a l'elaborazione dell'accordo annuale sulle risorse con il Tribunale Superiore,

b la gestione delle risorse a disposizione del Tribunale Regionale,

c la nomina di un responsabile delle risorse supplente,

d la gestione del personale del Tribunale Regionale, in particolare per l'assunzione del personale, la sua assegnazione ai dipartimenti o ai team e il supporto in altri dipartimenti o team,

e la supervisione dell'attività di segreteria e della contabilità,

f **\* la decisione sul supporto di presidenti di tribunale in altri dipartimenti,

g **\* l'impiego di personale ausiliario designato dal Tribunale Superiore proveniente da altre autorità,

h la decisione su un bilanciamento temporaneo del carico di lavoro tra i presidenti di tribunale,

i la regolazione della supplenza tra i presidenti di tribunale del Tribunale Regionale,

k la definizione dei principi riguardanti l'archiviazione, la gestione dei dossier e l'archiviazione dei documenti,

l l'assicurazione di una formazione continua adeguata ai bisogni,

m la redazione e l'approvazione del piano di sicurezza e del regolamento interno.

3. Essa può istituire commissioni e gruppi di lavoro.

4. Essa può delegare l'espletamento di affari e compiti ai presidenti di tribunale o ad altri collaboratori idonei, nonché alle commissioni e ai gruppi di lavoro da essa istituiti.

1. Organi della Direzione giudiziaria - Gestione aziendale - Composizione, Compiti e Deliberazione

1. Il o la Presidente della Direzione convoca le riunioni della Direzione e le presiede.

2. Ogni membro può richiedere al o alla Presidente della Direzione di convocare una riunione o di includere un punto all'ordine del giorno.

3. I membri della Direzione vengono invitati alle riunioni per iscritto o via e-mail, di norma cinque giorni prima della riunione, indicando l'ordine del giorno. Eventuali documenti allegati sono inclusi nell'invito o messi a disposizione per la consultazione.

4. Alle riunioni della Direzione possono essere invitate, se necessario, altre persone interne o esterne con voto consultivo.

1. Organi della Direzione giudiziaria - Gestione aziendale - Composizione, Compiti e Deliberazione

**La direzione aziendale delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Perché una delibera sia valida, è necessario che partecipi alla riunione più della metà di tutti i membri. In caso di impedimento, i membri della direzione possono farsi rappresentare dai rispettivi sostituti.**

In caso di parità di voto, prevale il voto della o del presidente o del rispettivo supplente.

Sono ammesse deliberazioni in forma circolatoria. In tal caso, il voto viene espresso per iscritto o tramite e-mail mediante un'apposita dichiarazione alla presidente o al presidente della direzione.

Organi della direzione del tribunale - Direzione degli affari - Presidenza della direzione degli affari

1. Il o la Presidente della Direzione assicura il regolare svolgimento delle attività del Tribunale Regionale. Le sue funzioni comprendono in particolare i seguenti compiti

a. Concludere l'accordo annuale sulle risorse con il Tribunale Superiore,

b. Convocare e presiedere le riunioni della Direzione e della conferenza dei giudici,

c. * Rappresentare le autorità giudiziarie civili e penali con sede nella regione Oberland e tutelare i loro interessi nella Direzione estesa del Tribunale Superiore,

d. Rappresentare il Tribunale Regionale verso l'esterno,

e. Redigere le relazioni semestrali sulle attività,

f. * Condurre i colloqui di valutazione con le Presidenti e i Presidenti del Tribunale,

g. Gestire la Cancelliera Capo o il Cancelliere Capo e la Responsabile o il Responsabile delle risorse.

2. Insieme alla Responsabile o al Responsabile delle risorse, espleta gli affari operativi quotidiani.

3. Assicura il flusso di informazioni interno.

4. Garantisce la comunicazione esterna e promuove la percezione pubblica positiva del Tribunale Regionale.

5. È sollevata o sollevato dai compiti principali nei limiti delle sue funzioni di direzione.

Organi della direzione del tribunale - Direzione degli affari - Presidenza della direzione degli affari

Le rappresentanti o i rappresentanti del presidente della direzione aziendale rappresentano e supportano quest'ultimo nell'adempimento dei suoi compiti.

Di norma, appartengono a un altro dipartimento.

Sono sollevati dagli incarichi principali nella misura delle loro funzioni direttive.

Organi di direzione del tribunale - Direzione degli affari - Cancelliera dirigente o cancelliere dirigente

1. La cancelliera capo o il cancelliere capo e la sua sostituzione assistono la presidente o il presidente nonché le capi dipartimento e i capi dipartimento e redigono il verbale alle riunioni della direzione, della conferenza dei giudici e della conferenza di dipartimento.

2. Essa o egli coordina e delega, mantenendo la responsabilità complessiva, i compiti aggiuntivi delle cancelliere e dei cancellieri e delle segretarie giudiziarie e dei segretari giudiziari, in particolare la gestione della stampa, dei tirocinanti, degli apprendisti e della biblioteca.

3. Essa o egli è esentata o esentato dai compiti principali nella misura delle sue funzioni direttive.

Organi di direzione del tribunale - Direzione degli affari - Cancelliera dirigente o cancelliere dirigente

1. Le cancelliere e i cancellieri stabiliscono tra di loro, per una durata di tre anni, un sostituto o una sostituta per il cancelliere capo o la cancelliera capo.

Organi della Direzione del Tribunale - Direzione Operativa - Responsabile delle Risorse

1. La o il responsabile delle risorse dirige e supervisiona insieme ad altri collaboratori e collaboratrici il settore finanziario, il settore del personale e il settore infrastrutturale.

2. Lei o lui è responsabile di

a) la pianificazione del personale e il processo di reclutamento,

b) l'integrazione e lo sviluppo del personale,

c) l'amministrazione del personale e il monitoraggio delle uscite,

d) gli apprendisti,

e) il settore contabile e creditizio,

f) le macchine da ufficio e l'arredamento,

g) il settore edile,

h) altri compiti particolari a lei o lui affidati.

3. Lei o lui dirige il team contabile e conduce i colloqui con i collaboratori e le collaboratrici direttamente a lei o lui sottoposti.

Organi della direzione giudiziaria - Direzione degli affari - Firma e verbali

1. Nei negoziati che rientrano nella competenza del tribunale regionale o della direzione, firma la presidente o il presidente della direzione. Nei negoziati che rientrano nella competenza di un dipartimento, firma la direttrice del dipartimento o il direttore del dipartimento.

2. Per il resto, il diritto di firma è determinato dai compiti assegnati. È possibile una delega.

3. Restano riservate altre disposizioni applicabili.

Organi della direzione giudiziaria - Direzione degli affari - Firma e verbali

**Sulle riunioni della conferenza dei giudici, della conferenza di sezione e della direzione si tiene un verbale. Di norma, il verbale viene approvato nella riunione successiva.**

Il verbale deve contenere le mozioni e le deliberazioni. Su richiesta, può essere registrata anche l'opinione di un singolo membro che diverge dalla decisione a maggioranza.

Eventuali integrazioni e rettifiche devono essere presentate per iscritto entro cinque giorni dalla consegna del verbale.

Organi della Direzione del Tribunale - Direzione Amministrativa - Competenze Finanziarie

1. La o il presidente della direzione e la responsabile o il responsabile delle risorse autorizzano le spese per compiti amministrativi fino a un importo di 30.000 franchi ciascuno nella propria competenza. È possibile una delega ad altri membri della direzione.

2. Le spese superiori a 30.000 franchi richiedono un'autorizzazione alla spesa da parte della direzione della Corte Suprema.

Organi della Direzione del Tribunale - Direzione Amministrativa - Competenze Finanziarie

1. Per le spese relative a procedimenti in materia civile e penale, l'approvazione della giustificazione finanziaria è considerata come autorizzazione alla spesa indipendentemente dall'importo (Art. 31 cpv. 1 lett. e del Regolamento sulla gestione finanziaria del 16.11.2022 [FHaV]).

2. La direzione del procedimento è responsabile dell'esame sostanziale delle spese. Se l'approvazione della giustificazione finanziaria per una spesa spetta, la verifica sostanziale è eseguita dal cancelliere o dalla cancelliera competente nel procedimento in questione.

3. L'approvazione della giustificazione finanziaria avviene

a) per le spese fino a un importo di 30.000 franchi da parte di un membro della direzione,

b) per le spese superiori a 30.000 franchi da parte del presidente o della presidente della direzione o dai loro sostituti rispettivi.

**Organi della Direzione del Tribunale - Direzione Aziendale - Informazione**

1. Gli organi della gestione del tribunale informano i giudici e il restante personale in forma adeguata riguardo alle loro attività.

2. I verbali delle riunioni della conferenza giudiziaria, della conferenza di sezione e della direzione vengono portati a conoscenza del rispettivo organo entro cinque giorni. Al fine di tutelare la protezione della personalità o per importanti motivi aziendali, è possibile derogare a questa disposizione in singoli casi.

3. Al restante personale, le delibere sono comunicate tramite estratti dei verbali o in altra forma adeguata dalla presidente o dal presidente della direzione o dalla direttrice o dal direttore di sezione.

Organi della Direzione del Tribunale - Gestione degli Affari - Informazione

1. I membri della direzione hanno accesso a tutti i documenti della conferenza dei giudici, della conferenza di sezione e della direzione.

2. Gli altri presidenti e presidentesse ordinari del tribunale hanno diritto alla consultazione dei documenti nella misura in cui siano personalmente interessati o se ne abbiano bisogno per l'esercizio delle loro funzioni.

Sezioni

1. Il Tribunale Regionale Oberland è suddiviso in una Sezione Civile e una Sezione Penale. Le sezioni valutano i procedimenti loro assegnati e svolgono ulteriori compiti.

2. Le controversie in materia di diritto del lavoro secondo l'articolo 9 della Legge d'Introduzione dell'11 giugno 2009 al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale e al Codice di Procedura Penale Minorile (EG ZSJ) sono assegnate alla Sezione Civile.

3. Il Tribunale regionale delle misure coercitive Oberland fa parte della Sezione Penale. Possono essere chiamati a collaborare al tribunale regionale delle misure coercitive anche presidenti di tribunale della Sezione Civile.

Sezioni

1. Ogni sezione è diretta da una Capo sezione o un Capo sezione.

2. La Capo sezione o il Capo sezione o il loro supplente deve essere parte della direzione aziendale.

3. Lei o lui presiede la conferenza di sezione e svolge all'interno della sua sezione i seguenti compiti

a) Convocazione e conduzione delle conferenze di sezione,

b) Esecuzione delle delibere della direzione aziendale, delle conferenze dei giudici e delle conferenze di sezione,

c) Direzione della Capo o del Capo del segretariato,

d) Mantenimento dei contatti o garanzia di essi con i giudici laici e i giudici professionisti e la loro informazione,

e) tutti gli ulteriori compiti a livello di sezione che non sono assegnati alla conferenza di sezione.

4. Lei o lui, insieme alla direzione del segretariato, garantisce un'elevata competenza professionale e sociale delle collaboratrici e dei collaboratori interni alla sezione.

5. Lei o lui informa la direzione aziendale del tribunale regionale delle delibere e delle misure adottate.

6. ...

7. Lei o lui è responsabile dell'equilibrio del carico di lavoro interno alla sezione.

8. Singoli compiti della direzione di sezione, ad esempio aspetti amministrativi, possono essere delegati ad altri membri della sezione.

9. Lei o lui è sollevata/o dai compiti base in misura delle sue funzioni di direzione.

Sezioni

1. Le presidenti e i presidenti di sezione formano la conferenza di sezione. I presidenti straordinari e le presidenti straordinarie, insieme alla cancelliera o al cancelliere caposezione, partecipano con pieno diritto di voto. La persona responsabile delle risorse e il capo o la capa del segretariato partecipano con diritto di voto limitato. Non hanno diritto di voto su questioni di diritto formale e sostanziale, in particolare riguardo a deliberazioni ai sensi del comma 2 lettere a e b.

2. La conferenza di sezione è competente per

a) chiarire questioni di diritto formale e sostanziale,

b) determinare e stabilire una giurisprudenza,

c) la regolamentazione consensuale dell'assegnazione interna degli affari,

d) la regolamentazione della supplenza all'interno della sezione,

e) l'elezione della supplente o del supplente della capa o del capo sezione per la durata di tre anni,

f) l'elezione della capa o del capo del segretariato di sezione per la durata di tre anni.

3. La conferenza di sezione può proporre alla conferenza dei giudici persone per l'elezione a capo o capa di sezione.

4. Adotta le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una deliberazione sia valida, più della metà di tutti i membri deve partecipare alla riunione. In caso di parità di voti, decide la capa o il capo della sezione.

5. Le presidenti e i presidenti con un grado di occupazione inferiore al 50 per cento in una sezione dispongono solo di mezzo voto in quella sezione.

6. La conferenza di sezione può istituire commissioni e gruppi di lavoro.

Squadre

1. All'interno del tribunale regionale si formano dei team, i quali si concentrano principalmente su diversi argomenti tematici e costituiscono un'unità efficiente dal punto di vista organizzativo.

2. I team si organizzano autonomamente, previa approvazione dalla direzione, e nominano la propria leadership.

3. La leadership del team è responsabile della regolazione della rappresentanza reciproca all'interno del team nel contesto delle assenze normalmente previste e dell'organizzazione di eventi per la formazione del team.

4. La leadership del team ha il diritto di partecipazione e parola nelle decisioni del personale da parte della direzione che riguardano il loro team.

Giudici

1. Presso il Tribunale Regionale operano

a) i presidenti di tribunale eletti ordinariamente,

b) i presidenti di tribunale straordinari nominati dalla Corte Suprema,

c) i giudici laici nelle cause penali,

d) i rappresentanti paritetici per le controversie in materia di lavoro (giudici specializzati).

Giudici

1. Le presidenti e i presidenti dei tribunali garantiscono una giurisprudenza di alta qualità ed efficiente.

2. Adempiono ad altri compiti loro affidati dalla legislazione, in particolare nel settore dell'amministrazione giudiziaria.

3. Le presidenti e i presidenti dei tribunali conducono, come diretti superiori, i colloqui con i segretari e le segretarie del tribunale nonché con i cancellieri e le cancelliere appartenenti al loro team. Sono supportati dalla o dal presidente della direzione.

Giudici

1. Il grado di occupazione dei giudici è stabilito al momento dell'elezione da parte del Gran Consiglio. Eventuali modifiche al grado di occupazione durante il mandato sono decise dalla direzione del Tribunale superiore. Non esiste alcun diritto alla modifica del grado di occupazione.

Giudici

Richieste di autorizzazione per attività accessorie o incarichi pubblici devono essere presentate alla direzione aziendale. Questa le trasmette insieme ai propri commenti e ad una eventuale richiesta alla direzione del Tribunale superiore.

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie riguardanti l’attività accessoria o l'incarico pubblico (modulo), in particolare anche sul tempo presumibilmente necessario a tali attività.

Funzionamento del Tribunale

1. La direzione è autorizzata a emettere disposizioni per la protezione delle persone e dei beni materiali, in particolare a ordinare controlli generali all'ingresso dell'edificio e delle aule di tribunale, a disporre controlli personali e dei bagagli, nonché ad allontanare persone dall'edificio.

2. In singoli casi, le misure di sicurezza possono essere ordinate anche dalla rispettiva direzione del procedimento, per quanto possibile in accordo con la direzione.

3. La direzione provvede all'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui essa sia applicabile. È autorizzata a emettere restrizioni di accesso e istruzioni per la sicurezza dei dati elettronici.

4. Inoltre, si applicano le disposizioni relative al rilascio e all'ispezione dei documenti.

Funzionamento del Tribunale

Tutti i membri del personale sono tenuti alla riservatezza riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni al Tribunale Regionale.

Il segreto d’ufficio si applica anche a periti, interpreti e altri collaboratori. Questi devono essere informati dalla direzione del procedimento sull’obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di violazione.

La direzione amministrativa del Tribunale Superiore decide sull’esonero dal segreto d’ufficio per la testimonianza in tribunale.

Funzionamento del Tribunale

Alle udienze pubbliche del tribunale compaiono le presidenti e i presidenti del tribunale, le cancelliere e i cancellieri del tribunale, le segretarie e i segretari del tribunale, nonché le rappresentanti e i rappresentanti delle parti, in abbigliamento adeguato.

**Regolamentazione dei Conflitti**

Conflitti tra giudici vengono possibilmente risolti internamente al tribunale.

Le parti coinvolte sono obbligate a cercare prima il dialogo tra di loro e successivamente all'interno della sezione interessata.

Qualora non si riesca a raggiungere un accordo, la questione viene sottoposta alla presidente o al presidente della direzione amministrativa. Quest'ultima o quest'ultimo adotta le misure adeguate. Ella o egli può coinvolgere il Tribunale Superiore.

Se si tratta di una questione che può essere di rilevanza nell'ambito della sorveglianza, la direzione amministrativa informa il Tribunale Superiore.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

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