Posizione (GESCHRRGBJS)
Indice delle disposizioni (35)
Testo normativo (35 Articoli)
1. Il tribunale regionale è indipendente nell'esercizio della giurisdizione ed è vincolato unicamente dalla legge.
2. Si autogestisce nei limiti delle disposizioni legislative e fatte salve le attribuzioni e le competenze della direzione dell'amministrazione della giustizia e dello stesso tribunale superiore.
3. Ove necessario, gli organi di direzione del tribunale si consultano con quelli delle altre autorità giudiziarie civili e penali presenti nella regione del Giura bernese-Seeland, nonché con il tribunale superiore.
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1. Gli organi direttivi rispettano analogamente i principi generali di gestione delle finanze e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla gestione finanziaria del 15 giugno 2022 (FHG)[[2]].
2. Il tribunale regionale si impegna, internamente ed esternamente, al principio della trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.
3. Nella comunicazione e nella distribuzione dei compiti all'interno del tribunale regionale, vengono considerati, per quanto possibile, i criteri linguistici.
1. Il Tribunale regionale del Giura bernese-Seeland ha sede a Bienna.
2. Il Tribunale regionale si articola in una sezione civile e una sezione penale, che si organizzano autonomamente secondo le disposizioni seguenti.
3. Il Tribunale regionale dispone di una sede distaccata nel Giura bernese con sede a Moutier. Questa si occupa di tutte le cause in cui la competenza territoriale è situata nel Giura bernese (Art. 81 par. 1 GSOG).
4. La sede distaccata del Giura bernese è rappresentata nella direzione del Tribunale regionale da una presidente o un presidente del tribunale (Art. 4 par. 2 lett. c).
1. Le presidenti e i presidenti di tribunale regolarmente eletti assegnati al tribunale regionale dal tribunale superiore formano la conferenza dei giudici.
2. Il diritto di voto è indipendente dal grado di occupazione.
3. Le presidenti e i presidenti di tribunale straordinari possono partecipare alla conferenza dei giudici con voce consultiva. Essi hanno diritto di voto se la durata dell'incarico supera i sei mesi.
4. La cancelliera capo o il cancelliere capo partecipa alle riunioni con voce consultiva.
1. La Presidente o il Presidente della direzione generale assume la presidenza della conferenza dei giudici (Art. 82 cpv. 2 lett. a GSOG).
2. La Vicepresidente o il Vicepresidente della o del Presidente della direzione generale rappresenta questa o questo anche nella conferenza dei giudici (Art. 82 cpv. 2 lett. b GSOG).
1. La Conferenza dei Giudici propone al Tribunale Superiore una presidente o un presidente del tribunale come presidente del comitato direttivo per la durata di tre anni (Art. 82 comma 4 GSOG).
2. Essa designa (Art. 82 comma 5 GSOG)
a) la direttrice o il direttore della sezione penale per la durata di tre anni,
b) la direttrice o il direttore della sezione civile per la durata di tre anni,
c) la rappresentante o il rappresentante della sede distaccata del Giura bernese per la durata di tre anni,
d) la vice-presidente o il vice-presidente del comitato direttivo per la durata di tre anni; quest'ultima o quest'ultimo deve essere contemporaneamente direttrice o direttore di una sezione o rappresentante della sede distaccata del Giura bernese,
e) la cancelliera o il cancelliere di capo per la durata di tre anni.
3. Decide, su richiesta del comitato direttivo, in merito all'assunzione della o del responsabile delle risorse (Art. 82 comma 5 GSOG).
4. Elegge, su richiesta del comitato direttivo, ulteriori membri per il loro completamento (Art. 7 comma 2; Art. 82 comma 3 GSOG).
5. Assegna i giudici alla sede principale di Bienne e alla sede distaccata del Giura bernese, nonché alla sezione civile e alla sezione penale.
6. Stabilisce per la presidente o il presidente del comitato direttivo, per la vice-presidente o il vice-presidente, per le direttrici e i direttori delle sezioni e per la rappresentante o il rappresentante della sede distaccata del Giura bernese l’esonero dai compiti nella giurisprudenza.
7. Stabilisce per la cancelliera o il cancelliere di capo l’esonero dai compiti ordinari.
8. È responsabile dell'emanazione e della modifica di questo regolamento, soggetto all'approvazione del Tribunale Superiore.
1. La conferenza dei giudici è convocata dal o dalla presidente della direzione non appena una questione deve essere esaminata.
2. Un quarto dei membri aventi diritto di voto può richiedere la convocazione della conferenza. Essi hanno il diritto di richiedere l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.
3. I membri della conferenza ricevono un invito alle riunioni per iscritto o via e-mail.
4. Di norma, l'invito con l'ordine del giorno deve essere inviato dieci giorni prima della data della riunione. Eventuali documenti devono essere allegati all'invito o messi a disposizione per la consultazione.
1. La conferenza dei giudici delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una delibera sia valida, deve partecipare alla riunione più della metà di tutti i membri.
2. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo; nelle elezioni, decide la sorte.
3. Le delibere circolari sono ammissibili.
1. La direzione è composta da
a) il o la presidente,
b) **\*** i o le responsabili del dipartimento civile e del dipartimento penale,
c) **\*** il o la rappresentante della sede distaccata del Giura bernese,
d) il o la cancelliere capo,
e) il o la responsabile delle risorse.
2. Il o la presidente dell'autorità conciliativa regionale Giura bernese-Seeland partecipa con voce consultiva alle riunioni della direzione, per quanto si tratti di punti all'ordine del giorno che riguardano tale autorità. Egli o ella può richiedere la convocazione di una riunione e l'inserimento di affari all'ordine del giorno.
1. La direzione è responsabile dell'amministrazione giudiziaria ed è competente per tutte le questioni che non sono assegnate ad un altro organo, in particolare
a) l'elaborazione dell'accordo annuale sulle risorse con la Corte Suprema,
b) la gestione delle risorse a disposizione del tribunale regionale,
c) la nomina di un responsabile delle risorse supplente e di un cancelliere capo supplente,
d) la gestione del personale del tribunale regionale, in particolare l'assunzione del personale, l'assegnazione ai dipartimenti e alla sede decentrata del Giura bernese nonché il supporto ad altri dipartimenti e alla sede Giura bernese,
e) la supervisione delle attività di segreteria,
f) la decisione sul supporto di giudici in altri dipartimenti,
g) l'impiego di supporti designati dalla Corte Suprema provenienti da altre autorità,
h) la regolazione della supplenza tra i presidenti dei tribunali regionali,
i) la definizione dei principi riguardanti la registrazione, la gestione dei dossier e l'archiviazione,
k) la garanzia di una formazione continua adeguata alle esigenze,
l) l'elaborazione e l'approvazione del concetto di sicurezza e del regolamento interno.
2. Può costituire delle commissioni.
3. Può delegare l'espletamento di affari e compiti al cancelliere capo, al responsabile delle risorse, ai giudici o alle commissioni da essa nominate. Nonostante la delega, la responsabilità rimane comunque alla direzione.
1. Il o la presidente della direzione convoca le riunioni della direzione e le presiede.
2. Ogni membro può chiedere al o alla presidente della direzione la convocazione di una riunione o l'iscrizione di un affare all'ordine del giorno.
3. I membri della direzione vengono invitati alla riunione almeno cinque giorni prima, per iscritto o via e-mail, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Eventuali documenti vengono allegati all'invito o messi a disposizione per la consultazione.
4. All'occorrenza, possono essere invitate persone interne o esterne al tribunale a partecipare alle riunioni con voce consultiva.
1. La direzione deliberano con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una deliberazione sia valida, più della metà di tutti i membri deve partecipare alla riunione.
2. In caso di parità di voti, la o il presidente ha diritto al voto decisivo; nelle elezioni, decide il sorteggio.
3. Sono ammesse le delibere per circolazione.
1. La o il presidente della direzione generale assicura il regolare svolgimento delle operazioni del Tribunale Regionale. A lei o a lui competono in particolare i seguenti compiti
a) Convocazione e conduzione delle riunioni della direzione generale e della conferenza dei giudici,
b)* Rappresentanza delle autorità giudiziarie civili e penali situate nella regione del Berner Jura-Seeland nella Direzione Generale Ampliata della Corte d'Appello,
c) Rappresentanza del Tribunale Regionale verso l'esterno,
d)* Conduzione dei colloqui di localizzazione con le capi dipartimento e i capi dipartimento nonché con la rappresentante o il rappresentante della sede distaccata di Berner Jura,
e)* Conduzione di colloqui annuali con altre giudici e altri giudici in caso di necessità e in accordo con le capi di dipartimento e i capi di dipartimento o con la rappresentante o il rappresentante della sede distaccata di Berner Jura,
f) Direzione della cancelliera capo o del cancelliere capo, nonché della o del responsabile delle risorse.
2. Lei o lui assicura un buon flusso di informazioni.
1. La sostituta o il sostituto rappresenta e supporta la presidente o il presidente della direzione generale nell'adempimento dei compiti.
1. La cancelliera capo o il cancelliere capo e il suo sostituto o la sua sostituta assistono il presidente o la presidente della direzione, nonché i capi e le cape dei dipartimenti, e redigono il verbale nelle riunioni della direzione, della conferenza dei giudici e della conferenza di dipartimento.
2. Egli o ella coordina e delega i compiti aggiuntivi delle cancelliere e dei cancellieri e delle segretarie giudiziarie e dei segretari giudiziari, in particolare la gestione della stampa, dei tirocinanti, degli apprendisti e della biblioteca.
1. La cancelliera o il cancelliere capo ha uno o due supplenti. Uno di questi dovrebbe appartenere, se possibile, all'altro gruppo linguistico.
1. La o il responsabile delle risorse dirige e gestisce insieme ad altre collaboratrici e altri collaboratori la finanza, l'area del personale e l'area infrastrutturale.
2. Lei o lui è responsabile per
a) la pianificazione del personale e il processo di reclutamento,
b) l'integrazione e lo sviluppo del personale,
c) l'amministrazione del personale e il monitoraggio delle dimissioni,
d) gli apprendisti,
e) la contabilità e il credito,
f) le apparecchiature d'ufficio e il mobilio,
g) l'edilizia,
h*) la portineria,
i*) i servizi generali,
k*) il servizio telefonico,
l) ulteriori compiti speciali a lei o lui assegnati.
1. In caso di operazioni che rientrano nella competenza del consiglio complessivo o della direzione, firmano congiuntamente il presidente della direzione e il cancelliere capo o la cancelliera capo.
2. Per il resto, il diritto di firma è determinato in base ai compiti assegnati. È possibile una delega.
3. Restano riservate ulteriori disposizioni applicabili.
Nelle riunioni della conferenza dei giudici e della direzione viene redatto un verbale.
1. La o il presidente della direzione e la responsabile o il responsabile delle risorse autorizzano le spese per compiti amministrativi fino a un importo di 30.000 franchi ciascuno nella propria competenza. È possibile una delega ad altri membri della direzione.
2. Le spese superiori a 30.000 franchi richiedono un'autorizzazione alla spesa da parte della direzione della Corte Suprema.
1. Per le spese relative a procedimenti in materia civile e penale, l'autorizzazione finanziaria dei documenti è considerata approvazione della spesa indipendentemente dall'importo (art. 31 cpv. 1 lett. e del Regolamento di gestione finanziaria del 16.11.2022 [FHaV]).
2. La direzione del procedimento è responsabile della verifica sostanziale delle spese. Se l'autorizzazione finanziaria dei documenti è di sua competenza per una spesa, la verifica sostanziale è assunta dal cancelliere o dalla cancelliera competente nel procedimento interessato.
3. L'autorizzazione finanziaria dei documenti avviene
a) per spese fino a 30.000 franchi da parte di un membro della direzione generale,
b) per spese superiori a 30.000 franchi da parte del o della presidente della direzione generale o dal suo o dalla sua supplente.
1. Gli organi della direzione del tribunale informano i giudici e il restante personale in maniera adeguata riguardo alle loro attività.
2. I verbali delle riunioni della conferenza dei giudici e della direzione vengono portati a conoscenza dei giudici regolarmente eletti e del personale. Per garantire la tutela della personalità o per motivi obbligatori di servizio, si può derogare a tale regola in casi eccezionali.
3. ...
1. I membri della direzione hanno accesso ai documenti della conferenza dei giudici e della direzione.
2. Gli altri giudici ordinari hanno accesso ai documenti della conferenza dei giudici. Hanno accesso agli altri documenti nella misura in cui ne sono personalmente coinvolti o ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.
1. Le sezioni giudicano i procedimenti loro assegnati e svolgono ulteriori compiti.
2. La sezione civile decide nelle controversie in materia di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 9 della Legge introduttiva dell'11 giugno 2009 al Codice di procedura civile, al Codice di procedura penale e al Codice di procedura penale minorile (EG ZSJ).
3. Il Tribunale regionale delle misure coercitive Berner Jura-Seeland fa parte della sezione civile.
4. Ogni sezione è presieduta da un capo sezione, uomo o donna, proveniente dalla stessa sezione.
5. ...
1. La responsabile o il responsabile di dipartimento gestisce gli affari amministrativi del dipartimento, purché questi non rientrino nelle competenze della direzione aziendale o della conferenza di dipartimento. Lui o lei attua le delibere della direzione aziendale, della conferenza dei giudici e della conferenza di dipartimento all'interno del dipartimento.
2. Se necessario, la responsabile o il responsabile di dipartimento convoca e presiede la conferenza di dipartimento.
3. Lui o lei garantisce una distribuzione equilibrata del carico di lavoro all'interno del dipartimento.
4. Lui o lei conduce i colloqui di valutazione con le giudici e i giudici che operano nella sua sezione presso la sede del tribunale regionale.
5. La rappresentante o il rappresentante della sede distaccata del Giura Bernese conduce i colloqui di valutazione con le giudici e i giudici della sede distaccata.
1. Le presidenti e i presidenti di sezione costituiscono la conferenza di sezione.
2. Le giudici e i giudici della sede esterna del Giura bernese partecipano alle riunioni della sezione civile e della sezione penale.
3. La cancelliera o il cancelliere capo o i loro rispettivi supplenti e la direzione della cancelleria partecipano alle riunioni con voto consultivo.
4. La conferenza di sezione è competente per
a la regolazione dell'assegnazione degli affari;
b la regolazione della supplenza nella sezione;
c la designazione del supplente del capo sezione su proposta di quest'ultimo.
5. La conferenza di sezione può proporre alla conferenza dei giudici candidate e candidati per l'elezione del capo sezione.
6. La conferenza di sezione adotta le sue decisioni con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una decisione sia valida, è necessario che partecipi alla riunione più della metà di tutti i membri. In caso di parità di voti, il capo sezione ha il voto decisivo.
1. Al Tribunale regionale del Giura Bernese-Seeland operano
a) i presidenti di tribunale ordinariamente eletti,
b) i presidenti di tribunale straordinari eletti dalla Corte suprema,
c) i giudici popolari nelle cause penali,
d) i rappresentanti paritetici per le controversie in materia di diritto del lavoro (giudici specializzati).
1. I giudici garantiscono un'amministrazione della giustizia di alta qualità ed efficiente.
2. Svolgono altre funzioni loro assegnate, in particolare nel settore dell'amministrazione giudiziaria.
1. Il grado di occupazione dei giudici viene stabilito dal Gran Consiglio al momento della loro elezione. La direzione del Tribunale supremo decide sulle modifiche del grado di occupazione durante il mandato. Non esiste alcun diritto a una modifica del grado di occupazione.
1. Le domande di autorizzazione per attività accessorie o cariche pubbliche devono essere presentate alla direzione generale. Quest'ultima le inoltra con le proprie osservazioni e un'eventuale richiesta alla direzione generale del Tribunale superiore.
2. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie riguardo all'attività accessoria o alla carica pubblica (modulo), in particolare il tempo che probabilmente dovrà essere dedicato a tali attività.
1. La direzione è autorizzata a emettere disposizioni per la protezione delle persone e dei beni materiali, in particolare a ordinare controlli generali all'ingresso dell'edificio e delle aule di tribunale, a predisporre controlli su persone e bagagli nonché a far allontanare persone dall'edificio.
2. In casi specifici, le misure di sicurezza possono essere disposte anche dalla direzione del procedimento, possibilmente previo consultazione con la direzione.
3. La direzione assicura l'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui essa sia applicabile. È autorizzata a imporre restrizioni di accesso e direttive per la protezione dei dati elettronici.
4. Inoltre, si applicano le normative relative all'emissione e alla consultazione degli atti.
Tutti i dipendenti sono tenuti al segreto riguardo ai fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso il Tribunale Regionale.
Il segreto d'ufficio si applica anche ai periti, interpreti e altri partecipanti. Questi devono essere informati dalla direzione del procedimento sull'obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di violazione.
La direzione del Tribunale Superiore decide in merito alla dispensa dal segreto d'ufficio per la testimonianza in tribunale.
1. Alle udienze pubbliche, i giudici, i cancellieri e i rappresentanti delle parti compaiono in abiti appropriati.
**Conflitti tra giudici**
I conflitti tra giudici sono, per quanto possibile, risolti all'interno del tribunale.
Le parti coinvolte sono tenute a cercare dapprima un dialogo tra di loro e successivamente all'interno della sezione interessata.
Se non si riesce a raggiungere un accordo, la questione viene presentata al Presidente della Direzione. Quest'ultimo adotta le misure adeguate e può coinvolgere la Corte Suprema.
Se si tratta di una questione che può essere rilevante nel contesto della supervisione, la Direzione informa la Corte Suprema.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.