Testo normativo (12 Articoli)
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Questo regolamento si applica all'ambito di competenza delle autorità di perseguimento penale del Cantone (Procura e Polizia cantonale) per quanto riguarda l'informazione del pubblico nella fase preliminare ai sensi dell'articolo 299 capoverso 1 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP).
2. Si applica in modo analogo all'esecuzione penale e delle misure nel settore della giustizia minorile (Art. 42 del Codice di procedura penale minorile svizzero del 20 marzo 2009 [Codice di procedura penale minorile, CPPM], Art. 87 e seguenti della Legge d'introduzione al Codice di procedura civile, al Codice di procedura penale e al Codice di procedura penale minorile dell'11 giugno 2009 [LIG ZSJ]).
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Le autorità di perseguimento penale tengono conto, nell'informare il pubblico, del fatto che il procedimento investigativo della polizia e l'indagine del pubblico ministero non sono, in linea di principio, pubblici.
2. Le informazioni riguardanti i procedimenti preliminari in corso avvengono ponderando gli interessi di un'efficace azione penale, gli interessi delle persone private coinvolte dal procedimento e la necessità di informazione del pubblico.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Le autorità di perseguimento penale possono, in applicazione dell'Articolo 74 comma 1 StPO e dell'Articolo 14 JStPO, derogare al principio della segretezza delle indagini preliminari, in particolare nei seguenti casi
a) per la prevenzione e il perseguimento dei reati, informando il pubblico
1. sui potenziali pericoli rappresentati da persone e comportamenti criminali,
2. sulle conseguenze di comportamenti imprudenti,
3. rassicurandolo in situazioni pericolose,
4. invitandolo a collaborare nell'accertamento dei reati,
5. sensibilizzandolo sulla volontà statale di perseguire reati, con l'obiettivo di prevenirli,
6. informandolo sui successi nelle ricerche e sull'efficacia delle misure statali di lotta alla criminalità;
b) per prevenire o correggere disinformazioni, quando
1. i contributi dei media contengono informazioni che sono, in punti essenziali, false o fuorvianti,
2. le autorità di perseguimento penale sono a conoscenza di voci o indiscrezioni e ritengono necessario prevenire informazioni false o tendenziose;
c) in presenza di un prevalente interesse informativo del pubblico, quando
1. esistono sospetti che persone pubbliche abbiano commesso atti punibili incompatibili con la loro posizione e responsabilità,
2. il procedimento riguarda reati che mettono in discussione le istituzioni statali e la loro credibilità,
3. le indagini o l'evento che le ha scatenate sono già noti al pubblico o la loro pubblicazione è imminente,
4. un procedimento è concluso e i media ne avevano già dato un'ampia notizia in precedenza.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. La competenza per informare il pubblico spetta, ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1 CPP, al pubblico ministero; l'ufficio del procuratore generale designa a tal fine un procuratore o una procuratrice appositamente formati come incaricati o incaricate dell'informazione.
2. L'ufficio del procuratore generale assicura una sufficiente rappresentanza e la considerazione della lingua francese.
3. Dopo autorizzazione da parte dell'ufficio del procuratore generale, l'incaricato o l'incaricata dell'informazione può impartire istruzioni al pubblico ministero responsabile del caso riguardo all'orientamento del pubblico, sia in generale che in un procedimento penale specifico. Inoltre, assicura una pratica informativa uniforme delle autorità di perseguimento penale nel Cantone.
4. Egli/Ella funge da punto di riferimento centrale per le altre procuratrici e procuratori e per la polizia cantonale in materia di informazione al pubblico. Se non fornisce lui/lei stesso/a le informazioni, consiglia il pubblico ministero responsabile del caso e la polizia cantonale rispetto a comunicazioni appropriate ai media e a terzi.
5. La polizia cantonale può informare di propria iniziativa ai sensi dell'articolo 74 capoverso 2 CPP. Inoltre, la polizia cantonale informa di propria iniziativa nei casi previsti dall'articolo 25 capoverso 1 della legge sull'informazione della popolazione del 2 novembre 1993 (Legge sull'informazione, LI) nonché quando
a) la pubblica generale deve essere avvisata di metodi criminali (truffe agli anziani, serie di furti stagionali, ecc.),
b) la sua competenza per la prima informazione o per l'informazione durante un procedimento in corso è stata delegata dalla procura in base all'articolo 74 capoverso 1 CPP, delega che avviene tramite istruzioni generali o specifiche dalla procura.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Il pubblico ministero rispetta il principio della presunzione di innocenza e i diritti personali delle persone coinvolte. Evita nelle sue comunicazioni giudizi anticipati e previsioni sull’andamento del procedimento, non esprime supposizioni e non formula giudizi di valore.
2. L'identità della persona accusata e informazioni che permettano la sua identificazione non devono in linea di principio essere divulgate. Questo vale anche per altre persone coinvolte nel procedimento come testimoni, parti lese, titolari di conti, istituti finanziari, avvocati e avvocate.
3. L'identità della persona accusata e di altre persone coinvolte nel procedimento, nonché le informazioni che ne consentono l'identificazione, possono essere divulgate in deroga ai casi menzionati nell'articolo 74 comma 4 del CPP per la vittima solo quando
a) esiste un sospetto concreto che persone di pubblico rilievo abbiano commesso reati gravi,
b) possano essere scagionate persone erroneamente sospettate,
c) debbano essere corretti rapporti già pubblicati,
d) debbano essere emessi avvisi per la ricerca di persone,
e) l’identità della persona interessata sia già generalmente conosciuta.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. In caso di suicidi e altri decessi straordinari, il pubblico generalmente non viene informato. In risposta a richieste dai media, gli eventi vengono confermati ma non commentati. Un'informazione viene fornita se risulta necessaria a causa di circostanze particolari, ad esempio per evitare o eliminare voci o false informazioni o nel caso di persone di interesse pubblico.
2. Inoltre, un'informazione attiva viene generalmente omessa nei casi di
a. minacce anonime o pseudonime e rapimenti (prendendo ostaggi) o
b. tentativi o compimenti di estorsioni o coercizioni mediante l'uso di uno dei mezzi sopra citati.
3. Un'informazione attiva nei casi citati al paragrafo 2 viene eccezionalmente fornita quando
a. risulta necessaria a causa di circostanze particolari, ad esempio per evitare o eliminare voci o false informazioni,
b. è richiesta per ragioni di tattica della polizia o di indagine,
c. il caso è già stato percepito dall'opinione pubblica,
d. serve a limitare i danni.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. L'ufficio del pubblico ministero informa di regola per iscritto.
2. Le comunicazioni delle informazioni vengono registrate negli atti.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
Il momento dell'informazione dipende dallo stato delle indagini e dall'effettivo interesse pubblico esistente. Nei casi gravi di cui l'opinione pubblica è a conoscenza o nei casi particolarmente sensazionali, viene fornita il più rapidamente possibile un'informazione iniziale puramente descrittiva.
Secondo il grado dell'interesse pubblico e del progresso delle indagini, in tali casi può avvenire successivamente un'ulteriore informazione.
Nella scelta del momento dell'informazione bisogna tenere adeguatamente conto degli interessi delle parti lese e degli imputati. Se l'obiettivo dell'indagine lo consente, i testi destinati ai media vengono comunicati anticipatamente ai rappresentanti delle parti.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
L'informazione al pubblico è pianificata dalla procura, ove possibile e necessario.
La procura responsabile del caso informa tempestivamente e spontaneamente l'addetto o l'addetta all'informazione su tutti i casi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 74 StPO.
L'addetto o l'addetta all'informazione si mette tempestivamente in contatto con la procura responsabile del caso e con la polizia cantonale per la pianificazione. Questi supportano l'addetto o l'addetta all'informazione nel suo operato, garantiscono la piena visione degli atti e forniscono risposte complete alle domande.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
La procura si avvale del servizio media della polizia cantonale di Berna per informare il pubblico.
Le autorità coinvolte devono essere incluse nella comunicazione.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
L'autorità informativa in materia di procedimenti di assistenza legale spetta, in linea di principio, all'autorità richiedente.
L'autorità richiesta limita le sue informazioni a comunicazioni sommarie riguardanti i fatti, la richiesta e lo stato della procedura. Si consulta con l'autorità richiedente prima di fornire informazioni.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Esso sarà inserito nella raccolta di leggi del Cantone di Berna.