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Compiti (ORRSTAW)

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (33)

Art. 1 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc.) Art. 2 Regolamento Organizzativo del Pubblico Ministero (RegOrg PM) - Unità Organizzative Art. 3 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) - Funzioni Art. 4 Regolamento Organizzativo della Procura (OrR StAw) - 2. Personale Rimanente Art. 5 Regolamento Organizzativo della Procura (OrR StAw) - Posizioni Part-Time e Condivisione del Lavoro Art. 6 Regolamento organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) - Accordi di prestazione Art. 7 Regolamento Organizzativo del Pubblico Ministero (OrR StAw) - Controllo Art. 8 Regolamento Organizzativo della Procura (OrR StAw) - Relazioni Annuali Art. 9 Regolamento Organizzativo del Pubblico Ministero (R.O.P.M.) Art. 10 Regolamento Organizzativo della Procura (OrR StAw) - Colloqui con i Dipendenti Art. 11 Regolamento Organizzativo della Procura (Reg. Org. Proc.) Art. 12 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Procura) Art. 13 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (OrR StAw) - Pubblici Ministeri, Vice Procuratori, Segretarie Giuridiche e Segretari Giuridici Art. 14 Regolamento Organizzativo della Procura (Reg. Org. Proc.) Art. 15 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) Art. 16 Regolamento Organizzativo del Ministero Pubblico (Reg. Org. MP) - Finanze, Controllo e Logistica Art. 17 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) - Informatica Art. 18 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) Art. 19 Regolamento Organizzativo della Procura (RO Proc) Art. 20 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (OrR StAw) Art. 21 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (RegOrg ProcRep) - Pubblici Ministeri Dirigenti Art. 22 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) - Poteri di Spesa, Revisione Contabile Art. 23 Regolamento Organizzativo della Procura (Reg. Org. Proc.) Art. 24 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (OrR StAw) - Pubblici Ministeri e Sostituti Procuratori Art. 24a Regolamento Organizzativo della Procura (RegOrg Proc) Art. 25 Regolamento d'Organizzazione della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) - Formazione dei Gruppi Art. 26 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc. Rep.) - Cancellerie delle Procure Regionali Art. 27 Regolamento Organizzativo della Procura (ROr Proc) Art. 28 Regolamento Organizzativo del Pubblico Ministero (RegOrg PM) Art. 29 Regolamento Organizzativo del Pubblico Ministero (OrR PM) - Regolamento di Gestione Art. 30 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (RegO Proc) Art. 31 Regolamento Organizzativo della Procura della Repubblica (RO PR) Art. 32 Regolamento organizzativo della Procura della Repubblica (Reg. Org. Proc.)

Testo normativo (33 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il pubblico ministero è l'autorità di indagine e accusa in tutte le materie penali di diritto federale e cantonale, per le quali il Cantone di Berna è competente per materia e territorialità e che riguardano il perseguimento di adulti, minorenni e persone giuridiche.

2. In questo ambito, essa è il ponto di riferimento per il potere legislativo, esecutivo e giudiziario del Cantone di Berna, nonché per le autorità e le organizzazioni di altri cantoni, della Confederazione e all'estero.

3. Con riferimento ai minorenni, essa è inoltre l'autorità esecutiva ai sensi dell'articolo 42 della Legge svizzera sulla procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (Legge sulla procedura penale minorile, JStPO).

4. Dove in questo regolamento si fa riferimento ai procuratori capo, le disposizioni si applicano anche ai procuratori capo per i minorenni.

5. Dove in questo regolamento si fa riferimento ai procuratori, le disposizioni si applicano anche ai procuratori per i minorenni.

6. Dove in questo regolamento si fa riferimento agli assistenti del procuratore, le disposizioni si applicano anche agli assistenti del procuratore per i minorenni.

1. Disposizioni Generali

1. Il pubblico ministero è composto da

a) la procura generale,

b) quattro procure regionali per le regioni Giura bernese-Seeland (con una sede distaccata nel Giura bernese), Emmental-Oberaargau, Berna-Mittelland e Oberland,

c) una procura cantonale per il perseguimento di reati economici,

d) una procura cantonale per compiti speciali,

e) una procura cantonale per reati minorili.

1. Disposizioni Generali

1. La procura della Repubblica si compone di

a la procuratrice generale o il procuratore generale,

b due sostitute o sostituti della procuratrice generale o del procuratore generale,

c procuratrici capo e procuratori capo,

d sostitute procuratrici capo e sostituti procuratori capo,

e una procuratrice specializzata per i minorenni o un procuratore specializzato per i minorenni,

f una sostituta procuratrice specializzata per i minorenni o un sostituto procuratore specializzato per i minorenni,

g procuratrici e procuratori,

h * procuratrici per i minorenni e procuratori per i minorenni,

i * assistenti procuratrici e assistenti procuratori,

k * assistenti procuratrici per i minorenni e assistenti procuratori per i minorenni.

2. Essa impiega inoltre

a segretarie legali e segretari legali,

b praticanti legali.

1. Disposizioni Generali

1. La Procura impiega

a) Assistenti,

b) Personale amministrativo, tra cui responsabili per i decreti penali e per la contabilità decentralizzata,

c) Specialisti per le funzioni di staff,

d) Specialisti per il supporto alle indagini penali, tra cui revisori e traduttori,

e) Specialisti per le valutazioni della personalità e dell'ambiente, nonché per l'esecuzione delle sentenze nei procedimenti penali minorili, tra cui assistenti sociali ed educatori sociali,

f) Tirocinanti,

g) Apprendisti.

1. Disposizioni Generali

1. Per i nuovi incarichi di pubblici ministeri, il grado di occupazione è almeno dell'80 percento. È fatto salvo un grado di occupazione di almeno il 60 percento dopo una nascita o un'adozione, secondo l'articolo 60c del Regolamento del personale del 18 maggio 2005 (PV)[3]. Eccezioni sono ammesse solo per motivi giustificati.

2. Il grado di occupazione per i posti a tempo parziale degli altri collaboratori è almeno del 50 percento. Un grado di occupazione inferiore al 50 percento è possibile solo nel caso di lavoro condiviso (job sharing).

Strumenti di Gestione

1. La Procura generale conclude annualmente accordi di prestazione con i procuratori e le procuratrici capo.

Strumenti di gestione

1. La Procura generale esercita un controllo centrale sul numero degli affari pendenti e sulla loro durata di pendenza.

2. I procuratori capo presentano i loro rapporti di ispezione semestralmente.

Strumenti di Gestione

1. Le Procuratrici e i Procuratori Capo riferiscono annualmente alla Procura Generale sull'attività delle loro unità organizzative.

Strumenti di Gestione

1. I dipendenti di tutti i livelli hanno diritto al supporto professionale da parte dei loro superiori.

2. I superiori offrono tale supporto anche di propria iniziativa.

Strumenti di gestione

La o il supervisore conduce annualmente un colloquio di valutazione con ogni pubblica ministera e ogni pubblico ministero.

Inoltre, i colloqui di valutazione sono regolati dalla normativa sul personale e dai regolamenti interni delle procure.

Procuratore Generale

1. Il Procuratore Generale dirige l'intera procura in conformità alla legislazione e la rappresenta verso l'esterno.

2. È responsabile della corretta ed efficiente prosecuzione penale e della distribuzione delle risorse umane, finanziarie e materiali.

3. È membro della direzione dell'amministrazione giudiziaria e può farsi rappresentare solo in caso di assenza inderogabile.

Procuratore Generale

1. I sostituti procuratori generali rappresentano la procuratrice generale o il procuratore generale in caso di impedimento.

2. La procuratrice generale o il procuratore generale può assegnare loro singoli ambiti di gestione o di conduzione.

3. I sostituti procuratori generali rappresentano autonomamente l'accusa davanti al Tribunale superiore e alla Corte federale. Resta salvo il diritto di istruzione della procuratrice generale o del procuratore generale nei singoli casi.

Procuratore Generale

1. La Procura Generale nomina, secondo necessità

a) i procuratori e le procuratrici assegnati alla Procura Generale,

a1) *** i procuratori e le procuratrici assistenti,

b) i segretari e le segretarie giuridiche.

2. Questi assistono la Procura Generale nella rappresentanza dell'accusa dinanzi alla Corte Superiore e alla Corte Federale e in settori specialistici a loro particolarmente assegnati.

Procuratore Generale

1. La Procura Generale mantiene un'unità per

a questioni di personale,

b finanze, controllo e logistica,

c informatica.

2. L'unità

a consiglia la Procuratrice Generale o il Procuratore Generale,

b supporta i Procuratori capo delle procure regionali e cantonali,

c funge da referente per tutto il personale,

d *** funge da referente per l'unità risorse della direzione amministrativa della giustizia, per i fornitori esterni di servizi concordati e per le unità specialistiche dell'amministrazione cantonale.

Procuratore Generale

1. Lo staff svolge in particolare le seguenti funzioni nell'ambito del personale

a) gestione amministrativa di tutte le assunzioni e i licenziamenti,

b) valutazione delle questioni giuridiche attinenti al personale e consulenza al personale, in particolare anche in materia di retribuzione,

c) controllo amministrativo dello svolgimento dei colloqui con i dipendenti,

d) coordinamento della formazione continua,

e) supporto alla rispettiva direzione nella risoluzione dei conflitti.

Procuratore Generale

1. Il personale assolve nel settore delle finanze, controllo di gestione e logistica in particolare i seguenti compiti

a) Assistenza nel processo di bilancio e archiviazione dei conti,

b) Sorveglianza delle operazioni finanziarie e della contabilità,

c) Valutazione quantitativa delle prestazioni delle singole unità organizzative e dei loro dipendenti (controlling),

d) Supporto nella fornitura di spazi e mezzi materiali.

Procuratore Generale

1. Il personale svolge nel settore informatico in particolare i seguenti compiti

a) Supporto nella fornitura di hardware e software,

b) Monitoraggio della gestione uniforme dei controlli elettronici delle operazioni,

c) Assegnazione e monitoraggio delle autorizzazioni di accesso,

d) Fornitura di modelli di documento unificati,

e) Gestione del sito Internet e dell'Intranet.

Procuratore Generale

1. Lo studio legale gestisce la segreteria della Procura Generale e la supporta in questioni amministrative.

2. La Procuratrice Generale o il Procuratore Generale può assegnare incarichi specifici per la gestione delle pratiche.

Procuratore Generale

1. La Procura Generale invita periodicamente, di norma una volta al mese, a una conferenza i procuratori e le procuratrici capo.

2. Alla conferenza partecipano

a) la Procuratrice Generale o il Procuratore Generale,

b) le Vice Procuratrici Generali e i Vice Procuratori Generali,

c) i procuratori e le procuratrici capo,

d) la rappresentanza del personale.

3. La Procura Generale può invitare ulteriori persone.

4. La conferenza serve in particolare a

a) lo scambio reciproco di informazioni,

b) la preparazione di istruzioni e direttive generali,

c) il trattamento di affari di interesse generale,

d) la redazione di pareri.

Procuratore Generale

1. La Procura Generale convoca almeno una volta all'anno tutte le Pubbliche Ministerie e i Pubblici Ministeri, le Assistenti Procuratrici e gli Assistenti Procuratori, nonché le Segretarie giuridiche e i Segretari giuridici a un convegno.

2. Il convegno serve in particolare a

a) lo scambio reciproco di informazioni,

b) garantire una prassi uniforme,

c) discutere questioni di interesse generale,

d) la formazione continua,

e) coltivare la collegialità.

Procure della Repubblica Regionali e Cantonali

1. Ogni procura regionale o cantonale è guidata da una procuratrice capo o un procuratore capo. La Procura Generale li nomina dopo aver consultato la conferenza delle procuratrici e dei procuratori regionali o cantonali.

2. Le procuratrici capo e i procuratori capo sono per legge responsabili della prosecuzione penale appropriata ed efficiente nel loro ambito di competenza locale e materiale e rappresentano esternamente la loro procura.

3. Essi rappresentano la loro procura nella conferenza delle procuratrici capo e dei procuratori capo e possono farsi rappresentare in tale sede solo in caso di assenza obbligatoria.

4. Ispezionano semestralmente le procuratrici e i procuratori sottoposti.

Procure della Repubblica Regionali e Cantonali

1. Le/i Procuratrici e i Procuratori capo approvano le spese della loro Procura come segue

a) nuove spese una tantum fino a 10.000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti fino a 2.000 franchi.

2. Il Capo di Stato Maggiore o la Capo di Stato Maggiore della Procura Generale approva le spese della Procura Generale come segue

a) nuove spese una tantum fino a 10.000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti fino a 2.000 franchi.

3. Le eccezioni secondo l'Art. 31 comma 2 FHaV alla concessione delle spese rimangono riservate.

4. Inoltre, il/la Procuratore/Procuratrice Generale esercita l'autorità di spesa secondo l'Art. 3 JFinR.

5. La Procura Generale stabilisce le competenze per l’autorizzazione finanziaria nell'ambito del controllo dei conti.

Pubblici ministeri regionali e cantonali

1. Ogni procuratrice capo e ogni procuratore capo ha una, uno o due viceprocuratrici o viceprocuratori a seconda delle dimensioni e delle particolarità, soprattutto di natura linguistica. La Procura generale nomina questi ultimi dopo aver consultato la conferenza delle procure regionali o cantonali.

2. Essi assumono la direzione in caso di impedimento.

3. La procuratrice capo o il procuratore capo può delegare alla vicaria o al vicario singole aree di attività o di gestione. Se ciò riguarda la gestione di strumenti di leadership, la delega avviene nel regolamento della procura regionale o cantonale.

Procure regionali e cantonali

1. I pubblici ministeri sono responsabili per il trattamento professionale ed efficiente dei casi penali loro assegnati.

2. Prestano servizio di reperibilità. I procuratori principali possono prevedere eccezioni.

3. Mantengono un elenco continuo degli affari, da cui risultano nominalmente la persona accusata, la data di ricezione, l'oggetto del procedimento, un'eventuale detenzione, lo stato attuale e i passi procedurali pianificati, e lo presentano mensilmente al procuratore principale.

4. Un elenco simile viene mantenuto dagli avvocati dei minori anche per quanto riguarda i giovani in esecuzione delle pene o delle misure. Lo presentano semestralmente al procuratore principale per i minori.

5. I pubblici ministeri sono supportati nel compimento dei loro compiti da assistenti. Hanno il potere direttivo su di loro.

Procure Regionali e Cantonali

1. Le Viceprocuratrici e i Viceprocuratori sono responsabili della gestione corretta ed efficiente dei procedimenti penali loro assegnati.

2. Possono essere chiamati a prestare servizio di picchetto.

Procure della Repubblica Regionali e Cantonali

1. Diverse procuratrici e procuratori, insieme a diverse assistenti, formano un gruppo.

1a

Le assistenti procuratrici e gli assistenti procuratori non sono in genere assegnati a un gruppo specifico.

2. All'interno del gruppo, si occupano in particolare di

a) la sostituzione reciproca,

b) la pianificazione delle assenze,

c) le misure per garantire un carico di lavoro uniforme per la segreteria da parte delle procuratrici e dei procuratori,

d) le richieste al/alla procuratore/procuratrice capo riguardo alla redistribuzione dei casi all'interno del gruppo o oltre.

3. Il/la procuratore/procuratrice capo nomina, su proposta del gruppo, una procuratrice o un procuratore come referente per le questioni di interesse per il gruppo nel suo complesso. Questa persona è responsabile dei colloqui di valutazione con le assistenti e gli assistenti.

4. In casi giustificati, un regolamento di una procura cantonale o regionale può permettere delle deroghe a queste regole.

Procure della Repubblica Regionali e Cantonali

1. Ogni procura regionale dispone di un ufficio centrale.

2. L'ufficio è guidato da un capo ufficio. Egli o ella è responsabile per la conduzione dei colloqui annuali con il personale.

3. L'ufficio è in particolare incaricato di

a) il triage e la registrazione delle pratiche,

b) l'emissione di decreti penali senza previa inchiesta sotto la responsabilità di un procuratore designato e un assistente procuratore designato,

c) la contabilità,

d) l'accoglienza,

e) la supervisione degli stagisti e degli apprendisti,

f) la gestione degli oggetti e dei beni sequestrati,

g) l'archivio.

Procure della Repubblica regionali e cantonali

1. Ogni procura cantonale dispone di una cancelleria.

2. L'organizzazione delle cancellerie delle procure cantonali è regolata nei rispettivi regolamenti d'esercizio.

Procure della Repubblica Regionali e Cantonali

1. Il procuratore capo invita periodicamente, di norma una volta al mese, i procuratori, i procuratori aggiunti, il capo o la capa di cancelleria nonché un rappresentante degli assistenti a una conferenza.

2. La conferenza ha lo scopo di

a) fornire una mutua informazione,

b) preparare regolamenti, istruzioni e direttive per la procura interessata,

c) discutere, in particolare sui procedimenti, l'utilizzo del personale e il carico di lavoro,

d) fornire formazione continua, in particolare riguardo alle novità nella legislazione e nella giurisprudenza.

Procure della Repubblica Regionali e Cantonali

1. I procuratori capo regolano inoltre la gestione delle loro procure attraverso un regolamento.

2. Il regolamento contiene almeno disposizioni riguardanti

a) la distribuzione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra la direzione e la sostituzione,

b) l'assegnazione degli affari e l'andamento generale del flusso di lavoro,

c) il servizio di picchetto,

d) lo svolgimento dei colloqui di valutazione con i collaboratori,

e) l'assegnazione di compiti speciali come la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'ordinanza penale o la biblioteca,

f) l'esecuzione delle sanzioni e delle misure nella procura minorile.

3. Il regolamento necessita dell'approvazione da parte della Procura Generale.

Disposizioni e linee guida supplementari

1. La Procuratrice Generale o il Procuratore Generale può emettere, in aggiunta a questo regolamento, direttive generali e linee guida sulla gestione degli affari.

2. Lei o lui emana in particolare disposizioni riguardanti

a) la gestione del diritto procedurale,

b) l'informazione del pubblico,

c) il contenuto e la struttura della rendicontazione,

d) il lavoro a tempo parziale,

e) i diritti e i doveri relativi alla formazione continua,

f) la formazione degli apprendisti,

g) le competenze e le procedure nell'ambito finanziario.

Disposizioni finali

1. Il regolamento per la procura del Cantone di Berna del 6 agosto 1996 è abrogato.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso sarà inserito nella raccolta di leggi del Cantone di Berna.

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