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162.627 GESCHRBVKRORCAFBVKCAFCMF CH-BE

**Competenza, Posizione e Sede** (GESCHRBVK)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (24)

Art. 1 Regolamento Interno della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Reg. Int. CMF) - Competenze e Posizione Art. 2 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) - Sede Art. 3 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regol. CMF) Art. 4 Regolamento Interno della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regol. ComMF) Art. 5 Regolamento interno della Commissione per il miglioramento fondiario (Reg. Int. CMF) Art. 6 Regolamento di procedura della Commissione per il Miglioramento del Suolo (Reg. Proc. CMS) Art. 7 Regolamento interno della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento MF) Art. 8 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Reg. CMF) - Scambio di scritti e istruzioni Art. 9 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) - Composizione del Collegio Giudicante Art. 10 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) - Riunioni Art. 11 Regolamento della Commissione per il Miglioramento dei Terreni (Regol. CMT) Art. 12 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) - Verbale Art. 13 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) Art. 14 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento MF) Art. 15 Regolamento d'esercizio della Commissione per il miglioramento fondiario (RegEserc CMF) - Direzione generale Art. 16 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) - Controllo degli Affari Art. 17 Regolamento Interno della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Reg. Int. CMF) Art. 18 Regolamento interno della Commissione per il miglioramento fondiario (Regolamento CIMF) Art. 19 Regolamento interno della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Reg. CMF) - Compensi Art. 20 Regolamento delle Procedure della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Reg. Proc. CMF) - Archiviazione Art. 21 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) Art. 22 Regolamento del Comitato per il Miglioramento Fondiario (Regolamento CMF) - Emissione delle Sentenze Art. 23 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Reg. CMF) - Informazioni, Accesso agli Atti Art. 24 Regolamento della Commissione per il Miglioramento Fondiario (Reg. CMF)

Testo normativo (24 Articoli)

**Competenza, Posizione e Sede**

1. La Commissione per il Miglioramento del Suolo decide sui reclami contro l'area di influenza dei miglioramenti del suolo o forestali e sugli appelli contro le decisioni dei ricorsi presi dall'ente responsabile di un miglioramento del suolo o forestale.

2. Essa viene eletta dal Gran Consiglio ed è indipendente dal punto di vista amministrativo.

3. È sottoposta a sorveglianza amministrativa da parte del Tribunale Amministrativo.

**Competenza, Posizione e Sede**

1. La Commissione per il Miglioramento del Suolo ha sede a Berna.

Compiti

1. La Presidente o il Presidente presiede la Commissione per il miglioramento del suolo.

2. A lei o lui spettano in particolare

a. la conduzione delle riunioni,

b. la rappresentanza della Commissione per il miglioramento del suolo verso l'esterno,

c. la conclusione degli accordi sulle risorse con il Tribunale amministrativo,

d. la direzione del procedimento istruttorio e

e. la presidenza delle trattative.

Compiti

1. Alla Vicepresidente o al Vicepresidente spettano in particolare

a) la supplenza della Presidente o del Presidente per quanto riguarda i compiti secondo l'articolo 3 comma 1 e comma 2 lettere da a a c,

b) la direzione del procedimento istruttorio e

c) la presidenza alle udienze.

Compiti

1. Competenze dei giudici professionali

a. la partecipazione alle deliberazioni della Commissione per il miglioramento del terreno e

b. la collaborazione nella consulenza e nella decisione su opposizioni e reclami.

Compiti

1. La cancelliera o il cancelliere gestisce il segretariato giuridico e amministrativo della commissione di miglioramento fondiario.

2. Le sue mansioni comprendono in particolare

a) i lavori al di fuori delle procedure di ricorso, quali la corrispondenza, la preparazione di pareri, dichiarazioni e affari elettorali, nonché l'informazione e la formazione continua,

b) la ricezione delle istanze di ricorso e la creazione e distribuzione dei fascicoli,

c) l'istruzione della procedura su incarico della presidente o del presidente,

d) l'organizzazione delle udienze,

e) la redazione dei verbali e la motivazione delle decisioni,

f) il calcolo delle indennità,

g) il controllo degli affari e l'archiviazione, nonché

h) l'espletamento di tutti gli altri compiti assegnati dalla legislazione o delegati dalla commissione di miglioramento fondiario.

3. Essa o egli può designare un sostituto caso per caso.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La cancelliera o il cancelliere assegna le pratiche alla presidente o al presidente o alla vicepresidente o al vicepresidente e trasmette loro i fascicoli.

2. Si deve garantire una distribuzione uniforme del carico di lavoro e sfruttare le sinergie nel trattamento delle pratiche.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La o il presidente determina il procedimento istruttorio.

2. Si svolgerà uno scambio di memorie e di regola un'udienza istruttoria. Se necessario, possono essere effettuati ulteriori scambi di memorie.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La cancelliera o il cancelliere, in accordo con la presidente o il presidente, nomina i due giudici esperti che partecipano. Nella nomina, occorre prestare attenzione alle conoscenze professionali e locali delle persone nominate per la valutazione del caso d'appello.

2. La presidente o il presidente e i giudici esperti nominati costituiscono il collegio giudicante. La cancelliera o il cancelliere partecipa con voce consultiva.

3. La commissione per il miglioramento fondiario giudica in formazione di tre membri. La presidente, il presidente, la vicepresidente o il vicepresidente decide come giudice unico se un'opposizione o un ricorso viene ritirato, diviene irrilevante o non può essere preso in considerazione.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La commissione per il miglioramento del suolo si riunisce ogni volta che lo richiede l'andamento dei lavori.

2. Di norma, vengono riservate 18 date per le riunioni annualmente.

3. Il cancelliere o la cancelliera stabilisce le date delle riunioni in accordo con il presidente o la presidente e con i giudici esperti designati. Di norma, i giudici esperti ricevono copie dei fascicoli almeno 14 giorni prima della riunione.

4. Le riunioni sono presiedute dal presidente, dalla presidente, dal vicepresidente o dalla vicepresidente.

**Organizzazione e Procedimento**

La Commissione per il Miglioramento Fondiario delibera le sue decisioni in seduta non pubblica. La discussione può avvenire subito dopo un'udienza.

I casi semplici e chiari possono essere risolti per via di circolazione. Se un membro non è d'accordo o desidera una discussione, il Presidente convoca una riunione.

La Commissione per il Miglioramento Fondiario decide a maggioranza dei voti. L'astensione dal voto non è ammessa.

Le decisioni di archiviazione e di non ammissibilità sono prese dal Presidente come giudice unico.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La cancelliera o il cancelliere redige un verbale di tutte le udienze.

2. Il verbale contiene in particolare

a) il luogo e l'ora dell'udienza,

b) i nomi di tutte le persone presenti,

c) le domande delle parti nel loro testo integrale,

d) il contenuto essenziale delle deposizioni delle persone presenti,

e) eventuali constatazioni essenziali in occasione di un'ispezione nonché

f) eventuali fotografie e schizzi.

3. Viene letto dalla cancelliera o dal cancelliere e firmato dalle persone che hanno reso dichiarazioni, nonché dalla cancelliera o dal cancelliere.

**Organizzazione e Procedimento**

1. I provvedimenti istruttori sono generalmente firmati dal cancelliere su incarico del presidente.

2. Le decisioni sono firmate dal presidente e dal cancelliere.

**Organizzazione e Procedimento**

1. Il procedimento dinanzi alla Commissione per il Miglioramento del Suolo è regolato dalle disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla giurisdizione amministrativa (VRPG[2]).

**Organizzazione e Procedimento**

1. La Presidente o il Presidente e la Cancelliere o il Cancelliere costituiscono la direzione amministrativa.

**Organizzazione e Procedimento**

1. Il cancelliere tiene una registrazione di tutte le pratiche che pervengono alla commissione per il miglioramento fondiario.

2. Le pratiche che pervengono vengono numerate progressivamente. Viene tenuta una registrazione secondo i numeri di protocollo, che informa in particolare sullo stato del procedimento e sulla sua durata.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La direzione redige annualmente una relazione d'esercizio per l'autorità di vigilanza. Il periodo del rapporto copre un anno solare.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La direzione decide sugli obiettivi di performance, sugli indicatori e sui standard della commissione per il miglioramento del suolo.

2. Pianifica il fabbisogno di risorse della commissione.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La compensazione della Presidente o del Presidente, della Vicepresidente o del Vicepresidente, delle Giudici specializzate o dei Giudici specializzati nonché della Cancelliera o del Cancelliere si conforma al decreto del 9 giugno 2010 sulla compensazione dei giudici onorari (EnRD[[3]]).

2. Il rimborso delle spese è regolato analogamente dalle disposizioni corrispondenti della legislazione sulla gestione del personale.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La cancelliera o il cancelliere archiviano i fascicoli.

2. I fascicoli dei ricorsi vengono conservati nell'archivio della Commissione per il miglioramento fondiario per dieci anni dall'entrata in vigore definitiva delle sentenze. Successivamente, vengono offerti all'archivio di Stato.

Informazione e Pubblicità

1. La direzione garantisce un adeguato accesso del pubblico alle sentenze importanti della Commissione per il miglioramento del suolo.

2. Le sentenze possono essere pubblicate in forma anonima su Internet o su riviste.

Informazione e Pubblicità

1. Su richiesta, le sentenze vengono rilasciate in forma anonima a terzi interessati dietro pagamento di una tassa.

Informazione e Pubblicità

1. Informazioni sui casi pendenti o conclusi vengono fornite, nel rispetto delle disposizioni di legge, dalla cancelliera o dal cancelliere del tribunale.

2. Sulle richieste di accesso agli atti decide, nei casi pendenti, il/la presidente. Nei casi chiusi decide la direzione amministrativa.

Disposizione Finale

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Sarà inserito nella raccolta delle leggi.

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