Stellung 1. Posizione La "Stellung" si riferisce a una posizione o un ruolo che una persona può occupare in un contesto legale, professionale o sociale. In ambito legale, può riguardare lo status giuridico di una persona in relazione a specifici diritti e doveri. (RORCEE)
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. La Commissione di Stima per l'Espropriazione è il tribunale espropriativo per l'intero territorio del cantone.
2. Essa è indipendente nell'amministrazione della giustizia ed è vincolata solo dalla legge.
3. È sotto la supervisione del Tribunale Amministrativo.
1. Il Presidente o la Presidente presiede la Commissione di stima delle espropriazioni e la rappresenta verso l'esterno.
2. Salvo disposizioni contrarie previste dalla legge o dal regolamento, lui o lei è competente per tutte le questioni relative alla Commissione di stima delle espropriazioni.
1. La Vicepresidente o il Vicepresidente rappresenta la Presidente o il Presidente della Commissione di Stima per l'Espropriazione.
1. Il Presidium è composto dalla Presidente o dal Presidente e dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.
2. È responsabile
a) per l'emanazione e l'alterazione del regolamento interno previa consultazione delle giudici e dei giudici specializzati,
b) per le questioni di principio relative alla prassi della commissione di stima dell'espropriazione,
c) per la preparazione dell'accordo sulle risorse e per l'impiego delle risorse,
d) per ulteriori compiti che la Presidente o il Presidente gli assegna.
1. Le giudici specializzate e i giudici specializzati partecipano come membri del collegio giudicante alle deliberazioni e alle sedute della commissione di stima per le espropriazioni.
2. Su richiesta della giudice istruttrice o del giudice istruttore, essi devono chiarire questioni tecniche particolari oppure presentare al collegio giudicante un rapporto (relazione) orale o scritto e formulare proposte.
1. La cancelliera o il cancelliere redige il verbale delle udienze e delle riunioni del collegio giudicante e partecipa alla motivazione scritta delle decisioni.
2. Possono esserle o essergli attribuite ulteriori mansioni dalla presidente, dal presidente, dalla vicepresidente, dal vicepresidente, dalla giudice istruttrice o dal giudice istruttore.
3. Il segretariato amministrativo della Commissione di stima per le espropriazioni è curato dalla presidente o dal presidente. Quest'ultima o quest'ultimo può avvalersi della vicepresidente, del vicepresidente, della cancelliera, del cancelliere o di terzi.
1. La Presidente o il Presidente designa, per ogni affare ricevuto, la giudice istruttrice o il giudice istruttore.
2. Lei o lui garantisce una distribuzione equilibrata del carico di lavoro nell'assegnazione degli affari.
1. La Presidente, il Presidente, la Vicepresidente o il Vicepresidente svolge la funzione di Giudice istruttore.
2. Il Giudice istruttore dirige il procedimento fino alla decisione e adotta tutti i provvedimenti di conduzione del procedimento.
3. Egli o ella garantisce la corretta tenuta degli atti.
1. Il giudice istruttore designa il collegio giudicante.
2. Lei o lui deve tener conto in modo adeguato degli interessi regionali nella scelta dei giudici specialisti.
Il giudice istruttore o la giudice istruttrice convoca le udienze e le riunioni. Lei o lui presiede.
Il collegio giudicante decide a maggioranza.
L'astensione dal voto non è consentita.
1. Di tutte le trattative e sedute deve essere redatto un verbale.
2. Il giudice istruttore o la giudice istruttrice nomina il verbalizzante o la verbalizzante.
3. Il verbale contiene
a i nomi di tutti i membri presenti della commissione di stima per l'espropriazione;
b i nomi di tutte le parti presenti e dei loro rappresentanti;
c i nomi di altre persone presenti;
d la data, l'ora e il luogo della trattativa o seduta;
e le domande delle parti nella loro forma testuale;
f la dichiarazione delle parti con cui la decisione sulla sussistenza di un diritto viene affidata al collegio decisionale (Art. 48 comma 2 della legge del 3 ottobre 1965 sull'espropriazione[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_3921_2_2_c), nella forma testuale;
g il contenuto essenziale delle dichiarazioni delle parti, dei testimoni, degli esperti e di altre persone presenti;
h fotografie e schizzi;
i la firma del verbalizzante o della verbalizzante.
1. Le decisioni dell'organo giudicante devono essere firmate dalla giudice o dal giudice istruttore e dalla cancelliera o dal cancelliere.
2. Tutte le altre disposizioni e decisioni devono essere firmate dalla giudice o dal giudice istruttore.
3. Le disposizioni procedurali possono essere firmate anche solo dalla cancelliera o dal cancelliere.
1. Il procedimento innanzi alla commissione di stima per l'espropriazione si svolge secondo la legge sull'espropriazione e secondo la legge del 23 maggio 1989 sulla giurisdizione amministrativa (VRPG[3]).
La Presidente o il Presidente esercita la gestione amministrativa della Commissione di Stima per le Espropriazioni.
In caso di impedimento, sarà sostituita o sostituito dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.
La Presidente o il Presidente include la Vicepresidente o il Vicepresidente nella gestione degli affari in modo adeguato.
1. Tutti gli affari in arrivo devono essere registrati nel controllo degli affari.
2. Il controllo degli affari contiene
a i nomi delle parti e dei loro rappresentanti,
b il tipo e la data della risoluzione,
c i rimedi legali intrapresi,
d la data della risoluzione della corte superiore.
1. La Presidente o il Presidente redige la relazione di attività.
1. La Presidente o il Presidente è competente per la conclusione dell'accordo sulle risorse con il tribunale amministrativo (Art. 14 GSOG).
1. Le indennità della Presidente, del Presidente, della Vicepresidente, del Vicepresidente, dei giudici esperti e delle giudici esperte, nonché della cancelliera e del cancelliere, sono regolate dal decreto del 9 giugno 2010 relativo all'indennità dei giudici ausiliari (EnRD)[4].
1. La Presidente o il Presidente assicura l'archiviazione degli atti.
2. L'archiviazione degli atti è disciplinata dalla legge del 31 marzo 2009 sull'archiviazione (Legge Archivi) e dalle relative disposizioni attuative.
1. Le decisioni della Commissione di stima dell'espropriazione possono essere pubblicate in forma anonima.
2. La Presidente o il Presidente decide sulla pubblicazione.
1. Decisioni definitive della Commissione per la stima in caso di espropriazione possono essere fornite a terzi interessati in forma anonima su richiesta.
1. Alle udienze del collegio giudicante o del giudice istruttore, i terzi possono partecipare solo con il consenso dell'autorità competente e delle parti coinvolte nel procedimento, salvo quanto previsto dal comma 2 (Art. 37 comma 1 della legge sull'espropriazione).
2. Le udienze orali di chiusura ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) sono pubbliche, salvo i motivi di esclusione previsti dalla convenzione stessa.
3. Il collegio giudicante delibera e decide in assenza di pubblico (Art. 37 comma 2 della legge sull'espropriazione).
1. Il giudice istruttore è competente per la valutazione delle richieste di accesso agli atti in procedimenti pendenti.
2. Il presidente è competente per la valutazione delle richieste di accesso agli atti in procedimenti conclusi con sentenza passata in giudicato.
Senza l'autorizzazione del giudice istruttore, sono vietate le registrazioni audio e video delle trattative o delle sedute.
1. Responsabile per l'informazione dei media su singoli casi è la giudice istruttrice o il giudice istruttore, mentre per quanto riguarda la commissione di stima delle espropriazioni in generale è la presidente o il presidente.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Sarà inserito nella raccolta delle leggi.