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Stellung 1. Posizione La "Stellung" si riferisce a una posizione o un ruolo che una persona può occupare in un contesto legale, professionale o sociale. In ambito legale, può riguardare lo status giuridico di una persona in relazione a specifici diritti e doveri. (RORCEE)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (27)

Art. 1 Regolamento della Commissione di Stima per le Espropriazioni (Regolamento CSE) Art. 2 Regolamento della Commissione per la Stima delle Espropriazioni (Reg. CSE) Art. 3 Regolamento della Commissione di Stima delle Espropriazioni (RCE) Art. 4 Regolamento interno della Commissione di Stima per l'Espropriazione (RIESE) Art. 5 Regolamento interno della Commissione federale di stima delle espropriazioni (Reg. CSEspr) - Giudici specializzati Art. 6 Regolamento della Commissione di Stima per l'Espropriazione (Regolamento CSE) Art. 7 Regolamento della Commissione per la Stima dell'Espropriazione (Reg. Comm. Stima Espr.) - Assegnazione degli affari Art. 8 Regolamento della Commissione di Stima per l'Espropriazione (Reg. CStE) Art. 9 Regolamento sulla Gestione della Commissione per la Stima dell'Espropriazione (RegG CStE) - Formazione del Collegio di Giudizio Art. 10 Regolamento della Commissione Stima Espropri (Regolamento CSE) Art. 11 Regolamento della Commissione per la Stima dell'Espropriazione (Reg. CSE) Art. 12 Regolamento della Commissione di Stima delle Espropriazioni (Regolamento C.S.E.) Art. 13 Regolamento della Commissione di Stima delle Espropriazioni (Reg. ESchK) - Disposizioni sulla Firma Art. 14 Regolamento Procedurale della Commissione di Valutazione per l'Esproprio (Regolamento ESchK) - Procedura Art. 15 Regolamento della Commissione per la Stima delle Espropriazioni (Regolamento CSE) Art. 16 Regolamento interno della Commissione di Stima delle Espropriazioni (Reg. Comm. St. Espr.) Art. 17 Regolamento della Commissione di stima delle espropriazioni (Reg. Comm. Stima Esp.) Art. 18 Regolamento della Commissione per la Stima di Espropriazione (Reg. CSE) Art. 19 Regolamento della Commissione di Stima dell'Espropriazione (Reg. CSE) Art. 20 Regolamento della Commissione di Stima dell'Espropriazione (Reg. CSE) - Archiviazione Art. 21 Regolamento delle attività della Commissione di stima per l'espropriazione (Reg. Att. CSE) Art. 22 Regolamento della Commissione di Stima per l'Espropriazione (Reg. CSE) Art. 23 Regolamento della Commissione di Stima delle Espropriazioni (RegE CSE) Art. 24 Regolamento della Commissione di Stima delle Espropriazioni (Reg. CSE) Art. 25 Regolamento della Commissione di Stima per l'Espropriazione (Reg. CSE) Art. 26 Regolamento interno della Commissione per la Stima dell'Esproprio (Regolamento CSE) Art. 27 Regolamento della Commissione di Stima delle Espropriazioni (Regolamento CSE)

Testo normativo (27 Articoli)

Stellung 1. Posizione La "Stellung" si riferisce a una posizione o un ruolo che una persona può occupare in un contesto legale, professionale o sociale. In ambito legale, può riguardare lo status giuridico di una persona in relazione a specifici diritti e doveri.

1. La Commissione di Stima per l'Espropriazione è il tribunale espropriativo per l'intero territorio del cantone.

2. Essa è indipendente nell'amministrazione della giustizia ed è vincolata solo dalla legge.

3. È sotto la supervisione del Tribunale Amministrativo.

Compiti

1. Il Presidente o la Presidente presiede la Commissione di stima delle espropriazioni e la rappresenta verso l'esterno.

2. Salvo disposizioni contrarie previste dalla legge o dal regolamento, lui o lei è competente per tutte le questioni relative alla Commissione di stima delle espropriazioni.

Compiti

1. La Vicepresidente o il Vicepresidente rappresenta la Presidente o il Presidente della Commissione di Stima per l'Espropriazione.

Compiti

1. Il Presidium è composto dalla Presidente o dal Presidente e dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.

2. È responsabile

a) per l'emanazione e l'alterazione del regolamento interno previa consultazione delle giudici e dei giudici specializzati,

b) per le questioni di principio relative alla prassi della commissione di stima dell'espropriazione,

c) per la preparazione dell'accordo sulle risorse e per l'impiego delle risorse,

d) per ulteriori compiti che la Presidente o il Presidente gli assegna.

Compiti

1. Le giudici specializzate e i giudici specializzati partecipano come membri del collegio giudicante alle deliberazioni e alle sedute della commissione di stima per le espropriazioni.

2. Su richiesta della giudice istruttrice o del giudice istruttore, essi devono chiarire questioni tecniche particolari oppure presentare al collegio giudicante un rapporto (relazione) orale o scritto e formulare proposte.

Compiti

1. La cancelliera o il cancelliere redige il verbale delle udienze e delle riunioni del collegio giudicante e partecipa alla motivazione scritta delle decisioni.

2. Possono esserle o essergli attribuite ulteriori mansioni dalla presidente, dal presidente, dalla vicepresidente, dal vicepresidente, dalla giudice istruttrice o dal giudice istruttore.

3. Il segretariato amministrativo della Commissione di stima per le espropriazioni è curato dalla presidente o dal presidente. Quest'ultima o quest'ultimo può avvalersi della vicepresidente, del vicepresidente, della cancelliera, del cancelliere o di terzi.

Organizzazione della giurisdizione e procedura

1. La Presidente o il Presidente designa, per ogni affare ricevuto, la giudice istruttrice o il giudice istruttore.

2. Lei o lui garantisce una distribuzione equilibrata del carico di lavoro nell'assegnazione degli affari.

**Organizzazione della giurisdizione e procedimento**

1. La Presidente, il Presidente, la Vicepresidente o il Vicepresidente svolge la funzione di Giudice istruttore.

2. Il Giudice istruttore dirige il procedimento fino alla decisione e adotta tutti i provvedimenti di conduzione del procedimento.

3. Egli o ella garantisce la corretta tenuta degli atti.

**Organizzazione della giurisdizione e procedimento**

1. Il giudice istruttore designa il collegio giudicante.

2. Lei o lui deve tener conto in modo adeguato degli interessi regionali nella scelta dei giudici specialisti.

Organizzazione della giurisdizione e procedura

Il giudice istruttore o la giudice istruttrice convoca le udienze e le riunioni. Lei o lui presiede.

**Organizzazione della giurisdizione e procedimento**

Il collegio giudicante decide a maggioranza.

L'astensione dal voto non è consentita.

Organizzazione della giurisdizione e procedura

1. Di tutte le trattative e sedute deve essere redatto un verbale.

2. Il giudice istruttore o la giudice istruttrice nomina il verbalizzante o la verbalizzante.

3. Il verbale contiene

a i nomi di tutti i membri presenti della commissione di stima per l'espropriazione;

b i nomi di tutte le parti presenti e dei loro rappresentanti;

c i nomi di altre persone presenti;

d la data, l'ora e il luogo della trattativa o seduta;

e le domande delle parti nella loro forma testuale;

f la dichiarazione delle parti con cui la decisione sulla sussistenza di un diritto viene affidata al collegio decisionale (Art. 48 comma 2 della legge del 3 ottobre 1965 sull'espropriazione[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_3921_2_2_c), nella forma testuale;

g il contenuto essenziale delle dichiarazioni delle parti, dei testimoni, degli esperti e di altre persone presenti;

h fotografie e schizzi;

i la firma del verbalizzante o della verbalizzante.

**Organizzazione della giurisdizione e procedimento**

1. Le decisioni dell'organo giudicante devono essere firmate dalla giudice o dal giudice istruttore e dalla cancelliera o dal cancelliere.

2. Tutte le altre disposizioni e decisioni devono essere firmate dalla giudice o dal giudice istruttore.

3. Le disposizioni procedurali possono essere firmate anche solo dalla cancelliera o dal cancelliere.

Organizzazione della giurisdizione e procedura

1. Il procedimento innanzi alla commissione di stima per l'espropriazione si svolge secondo la legge sull'espropriazione e secondo la legge del 23 maggio 1989 sulla giurisdizione amministrativa (VRPG[3]).

**Gestione del Tribunale**

La Presidente o il Presidente esercita la gestione amministrativa della Commissione di Stima per le Espropriazioni.

In caso di impedimento, sarà sostituita o sostituito dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.

La Presidente o il Presidente include la Vicepresidente o il Vicepresidente nella gestione degli affari in modo adeguato.

**Gestione del Tribunale**

1. Tutti gli affari in arrivo devono essere registrati nel controllo degli affari.

2. Il controllo degli affari contiene

a i nomi delle parti e dei loro rappresentanti,

b il tipo e la data della risoluzione,

c i rimedi legali intrapresi,

d la data della risoluzione della corte superiore.

**Gestione del Tribunale**

1. La Presidente o il Presidente redige la relazione di attività.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La Presidente o il Presidente è competente per la conclusione dell'accordo sulle risorse con il tribunale amministrativo (Art. 14 GSOG).

**Gestione del Tribunale**

1. Le indennità della Presidente, del Presidente, della Vicepresidente, del Vicepresidente, dei giudici esperti e delle giudici esperte, nonché della cancelliera e del cancelliere, sono regolate dal decreto del 9 giugno 2010 relativo all'indennità dei giudici ausiliari (EnRD)[4].

**Gestione del Tribunale**

1. La Presidente o il Presidente assicura l'archiviazione degli atti.

2. L'archiviazione degli atti è disciplinata dalla legge del 31 marzo 2009 sull'archiviazione (Legge Archivi) e dalle relative disposizioni attuative.

Informazione e Pubblicità

1. Le decisioni della Commissione di stima dell'espropriazione possono essere pubblicate in forma anonima.

2. La Presidente o il Presidente decide sulla pubblicazione.

Informazione e Pubblicità

1. Decisioni definitive della Commissione per la stima in caso di espropriazione possono essere fornite a terzi interessati in forma anonima su richiesta.

Informazione e Pubblicità

1. Alle udienze del collegio giudicante o del giudice istruttore, i terzi possono partecipare solo con il consenso dell'autorità competente e delle parti coinvolte nel procedimento, salvo quanto previsto dal comma 2 (Art. 37 comma 1 della legge sull'espropriazione).

2. Le udienze orali di chiusura ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) sono pubbliche, salvo i motivi di esclusione previsti dalla convenzione stessa.

3. Il collegio giudicante delibera e decide in assenza di pubblico (Art. 37 comma 2 della legge sull'espropriazione).

Informazione e Pubblicità

1. Il giudice istruttore è competente per la valutazione delle richieste di accesso agli atti in procedimenti pendenti.

2. Il presidente è competente per la valutazione delle richieste di accesso agli atti in procedimenti conclusi con sentenza passata in giudicato.

Informazione e Pubblicità

Senza l'autorizzazione del giudice istruttore, sono vietate le registrazioni audio e video delle trattative o delle sedute.

Informazione e Pubblicità

1. Responsabile per l'informazione dei media su singoli casi è la giudice istruttrice o il giudice istruttore, mentre per quanto riguarda la commissione di stima delle espropriazioni in generale è la presidente o il presidente.

Disposizione Finale

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Sarà inserito nella raccolta delle leggi.

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