Legislator Giurisprudenza & Legislazione
162.625 GESCHRRKMFRORCRMLCRREGINTCRCVRKMFCRMLCRCRMCV CH-BE

**Competenza, Posizione e Sede** (GESCHRRKMF)

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (22)

Art. 1 Regolamento della Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti delle Conducenti e dei Conducenti di Veicoli (Reg. CRMCV) - Competenza e Posizione Art. 2 Regolamento interno della Commissione di ricorso per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli (Regolamento CRMV) Art. 3 Regolamento interno della Commissione di ricorso per le misure nei confronti delle conducenti e dei conducenti di veicoli (Reg. Comm. Ric. CMCV) - Presidente Art. 4 Regolamento interno della Commissione di ricorso per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli (Reg. Comm. Ric. MCF) - Vicepresidente Art. 5 Regolamento di Procedura della Commissione di Ricorso per Misure nei confronti di conducenti di veicoli (Regol. Procedura CRMV) Art. 6 Regolamento interno della Commissione di ricorso per misure nei confronti di conducenti di veicoli (Regolamento interno CRMC) Art. 7 Regolamento interno della Commissione di ricorso per le misure nei confronti delle conducenti e dei conducenti di veicoli (Regolam. CRMCV) Art. 8 Regolamento della Commissione Ricorsi per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli (Regolamento CRMV) - Distribuzione del lavoro e costituzione del collegio giudicante Art. 9 Regolamento della Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti delle Conducenti e dei Conducenti di Veicoli (Regolamento CRMCV) Art. 10 Regolamento di procedura della Commissione di ricorso per misure nei confronti di conducenti di veicoli (Regolamento CRMC) Art. 11 Regolamento di procedura della Commissione di ricorso per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli (Regolamento CRMCF) Art. 12 Regolamento di Procedura della Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli (Reg. PROC CRCV) Art. 13 Regolamento della Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli (Reg. CRMC) Art. 14 Regolamento della Commissione di Ricorso per Misure nei confronti di Conducenti di Veicoli (Reg. Comm. Ric. CMV) Art. 15 Regolamento interno della Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli (RegInt CRCV) Art. 16 Regolamento della Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli (Regolamento CRMC) Art. 17 Regolamento interno della Commissione di ricorso per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli (Regolamento interno CRMCV) - Archiviazione Art. 18 Regolamento interno della commissione di ricorso per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli (Reg. Int. CRMC) Art. 19 Regolamento del Comitato di Ricorso per le Misure contro Conducenti di Veicoli (RegR CRMC) Art. 20 Regolamento interno della Commissione di ricorso per le misure nei confronti di conducenti di veicoli (Reg. int. CRCV) Art. 21 Regolamento della Commissione Ricorsi per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli (Regol. CRMCV) Art. 22 Regolamento della Commissione di Ricorso per Misure nei Confronti di Conducenti di Veicoli (Reg. Rec. CMVC)

Testo normativo (22 Articoli)

**Competenza, Posizione e Sede**

La Commissione di Ricorso del Cantone di Berna per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli (RKMF) decide sui ricorsi relativi a misure amministrative nei confronti dei conducenti di veicoli nonché riguardo all'esito degli esami di guida e dei controlli di guida.

Essa è indipendente dall'amministrazione e decide in ultima istanza a livello cantonale.

È soggetta alla sorveglianza amministrativa del Tribunale Amministrativo.

Compiti

1. La Presidente o il Presidente dirige la RKMF e svolge i compiti a lei o lui assegnati dalla legge o dal regolamento.

2. Le o gli competono in particolare

a) la direzione del procedimento istruttorio,

b) la presidenza delle udienze,

c) l'emanazione di osservazioni al Tribunale federale,

d) la redazione di osservazioni su proposte legislative.

3. Lei o lui è membro permanente del collegio giudicante.

Compiti

1. La Vicepresidente o il Vicepresidente rappresenta la Presidente o il Presidente e l'assiste nell'adempimento dei propri compiti.

2. Egli o ella è membro permanente del collegio giudicante.

Compiti

1. I giudici specializzati vengono impiegati come relatori nei casi loro assegnati.

2. Durante le sedute del RKMF, essi presentano una proposta al collegio giudicante e ne forniscono le motivazioni.

3. Essi decidono nei casi loro assegnati come relatori, nonché negli altri casi, nella misura in cui appartengono al collegio giudicante.

Compiti

1. Ai cancellieri e alle cancelliere competono in particolare

a) l'istruzione del procedimento su incarico della presidente o del presidente,

b) la partecipazione alle sedute con voce consultiva,

c) la redazione dei verbali delle sedute e delle udienze,

d) la motivazione delle decisioni,

e) la stesura di osservazioni per il Tribunale federale,

f) il rilascio di certificati di esecutività.

2. Possono essere incaricati dalla presidente o dal presidente di ulteriori compiti.

Compiti

1. Il Presidente o la Presidente designa un Cancelliere o una Cancelliera come Responsabile della Cancelleria.

2. Sono affidati a lui o a lei, in particolare

a) la gestione della cancelleria,

b) il controllo delle pratiche e l'archiviazione,

c) la supervisione dell'incasso dei costi processuali, potendo egli o ella, in caso giustificato, concedere una dilazione o un pagamento rateale,

d) il rendiconto delle indennità,

e) la gestione della biblioteca.

3. Egli o ella può essere incaricata di ulteriori compiti dal Presidente o dalla Presidente.

4. Egli o ella può, singolarmente, designare un sostituto e coinvolgere terzi per lavori amministrativi.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La Presidentessa o il Presidente assegna le pratiche da trattare ai membri della commissione per la relazione e determina la composizione del collegio giudicante.

2. A tale scopo, considera le questioni tecniche da trattare nonché le competenze specialistiche dei membri della commissione e garantisce un carico di lavoro equilibrato.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La RKMF delibera di norma in composizione di tre membri.

2. Per le controversie di importanza fondamentale, la RKMF decide in composizione di cinque membri.

3. Il Presidente o la Presidente giudica come giudice unico i ricorsi contro le ordinanze e le decisioni interlocutorie, nonché i ricorsi

a. che vengono ritirati o diventano privi di oggetto,

b. **\*** ...

c. **\*** per i quali non si può dare luogo a procedere.

4. Egli o ella può stabilire per il trattamento dei ricorsi di cui al comma 3 una composizione secondo il comma 1 o 2, se le circostanze legali o fattuali lo giustificano.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La RKMF si riunisce, ogni volta che il corso degli affari lo richiede, di regola una volta al mese.

2. La Presidente o il Presidente stabilisce le date delle riunioni in accordo con i membri della commissione.

3. Egli o ella stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e disciplina l'accesso agli atti da parte dei membri del collegio giudicante.

4. La Presidente o il Presidente presiede la riunione.

**Organizzazione e Procedimento**

La RKMF decide a maggioranza dei voti.

L'astensione dal voto non è ammessa.

I casi semplici e chiari possono essere risolti mediante il procedimento circolare. Se un membro del consiglio giudicante non concorda o desidera una consultazione, la Presidente o il Presidente convoca una riunione.

**Organizzazione e Procedimento**

1. Le sedute della RKMF vengono verbalizzate. Di norma, viene redatto un verbale delle decisioni.

**Organizzazione e Procedimento**

Disposizioni e decisioni devono essere firmate dalla Presidente o dal Presidente e dal cancelliere o dalla cancelliera partecipante.

Le disposizioni istruttorie sono generalmente firmate da una cancelliera o da un cancelliere su incarico della Presidente o del Presidente.

**Organizzazione e Procedimento**

1. Il controllo commerciale fornisce i dati necessari per la gestione dell'erogazione delle prestazioni.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La presidente o il presidente e la direttrice o il direttore della segreteria costituiscono la direzione amministrativa.

2. La direzione amministrativa redige annualmente una relazione sulla gestione destinata al tribunale amministrativo.

3. Essa stipula annualmente un accordo sulle risorse con il tribunale amministrativo (Art. 14 GSOG).

**Organizzazione e Procedimento**

1. Le indennità dei membri della commissione sono disciplinate dal decreto del 9 giugno 2010 relativo all'indennità dei giudici onorari (EnRD).

**Organizzazione e Procedimento**

1. L'archiviazione degli atti è disciplinata dalle disposizioni della legge del 31 marzo 2009 sull'archiviazione (Legge sull'Archiviazione) e dalla relativa normativa di attuazione.

Questioni Personali

**Per Decisioni di Personale**

1. Per le decisioni relative al personale riguardanti la direttrice o il direttore dell'ufficio, è competente la presidente o il presidente.

2. Per le decisioni relative al personale riguardanti il restante personale dell'ufficio, è competente la direzione. Tale compito può essere delegato alla direttrice o al direttore dell'ufficio.

3. Inoltre, le questioni relative al personale sono regolate secondo le direttive della direzione della giustizia amministrativa e del tribunale amministrativo.

Informazione e Pubblicità

1. Sentenze di fondamentale importanza possono essere pubblicate in forma anonima. La decisione sulla pubblicazione spetta al Presidente.

2. Le sentenze possono essere rilasciate su richiesta in forma anonima e previo pagamento di una tassa.

Informazione e Pubblicità

1. Il RKMF delibera e decide escludendo le parti e il pubblico.

2. Le discussioni conclusive orali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sono pubbliche, fatte salve le ragioni di esclusione previste dalla convenzione.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento della Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti dei Conducenti di Veicoli del 1º ottobre 2010 (Reg. Comm. Ric. MCV) è abrogato.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 2020.

2. Verrà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →