Competenza e Posizione (GESCHRSTRK)
Indice delle disposizioni (28)
Testo normativo (28 Articoli)
1. La Commissione per i ricorsi fiscali decide su
a ricorsi riguardanti le imposte dirette del Canton e dei comuni secondo le disposizioni della legge fiscale del 21 maggio 2000 (StG) e della legge sulle imposte di successione e donazione del 23 novembre 1999 (ESchG),
b ricorsi riguardanti l'imposta federale diretta, nella misura in cui il loro esecuzione è di competenza del Canton Berna,
c ricorsi riguardanti l'imposta preventiva, nella misura in cui il loro esecuzione è di competenza del Canton Berna,
d ricorsi riguardanti la compensazione dell'obbligo militare, nella misura in cui il loro esecuzione è di competenza del Canton Berna,
e ricorsi riguardanti il valore di reddito secondo la legge sul diritto fondiario agricolo e sui contratti di locazione del 21 giugno 1995 (BPG).
2. Essa è indipendente nella giurisprudenza ed è vincolata solo dal diritto (Art. 4 GSOG).
3. Essa è sotto la sorveglianza del tribunale amministrativo (Art. 13 comma 3 GSOG).
1. La Presidente o il Presidente svolge i compiti a lei o lui attribuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Lei o lui forma, insieme alla Vicepresidente o al Vicepresidente, la presidenza.
3. La Presidente o il Presidente è in particolare responsabile di
a) convocare il plenum,
b) ricevere dichiarazioni scritte di cessazione del rapporto di lavoro dal capo del segretariato giuridico, dai cancellieri e dal personale della cancelleria,
c) redigere il rapporto annuale,
d) preparare le osservazioni sulle proposte legislative, basandosi su una richiesta della direzione.
4. Lei o lui decide sulle spese nell'ambito del budget approvato.
5. Lei o lui assume le praticanti e i praticanti, gli apprendisti e il personale aggiuntivo che non viene assunto dal plenum o dalla direzione.
6. Lei o lui, in qualità di giudice a tempo pieno, è responsabile del procedimento probatorio dei casi a lei o lui assegnati e del coinvolgimento dei giudici esperti nella sua sezione. I giudici a tempo pieno si sostituiscono reciprocamente (Art. 70 par. 1 e 2 GSOG).
La Vicepresidente o il Vicepresidente rappresenta la Presidente o il Presidente della Commissione dei ricorsi fiscali.
Essa o esso è responsabile, in qualità di Giudice a tempo pieno, per il procedimento probatorio dei casi assegnati, nonché per la convocazione dei Giudici esperti nella sua sezione. I Giudici a tempo pieno si sostituiscono reciprocamente (Art. 70 commi 1 e 2 GSOG).
Il Plenum è composto dalle giudici e dai giudici a tempo pieno nonché dalle giudici e dai giudici specializzati.
Esso nomina la direttrice o il direttore della segreteria giuridica (Art. 72 cpv. 1 lett. c GSOG).
La composizione e l'organizzazione del Plenum sono disciplinate dall'articolo 71 GSOG.
1. Le giudici esperte e i giudici esperti devono essere periti nei settori del diritto tributario, dell'agricoltura o del settore edile e delle valutazioni. Non è necessario che dispongano di una formazione giuridica (art. 20 comma 6 in combinato disposto con l'art. 73 GSOG).
2. Sono loro attribuiti in particolare i seguenti compiti
a) Partecipazione alla valutazione dei casi a loro assegnati da una giudice o un giudice professionista (art. 70 comma 2 GSOG),
b) la redazione scritta di controdeduzioni,
c) Partecipazione al procedimento probatorio su disposizione di una giudice o un giudice professionista (art. 13 comma 1 della legge sulla commissione per il ricorso fiscale del 23 novembre 1999 [StRKG][[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_3877_2_5_c)).
1. Alla Commissione di ricorso fiscale è a disposizione un segretariato giuridico. I cancellieri dispongono generalmente di un patentino di avvocato o di un patentino di notaio (Art. 33 cpv. 3 GSOG). A loro competono in particolare i seguenti compiti
a) Redigere il verbale delle riunioni e delle udienze, nonché durante gli interrogatori e i sopralluoghi,
b) Redigere le bozze di sentenza.
2. I cancellieri possono inoltre essere impiegati per la partecipazione nel procedimento probatorio, essere convocati dal presidente della camera o del plenum per la discussione nella deliberazione della sentenza, e affidati con ulteriori incarichi.
3. Per il resto, le mansioni dei cancellieri si conformano al rispettivo mansionario.
4. Il direttore o la direttrice del segretariato giuridico gestisce il segretariato giuridico secondo le disposizioni dell'articolo 10b StRKG. A lui o a lei competono in particolare i seguenti compiti
a) Redigere un verbale delle delibere nelle riunioni plenarie e nelle riunioni della direzione,
b) Gestire la biblioteca, nonché controllare e aggiornare l'inventario dei libri.
c) Per il resto, le mansioni del direttore o della direttrice del segretariato giuridico si conformano al rispettivo mansionario.
5. Egli o ella può inoltre essere coinvolto dal presidium nella preparazione e nell'esecuzione delle attività dell'amministrazione giudiziaria.
6. Il segretariato non giuridico svolge tutti i lavori amministrativi su ordine della direzione. Per il resto, le mansioni del segretariato non giuridico si conformano al rispettivo mansionario.
1. Gli esperti contabili eseguono, su ordine di una giudice a tempo pieno o di un giudice a tempo pieno, delle verifiche contabili e gestiscono le questioni contabili loro assegnate (art. 17 StRKG). Per il resto, i doveri degli esperti contabili sono disciplinati dal capitolato d'oneri.
1. La presidenza è responsabile per la corretta registrazione degli affari in entrata, l'assegnazione dei casi e la composizione del collegio giudicante.
2. Stabilisce l'equilibrio del carico di lavoro.
1. Una giudice o un giudice con incarico a tempo pieno dirige come giudice istruttore il procedimento probatorio e conduce l'assunzione delle prove o ne delega la conduzione a una giudice esperta, un giudice esperto, una cancelliera o un cancelliere. Nell'esecuzione delle audizioni si deve osservare l'articolo 13 paragrafo 3 StRKG.
2. Dopo la conclusione del primo scambio di scritti, la giudice istruttrice o il giudice istruttore può condurre un procedimento di conciliazione. Questo è disciplinato dall'articolo 13a StRKG.
1. La Commissione di ricorso fiscale è suddivisa in due sezioni, ciascuna composta da un presidente o una presidente e un uguale numero di giudici specializzati (Art. 69 cpv. 3 GSOG).
2. I giudici specializzati non sono assegnati stabilmente a una sezione. L'assegnazione avviene secondo necessità da parte dei presidenti.
3. Il presidente o la presidente della sezione è un giudice a tempo pieno. I presidenti si sostituiscono reciprocamente (Art. 70 cpv. 1 GSOG).
4. La Commissione di ricorso fiscale giudica generalmente in un collegio giudicante composto da un giudice a tempo pieno e due giudici specializzati (Art. 70 cpv. 3 GSOG). Nei casi di cui all'articolo 70 paragrafo 4 GSOG, le decisioni sono prese da giudici a tempo pieno come giudice unico.
5. In caso di controversie di importanza fondamentale, la Commissione di ricorso fiscale giudica su disposizione del o della presidente con l'aggiunta di due ulteriori giudici specializzati (Art. 70 cpv. 3 GSOG).
6. Per la composizione legale del collegio giudicante è necessaria una segretaria o un segretario di verbale (Art. 33 cpv. 5 GSOG).
7. Le sezioni prendono le loro decisioni a maggioranza semplice. Nel campo della giurisprudenza, l'astensione dal voto non è consentita.
1. La determinazione delle date delle sedute è di competenza del o della presidente della camera. Spetta inoltre a lui o a lei dirigere la seduta.
2. Le decisioni della camera possono essere prese per via circolare.
Le sessioni del plenum e delle camere vengono verbalizzate. Di norma viene redatto un verbale della decisione.
1. Le disposizioni sono firmate da una giudice o un giudice di ruolo o, in mancanza, da una cancelliera o un cancelliere.
2. Le sentenze sono firmate da una giudice o un giudice di ruolo nonché da una cancelliera o un cancelliere partecipante.
1. L'organizzazione e i compiti della direzione si conformano all'Articolo 72 GSOG.
2. La direzione è inoltre responsabile per
a) l'assegnazione degli uffici e delle sale riunioni,
b) l'allestimento dei locali,
c) la presenza online della Commissione di Ricorso Tributario,
d) l'approvazione delle attività accessorie dei cancellieri, del perito contabile e del restante personale,
e) il trattamento di tutte le altre attività assegnate dalla presidente o dal presidente,
f) la richiesta di crediti aggiuntivi.
1. La direzione tiene le sue riunioni su invito della presidente o del presidente secondo necessità.
2. Ogni membro della direzione può richiedere la convocazione di una riunione.
1. La direzione prende le sue decisioni a maggioranza semplice.
2. I membri della direzione hanno uguale diritto di voto (art. 72 par. 2 GSOG), l'astensione è consentita.
3. In caso di parità di voti, la presidente o il presidente ha il voto decisivo.
Le riunioni della direzione vengono documentate. La responsabilità della redazione del verbale spetta alla direttrice o al direttore del segretariato giuridico (Art. 10b cpv. 1 StRKG).
I verbali vengono approvati tramite procedura di circolazione.
1. Il controllo commerciale fornisce i dati necessari per la gestione dell'erogazione delle prestazioni.
La direzione è responsabile per l'approvazione del bilancio d'esercizio (Art. 72 cpv. 3 lett. a GSOG).
Il bilancio d'esercizio fornisce informazioni sull'adempimento dei compiti della Commissione ricorsi fiscali nell'anno trascorso.
Deve essere redatto conformemente alle direttive dell'autorità competente.
1. La direzione aziendale stipula annualmente un accordo sulle risorse con il tribunale amministrativo (Art. 14 GSOG).
2. Sulla base dei dati del controllo operativo e dei compiti futuri, la direzione aziendale pianifica le risorse necessarie.
1. Le indennità delle giudici specializzate e dei giudici specializzati sono determinate secondo le disposizioni del decreto del 9 giugno 2010 relativo all'indennità dei giudici ausiliari (EnRD)[6].
1. La direzione è responsabile dell'archiviazione dei documenti.
2. L'archiviazione dei documenti è disciplinata dall'Articolo 18 del StRKG nonché dalle disposizioni della legge del 31 marzo 2009 sull'archiviazione (ArchG) e dalla relativa legislazione attuativa.
1. La Direzione è responsabile delle questioni relative al personale.
1. La direzione stabilisce le modalità di pubblicazione e pubblica le sentenze principali.
2. Garantisce un accesso adeguato del pubblico alle sentenze (Art. 6 n. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali [CEDU])[8].
Le sentenze della Commissione dei ricorsi fiscali vengono rilasciate, su richiesta, in forma anonima a terzi interessati dietro pagamento di una tassa, non appena diventano definitive, salvo il caso in cui vi siano interessi prevalenti contrari alla loro divulgazione.
1. La pubblicità delle riunioni della commissione è disciplinata dall'articolo 12 StRKG.
1. Sulle domande di accesso agli atti decide
a) nei procedimenti pendenti una giudice a tempo pieno o un giudice a tempo pieno,
b) nei procedimenti conclusi la presidente o il presidente.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Sarà inserito nella raccolta delle leggi.