**Scopo** (ORRCALF)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione della giurisdizione della Sezione per gli affari di lingua francese del Tribunale amministrativo.
**La distribuzione dei casi tra i giudici**
I casi sono distribuiti tra le giudici e i giudici in base alla data di ricezione, tenendo conto del loro grado di occupazione e di un'eventuale riduzione del carico per compiti amministrativi.
La conferenza dei giudici può decidere di ripartire i casi tra le giudici e i giudici per materia; in tal caso, il presidente di sezione o la presidente di sezione vigila affinché il carico dei casi sia distribuito uniformemente tra le giudici e i giudici. Se necessario, egli o ella propone alla conferenza dei giudici misure di alleviamento del carico.
Le eccezioni in casi particolari sono decise dal presidente di sezione o dalla presidente di sezione, soprattutto in casi simili tra loro o che richiedono coordinamento.
1. Gli affari vengono assegnati, in linea di principio, in modo uniforme ai cancellieri e alle cancelliere in base al momento della loro ricezione, tenendo conto del grado di occupazione e di un'eventuale compensazione per compiti amministrativi.
2. La conferenza dei giudici può decidere di suddividere gli affari per materie tra i cancellieri e le cancelliere; in questo caso, il/la presidente della sezione garantisce che il carico di lavoro sia distribuito equamente tra i cancellieri e le cancelliere. Se necessario, previa consultazione degli altri membri della sezione, egli/ella adotta le misure necessarie di compensazione.
3. Le eccezioni nei singoli casi sono decise dal/dalla presidente della sezione.
1. A chi è stato assegnato un affare ai sensi dell'articolo 2, spetta l'istruzione di procedura.
2. Il giudice istruttore può, sotto la propria supervisione e responsabilità, delegare l'istruzione di un procedimento a un cancelliere. Le udienze o azioni che possono comportare conseguenze giuridiche sfavorevoli rimangono di competenza esclusiva di un giudice.
3. Il giudice istruttore regola la sua sostituzione.
1. La cancelliera o il cancelliere elabora il progetto di sentenza fondamentalmente sulla base di una direttiva scritta di sentenza del giudice istruttore; tali direttive possono avvenire anche nel contesto di un colloquio.
2. A seconda dell'esperienza delle cancelliere o dei cancellieri, in particolare nei casi in cui abbiano partecipato all'istruzione, possono essere istruiti a redigere un progetto di sentenza anche senza una direttiva motivazionale.
1. Nella misura in cui un affare non rientri nella competenza del giudice o della giudice unica, il collegio giudicante si compone dei giudici supplenti della sezione, eventualmente con l'applicazione degli articoli 18 paragrafo 5 e 23 OrR VG anche di giudici di un'altra sezione; l'articolo 2 si applica per analogia. È fatta salva la riserva del paragrafo 3.
2. La giudice istruttrice o il giudice istruttore stabilisce se un affare debba essere valutato da una composizione di due o tre giudici.
3. Su proposta della giudice istruttrice o del giudice istruttore, la presidente o il presidente di sezione decide se un affare debba essere valutato da una composizione di cinque giudici e nomina gli altri membri del collegio giudicante; di norma viene incluso un giudice della sezione di lingua tedesca competente in questo ambito giuridico.
4. Finché la sentenza non è pronunciata, ciascun membro del collegio giudicante può richiedere che essa sia pronunciata da tre anziché due o da cinque anziché tre giudici; in caso di disaccordo, decide la presidente o il presidente di sezione.
5. La giudice istruttrice o il giudice istruttore assume la presidenza della camera, indipendentemente da come essa si compone.
6. Le sentenze sono firmate da ciascun giudice in qualità di giudice unico o presidente di camera, nonché dalla cancelliera o dal cancelliere del tribunale.
7. La giudice unica o il giudice unico, ovvero la presidente o il presidente di camera, redige eventuali osservazioni in un procedimento di ricorso in materia di diritto federale.
1. Qualora un caso non venga deciso per via di circolazione (Art. 56 comma 5 GSOG), il Presidente o la Presidente della Camera invita i membri della Camera a una deliberazione sulla sentenza; egli o ella decide, nei limiti delle disposizioni di legge, se questa verrà condotta in forma pubblica, pubblica limitatamente alle parti o interna al tribunale.
2. Gli atti e la relazione sono di norma messi a disposizione per la consultazione o distribuiti ai partecipanti almeno 10 giorni prima della deliberazione sulla sentenza. In situazioni particolari, il termine può essere ridotto.
3. Le udienze pubbliche o le udienze pubbliche limitate alle parti vengono comunicate alle persone interessate.
1. Le giudici e i giudici della sezione o, nel caso della specializzazione per materia secondo l'articolo 2, comma 2, la rispettiva giudice o il rispettivo giudice, partecipano alla conferenza giudiziaria ampliata ai sensi dell'articolo 22 OrR VG.
2. Le decisioni della conferenza giudiziaria ampliata sono vincolanti per tutti i membri della sezione.
1. Le controversie, che devono essere trattate in lingua francese dal tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali, sono assegnate ai presidenti neutrali in applicazione dell'articolo 2.
2. I presidenti neutrali conducono la procedura di mediazione, dirigono il procedimento legale e l'istruttoria, agiscono come giudici unici nei casi previsti dalla legge, determinano i giudici esperti degli assicuratori e dei fornitori di servizi interessati e presiedono il tribunale arbitrale nelle controversie in materia di assicurazioni sociali nella composizione collegiale.
3. Alle sentenze emesse in composizione collegiale si applica per analogia l'articolo 7.
1. La pubblicazione di una sentenza ai sensi dell'articolo 38c paragrafo 3 OrR VG richiede una deliberazione della conferenza ampliata dei giudici nell'ambito giuridico di riferimento. Ogni giudice ha il diritto di presentare una richiesta.
2. Le decisioni vengono normalmente prese tramite procedura di circolazione. Ogni giudice può richiedere che la questione venga trattata dalla conferenza ampliata dei giudici.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.