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162.621.3 ORRCALFRORCALFCALF CH-BE

**Scopo** (ORRCALF)

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (11)

Art. 1 Regolamento sull'organizzazione delle attività giurisdizionali della sezione per gli affari in lingua francese del Tribunale amministrativo (Reg. CALF) Art. 2 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della Sezione per gli affari di lingua francese del Tribunale amministrativo (Regolamento CALF) - Giudici e Magistrati Art. 3 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della Sezione per le cause francofone del Tribunale amministrativo (Reg. CALF) - Cancellieri del tribunale Art. 4 Regolamento sull'Organizzazione della Giurisdizione della Sezione per gli Affari di Lingua Francese del Tribunale Amministrativo (OrR CALF) Art. 5 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione per gli affari francofoni del Tribunale amministrativo (OrR CALF) - Redazione delle sentenze Art. 6 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione per affari di lingua francese del Tribunale amministrativo (OrR CALF) - Autorità giudicante Art. 7 Regolamento sull'Organizzazione dell'Amministrazione della Giustizia della Sezione per gli Affari di Lingua Francese del Tribunale Amministrativo (OrR CALF) Art. 8 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della Sezione per gli affari francofoni del Tribunale amministrativo (OrR CALF) Art. 9 Regolamento sull'organizzazione della giurisprudenza della Sezione per affari di lingua francese del Tribunale Amministrativo (OrR CALF) Art. 10 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della Sezione per gli affari francofoni del Tribunale amministrativo (OrR CALF) Art. 11 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della Sezione per gli affari di lingua francese del Tribunale amministrativo (OrR CALF) - Entrata in vigore

Testo normativo (11 Articoli)

**Scopo**

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione della giurisdizione della Sezione per gli affari di lingua francese del Tribunale amministrativo.

Distribuzione degli affari e compensazione del carico di lavoro

**La distribuzione dei casi tra i giudici**

I casi sono distribuiti tra le giudici e i giudici in base alla data di ricezione, tenendo conto del loro grado di occupazione e di un'eventuale riduzione del carico per compiti amministrativi.

La conferenza dei giudici può decidere di ripartire i casi tra le giudici e i giudici per materia; in tal caso, il presidente di sezione o la presidente di sezione vigila affinché il carico dei casi sia distribuito uniformemente tra le giudici e i giudici. Se necessario, egli o ella propone alla conferenza dei giudici misure di alleviamento del carico.

Le eccezioni in casi particolari sono decise dal presidente di sezione o dalla presidente di sezione, soprattutto in casi simili tra loro o che richiedono coordinamento.

Distribuzione delle Funzioni e Bilanciamento del Carico

1. Gli affari vengono assegnati, in linea di principio, in modo uniforme ai cancellieri e alle cancelliere in base al momento della loro ricezione, tenendo conto del grado di occupazione e di un'eventuale compensazione per compiti amministrativi.

2. La conferenza dei giudici può decidere di suddividere gli affari per materie tra i cancellieri e le cancelliere; in questo caso, il/la presidente della sezione garantisce che il carico di lavoro sia distribuito equamente tra i cancellieri e le cancelliere. Se necessario, previa consultazione degli altri membri della sezione, egli/ella adotta le misure necessarie di compensazione.

3. Le eccezioni nei singoli casi sono decise dal/dalla presidente della sezione.

Svolgimento degli Affari

1. A chi è stato assegnato un affare ai sensi dell'articolo 2, spetta l'istruzione di procedura.

2. Il giudice istruttore può, sotto la propria supervisione e responsabilità, delegare l'istruzione di un procedimento a un cancelliere. Le udienze o azioni che possono comportare conseguenze giuridiche sfavorevoli rimangono di competenza esclusiva di un giudice.

3. Il giudice istruttore regola la sua sostituzione.

Svolgimento degli Affari

1. La cancelliera o il cancelliere elabora il progetto di sentenza fondamentalmente sulla base di una direttiva scritta di sentenza del giudice istruttore; tali direttive possono avvenire anche nel contesto di un colloquio.

2. A seconda dell'esperienza delle cancelliere o dei cancellieri, in particolare nei casi in cui abbiano partecipato all'istruzione, possono essere istruiti a redigere un progetto di sentenza anche senza una direttiva motivazionale.

Svolgimento degli Affari

1. Nella misura in cui un affare non rientri nella competenza del giudice o della giudice unica, il collegio giudicante si compone dei giudici supplenti della sezione, eventualmente con l'applicazione degli articoli 18 paragrafo 5 e 23 OrR VG anche di giudici di un'altra sezione; l'articolo 2 si applica per analogia. È fatta salva la riserva del paragrafo 3.

2. La giudice istruttrice o il giudice istruttore stabilisce se un affare debba essere valutato da una composizione di due o tre giudici.

3. Su proposta della giudice istruttrice o del giudice istruttore, la presidente o il presidente di sezione decide se un affare debba essere valutato da una composizione di cinque giudici e nomina gli altri membri del collegio giudicante; di norma viene incluso un giudice della sezione di lingua tedesca competente in questo ambito giuridico.

4. Finché la sentenza non è pronunciata, ciascun membro del collegio giudicante può richiedere che essa sia pronunciata da tre anziché due o da cinque anziché tre giudici; in caso di disaccordo, decide la presidente o il presidente di sezione.

5. La giudice istruttrice o il giudice istruttore assume la presidenza della camera, indipendentemente da come essa si compone.

6. Le sentenze sono firmate da ciascun giudice in qualità di giudice unico o presidente di camera, nonché dalla cancelliera o dal cancelliere del tribunale.

7. La giudice unica o il giudice unico, ovvero la presidente o il presidente di camera, redige eventuali osservazioni in un procedimento di ricorso in materia di diritto federale.

Svolgimento degli Affari

1. Qualora un caso non venga deciso per via di circolazione (Art. 56 comma 5 GSOG), il Presidente o la Presidente della Camera invita i membri della Camera a una deliberazione sulla sentenza; egli o ella decide, nei limiti delle disposizioni di legge, se questa verrà condotta in forma pubblica, pubblica limitatamente alle parti o interna al tribunale.

2. Gli atti e la relazione sono di norma messi a disposizione per la consultazione o distribuiti ai partecipanti almeno 10 giorni prima della deliberazione sulla sentenza. In situazioni particolari, il termine può essere ridotto.

3. Le udienze pubbliche o le udienze pubbliche limitate alle parti vengono comunicate alle persone interessate.

Svolgimento degli Affari

1. Le giudici e i giudici della sezione o, nel caso della specializzazione per materia secondo l'articolo 2, comma 2, la rispettiva giudice o il rispettivo giudice, partecipano alla conferenza giudiziaria ampliata ai sensi dell'articolo 22 OrR VG.

2. Le decisioni della conferenza giudiziaria ampliata sono vincolanti per tutti i membri della sezione.

La Sezione come Tribunale Arbitrale nelle Controversie di Diritto della Previdenza Sociale

1. Le controversie, che devono essere trattate in lingua francese dal tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali, sono assegnate ai presidenti neutrali in applicazione dell'articolo 2.

2. I presidenti neutrali conducono la procedura di mediazione, dirigono il procedimento legale e l'istruttoria, agiscono come giudici unici nei casi previsti dalla legge, determinano i giudici esperti degli assicuratori e dei fornitori di servizi interessati e presiedono il tribunale arbitrale nelle controversie in materia di assicurazioni sociali nella composizione collegiale.

3. Alle sentenze emesse in composizione collegiale si applica per analogia l'articolo 7.

**Pubblicazione delle Sentenze**

1. La pubblicazione di una sentenza ai sensi dell'articolo 38c paragrafo 3 OrR VG richiede una deliberazione della conferenza ampliata dei giudici nell'ambito giuridico di riferimento. Ogni giudice ha il diritto di presentare una richiesta.

2. Le decisioni vengono normalmente prese tramite procedura di circolazione. Ogni giudice può richiedere che la questione venga trattata dalla conferenza ampliata dei giudici.

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