Legislator Giurisprudenza & Legislazione
162.621.1 ORRSVARORSVASVA CH-BE

**Scopo** (ORRSVA)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (12)

Art. 1 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione del diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) Art. 2 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione del diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) - Giudici Art. 3 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione della sicurezza sociale del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) - Cancellieri e Cancelliere Art. 4 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione del diritto della sicurezza sociale del tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) Art. 5 Regolamento sull'organizzazione della giurisprudenza della sezione di diritto della sicurezza sociale del tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) - Istruzione di procedura Art. 6 Regolamento sull'organizzazione della giurisprudenza della sezione del diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) - Redazione delle sentenze Art. 7 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione di diritto della sicurezza sociale del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) - Autorità giudicante Art. 8 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione del diritto della sicurezza sociale del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) - Svolgimento in caso di competenza della camera Art. 9 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione del diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (Reg. DAS) Art. 10 Regolamento sull'organizzazione della giurisprudenza della sezione del diritto di previdenza sociale del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) Art. 11 Regolamento sull'Organizzazione della Giurisdizione della Sezione di Diritto delle Assicurazioni Sociali del Tribunale Amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA) Art. 12 Regolamento sull'organizzazione della giurisdizione della sezione del diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (OrR SVA)

Testo normativo (12 Articoli)

**Scopo**

1. Questo Regolamento disciplina l'organizzazione della giurisdizione della Sezione di Diritto delle Assicurazioni Sociali del Tribunale Amministrativo.

Distribuzione degli affari e compensazione del carico di lavoro

1. Le cause sono generalmente assegnate al momento del loro ricevimento in modo equo tra i giudici, tenendo conto del grado di occupazione e dell'alleggerimento per compiti amministrativi.

2. La conferenza di sezione può stabilire ulteriori dettagli tramite deliberazione.

3. In casi eccezionali, decide la presidente o il presidente della sezione.

Distribuzione delle Funzioni e Bilanciamento del Carico

1. In linea di principio, gli affari relativi alla redazione delle sentenze vengono assegnati continuativamente alle cancelliere e ai cancellieri, tenendo conto del grado di occupazione e dell'esonero per compiti amministrativi.

2. La conferenza di sezione può stabilire maggiori dettagli mediante deliberazione.

3. Le eccezioni nei singoli casi vengono decise dalla presidente o dal presidente della sezione.

Distribuzione degli affari e compensazione del carico di lavoro

1. Un eventuale riequilibrio del carico di lavoro a lungo termine o per ragioni organizzative, in particolare in caso di assenze prolungate, di sovraccarico funzionale o di nuovi ingressi, è deciso dalla conferenza del dipartimento.

2. Il riequilibrio del carico di lavoro in casi particolari è deciso dalla presidente o dal presidente del dipartimento.

Compravendita

A chi un affare è stato assegnato ai sensi dell'articolo 2, spetta l'istruzione del procedimento.

Le giudici istruttrici e i giudici istruttori disciplinano la loro supplenza.

La rappresentanza da parte delle cancelliere e dei cancellieri avviene secondo le disposizioni dell'articolo 30, comma 2, OrR VG.

Compravendita

1. Le cancelliere e i cancellieri redigono le bozze delle sentenze sulla base di una istruzione scritta sulla sentenza fornita dai giudici istruttori.

2. Sulle eccezioni alla necessità di un'istruzione scritta sulla sentenza nei singoli casi decide la presidente o il presidente della sezione.

Svolgimento degli Affari

1. Se il giudice istruttore non decide come giudice unico, egli o ella funge da presidente di sezione nel relativo affare.

2. Nei casi che devono essere giudicati da una sezione, l'autorità giudicante è composta, osservando il paragrafo 1, dai giudici che lavorano per la sezione. L'articolo 2 si applica per analogia. Fatte salve sono l'assistenza trasversale tra sezioni e il paragrafo 3.

3. La presidente o il presidente di sezione determina, osservando il paragrafo 2, la composizione della camera di cinque membri ed è la sua presidente o il suo presidente, con l’osservanza che di norma un giudice della sezione francofona dell'autorità giudicante fa parte.

4. La giudice unica o il giudice unico ovvero la presidente di sezione o il presidente di sezione firma le sentenze insieme alla cancelliera o al cancelliere.

5. La giudice unica o il giudice unico ovvero la presidente di sezione o il presidente di sezione è responsabile di eventuali pareri in un procedimento di ricorso basato sul diritto federale.

Svolgimento degli Affari

1. Nel caso in cui una questione non venga decisa per circolazione (Art. 56 Abs. 5 GSOG), la Presidente o il Presidente della camera invita alla riunione.

2. Gli atti e il rapporto vengono di norma messi a disposizione per la consultazione o distribuiti ai partecipanti almeno una settimana prima della riunione della camera. In accordo con tutti i partecipanti, il termine può essere ridotto.

Compravendita

La conferenza dipartimentale estesa decide su questioni fondamentali di diritto, stabilisce pratiche per un'interpretazione giuridica uniforme e delibera in merito alle proposte di consultazione relative a progetti legislativi nel suo ambito di competenza.

Le decisioni della conferenza dipartimentale estesa sono vincolanti per tutti i membri; tuttavia, le competenze del tribunale arbitrale nelle controversie di diritto previdenziale rimangono riservate.

**La Sezione come Tribunale Arbitrale nelle Controversie di Diritto della Sicurezza Sociale**

1. Gli affari che rientrano nella competenza del tribunale arbitrale nelle controversie in materia di sicurezza sociale vengono assegnati ai presidenti neutri in conformità all'articolo 2.

2. I presidenti neutrali conducono la procedura di mediazione, dirigono il processo e l'istruzione del contenzioso, agiscono come giudice unico nei casi previsti dalla legge, determinano i giudici specializzati degli assicuratori e dei fornitori di servizi coinvolti e presiedono il tribunale arbitrale nelle controversie in materia di sicurezza sociale nella composizione a tre membri.

3. Alle sentenze emesse in composizione a tre membri si applica per analogia l'articolo 8.

Pubblicazioni delle Sentenze Pubbliche

1. La pubblicazione di una sentenza nella Giurisprudenza Amministrativa Bernese (BVR) richiede una deliberazione della conferenza plenaria della sezione.

2. Ogni giudice ha il diritto di presentare una richiesta.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →