Posizione e Gestione (ORRVG)
Indice delle disposizioni (49)
Testo normativo (49 Articoli)
1. Il Tribunale Amministrativo è indipendente nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale e soggiace unicamente alla legge.
2. Nell'ambito delle disposizioni legislative e salvo le attribuzioni e le competenze della direzione dell'amministrazione giudiziaria, si autogestisce. A tal fine, i suoi organi direttivi rispettano analogamente i principi generali della gestione finanziaria e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla gestione finanziaria del 15 giugno 2022 (FHG).
3. Ove risulti opportuno, gli organi direttivi del Tribunale Amministrativo collaborano con quelli della Corte d'Appello e della Procura Generale.
4. Il Tribunale Amministrativo si impegna, internamente ed esternamente, ai principi di trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.
1. La Presidente o il Presidente del Tribunale Amministrativo
a) svolge i compiti secondo l'articolo 50 GSOG,
b) rappresenta il Tribunale Amministrativo e la giurisdizione amministrativa all'esterno,
c*) rappresenta la giurisdizione amministrativa nella direzione dell'amministrazione giudiziaria,
d) dirige il Segretario Generale o la Segretaria Generale nonché il Direttore o la Direttrice del Controllo,
e) convoca e presiede le riunioni del plenum e della direzione generale.
2. Può richiedere relazioni ai Presidenti e alle Presidenti dei Dipartimenti e impartire loro istruzioni in materia operativa.
3. Ogni anno, fornisce al plenum un rapporto sulla propria attività.
4. È sollevato o sollevata dai compiti giurisdizionali nella misura delle sue funzioni direttive.
1. La Vicepresidente o il Vicepresidente del Tribunale Amministrativo rappresenta e supporta la Presidente o il Presidente nell'adempimento dei compiti.
2. È esonerata o esonerato dai compiti nella giurisdizione nella misura delle sue funzioni di direzione.
1. Il plenum assume i compiti secondo l'articolo 51 paragrafo 2 del GSOG.
2. Stabilisce l'esonero dai compiti giudiziari per la presidente o il presidente e la vicepresidente o il vicepresidente del Tribunale amministrativo.
3. Presenta alla commissione giudiziaria del Gran Consiglio una richiesta di avvio della procedura di revoca per i membri del Tribunale amministrativo.
1. Il plenum viene convocato dalla Presidentessa o dal Presidente.
2. La convocazione può essere inoltre richiesta
a. dalla direzione generale,
b. da una sezione,
c. da almeno sei membri del tribunale.
3. I membri del tribunale vengono invitati per iscritto alle sedute.
4. L'invito con l'ordine del giorno deve essere di norma inviato almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta. Eventuali documenti devono essere allegati all'invito o messi a disposizione per la consultazione.
Proposta al Gran Consiglio relativa all'elezione della Presidente o del Presidente del Tribunale amministrativo
La proposta al Gran Consiglio concernente l'elezione della Presidente o del Presidente del Tribunale amministrativo richiede di norma che la persona in questione abbia esercitato la funzione di Presidente di sezione.
Il procedimento è disciplinato dall'articolo 7 di questo regolamento.
1. Il plenum effettua le sue elezioni conformemente all'articolo 58 GSOG.
2. Se vengono presentate più proposte di candidatura, l'elezione avviene a scrutinio segreto.
3. Le astensioni, le schede bianche o nulle non vengono conteggiate per determinare la maggioranza assoluta.
4. Se nessuno raggiunge la maggioranza assoluta, dopo ogni votazione viene escluso il candidato o la candidata con il minor numero di voti.
5. In caso di parità di voti nell'ultimo scrutinio, si procede al sorteggio.
1. L'assemblea plenaria adotta le sue decisioni conformemente all'articolo 58 GSOG.
2. Le astensioni, le schede bianche o nulle non vengono conteggiate ai fini della determinazione della maggioranza assoluta.
3. La decisione sull'applicazione del procedimento di circolazione spetta alla presidente o al presidente. La deliberazione per via di circolazione è esclusa se una sezione o almeno sei membri del tribunale plenario richiedono la discussione di una questione.
4. Per l'assunzione del Segretario generale o della Segretaria generale, la direzione elabora una proposta a favore dell'assemblea plenaria. Quest'ultima decide in merito all'accettazione o al rifiuto della proposta.
1. **La direzione aziendale è responsabile dell'amministrazione giudiziaria e competente per tutte le questioni non assegnate ad un altro organo, in particolare per gli affari secondo l'Articolo 52, comma 2, GSOG. Inoltre, le spettano:**
a. l'approvazione di attività accessorie e incarichi pubblici del personale del tribunale amministrativo, nonché dei membri degli organi giudiziari sottoposti a supervisione,
b. la presentazione della domanda alla direzione dell'amministrazione giudiziaria per l'approvazione dell'esercizio di attività accessorie e incarichi pubblici dei membri del tribunale amministrativo,
c. la decisione o la proposta nella procedura relativa al supporto interdipartimentale,
d. l'emissione di direttive e circolari e il controllo della loro attuazione,
e. l'adozione della strategia del tribunale amministrativo e del concetto di supervisione e controllo destinato al plenum,
f. la definizione dei principi relativi alla gestione dei registri, alla conduzione dei dossier e all'archiviazione,
g. la garanzia di una formazione continua adeguata alle esigenze,
h. la presentazione della domanda alla Commissione di giustizia del Gran Consiglio per l'avvio del procedimento di revoca per i membri degli organi giudiziari sottoposti a supervisione,
i. l'adozione di un concetto di sicurezza e del regolamento interno,
k. il rilascio, la revoca e la sottrazione dell'accreditamento dei media.
2. Essa può delegare la preparazione degli affari e l'esecuzione delle decisioni al Segretariato Generale o a commissioni speciali.
1. La Presidente o il Presidente del Tribunale amministrativo convoca le riunioni della direzione e le presiede.
2. Ogni membro della direzione può richiedere al presidium la convocazione di una riunione o l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.
3. I membri vengono invitati alle riunioni per iscritto e con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Eventuali documenti vengono allegati all'invito o messi a disposizione per la consultazione.
4. Alle riunioni della direzione possono essere invitati, se necessario, ulteriori soggetti interni o esterni con funzione consultiva.
5. La direzione prende le sue decisioni, deliberazioni ed elezioni secondo quanto stabilito dall'Articolo 58 GSOG. Gli articoli 7 e 8 di questo regolamento si applicano mutatis mutandis.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale organizza e dirige il Segretariato Generale.
2. Lei o lui supporta, con le sue collaboratrici o i suoi collaboratori, gli altri organi della direzione del tribunale nell'esecuzione delle loro funzioni. Lei o lui prepara gli affari del presidio, del plenum e della direzione e implementa le loro decisioni.
3. Lei o lui è responsabile, nel quadro delle direttive dell'ufficio delle risorse della direzione amministrativa della giustizia, del personale, dello sviluppo del personale, della finanza e contabilità, dell'infrastruttura e della sicurezza nella giurisdizione amministrativa.
4. Lei o lui
a svolge le operazioni amministrative quotidiane degli altri organi della direzione del tribunale e gestisce il loro segretariato,
b è responsabile per il verbale delle riunioni del plenum e della direzione,
c coordina la relazione della giurisdizione amministrativa,
d redige il rapporto annuale del tribunale amministrativo,
e elabora i pareri, i rapporti e le dichiarazioni del tribunale amministrativo, nella misura in cui sono coinvolti interessi di gestione giudiziaria,
f conduce e supervisiona progetti della giurisdizione amministrativa,
g redige circolari e istruzioni e ne cura la traduzione e la promulgazione,
h coordina e gestisce la comunicazione del tribunale amministrativo verso l'interno e l'esterno (immagine, sito web, pubblicazioni, ecc.),
i supporta i membri del tribunale amministrativo nella comunicazione specifica al caso,
k collabora nell’implementazione di misure di supervisione amministrativa e controllo,
l consiglia le autorità giudiziarie sottoposte a supervisione in questioni amministrative e assicura il coordinamento e il flusso di informazioni,
m mantiene un registro delle attività secondarie autorizzate e delle cariche pubbliche dei giudici della giurisdizione amministrativa, nonché del personale del tribunale amministrativo,
n è responsabile per l’informatica e la gestione della biblioteca, in collaborazione e secondo le necessità delle divisioni,
o è responsabile per la documentazione della giurisprudenza della giurisdizione amministrativa,
p è responsabile della supervisione del personale, nella misura in cui la supervisione non sia garantita dalle direzioni delle divisioni,
q svolge incarichi speciali su mandato del presidio, del plenum e della direzione.
5. Lei o lui può rappresentare il tribunale amministrativo e la giurisdizione amministrativa in comitati statali complessivi e di fronte a istituzioni e autorità.
1. La Vice Segretaria Generale o il Vice Segretario Generale rappresenta e supporta la Segretaria Generale o il Segretario Generale nell'adempimento dei propri compiti.
2. La delega permanente delle funzioni della Segretaria Generale o del Segretario Generale richiede l'approvazione della direzione.
1. Nei procedimenti che rientrano nella competenza del tribunale in plenaria o della direzione, sottoscrivono congiuntamente la Presidente o il Presidente del tribunale amministrativo e la Segretaria generale o il Segretario generale.
2. Per il resto, la competenza a sottoscrivere è determinata in base ai compiti assegnati. È possibile una delega.
3. Fatte salve altre disposizioni applicabili.
1. Verbali delle riunioni del plenum e della direzione generale devono essere redatti.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale autorizza le spese fino ad un importo di 5000 franchi.
2. La Presidente o il Presidente del Tribunale Amministrativo autorizza le spese fino ad un importo di 10 000 franchi.
3. Tutte le altre spese sono autorizzate dalla direzione.
1. Gli organi della direzione del tribunale informano i membri del tribunale e il personale in forma adeguata circa le loro attività.
2. I verbali delle riunioni del plenum e della direzione vengono portati a conoscenza dei membri del tribunale amministrativo. Al fine di tutelare la personalità o per importanti motivi aziendali, in singoli casi, si può derogare a questa disposizione.
3. Il personale può essere informato mediante estratti del verbale.
1. I membri della direzione hanno accesso a tutti i documenti del plenum e della direzione.
2. Gli altri membri del tribunale amministrativo e il personale hanno accesso ai documenti nella misura in cui sono personalmente interessati o quando ne hanno bisogno per l'esercizio delle loro funzioni.
1. Il dipartimento del diritto della previdenza sociale e del diritto amministrativo, così come il dipartimento per gli affari francofoni del Tribunale amministrativo, giudicano le controversie loro assegnate e svolgono ulteriori compiti.
2. ...
2a
Il dipartimento del diritto della previdenza sociale giudica, oltre alle controversie assegnate dal GSOG, anche quelle nell’ambito del diritto dell'assistenza sociale.
3. I dipartimenti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l'organizzazione non sia stabilita dal GSOG e da questo regolamento.
4. Gli organi dei dipartimenti sono il loro presidente, la conferenza del dipartimento e l'autorità giudicante. I dipartimenti possono suddividersi in sezioni.
5. I dipartimenti garantiscono un’assegnazione appropriata degli ingressi ai giudici istruttori e alla composizione dell'organo giudicante.
6. Per formare l'organo giudicante, possono essere coinvolti giudici provenienti da altri dipartimenti.
1. La Presidente o il Presidente della sezione dirige la sezione, assicura il corretto svolgimento degli affari e vigila sull'uniformità della giurisprudenza nella sezione.
2. La Presidente o il Presidente della sezione del diritto delle assicurazioni sociali coordina l'attività e la giurisprudenza del tribunale arbitrale nelle controversie in materia di assicurazioni sociali.
3. La Presidente o il Presidente della sezione designa le giudici e i giudici che partecipano a singoli affari in un'altra sezione.
4. Presenta alla direzione, insieme alla Segretaria generale o al Segretario generale, la domanda di assunzione e assegnazione del personale amministrativo.
5. È rappresentata o rappresentato dalla Vicepresidente o dal vicepresidente della sezione o da un altro membro della sezione.
1. I membri della sezione e i giudici straordinari nominati dalla commissione giudiziaria del Gran Consiglio costituiscono, sotto la presidenza della presidente o del presidente della sezione, la conferenza di sezione. I giudici supplenti e i rappresentanti degli assicuratori e dei fornitori di servizi non sono membri della conferenza di sezione.
2. La conferenza di sezione decide su questioni organizzative del tribunale riguardanti la sezione e il tribunale arbitrale nelle controversie di assicurazione sociale. Essa è responsabile di
a) l'emanazione di un regolamento relativo all'organizzazione della giurisprudenza (ripartizione e gestione degli affari, determinazione del collegio giudicante, bilancio interno del carico di lavoro),
b) l'elezione della vicepresidente o del vicepresidente della sezione,
c) la nomina del cancelliere dirigente su proposta della presidente o del presidente della sezione,
d) l'assegnazione di ulteriori compiti permanenti ai cancellieri,
e) la determinazione dell'alleggerimento della presidente o del presidente della sezione nonché dei giudici e dei cancellieri ai quali vengono assegnati compiti permanenti.
3. Inoltre, essa presenta domanda alla direzione nei seguenti casi
a) approvazione del suo regolamento organizzativo,
b) elezione della presidente o del presidente della sezione da sottoporre all'assemblea plenaria,
c) nomina del presidente neutrale del tribunale arbitrale nelle controversie di assicurazione sociale e della rappresentanza del tribunale amministrativo in altre autorità giudiziarie da sottoporre all'assemblea plenaria,
d) designazione dei giudici che partecipano ad altre sezioni o gruppi di lavoro,
e) assunzione e assegnazione dei cancellieri.
4. La conferenza di sezione può costituire comitati ad hoc o permanenti e affidare loro compiti nel suo ambito di competenza.
5. Viene redatto un verbale delle riunioni della conferenza di sezione.
1. Le competenze delle sezioni sono disciplinate dall'Articolo 54, comma 1 GSOG.
2. In caso di divergenze di opinione tra le sezioni, decide la Presidente o il Presidente del Tribunale Amministrativo.
1. Per le materie che riguardano più sezioni, i giudici di queste sezioni costituiscono la conferenza di sezione ampliata.
2. La conferenza di sezione ampliata
a) può stabilire pratiche per l'uniformità della giurisprudenza,
b) delibera sui progetti di parere riguardo alle proposte legislative nel loro ambito di competenza.
L'articolo: "Qualora il carico di lavoro di un dipartimento non possa più essere gestito entro un termine ragionevole dopo l'esaurimento di tutte le misure interne al dipartimento, i giudici degli altri dipartimenti sono tenuti a fornire assistenza. Essi devono essere adeguatamente sollevati nella distribuzione del lavoro."
1. Ogni reparto dispone di una segreteria di reparto. Questa si occupa dei lavori di segreteria che sorgono nel reparto.
2. A capo di ogni segreteria di reparto c'è una direttrice o un direttore. Lei o lui è responsabile dell'organizzazione della segreteria, della gestione del personale e del corretto svolgimento dei compiti assegnati.
3. Le segreterie di reparto dipendono, dal punto di vista amministrativo, dalla Segreteria Generale. Dal punto di vista professionale, dipendono dalla presidenza del reparto.
4. Le segreterie di reparto sono obbligate a fornire assistenza reciproca.
1. I membri della sezione hanno accesso a tutti i fascicoli della conferenza della sezione.
2. Gli altri membri del tribunale amministrativo e il personale hanno il diritto di consultare i documenti, a condizione che siano personalmente coinvolti o ne abbiano bisogno per l'esercizio delle loro funzioni.
1. Presso il Tribunale amministrativo operano
a) i giudici ordinari eletti nelle sezioni,
b) i membri del tribunale arbitrale nelle controversie di assicurazione sociale,
c) i giudici supplenti eletti per la sezione degli affari di lingua francese,
d) i giudici straordinari nominati dalla commissione giudiziaria del Gran Consiglio,
e) i giudici straordinari nominati dalla presidente o dal presidente del Tribunale amministrativo.
1. I giudici assicurano un'attività giudiziaria di alta qualità ed efficienza.
2. Essi svolgono gli ulteriori compiti a loro attribuiti dalla legislazione, in particolare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e della supervisione.
1. Il grado di occupazione dei giudici viene stabilito dal Gran Consiglio al momento dell'elezione, mentre durante il mandato lo stabilisce il plenum del Tribunale amministrativo in caso di modifica.
2. Una domanda di modifica del grado di occupazione durante il mandato deve essere presentata presso la direzione per conto del plenum.
3. Non sussiste alcun diritto alla modifica del grado di occupazione.
1. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio di un'attività secondaria o di una carica pubblica deve essere presentata alla direzione generale.
2. La richiesta contiene le informazioni necessarie sulla natura e l'oggetto dell'attività secondaria o della carica pubblica, nonché sulla quantità di tempo che sarà presumibilmente necessaria.
1. Le cancelliere e i cancellieri
a) redigono progetti di sentenza sotto la responsabilità di una giudice o di un giudice,
b) redigono il verbale delle udienze e delle deliberazioni,
c) comunicano per iscritto il dispositivo della sentenza in caso di deliberazione pubblica,
d) rilasciano, su richiesta, l'attestazione di esecutività,
e) collaborano secondo necessità all'istruzione dei casi,
f) curano la revisione finale delle sentenze,
g) si sostituiscono e si supportano reciprocamente,
h) svolgono ulteriori compiti.
2. La giudice o il giudice istruttore può autorizzare una cancelliera o un cancelliere a firmare un atto istruttorio a suo nome.
3. Le sezioni regolano l’impiego e la subordinazione tecnica delle cancelliere e dei cancellieri. Essi dipendono amministrativamente dalla segretaria generale o dal segretario generale.
1. La cancelliera dirigente o il cancelliere dirigente assiste la presidente della sezione o il presidente della sezione e redige il verbale durante la conferenza di sezione e la conferenza di sezione allargata.
2. La sua durata in carica termina al più tardi con quella della presidente della sezione o del presidente della sezione.
1. I cancellieri e le cancelliere hanno voto consultivo nell'organo giurisdizionale.
1. Il Tribunale amministrativo disciplina le competenze per le decisioni relative al personale, la formazione continua dei dipendenti e altre questioni relative al personale in un regolamento del personale.
2. Per il trattamento delle questioni aziendali relative al personale, la direzione aziendale può istituire una commissione aziendale attraverso un regolamento. Essa viene istituita anche se lo richiede almeno la metà di tutte le dipendenti e i dipendenti.
1. La direzione è autorizzata a emanare disposizioni per la protezione di persone e beni materiali, in particolare a imporre controlli generali all'ingresso dell'edificio e delle aule di tribunale, a predisporre controlli su persone e bagagli e a espellere persone dall'edificio.
2. In casi specifici, misure di sicurezza possono essere disposte anche dalla Presidente o dal Presidente competenti, possibilmente in consultazione con la Segreteria generale.
3. La direzione garantisce l'implementazione delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati, qualora applicabile. È autorizzata a concedere autorizzazioni di accesso per la sicurezza dei dati elettronici e a emanare istruzioni.
Tutti i dipendenti del tribunale amministrativo hanno l'obbligo di riservatezza in merito a fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso il tribunale amministrativo.
Il segreto d'ufficio si applica anche agli esperti, alle interpreti e agli interpreti, nonché ad altri collaboratori. Questi devono essere informati dalla presidente o dal presidente sull'obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di sua violazione.
La direzione decide sulla dispensa dal segreto d'ufficio per la testimonianza in tribunale.
1. Alle udienze pubbliche del tribunale intervengono i giudici, i cancellieri, nonché, in caso di dibattimento, i rappresentanti delle parti, vestiti in abiti scuri e discreti.
2. Fatte salve disposizioni contrarie della conduzione del procedimento.
1. I conflitti tra giudici vengono risolti, per quanto possibile, all'interno del tribunale.
2. Le parti sono obbligate a cercare inizialmente un dialogo tra di loro e, se necessario, all'interno della sezione coinvolta.
3. Se questi colloqui non portano a una soluzione, la questione viene sottoposta alla Presidente o al Presidente del tribunale amministrativo, o, in caso di impedimento o conflitto di interesse, al loro sostituto. Può essere coinvolta la direzione generale se necessario. Questa adotta le misure adeguate. Può anche coinvolgere la direzione amministrativa della giustizia.
4. Se tutti i tentativi interni di risoluzione del conflitto falliscono e si tratta di una questione essenziale che può avere rilevanza nel contesto della supervisione generale, la direzione generale informa la direzione amministrativa della giustizia per conto della commissione giudiziaria del Gran Consiglio.
1. Il Tribunale amministrativo informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi
a) raccolta autorizzata delle decisioni del Tribunale amministrativo,
b) Internet,
c) distribuzione delle decisioni per i rappresentanti dei media accreditati,
d) comunicati ai media,
e) pubblicazione delle decisioni su riviste specializzate.
2. L'informazione del pubblico sui casi pendenti e conclusi è sotto la responsabilità del presidente o della presidente della sezione.
3. Il segretario generale o la segretaria generale informa il pubblico su altri affari e attività del Tribunale amministrativo.
1. Il plenum adotta un concetto di pubblicazione che stabilisce in particolare
a il processo dalla firma della sentenza fino alla pubblicazione su Internet e nella raccolta autorizzata,
b i principi per l'anonimizzazione delle sentenze.
2. In caso di dubbio, la presidente o il presidente della sezione adotta le misure appropriate per la protezione della personalità delle parti.
1. Su Internet, tutte le decisioni sono pubblicate conformemente al concetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 38a.
2. In merito alle eccezioni nei singoli casi, decide la presidente o il presidente della sezione.
1. Le decisioni di importanza fondamentale o rilevanti per lo sviluppo del diritto sono pubblicate o comunicate nella Giurisprudenza Amministrativa Bernese (GAB).
2. La direzione stipula un contratto di prestazione con l'ente promotore della GAB.
3. La pubblicazione nella GAB nei singoli casi viene determinata dalle conferenze di sezione ampliate.
1. Chi riferisce sulla giurisprudenza del tribunale amministrativo deve tener conto degli interessi meritevoli di tutela delle parti coinvolte nel procedimento, in particolare della loro sfera privata.
2. Nella relazione su sentenze che non sono state emesse in una consultazione o udienza pubblica, non possono essere menzionati nomi di persone senza il consenso della persona interessata. Il presidente di sezione può autorizzare eccezioni, in particolare se la persona interessata e il procedimento concreto sono già conosciuti dal pubblico.
1. I rappresentanti dei media che desiderano riferire regolarmente per i media che appaiono o hanno sede in Svizzera sulla giurisprudenza del Tribunale amministrativo possono presentare una richiesta scritta di accreditamento.
2. La direzione concede l'accreditamento se
a) il richiedente soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro professionale; alla richiesta devono essere allegati, oltre al curriculum e alla fotografia, documenti pertinenti come tessera stampa e conferma del datore di lavoro o simili; oppure
b) il richiedente è già accreditato presso la Corte suprema; alla richiesta devono essere allegate una conferma dell'accreditamento corrispondente e un curriculum con fotografia.
3. L'accreditamento è rifiutato se sussistono dubbi fondati sull'affidabilità del richiedente.
**1. I mediatori accreditati vengono informati dal tribunale amministrativo circa le udienze pubbliche e le consultazioni sui verdetti. Durante le consultazioni sui verdetti, di norma, viene fornita una ricostruzione dei fatti.**
2. Tutte le sentenze emesse sono a disposizione dei mediatori accreditati per consultazione presso la segreteria del tribunale dal primo e quindicesimo giorno di ogni mese per tre giorni lavorativi, salvo che vi siano interessi prevalenti contrari. Le sentenze possono essere anonimizzate.
3. Ai mediatori accreditati può essere consegnata una selezione di sentenze emesse, selezionata dalla presidente o dal presidente del reparto.
4. Il tribunale amministrativo può stabilire un termine di embargo per la divulgazione delle informazioni.
1. L'accreditamento avviene per la durata di un periodo presidenziale o durante un periodo in corso per il restante tempo. Gli operatori dei media devono richiedere in tempo il rinnovo dell'accreditamento.
2. La direzione revoca l'accreditamento quando vengono meno i requisiti per la sua concessione.
3. Gli operatori dei media accreditati che violano le disposizioni di questo regolamento possono essere ammoniti. Nei casi più gravi, l'accreditamento viene revocato temporaneamente o permanentemente.
4. Gli operatori dei media accreditati sono responsabili del rispetto delle disposizioni di questo regolamento anche quando, al loro posto, terze persone non accreditate elaborano i giudizi.
Registrazioni audio e video all'interno dell'edificio del tribunale e nei suoi accessi, nonché riprese di atti processuali al di fuori dell'edificio, non sono consentite.
1. I professionisti dei media accreditati per il periodo presidenziale annuale 2010 sono considerati accreditati anche per il successivo periodo presidenziale 2011-2013.
Il regolamento del Tribunale amministrativo del Cantone Berna del 6 novembre 2003 è abrogato (BSG 162.621).
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2011.
2. Sarà pubblicato nella Raccolta delle leggi bernesi.