Posizione e Gestione (GESCHRJG)
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. Il Tribunale per i Minorenni è indipendente nell'esercizio della sua giurisdizione ed è soggetto solo alla legge.
2. Nell'ambito delle disposizioni di legge e fatte salve le competenze e i poteri della direzione dell'amministrazione giudiziaria e della Corte Suprema, si autogestisce. Gli organi direttivi rispettano in modo pertinente i principi generali della gestione delle finanze e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della Legge sul bilancio finanziario del 15 giugno 2022 (FHG)[2].
3. Dove necessario per questioni amministrative, la direttrice o il direttore del Tribunale per i Minorenni si consulta con gli organi direttivi della Procura dei Minorenni e con le autorità giudiziarie civili e penali situate nella regione di Berna-Mittelland, nonché con la Corte Suprema.
Tutte le Presidenti e i Presidenti dei Tribunali dei Minori eletti regolarmente costituiscono insieme la Conferenza dei Giudici.
Il diritto di voto è indipendente dal grado di occupazione.
Le giudici e i giudici straordinari nominati dall'Alta Corte ai sensi dell'articolo 26 comma 1 GSOG possono partecipare alla Conferenza dei Giudici con voto consultivo. A partire da una durata di impiego di sei mesi, dispongono anch'essi di un diritto di voto.
1. La Direttrice o il Direttore presiede la conferenza dei giudici.
2. La Prima Vice Direttrice o il Primo Vice Direttore della Direttrice o del Direttore la rappresenta o lo rappresenta nella conferenza dei giudici.
1. La Conferenza dei giudici propone al Tribunale superiore un presidente del tribunale dei minorenni come direttore o direttrice aziendale per una durata di tre anni (Art. 39 cpv. 2 lett. e GSOG).
2. Designa il primo e il secondo supplente della direttrice o del direttore aziendale.
3. Prende decisioni su tutte le questioni riguardanti il tribunale dei minorenni, salvo che queste non siano riservate per legge, istruzioni del Tribunale superiore o del presente regolamento alla direttrice o al direttore aziendale.
4. Elabora l'accordo annuale sulle risorse con il Tribunale superiore.
5. È incaricata dell'emissione e della modifica di questo regolamento aziendale, fatto salvo l'approvazione del Tribunale superiore.
6. Decide in merito all'assegnazione degli affari.
7. Prende atto delle discussioni che la direttrice o il direttore aziendale ha condotto con la direzione del Tribunale regionale di Berna-Mittelland.
8. Stabilisce l'esonero dalle funzioni giurisdizionali per la direttrice o il direttore aziendale e per le loro supplenti o i loro supplenti.
1. La conferenza dei giudici viene convocata dal direttore operativo o dalla direttrice operativa non appena un affare necessita di valutazione. La conferenza dei giudici si riunisce almeno trimestralmente.
2. Ogni membro della conferenza dei giudici può richiedere la convocazione di una riunione o l'inserimento di un punto all'ordine del giorno. I giudici straordinari nominati possono richiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno a partire dall'inizio del loro mandato.
3. Il direttore operativo o la direttrice operativa invita i membri della conferenza dei giudici alle riunioni, almeno cinque giorni prima del giorno della riunione, per iscritto o via e-mail, specificando i punti all'ordine del giorno. Eventuali documenti pertinenti vengono allegati all'invito o resi disponibili per la consultazione. Un invito più a breve termine è possibile con il consenso di tutti i membri della conferenza dei giudici o in caso di evidente urgenza.
4. Se necessario, un rappresentante del personale dei cancellieri può essere invitato a partecipare alle riunioni. In tal caso, tale rappresentante redige il verbale della conferenza dei giudici.
5. Se necessario, alle riunioni della conferenza dei giudici possono essere invitate altre persone interne o esterne con voto consultivo.
1. La conferenza dei giudici delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una delibera sia valida, la direttrice o il direttore e complessivamente più della metà di tutti i membri devono partecipare alla seduta. In questioni urgenti, si può deliberare eccezionalmente in assenza della direttrice o del direttore.
2. In caso di parità di voti, il voto della direttrice o del direttore è decisivo; nelle elezioni decide il sorteggio.
3. Le delibere per circolazione sono ammesse.
1. La direttrice o il direttore assicura il regolare svolgimento degli affari del tribunale dei minorenni. A lei o lui spettano in particolare i seguenti compiti
a la convocazione e la conduzione delle riunioni della conferenza dei giudici,
b la rappresentanza del tribunale dei minorenni nei confronti dei tribunali regionali, del tribunale superiore e della procura minorile,
c la rappresentanza del tribunale dei minorenni verso l'esterno,
d * la conduzione dei colloqui di valutazione con le giudici e i giudici,
e l'assunzione e la gestione delle cancelliere e dei cancellieri nonché del personale di segreteria,
f * ...
g * l'impiego di sostituti designati dal tribunale superiore provenienti da altre autorità,
h la definizione dei principi riguardanti registrazione, gestione dei fascicoli e archiviazione,
i la garanzia di una formazione continua adeguata alle esigenze.
2. Assicura il flusso di informazioni. In particolare, informa in modo adeguato le presidenti e i presidenti dei tribunali eletti, nonché all'occorrenza le giudici e i giudici straordinari, le giudici e i giudici specializzati e il personale sulle sue attività nonché sui risultati della conferenza dei giudici.
1. I sostituti e le sostitute del direttore o della direttrice rappresentano e supportano quest'ultimo o quest'ultima nell'adempimento dei compiti.
La o il Responsabile delle Risorse del Tribunale Regionale di Berna-Mittelland esercita anche le corrispondenti funzioni per il Tribunale dei Minori. I dettagli sono disciplinati da un accordo tra la Direttrice o il Direttore del Tribunale dei Minori e la Direzione del Tribunale Regionale di Berna-Mittelland.
1. Negli affari che rientrano nella competenza della conferenza dei giudici, firmano congiuntamente la direttrice o il direttore degli affari e una vicaria o un vicario.
2. Per il resto, firma la direttrice o il direttore degli affari da soli. È possibile una delega.
3. Sono fatte salve altre disposizioni applicabili.
1. Un verbale viene redatto per le riunioni della conferenza dei giudici.
1. La direttrice o il direttore approva spese per incarichi amministrativi fino a un importo di 30'000 franchi nella propria competenza. È possibile una delega alla vice direttrice o al vice direttore della direttrice o del direttore.
2. Le spese superiori a 30'000 franchi richiedono un'approvazione delle spese da parte della direzione del Tribunale Superiore.
1. Per le spese relative ai procedimenti in materia penale, l'autorizzazione finanziaria dei documenti è considerata approvazione delle spese indipendentemente dall'importo (Articolo 31 comma 1 lettera e del Regolamento sulla gestione finanziaria del 16.11.2022 [FHaV]).
2. La direzione del procedimento è responsabile della verifica sostanziale delle spese. Se la direzione del procedimento è incaricata dell'autorizzazione finanziaria dei documenti, la verifica sostanziale è assunta dal cancelliere o dalla cancelliera responsabile del procedimento in questione.
3. L'autorizzazione finanziaria dei documenti viene effettuata dal direttore o dalla direttrice dell'ufficio o dal loro sostituto o dalla loro sostituta.
1. Presso il Tribunale minorile operano
a le Presidenti e i Presidenti del Tribunale minorile regolarmente eletti,
b i Giudici specializzati regolarmente eletti,
c i Giudici straordinari nominati dal Tribunale Superiore (art. 26 cpv. 1 GSOG).
1. Le giudici e i giudici garantiscono un'attività giudiziaria di alta qualità ed efficiente.
2. Svolgono ulteriori compiti a loro assegnati dalla legislazione, in particolare nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.
Il grado di occupazione delle giudici e dei giudici eletti è stabilito al momento dell'elezione dal Gran Consiglio. Le modifiche al grado di occupazione durante il mandato sono decise dal Consiglio direttivo del Tribunale superiore. Non vi è alcun diritto alla modifica del grado di occupazione.
1. Le domande di autorizzazione per attività secondarie o incarichi pubblici devono essere presentate alla direttrice o al direttore generale. Quest'ultima o quest'ultimo le trasmette insieme alle proprie osservazioni ed eventualmente a una proposta al comitato direttivo del Tribunale superiore.
2. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie sull'attività secondaria o sull'incarico pubblico (modulo), in particolare anche sul tempo che presumibilmente sarà richiesto per essi.
1. La direttrice o il direttore generale è autorizzata/o a emanare disposizioni per la protezione delle persone e dei beni, in particolare a ordinare controlli generali all'ingresso dell'edificio e delle aule di tribunale, a disporre controlli di persone e bagagli e a disporre l'allontanamento di persone dall'edificio.
2. In singoli casi, le misure di sicurezza possono essere altresì disposte dalla direzione del procedimento competente, per quanto possibile in accordo con la direttrice o il direttore generale.
3. La direttrice o il direttore generale è responsabile dell'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui sia applicabile. È autorizzata/o a emanare restrizioni di accesso e istruzioni per la sicurezza dei dati elettronici.
4. Per il resto, si applicano le disposizioni relative al rilascio e alla consultazione degli atti.
Tutti i dipendenti sono tenuti alla riservatezza riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso il tribunale minorile.
Il segreto d'ufficio si applica anche a periti, interpreti e altri collaboratori. Sono tenuti dal responsabile del procedimento a essere informati sull'obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di violazione.
La direzione del tribunale superiore decide in merito alla dispensa dal segreto d'ufficio per testimoniare in tribunale.
Alle udienze pubbliche del tribunale compaiono i giudici, i cancellieri nonché i rappresentanti delle parti in abbigliamento decoroso.
**Conflitti tra giudici**
I conflitti tra giudici vengono risolti, per quanto possibile, all'interno dell'ufficio giudiziario.
Le parti coinvolte sono obbligate a cercare inizialmente di discutere tra loro.
Se non si riesce a raggiungere un accordo, la questione viene sottoposta alla conferenza dei giudici, la quale adotta le misure appropriate. Può coinvolgere il tribunale superiore.
Se si tratta di una questione che potrebbe essere rilevante per la sorveglianza, il/la direttore/direttrice generale informa il tribunale superiore.
1. Il Regolamento del Tribunale per i minorenni del 2 novembre 2010 (Regol. Trib. Min.) (BSG 162.511) viene abrogato.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2013.
2. Esso verrà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna.