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162.14 RGRE CH-BE

Posizione (RGRE)

11 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

Posizione e Compiti

1. Le autorità giudiziarie civili e penali dispongono di cancellieri e cancelliere, di segretari e segretarie giudiziarie, nonché di praticanti legali.

2. I segretari e le segretarie giudiziarie che possiedono qualifiche straordinarie specifiche possono essere impiegati dalla direzione del procedimento come cancellieri.

3. I praticanti legali dispongono generalmente di un master rilasciato da una facoltà di giurisprudenza svizzera. Possono essere impiegati dalla direzione del procedimento come cancellieri.

Posizione e Compiti

1. Le cancelliere e i cancellieri, le praticanti legali e i praticanti legali o le segretarie e i segretari giudiziari, impiegati in tali funzioni, svolgono nei procedimenti giudiziari i seguenti compiti

a. la verbalizzazione delle audizioni, dei sopralluoghi, delle udienze e delle deliberazioni conformemente all'articolo 5,

b. la comunicazione del dispositivo della sentenza conformemente all'articolo 6,

c. la stesura di estratti e comunicazioni conformemente all'articolo 7,

d. la redazione delle sentenze conformemente all'articolo 8.

2. Essi possono inoltre collaborare

a. all'istruzione dei casi,

b. all'elaborazione di relazioni e alla redazione di bozze scritte di sentenze e decisioni,

c. alle audizioni condotte in via rogatoriale,

d. alle audizioni dei minori nei procedimenti di diritto di famiglia,

e. al rilascio di pareri legali processuali,

f. alle osservazioni e alle consultazioni rivolte all'istanza superiore.

3. Fatte salve altre funzioni, competenze e responsabilità disciplinate da leggi speciali.

Posizione e Compiti

1. Le cancelliere e i cancellieri possono ulteriormente partecipare in particolare ai seguenti compiti

a) all'assunzione e alla supervisione tecnica dei praticanti legali,

b) alla direzione tecnica del personale di segreteria,

c) all'insegnamento delle conoscenze settoriali aziendali per gli apprendisti,

d) agli esami di avvocatura,

e) ai compiti di biblioteca e informatica,

f) alla creazione e aggiornamento di moduli di testo,

g) alla creazione e aggiornamento di circolari,

h) alla creazione e aggiornamento di informazioni ai cittadini (ad esempio, sui procedimenti),

i) alla preparazione delle sentenze per la pubblicazione su Internet o in riviste specializzate.

2. Ulteriori compiti, in particolare dei capicancelliere, possono essere registrati in un apposito elenco di obblighi.

Posizione e Compiti

1. Ai cancellieri e alle cancelliere degli organi di conciliazione spetta in particolare la consulenza legale in materia di locazioni, lavoro e parità di trattamento.

2. Essi possono delegare tali compiti a praticanti legali sotto la loro supervisione, purché non ne derivino svantaggi per le persone in cerca di assistenza legale.

Redazione dei Verbali

La forma e il contenuto dei verbali sono disciplinati dalla legislazione processuale.

I verbali e le decisioni devono essere firmati dalla verbalizzatrice o dal verbalizzatore e dalla direzione del procedimento. Devono includere una nota sull'apertura e sul tipo di apertura dei provvedimenti, delle decisioni e delle sentenze.

**Comunicazione del dispositivo della sentenza e rilascio di estratti**

1. La segretaria o il segretario si assicura che il dispositivo della sentenza venga consegnato o notificato per iscritto alle parti entro il termine prescritto.

2. In particolare, nel procedimento di primo grado, si occupa di informare le parti della possibilità di richiedere una motivazione scritta della decisione.

Comunicazione del dispositivo della sentenza e rilascio di estratti

1. La protocollista o il protocollista è inoltre tenuta o tenuto a sorvegliare la necessaria comunicazione della decisione alle autorità o a terzi nonché la sua eventuale pubblicazione.

2. Lei o lui supervisiona la segreteria nella redazione delle sentenze, delle ordinanze, dei provvedimenti giudiziari, ecc., che rientrano nel suo ambito lavorativo e li firma, nella misura in cui ciò è previsto.

Redazione delle Sentenze

1. Di norma, la redazione tempestiva della motivazione scritta della sentenza è effettuata dalla verbalizzatrice o dal verbalizzatore.

2. Se il verbale è stato redatto da una segretaria o un segretario del tribunale o da una praticante legale o un praticante legale, la direzione del procedimento può coinvolgere una cancelliera o un cancelliere per la motivazione scritta della sentenza.

Certificati di esecutività e forza di legge

1. Le cancelliere o i cancellieri nonché le segretarie o i segretari del tribunale incaricati attestano la forza di legge delle sentenze.

2. Essi rilasciano altresì i certificati di esecutività.

Disposizioni finali

Il regolamento del Tribunale Superiore del 9 dicembre 1996 sugli obblighi dei cancellieri e delle cancelliere è abrogato (BSG 162.321).

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

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