Legislator Giurisprudenza & Legislazione
162.122 GESCHRWSGRGTPEREGTPEWSGTPE CH-BE

Posizione e Gestione (GESCHRWSG)

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (22)

Art. 1 Regolamento del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) Art. 2 Regolamento interno del Tribunale per i reati economici (Reg. Int. TRE) Art. 3 Regolamento Interno del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) Art. 4 Regolamento interno del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) Art. 5 Regolamento del Tribunale Penale Economico (Reg. Trib. Pen. Econ.) Art. 6 Regolamento del Procedimento del Tribunale Penale Economico (Reg. TPE) Art. 7 Regolamento dei lavori del Tribunale penale economico (Reg. lav. TPE) - Compiti Art. 8 Regolamento dell'attività del Tribunale Economico Penale (Regolamento TEC) Art. 9 Regolamento interno del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) Art. 10 Regolamento del Tribunale Penale Economico (Reg. TPE) - Firma Art. 11 Regolamento del Tribunale Penale Economico (Reg. Trib. Pen. Econ.) - Verbali Art. 12 Regolamento d'amministrazione del Tribunale per i reati economici (Reg. T.C.) Art. 12a Regolamento del Tribunale Penale Economico (Reg. Trib. Pen. Econ.) Art. 13 Regolamento del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) Art. 14 Regolamento del Tribunale Penale Economico (Reg.to TPE) - Compiti Art. 15 Regolamento interno del Tribunale penale economico (Reg. int. TPE) - Grado di occupazione Art. 16 Regolamento del Tribunale Penale Economico (RegTPE) - Attività accessorie e incarichi pubblici Art. 17 Regolamento Interno del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) - Sicurezza e Protezione dei Dati Art. 18 Regolamento di Procedura del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) - Segreto d'Ufficio Art. 19 Regolamento del Tribunale Penale Economico (Regolamento TPE) Art. 20 Regolamento dell'Organizzazione del Tribunale Penale Economico (Reg. TPE) Art. 21 Regolamento Interno del Tribunale Penale Economico (Reg. TPE)

Testo normativo (22 Articoli)

Posizione e Gestione

1. Il Tribunale dei Reati Economici è indipendente nell'esercizio della giurisdizione ed è vincolato solo dalla legge.

2. Nel quadro delle disposizioni di legge e fatte salve le competenze e i poteri della direzione dell'amministrazione giudiziaria e del tribunale superiore, gestisce autonomamente i propri affari. Gli organi direttivi rispettano in modo adeguato i principi generali di gestione delle finanze e delle prestazioni secondo l'articolo 3 della Legge sulla gestione finanziaria del 15 giugno 2022 (FHG).

3. Nei casi necessari in materia amministrativa, il direttore o la direttrice del Tribunale dei Reati Economici si coordina con gli organi direttivi delle autorità giudiziarie civili e penali situate nella regione di Berna-Mittelland e con il tribunale superiore.

4. Il Tribunale dei Reati Economici si impegna, sia internamente che esternamente, al principio di trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.

Organizzazione del Tribunale per i Reati Economici - Conferenza dei Giudici

1. Le presidenti e i presidenti di tribunale eletti dal Gran Consiglio al Tribunale Economico Penale costituiscono la conferenza dei giudici.

2. Il diritto di voto è indipendente dal grado di occupazione.

3. I membri sostituti ordinari e straordinari designati dal Tribunale Superiore ai sensi dell'articolo 66, comma 1, GSOG, nonché le giudici e i giudici straordinari nominati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, GSOG, possono partecipare alla conferenza dei giudici con voto consultivo. Dopo un periodo di incarico di sei mesi, dispongono anch'essi del diritto di voto.

Organizzazione del Tribunale per i Reati Economici - Conferenza dei Giudici

1. La direttrice o il direttore assume la presidenza della conferenza dei giudici.

2. La vice direttrice o il vice direttore della direttrice o del direttore li rappresenta nella conferenza dei giudici.

Organizzazione del Tribunale per i Reati Economici - Conferenza dei Giudici

1. La conferenza dei giudici propone al tribunale superiore una presidente o un presidente del tribunale come responsabile amministrativo per una durata di tre anni (Art. 64 cpv. 1 e 2 GSOG).

2. Essa designa la sostituta o il sostituto del responsabile amministrativo.

3. Essa prende decisioni su tutte le questioni relative al tribunale penale economico, a meno che queste non siano riservate per legge, istruzioni del tribunale superiore o questo regolamento al responsabile amministrativo.

4. Essa elabora l'accordo annuale sulle risorse con il tribunale superiore.

5. Essa è competente per l'emanazione e la modifica di questo regolamento amministrativo, previa approvazione del tribunale superiore.

6. Essa decide sull'assegnazione degli affari.

7. ...

8. Essa stabilisce per il responsabile amministrativo l'esonero dai compiti nella giurisdizione.

Organizzazione del Tribunale per i Reati Economici - Conferenza dei Giudici

1. La conferenza dei giudici è convocata dalla direttrice o dal direttore degli affari non appena un affare è pronto per essere valutato. La conferenza dei giudici si riunisce almeno trimestralmente.

2. I presidenti di tribunale eletti, i membri supplenti e i giudici straordinari possono richiedere alla direttrice o al direttore degli affari di inserire un affare all'ordine del giorno.

3. Un rappresentante dei segretari giudiziari può essere convocato alle riunioni, se necessario. In tal caso, questa persona redige il verbale della conferenza dei giudici.

4. I partecipanti con diritto alla conferenza vengono invitati per iscritto alle riunioni.

5. Di norma, l'invito con l'ordine del giorno deve essere inviato cinque giorni prima della data della riunione. Eventuali documenti devono essere allegati all'invito o messi a disposizione per la consultazione.

Organizzazione del Tribunale Penale Economico - Conferenza dei Giudici

1. La conferenza dei giudici decide con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una decisione sia valida, devono partecipare alla seduta più della metà di tutti i membri.

2. In caso di parità di voti, è determinante il voto della direttrice o del direttore; nelle elezioni decide il sorteggio.

3. Sono ammesse le delibere circolari.

**Organizzazione del Tribunale per la Criminalità Economica - Direttrice o Direttore Generale**

1. La direttrice o il direttore assicura il corretto andamento degli affari del Tribunale penale economico. A lei o a lui spettano in particolare i seguenti compiti

a) la convocazione e la direzione della conferenza dei giudici,

b) la rappresentanza del Tribunale penale economico nei confronti dei tribunali regionali, del tribunale superiore e della procura,

c) la rappresentanza esterna del Tribunale penale economico,

d) la conduzione dei colloqui periodici con le giudici e i giudici,

e) l'assunzione e la gestione delle cancelliere e dei cancellieri, nonché del personale di segreteria,

f) ...

g) l'impiego di supplenti designati dal tribunale superiore provenienti da altre autorità,

h) la definizione dei principi relativi alla registrazione, gestione dei fascicoli e archiviazione,

i) la garanzia di un'istruzione continua adeguata alle necessità.

2. Lei o lui si occupa del flusso informativo. In particolare, informa le presidenti e i presidenti dei tribunali eletti, così come, se necessario, i membri supplenti, le giudici e i giudici straordinari e il personale in modo adeguato riguardo alla sua attività e ai risultati della conferenza dei giudici.

**Organizzazione del Tribunale per la Criminalità Economica - Direttrice o Direttore Generale**

1. La vice direttrice o il vice direttore rappresenta e supporta la direttrice o il direttore nella realizzazione dei compiti.

2. Essa o esso viene esonerata o esonerato dai compiti giurisdizionali nella misura delle sue funzioni direttive.

**Organizzazione del Tribunale per i Reati Economici - Risorse**

1. Il Tribunale penale economico utilizza l'infrastruttura del Tribunale regionale di Berna-Mittelland (Art. 63 comma 2 GSOG).

2. La o il responsabile delle risorse del Tribunale regionale di Berna-Mittelland svolge anche i compiti corrispondenti per il Tribunale penale economico. I dettagli sono regolati da un accordo tra la direttrice o il direttore del Tribunale penale economico e la direzione del Tribunale regionale di Berna-Mittelland.

Organizzazione del Tribunale Penale Economico - Firma e Verbali

1. Nei casi che rientrano nella competenza della conferenza dei giudici, firmano congiuntamente la direttrice o il direttore d’ufficio e il loro o la loro sostituto/a.

2. Per il resto, firma solo la direttrice o il direttore d’ufficio. È possibile una delega.

3. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni applicabili.

Organizzazione del Tribunale Penale Economico - Firma e Verbali

1. Un verbale viene redatto per le riunioni della conferenza dei giudici.

Organizzazione del Tribunale per i Reati Economici - Competenze Finanziarie

1. La direttrice o il direttore approva spese per incarichi amministrativi fino a un importo di 30'000 franchi nella propria competenza. È possibile una delega alla vice direttrice o al vice direttore della direttrice o del direttore.

2. Le spese superiori a 30'000 franchi richiedono un'approvazione delle spese da parte della direzione del Tribunale Superiore.

Organizzazione del Tribunale per i Reati Economici - Competenze Finanziarie

1. Per le spese relative ai procedimenti in materia penale, l'autorizzazione finanziaria dei documenti è considerata approvazione delle spese indipendentemente dall'importo (Articolo 31 comma 1 lettera e del Regolamento sulla gestione finanziaria del 16.11.2022 [FHaV]).

2. La direzione del procedimento è responsabile della verifica sostanziale delle spese. Se la direzione del procedimento è incaricata dell'autorizzazione finanziaria dei documenti, la verifica sostanziale è assunta dal cancelliere o dalla cancelliera responsabile del procedimento in questione.

3. L'autorizzazione finanziaria dei documenti viene effettuata dal direttore o dalla direttrice dell'ufficio o dal loro sostituto o dalla loro sostituta.

Giudici

1. Presso il tribunale penale economico operano

a) i presidenti di tribunale eletti dal Grande Consiglio,

b) i membri supplenti ordinari e straordinari designati dal Tribunale Superiore (Art. 66 cpv. 1 GSOG),

c) i giudici straordinari nominati dal Tribunale Superiore (Art. 26 cpv. 1 GSOG).

Giudici

1. Le giudici e i giudici garantiscono un'attività giudiziaria di alta qualità ed efficiente.

2. Svolgono ulteriori compiti a loro assegnati dalla legislazione, in particolare nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.

Giudici

1. Il grado di occupazione dei giudici è stabilito al momento dell'elezione da parte del Gran Consiglio. Eventuali modifiche al grado di occupazione durante il mandato sono decise dalla direzione del Tribunale superiore. Non esiste alcun diritto alla modifica del grado di occupazione.

Giudici

1. Le domande di autorizzazione per attività accessorie o cariche pubbliche devono essere presentate alla direttrice o al direttore. Questa o questo le trasmette, insieme alle proprie osservazioni e a una eventuale richiesta, alla direzione del Tribunale superiore.

2. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie riguardanti l'attività accessoria o la carica pubblica (modulo), in particolare anche sul tempo presumibilmente richiesto.

Funzionamento del Tribunale

1. La direttrice o il direttore è autorizzato a emettere disposizioni per la protezione delle persone e dei beni, in particolare a ordinare controlli generali all'ingresso dell'edificio e delle aule di tribunale, a predisporre controlli su persone e bagagli nonché a far allontanare persone dall'edificio.

2. In casi singoli, le misure di sicurezza possono essere disposte anche dalla direzione del procedimento, per quanto possibile in accordo con la direttrice o il direttore.

3. La direttrice o il direttore assicura l'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui questa sia applicabile. Lei o lui è autorizzato/a a emettere restrizioni d'accesso e istruzioni per la protezione dei dati elettronici.

4. Inoltre, si applicano le disposizioni relative alla consegna e alla visione degli atti.

Funzionamento del Tribunale

1. Tutti i dipendenti sono obbligati a mantenere la riservatezza riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso il tribunale dell'economia.

2. Il segreto d'ufficio si applica anche ai periti, interpreti e ad altri collaboratori. Essi devono essere informati dalla direzione del procedimento dell'obbligo di riservatezza e delle conseguenze penali in caso di violazione.

3. La direzione dell’Alta Corte decide sulla dispensa dal segreto d'ufficio per la testimonianza in tribunale.

Funzionamento del Tribunale

Alle udienze pubbliche del tribunale compaiono i giudici, i cancellieri nonché i rappresentanti delle parti in abbigliamento decoroso.

**Regolamentazione dei Conflitti**

1. I conflitti tra giudici possibilmente vengono risolti internamente al tribunale.

2. Le parti coinvolte sono obbligate a cercare inizialmente un dialogo tra di loro.

3. Se non si raggiunge un accordo, la questione viene sottoposta alla direttrice o al direttore dell'ufficio. Questa o questo adotta le misure appropriate. Lei o lui può coinvolgere la Corte suprema.

4. Se si tratta di una questione che può essere significativa nell'ambito della supervisione, la direttrice o il direttore dell'ufficio informa la Corte suprema.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →