Posizione e Gestione (GESCHRKZMG)
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. **Il tribunale cantonale delle misure coercitive è indipendente nella giurisdizione ed è vincolato solo alla legge.**
2. **Nel quadro delle disposizioni legali e fatte salve le competenze e le attribuzioni della direzione dell'amministrazione giudiziaria e del tribunale superiore, si amministra autonomamente. Gli organi direttivi osservano, in maniera pertinente, i principi generali di gestione delle finanze e delle prestazioni secondo l'Articolo 3 della Legge sulla gestione finanziaria del 15 giugno 2022 (FHG).**
3. **Quando necessario, il direttore o la direttrice del tribunale cantonale delle misure coercitive si coordina con gli organi direttivi delle autorità giudiziarie civili e penali con sede nella regione Bern-Mittelland e con il tribunale superiore.**
4. **Il tribunale cantonale delle misure coercitive si impegna, internamente ed esternamente, al principio della trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.**
1. I giudici che operano presso il tribunale cantonale per le misure coercitive costituiscono la Conferenza dei Giudici.
2. Hanno diritto di voto i Presidenti del Tribunale eletti dal Gran Consiglio.
3. Il diritto di voto è indipendente dal grado di occupazione.
4. I membri sostituti ordinari e straordinari designati dal Tribunale superiore ai sensi dell'articolo 62, comma 1, GSOG, così come i giudici straordinari nominati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, GSOG, possono partecipare alla Conferenza dei Giudici con voto consultivo.
5. A partire da una durata di impiego di sei mesi, i giudici straordinari nominati hanno anch'essi diritto di voto.
1. La direttrice o il direttore assume la presidenza della conferenza dei giudici.
2. La vice direttrice o il vice direttore della direttrice o del direttore li rappresenta nella conferenza dei giudici.
1. La conferenza dei giudici propone al Tribunale superiore un presidente o una presidente del tribunale come direttore o direttrice per un periodo di tre anni per l'elezione (Art. 60 cpv. 1 e 2 GSOG).
2. Essa designa il vice direttore o la vice direttrice.
3. Essa prende decisioni su tutte le questioni relative al tribunale cantonale delle misure coercitive, a meno che esse non siano riservate alla direttrice o al direttore per legge, istruzioni del Tribunale superiore o questo regolamento.
4. Essa elabora l'accordo annuale sulle risorse con il Tribunale superiore.
5. Essa è competente per l'emanazione e la modifica di questo regolamento di servizio, soggetto all'approvazione del Tribunale superiore.
6. Essa decide sulla ripartizione degli affari.
7. Essa prende atto delle discussioni che la direttrice o il direttore ha svolto con la direzione del tribunale regionale di Berna-Mittelland.
8. Essa stabilisce per la direttrice o il direttore l'esonero dai compiti nella giurisdizione.
La conferenza dei giudici viene convocata dalla direttrice o dal direttore non appena un affare richiede valutazione. La conferenza dei giudici si riunisce almeno trimestralmente.
Le presidentesse e i presidenti eletti dei tribunali, i membri supplenti e le magistrate e i magistrati straordinari possono richiedere alla direttrice o al direttore l'inserimento di una questione all'ordine del giorno.
Un rappresentante o una rappresentante degli assistenti giudiziari può essere invitato a partecipare alle riunioni, se necessario. In tal caso, lui o lei redige il verbale della conferenza dei giudici.
I partecipanti aventi diritto vengono invitati per iscritto alle sedute.
L'invito con l'ordine del giorno deve essere solitamente inviato cinque giorni prima della data dell'incontro. Eventuali documenti devono essere allegati all'invito o resi disponibili per la consultazione.
1. La conferenza dei giudici decide con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Affinché una decisione sia valida, devono partecipare alla seduta più della metà di tutti i membri.
2. In caso di parità di voti, è determinante il voto della direttrice o del direttore; nelle elezioni decide il sorteggio.
3. Sono ammesse le delibere circolari.
1. La direttrice o il direttore assicura la corretta gestione del tribunale cantonale delle misure coercitive. A lei o a lui competono in particolare i seguenti compiti
a. la convocazione e la presidenza della conferenza dei giudici,
b. la rappresentanza del tribunale cantonale delle misure coercitive nei confronti dei tribunali regionali, del tribunale superiore, del tribunale amministrativo e del pubblico ministero,
c. la rappresentanza esterna del tribunale cantonale delle misure coercitive,
d. la conduzione dei colloqui di sede con le giudici e i giudici,
e. l'assunzione e la gestione delle cancelliere e dei cancellieri nonché del personale della segreteria,
f. ...,
g. l'impiego di supplenti designati dal tribunale superiore provenienti da altre autorità,
h. la definizione dei principi relativi alla registrazione, alla gestione dei fascicoli e all'archiviazione,
i. la garanzia di una formazione continua adeguata alle necessità.
2. Lei o lui garantisce il flusso di informazioni. In particolare, informa in modo adeguato le presidenti e i presidenti del tribunale eletti nonché, se necessario, i membri supplenti, le giudici e i giudici straordinari e il personale circa la sua attività e i risultati della conferenza dei giudici.
1. La vice direttrice o il vice direttore rappresenta e supporta la direttrice o il direttore nella realizzazione dei compiti.
2. Essa o esso viene esonerata o esonerato dai compiti giurisdizionali nella misura delle sue funzioni direttive.
1. Il tribunale cantonale delle misure coercitive utilizza le infrastrutture del tribunale regionale Bern-Mittelland (Art. 59 cpv. 2 GSOG).
2. Il responsabile delle risorse del tribunale regionale Bern-Mittelland assume anche le corrispondenti funzioni per il tribunale cantonale delle misure coercitive. I dettagli sono regolati da un accordo tra il direttore o la direttrice del tribunale delle misure coercitive e la direzione del tribunale regionale Bern-Mittelland.
1. Negli affari che rientrano nella competenza della Conferenza dei giudici, firmano congiuntamente il direttore o la direttrice e il loro rispettivo sostituto o sostituta.
2. Per il resto, firma da solo il direttore o la direttrice. È possibile una delega.
3. Fatte salve altre disposizioni applicabili.
1. Un verbale viene redatto per le riunioni della conferenza dei giudici.
1. La direttrice o il direttore approva le spese per compiti amministrativi fino a un importo di 30'000 franchi sotto la propria competenza. È possibile una delega alla vice direttrice o al vice direttore della direttrice o del direttore.
2. Le spese superiori a 30'000 franchi richiedono un'autorizzazione alla spesa da parte della direzione del Tribunale superiore.
1. Per le spese relative a procedimenti in materia penale, l’autorizzazione finanziaria costituisce una concessione di spesa indipendentemente dall'importo (Art. 31 par. 1 lett. e del Regolamento sulla gestione finanziaria del 16.11.2022 [RGF]).
2. La direzione del procedimento è responsabile della verifica sostanziale delle spese. Se l'autorizzazione finanziaria per una spesa spetta a essa, la verifica sostanziale viene eseguita dal cancelliere o dalla cancelliera responsabile del procedimento in questione.
3. L'autorizzazione finanziaria viene concessa dal direttore o dalla direttrice o dai rispettivi sostituti.
1. Presso il tribunale cantonale delle misure coercitive operano
a) i presidenti del tribunale eletti dal Gran Consiglio,
b) i membri supplenti ordinari e straordinari designati dal Tribunale superiore (Art. 62 comma 1 GSOG),
c) i giudici straordinari nominati dal Tribunale superiore (Art. 26 comma 1 GSOG).
1. Le giudici e i giudici garantiscono un'attività giudiziaria di alta qualità ed efficiente.
2. Svolgono ulteriori compiti a loro assegnati dalla legislazione, in particolare nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.
Il grado di occupazione delle presidentesse e dei presidenti dei tribunali viene stabilito al momento dell'elezione da parte del Gran Consiglio. Eventuali modifiche del grado di occupazione durante il mandato vengono decise dalla direzione del Tribunale Superiore. Non sussiste alcun diritto a modifiche del grado di occupazione.
1. Le domande di autorizzazione per attività accessorie o incarichi pubblici devono essere presentate alla direttrice o al direttore d'esercizio. Quest'ultima o quest'ultimo le trasmette insieme alle sue osservazioni ed eventualmente a una proposta alla direzione del Tribunale superiore.
2. Le domande devono contenere tutte le informazioni necessarie riguardanti l'attività accessoria o l'incarico pubblico (modulo), in particolare anche il tempo previsto che sarà ragionevolmente richiesto.
1. La direttrice o il direttore è autorizzato a emettere disposizioni per la protezione delle persone e dei beni, in particolare a ordinare controlli generali agli ingressi dell'edificio e delle aule di tribunale, a predisporre controlli su persone e bagagli, nonché ad allontanare persone dall'edificio.
2. In casi individuali, le misure di sicurezza possono anche essere ordinate dalla direzione del procedimento competente, laddove possibile in accordo con la direttrice o il direttore.
3. La direttrice o il direttore si occupa dell'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nei limiti della sua applicabilità. Lei o lui è autorizzato a emettere restrizioni di accesso e istruzioni per la protezione dei dati elettronici.
4. Per il resto si applicano le disposizioni relative al rilascio e alla consultazione degli atti.
Tutti i dipendenti sono tenuti alla riservatezza riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso il tribunale cantonale delle misure coercitive.
L'obbligo di segretezza si applica anche ai periti, agli interpreti ed agli altri collaboratori. Questi devono essere informati dalla direzione del procedimento riguardo all'obbligo di riservatezza e alle conseguenze penali in caso di violazione dello stesso.
La direzione della Corte Suprema decide sull'esonero dall'obbligo di segretezza per la testimonianza in tribunale.
Alle udienze pubbliche del tribunale compaiono i giudici, i cancellieri nonché i rappresentanti delle parti in abbigliamento decoroso.
1. I conflitti tra giudici possibilmente vengono risolti internamente al tribunale.
2. Le parti coinvolte sono obbligate a cercare inizialmente un dialogo tra di loro.
3. Se non si raggiunge un accordo, la questione viene sottoposta alla direttrice o al direttore dell'ufficio. Questa o questo adotta le misure appropriate. Lei o lui può coinvolgere la Corte suprema.
4. Se si tratta di una questione che può essere significativa nell'ambito della supervisione, la direttrice o il direttore dell'ufficio informa la Corte suprema.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.