Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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161.17 JWBRRFP CH-BE

Oggetto (JWBR)

20 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (20)

Art. 1 Regolamento sulla formazione e sull'istruzione continua nelle autorità giudiziarie e nella procura (JWbR) Art. 2 Regolamento sulla Formazione e l'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Competenze Art. 3 Regolamento sulla formazione e l'aggiornamento nelle autorità giudiziarie e nella procura della Repubblica (JWbR) - Obiettivi dell'aggiornamento Art. 4 Regolamento sulla Formazione e sull'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Contenuti Art. 5 Regolamento sulla Formazione e l'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) Art. 6 Regolamento sulla Formazione e Istruzione Continua nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura (JWbR) - Lingua Francese Art. 7 Regolamento sulla Formazione e sull'Aggiornamento Professionale nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) Art. 8 Regolamento sulla Formazione e l'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura (JWbR) Art. 9 Regolamento sulla Formazione e l'Aggiornamento Professionale nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Rivista Informativa e Sito Web Art. 9a Regolamento sulla formazione e sull'aggiornamento nelle autorità giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Collaboratori giuridici e Segreteria Art. 10 Regolamento sulla Formazione e Aggiornamento presso le Autorità Giudiziarie e la Procura della Repubblica (JWbR) - Autonomia delle Unità Organizzative Art. 11 Regolamento sulla Formazione e Aggiornamento presso le Autorità Giudiziarie e la Procura della Repubblica (JWbR) - Pianificazione della Carriera e Colloquio con i Dipendenti Art. 12 Regolamento sulla Formazione e Aggiornamento presso le Autorità Giudiziarie e la Procura della Repubblica (JWbR) - Giudici Laici e Professionisti dei Tribunali Regionali Art. 13 Regolamento sulla Formazione e sull'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Giudici Specializzati del Tribunale Commerciale e del Tribunale per la Protezione dei Minori e degli Adulti Art. 14 Regolamento sulla Formazione e sull'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Giudici Specializzati della Giurisdizione Amministrativa Art. 15 Regolamento sulla Formazione e l'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Giudice Esperto delle Autorità di Conciliazione Art. 16 Regolamento sulla formazione e istruzione continua nelle autorità giudiziarie e nella procura (JWbR) Art. 17 Regolamento sulla Formazione e l'Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura (JWbR) Art. 18 Regolamento sulla Formazione e Aggiornamento nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura (JWbR) - Bilancio e Rendicontazione Art. 21 Regolamento sulla Formazione e l'Istruzione Continua nelle Autorità Giudiziarie e nella Procura della Repubblica (JWbR) - Entrata in vigore

Statutory Text (20 Provisions)

1. Disposizioni Generali

Questo regolamento disciplina la formazione e l'aggiornamento dei membri e del personale delle autorità giudiziarie e della procura.

1. Disposizioni Generali

1. Nell'ambito della loro responsabilità complessiva, la direzione dell'amministrazione della giustizia stabilisce i principi fondamentali della formazione e della formazione continua e istituisce una commissione per la formazione continua (WBK).

2. La formazione e la formazione continua professionale, in particolare nel settore dell'attività principale, è di competenza della giurisdizione civile e penale, della giurisdizione amministrativa nonché della procura (cfr. art. 10 e seguenti).

3. La formazione e la formazione continua nei settori delle competenze sociali generali e delle competenze personali, nonché la formazione e la formazione continua professionale nei settori delle finanze, del personale e dell'IT sono di competenza dell'ufficio risorse.

4. Alla commissione per la formazione continua (WBK) è affidata la formazione e la formazione continua professionale degli avvocati, in base alle esigenze della direzione dell'amministrazione della giustizia, della corte suprema, del tribunale amministrativo e della procura generale.

5. Il magazine informativo della commissione per la formazione continua pubblica tutte le offerte di formazione continua, le informazioni professionali e le relazioni di esperienze organizzate dalle autorità giudiziarie, dalla procura e dall'ufficio risorse.

1. Disposizioni Generali

1. La formazione e il perfezionamento professionale devono consentire ai membri e al personale delle autorità giudiziarie e della procura pubblica, a tutti i livelli, di adempiere i loro compiti in modo adeguato e tempestivo o di prepararli ad assumere nuovi incarichi.

2. La formazione e il perfezionamento professionale devono fornire conoscenze specialistiche e metodologiche e promuovere la competenza sociale e l'autoefficacia.

3. I membri e il personale delle autorità giudiziarie e della procura pubblica sono responsabili della propria formazione e del proprio perfezionamento professionale. I superiori delle autorità giudiziarie e della procura pubblica li promuovono e li sostengono in questo compito.

1. Disposizioni Generali

1. La formazione e aggiornamento comprende in particolare conoscenze specialistiche giuridiche e non giuridiche, nonché competenze metodologiche e di autoconsapevolezza. Inoltre, essa dovrebbe promuovere lo scambio di esperienze.

2. La formazione e aggiornamento è orientata alle esigenze della pratica professionale.

3. ...

1. Disposizioni Generali

1. I familiari e i collaboratori degli organi giudiziari e della Procura della Repubblica sono supportati nella loro formazione e aggiornamento professionale in particolare mediante

a) il finanziamento totale o parziale di corsi e seminari di terzi,

b) il congedo dal lavoro.

2. Inoltre, usufruiscono dei corsi offerti dall'Ufficio del personale del Cantone e dalla Commissione per la formazione continua e partecipano ad eventi formativi delle loro rispettive unità organizzative.

3. ...

1. Disposizioni Generali

1. Ai membri e al personale delle autorità giudiziarie e dell'ufficio del pubblico ministero che parlano francese devono essere offerte opportunità di formazione e aggiornamento equivalenti a quelle offerte a coloro che parlano tedesco.

2. Nella parte cantonale di lingua francese, è possibile collaborare con altri cantoni di lingua francese per l'offerta di programmi di formazione continua.

Commissione per la Formazione Continua

1. La direzione amministrativa della giustizia sceglie su proposta della commissione di formazione continua e dopo aver sentito il Tribunale Superiore, il Tribunale Amministrativo e la Procura Generale da sette a quattordici membri della commissione di formazione continua per un periodo di tre anni e ne determina la presidenza.

2. La giurisdizione civile e penale, la giurisdizione amministrativa, la procura e l'ambito delle risorse umane sono rappresentati nella commissione, per quanto possibile tenendo conto dei diversi livelli. Almeno un membro è di madrelingua francese.

3. La commissione può formare sottogruppi e coinvolgere esperti esterni, in particolare nei settori della medicina legale, della psichiatria forense e della polizia.

Commissione per la Formazione Continua

1. La Commissione

a **\*** pianifica e organizza la formazione professionale e l'aggiornamento secondo l'Articolo 2 comma 2, eventualmente con il coinvolgimento di esperti esterni,

b **\*** determina in che misura l'offerta sia aperta a terzi e se questi debbano pagare un corrispettivo,

c **\*** può emettere raccomandazioni per il coordinamento, applicabili alla formazione organizzata o finanziata dalle giurisdizioni civili e penali, dalla giurisdizione amministrativa e dal pubblico ministero,

d **\*** pubblica un bollettino informativo,

e **\*** coordina la formazione secondo gli Articoli da 12 a 16, nella misura in cui lo desiderano il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo e la Procura generale.

f **\*** ...

2. La Commissione garantisce un uso economico delle risorse.

3. ...

Commissione per la Formazione Continua

1. La Commissione per la formazione continua pubblica un periodico informativo, che appare periodicamente e si rivolge a tutto il personale degli organi giudiziari e della procura. Inoltre, utilizza la presenza online della giustizia.

2. Il periodico informativo pubblica tutte le offerte di formazione continua organizzate dagli organi giudiziari, dalla procura e dall'ufficio risorse, nonché informazioni specialistiche e resoconti di esperienze. Inoltre, può servire allo scambio di opinioni.

3. Agli organi direttivi degli organi giudiziari e della procura è offerto il periodico informativo come piattaforma per comunicazioni e dichiarazioni.

Commissione per la Formazione Continua

1. La Commissione può coinvolgere una cancelliera, un cancelliere o un'assistente legale per scopi di formazione continua, in particolare per la pianificazione e l'esecuzione di eventi formativi.

2. Alla Commissione per la formazione continua è messo a disposizione un segretariato per l'organizzazione della formazione di base e avanzata.

3. Le spese per l'amministrazione della Commissione per la formazione continua sono sostenute in proporzione dalla giurisdizione civile e penale, dalla giurisdizione amministrativa e dalla procura.

Compiti di formazione continua della giurisdizione civile e penale, della giurisdizione amministrativa e della procura della Repubblica

1. La giurisdizione civile e penale, la giurisdizione amministrativa nonché la procura della Repubblica formano i loro membri sotto la propria direzione. Nella misura in cui sia appropriato, considerano le raccomandazioni secondo l'articolo 8 comma 1 lettera c.

2. La direzione del Tribunale Superiore regola per sé stessa la formazione continua, nonché i compiti e le competenze delle direzioni dei tribunali regionali, delle autorità di conciliazione, dei tribunali delle misure coercitive, del tribunale economico e del tribunale minorile cantonale. Nel quadro dell'articolo 2 comma 2 può incaricare la commissione per la formazione continua.

3. La direzione del Tribunale Amministrativo regola per l'intera giurisdizione amministrativa l'ambito della formazione continua. Nel quadro dell'articolo 2 comma 2 può incaricare la commissione per la formazione continua.

4. La Procura Generale regola per la procura della Repubblica l'ambito della formazione continua e le competenze dei Procuratori e delle Procuratrici Capo. Nel quadro dell'articolo 2 comma 2 può incaricare la commissione per la formazione continua.

5. ...

Compiti di formazione continua della giurisdizione civile e penale, della giurisdizione amministrativa nonché della procura

I responsabili del personale e i responsabili di linea della giurisdizione e della procura si assicurano che la formazione continua sia presa in considerazione nella pianificazione della carriera e nel colloquio con i dipendenti.

Le dipendenti e i dipendenti devono essere informati delle offerte di formazione continua. Le formazioni completate e i loro successi devono essere annotati nel fascicolo personale e le prospettive devono essere discusse.

Nella decisione di sostenere una formazione continua, i responsabili del personale si orientano in base all'utilità per il servizio e alle esigenze aziendali, nonché agli interessi, alle inclinazioni e alle capacità della persona interessata. Prestano attenzione a una promozione equilibrata del personale.

Formazione continua per giudici laici, giudici esperti, cancellieri, assistenti e altri dipendenti del tribunale

1. Le direzioni dei tribunali regionali designano una persona o un gruppo di lavoro responsabile della formazione continua dei giudici laici e dei giudici esperti di tutte le regioni.

2. I giudici laici e i giudici esperti devono essere invitati, di norma, una volta all'anno a un evento formativo obbligatorio.

Formazione continua per giudici laici, giudici specializzati, cancellieri, assistenti e altri collaboratori

Ai giudici specializzati del tribunale commerciale e del tribunale per la protezione dei minori e degli adulti è offerta, secondo le necessità delle rispettive autorità giudiziarie, una formazione continua.

Formazione continua per giudici laici, giudici specializzati, cancellieri, assistenti e altri collaboratori

1. Ai giudici specializzati della giurisdizione amministrativa viene offerta una formazione continua in base alle esigenze delle autorità giudiziarie competenti.

Formazione continua per giudici laici, giudici specializzati, cancellieri, assistenti e altri collaboratori

1. I dirigenti delle autorità regionali di conciliazione designano una persona o un gruppo di lavoro responsabile della formazione continua dei giudici paritetici di tutte le regioni.

2. Essi sono di norma invitati una volta all'anno a un evento formativo obbligatorio.

Formazione continua per giudici laici, giudici esperti, cancellieri, assistenti e altri dipendenti del tribunale

1. Le direzioni dei tribunali regionali e i direttori e le direttrici delle autorità conciliative regionali sono responsabili della formazione continua dei segretari e delle segretarie giudiziarie, nonché del restante personale della loro regione.

2. Questi devono essere generalmente invitati una volta all'anno a un evento formativo obbligatorio.

3. Le direzioni di queste autorità possono organizzare congiuntamente gli eventi, qualora lo ritengano opportuno. Il contenuto degli eventi deve essere coordinato.

4. Le direzioni del tribunale superiore e del tribunale amministrativo, così come la procura generale, assicurano nei rispettivi ambiti un'offerta equivalente.

Formazione continua per giudici laici, giudici esperti, cancellieri, assistenti e altri dipendenti del tribunale

1. I responsabili della formazione continua ai sensi degli articoli da 12 a 16 informano sulla loro attività nell'ambito della rendicontazione.

2. ...

Finanze e Controllo

1. La direzione dell'amministrazione della giustizia stabilisce annualmente, tenendo conto dei compiti assegnati e basandosi sulla richiesta di bilancio della commissione per la formazione continua, quali risorse finanziarie essa può disporre.

2. La commissione presenta annualmente alla direzione dell'amministrazione della giustizia una relazione sulla sua attività.

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