Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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161.16 JPERSRRPERSJRPERSG CH-BE

Oggetto (JPERSR)

19 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (19)

Art. 1 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (RPersG) Art. 2 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 3 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 4 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 5 Regolamento del Personale delle Autorità Giudiziarie e della Procura (JPersR) Art. 6 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e dell'ufficio del pubblico ministero (JPersR) Art. 7 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della Procura della Repubblica (JPersR) - Autorità direttiva Art. 8 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della Procura (JPersR) Art. 9 Regolamento del Personale delle Autorità Giudiziarie e della Procura (JPersR) - Competenze di Delibera e Approvazione nonché Diritti di Proposta Art. 10 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 11 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 12 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (RPersG) Art. 13 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica (JPersR) Art. 14 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 14 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) - Competenze del personale Art. 15 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (RPersG) - Autorità di nomina e di vigilanza Art. 16 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 17 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 18 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e della procura (JPersR) Art. 19 Regolamento del personale delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (JPersR)

Statutory Text (19 Provisions)

**Oggetto e Personale**

Questo regolamento stabilisce i principi della politica del personale delle autorità giudiziarie e della procura, regola le competenze in materia di personale della direzione dell'amministrazione giudiziaria e designa le competenze in materia di personale delle più alte corti e della procura generale.

Esso definisce le funzioni direttive che le autorità giudiziarie e la procura detengono in conformità con le competenze in materia di personale sancite nella legislazione sul personale.

Sono fatte salve le disposizioni particolari sulle competenze del GSOG e della legislazione sul personale.

**Oggetto e Personale**

1. Lavoratrici e Lavoratori sono tutte le persone che hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con le autorità giudiziarie o con la procura.

2. I membri delle autorità giudiziarie e della procura generale sono lavoratrici e lavoratori il cui rapporto di lavoro è stabilito tramite elezione per una durata d'ufficio determinata

a) giudici a tempo pieno e a tempo parziale,

b) il procuratore generale, le procuratrici generali, i procuratori generali aggiunti, le procuratrici generali aggiunte,

c) membri delle autorità giudiziarie amministrative indipendenti,

d) membri delle autorità di conciliazione regionali.

3. Gli impiegati sono lavoratrici e lavoratori il cui rapporto di lavoro è a tempo indeterminato o determinato e stabilito con contratto pubblico di lavoro

a) pubblici ministeri,

a1) **\*** assistenti pubblici ministeri,

b) avvocati dei minori,

b1) **\*** assistenti avvocati dei minori,

c) cancellieri,

d) segretarie e segretari giuridici e non giuridici nonché assistenti,

e) segretarie e segretari generali e i loro vice,

f) lavoratrici e lavoratori dell'ufficio risorse,

g) responsabili delle risorse, del personale e specialisti,

h) funzionarie e funzionari amministrativi,

i) altro personale.

Oggetto e Personale

I diritti e i doveri del personale degli organi giudiziari e della procura della Repubblica sono disciplinati dalla legislazione sul personale, salvo diversa disposizione del GSOG. Gli organi giudiziari e la procura della Repubblica hanno la facoltà di emanare disposizioni integrative.

**Oggetto e Personale**

1. Per il trattamento delle questioni relative al personale aziendale, le autorità giudiziarie e la procura possono, secondo le disposizioni dell'Articolo 10 della Legge sul Personale del 16 settembre 2004 (LP), istituire commissioni aziendali.

2. La direzione dell'amministrazione giudiziaria può emanare un regolamento tipo, in particolare in merito all'elezione e alla composizione della commissione aziendale.

1. Politica del personale e partenariato sociale

1. Le autorità giudiziarie e la procura sono obbligate alla politica del personale del Cantone conforme all'articolo 4 PG.

2. Le corti superiori e la procura generale attuano la politica del personale del consiglio di governo nel loro ambito di competenza. Le linee guida riguardano in particolare l'uso efficiente del personale e la formazione continua.

3. La direzione dell'amministrazione giudiziaria, tenuto conto dell'indipendenza giuridica delle autorità giudiziarie e della procura,

a) promuove, nella misura in cui ciò sia desiderabile dal punto di vista professionale, la mobilità del personale tra le autorità giudiziarie e la procura,

b) sostiene a tutti i livelli la pianificazione della carriera dei dipendenti,

c) promuove l'equità salariale all'interno del sistema giudiziario,

d) promuove, secondo i principi stabiliti dal consiglio di governo, l'occupazione e l'integrazione delle persone con disabilità,

e) promuove l'uguaglianza di genere a tutti i livelli gerarchici,

f) promuove il bilinguismo,

g) delega, se necessario, dal suo gruppo una rappresentanza per condurre discussioni con le associazioni del personale,

h) informa tempestivamente su tutte le questioni importanti riguardanti il personale, in particolare sui piani di riorganizzazione complessiva e l'abolizione di posti di lavoro su larga scala.

Competenze e Compiti - Ripartizione delle Competenze e Potere di Direttiva

1. I tribunali supremi e la Procura generale esercitano tutte le competenze in materia di personale che non sono attribuite alla direzione dell'amministrazione giudiziaria o a un altro organo. In particolare, ad essi spettano le competenze che il regolamento del personale attribuisce alle direzioni e alla cancelleria dello stato (art. 2 cpv. 3 lett. a RP).

2. I tribunali supremi e la Procura generale delegano ai propri organi direttivi le competenze che, secondo il regolamento del personale, spettano ai capi degli uffici dell'amministrazione centrale (art. 2 cpv. 3 lett. b RP).

3. Inoltre, i seguenti organi direttivi delle autorità giudiziarie e della procura esercitano queste competenze

a) il/la direttore/direttrice del tribunale cantonale delle misure coercitive,

b) il/la direttore/direttrice del tribunale penale economico,

c) il/la direttore/direttrice del tribunale dei minorenni,

d) il/la presidente della commissione dei ricorsi tributari,

e) il/la presidente della commissione dei ricorsi per misure verso conduttori di veicoli,

f) il/la presidente della commissione di stima delle espropriazioni,

g) il/la presidente della commissione di miglioramento fondiario,

h) il/la presidente del comitato direttivo dei tribunali regionali,

i) il/la direttore/direttrice degli organi di conciliazione regionali,

k) i/le procuratori/procuratrici capo delle procure cantonali e regionali.

4. In luogo degli organi direttivi di cui al capoverso 3, i tribunali supremi e la Procura generale possono esercitare direttamente alcune competenze in materia di personale, se ciò è giustificato per motivi sostanziali.

Competenze e Compiti - Ripartizione delle Competenze e Potere di Direttiva

1. Per l'attuazione delle sue linee guida strategiche nel settore del personale, la direzione dell'amministrazione giudiziaria ha potere di direttiva nei confronti delle autorità giudiziarie e della procura.

2. La responsabile o il responsabile dell'ufficio risorse può impartire direttive tecniche in materia di personale ai responsabili delle risorse umane delle autorità giudiziarie e della procura.

Competenze e Funzioni - Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia è l'autorità di assunzione per la responsabile o il responsabile dell'ufficio di risorse e per i relativi dipendenti e, in tale funzione, effettua le azioni necessarie per la costituzione, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro.

Competenze e Funzioni - Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

a) decide sulla creazione di nuovi posti a tempo indeterminato presso le autorità giudiziarie e la procura, purché ciò non riguardi nuovi posti per giudici, procuratori, procuratrici aggiunte, procuratori aggiunti, avvocati minorili, avvocate minorili, avvocati assistenti minorili e avvocate assistenti minorili,

b) decide, sulla base del budget approvato e tenendo conto degli accordi sulle risorse, il piano dei posti delle autorità giudiziarie bernesi,

c) stabilisce le linee guida per la progettazione e la gestione dei piani dei posti delle autorità giudiziarie e della procura,

d) fissa lo stipendio iniziale per i membri delle autorità e i dipendenti elencati nell'articolo 38 capoverso 2 PV,

e) assegna i fondi stabiliti dal Consiglio dei Ministri per la progressione salariale individuale alle autorità giudiziarie e alla procura,

f) ...

g) approva i contratti relativi alla compensazione annuale che il tribunale amministrativo stipula con i membri delle autorità elencati nell'articolo 12 capoverso 1 del decreto del 9 giugno 2010 riguardante la compensazione dei giudici a tempo parziale (EnRD),

h) approva i contratti stipulati tra il tribunale amministrativo e i cancellieri a tempo parziale relativi alla loro compensazione annuale.

2. Essa propone

a) nell'ambito del budget, la creazione di nuovi posti per giudici, procuratori, procuratrici aggiunte, procuratori aggiunti, avvocati minorili, avvocate minorili, avvocati assistenti minorili e avvocate assistenti minorili,

b) alla Commissione Giustizia del Gran Consiglio, l'autorizzazione per l'esercizio di attività extra-lavorative e incarichi pubblici da parte dei giudici della Corte suprema e del tribunale amministrativo, nonché del procuratore generale o della procuratrice generale e delle aggiunte procuratrici generali o degli aggiunti procuratori generali.

Competenze e Funzioni - Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. La direzione amministrativa della giustizia esercita la sua responsabilità per le linee guida strategiche nel settore del personale sulla base della politica del personale del consiglio governativo e tiene conto dei principi di autogestione e collaborazione delle autorità giudiziarie e della procura.

2. Per l'attuazione della strategia del personale, la direzione amministrativa della giustizia svolge compiti di controllo e coordinamento, in particolare

a raccomandando o stabilendo misure per il reclutamento, l'integrazione e la conservazione dei dipendenti,

b fornendo le risorse necessarie per la formazione e l'assistenza di apprendisti e di tirocinanti,

c promuovendo e pubblicizzando la formazione interna e intersettoriale,

d adattando, all'occorrenza, gli strumenti forniti dall'ufficio del personale per la preparazione e l'esecuzione dei colloqui con i dipendenti alle esigenze delle autorità giudiziarie,

e assicurandosi che le valutazioni delle prestazioni e gli accordi sugli obiettivi avvengano all'interno delle autorità giudiziarie secondo criteri comparabili e obiettivi,

f emanando linee guida per la collaborazione con l'ufficio del personale per le autorità giudiziarie e la procura,

g adottando le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'articolo 45 comma 2 PV nella distribuzione delle fasce di stipendio.

Competenze e Funzioni - Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. L'Ufficio per le Risorse coordina la gestione del personale delle autorità giudiziarie e della procura. Consiglia e supporta la direzione amministrativa della giustizia e i responsabili del personale delle autorità giudiziarie e della procura nello svolgimento delle loro funzioni e si occupa del controllo del personale.

Competenze e Funzioni - Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. Inoltre, compete alla direzione dell'amministrazione della giustizia, in particolare

a) la collaborazione con l'Ufficio del personale, nella misura in cui questo emette o aggiorna le descrizioni delle posizioni,

b) l'invio di un rappresentante dal suo ambito alla commissione di valutazione nominata dal Consiglio di governo,

c) la modifica della classificazione ai sensi degli articoli 42 e 43 PV,

d) la trasmissione delle richieste di nuova classificazione del personale delle autorità giudiziarie e della procura ai sensi dell'articolo 197 PV alla commissione di valutazione,

e) **\*** l'adempimento dei compiti a essa assegnati dal regolamento sulla collocazione del personale del 16 settembre 2020 (StvV),

f) l'emissione di istruzioni e linee guida supplementari nel campo delle risorse umane e per garantire un'applicazione uniforme del EnRD.

2. Per il proprio ambito, la direzione dell'amministrazione della giustizia esercita le competenze che il regolamento del personale trasferisce alle direzioni e alla cancelleria di stato, nonché ai capi degli uffici (Art. 2 cpv. 3 lett. a e b PV).

Competenze e Funzioni - Tribunale Superiore

1. Il Tribunale Superiore è l'autorità di nomina per il proprio personale e per il personale delle autorità giudiziarie da esso supervisionate, salvo che non si tratti di membri delle autorità. Esercita, in tale funzione, gli atti necessari per la costituzione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro.

2. Può trasferire le proprie competenze di autorità di nomina ai tribunali di prima istanza (Art. 19 comma 3 PG).

3. È l'autorità di vigilanza in materia di personale per i membri delle autorità a tempo pieno e per i dipendenti del Tribunale Superiore, del Tribunale Cantonale delle Misure Coercitive, del Tribunale Penale Economico, del Tribunale dei Minori, dei Tribunali Regionali e delle autorità regionali di conciliazione.

Competenze e funzioni - Corte Suprema

1. Il Tribunale Superiore esercita le competenze in materia di personale che la legislazione sul personale, così come il GSOG e le normative esecutive decretali, gli conferiscono. In particolare, gli competono le responsabilità ai sensi dell'articolo 6 comma 1 e comma 2.

Competenze e Compiti - Tribunale Amministrativo e Altre Autorità Giudiziarie Amministrative Indipendenti

1. Il Tribunale amministrativo è l'autorità di assunzione per il proprio personale. In questa funzione, compie gli atti necessari per la costituzione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro.

2. La Commissione di ricorso fiscale, la Commissione di ricorso per provvedimenti nei confronti di conducenti di veicoli, la Commissione di stima delle espropriazioni e la Commissione per il miglioramento fondiario sono autorità di assunzione per il proprio personale.

3. Il Tribunale amministrativo è l'autorità di vigilanza in materia di personale per i membri e i dipendenti del Tribunale amministrativo e delle altre autorità giudiziarie indipendenti dall'amministrazione secondo il comma 2.

Competenze e Funzioni - Tribunale Amministrativo e altre Autorità Giudiziarie Indipendenti dall'Amministrazione

1. Il Tribunale amministrativo e le altre autorità giudiziarie indipendenti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, esercitano i poteri in materia di personale che la legislazione sul personale, il GSOG e i decreti esecutivi attribuiscono loro.

2. In particolare, competono al Tribunale amministrativo le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

Competenze e Funzioni - Procura Generale

1. L'Ufficio del Procuratore Generale è l'autorità di nomina per tutto il personale, per le Procuratrici e i Procuratori, per le Procuratrici e i Procuratori Assistenti, per le Avvocate e gli Avvocati dei Minori e per le Avvocate e gli Avvocati Assistenti dei Minori. In tale funzione, esso compie gli atti necessari per la costituzione, modifica e cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

2. Esso è l'autorità di vigilanza in materia di personale per questi impiegati.

Competenze e Funzioni - Procura Generale

1. La Procura Generale esercita le competenze in materia di personale che le sono conferite dalla legislazione in materia di personale, così come dal GSOG e dalla normativa esecutiva dei decreti. In particolare, le sono attribuite le competenze ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e comma 2.

Disposizioni finali

Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2011 e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna.

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