1. Disposizioni Generali (VKD)
Table of Provisions (63)
Statutory Text (63 Provisions)
1. Le autorità giudiziarie e la procura riscuotono per le loro attività e per i lavori di cancelleria ad esse connessi le spese processuali e le tasse amministrative stabilite in questo decreto, salvo disposizioni diverse del diritto cantonale, del diritto federale o di trattati intercantonali o internazionali.
1. Le spese processuali sono composte dalle tasse e dalle spese.
2. Le tasse sono riscosse sotto forma di somme forfettarie per l'intero impegno sostenuto nel rispettivo procedimento.
1. Sono imposte le tasse amministrative previste in questo decreto per i servizi amministrativi particolari.
1. Le spese processuali e le tasse amministrative sono generalmente fissate in base ai punti tariffari.
2. Il valore del punto tariffario è pari a un franco. Il Consiglio di Stato può stabilire un altro valore del punto tariffario per compensare l'evoluzione del costo della vita per quelle tariffe che non sono collegate a un valore di controversia.
3. L'importo in franchi si calcola moltiplicando il numero di punti tariffari per il valore del punto tariffario.
1. Dove il decreto stabilisce un quadro, le spese processuali e le tasse amministrative si misurano in base al complessivo impegno di tempo e lavoro, all'importanza dell'affare nonché alla capacità economica di chi è tenuto al loro pagamento.
1. In affari particolarmente complessi e dispendiosi in termini di tempo, nei procedimenti processuali litigiosi, nonché in affari con un valore di controversia molto elevato, può essere addebitata una tassa fino al doppio dell'importo massimo previsto.
2. Nei procedimenti con più partecipanti, i massimi previsti possono essere superati. Tuttavia, la tassa per la singola persona non deve superare il doppio della tassa massima ordinaria.
1. Se un procedimento diviene privo di oggetto o si conclude mediante accordo, ritiro, rinuncia o archiviazione, è possibile applicare una tassa inferiore alla tariffa minima.
2. In affari che comportano uno sforzo particolarmente ridotto, la tassa può essere ridotta fino alla metà della tariffa minima.
3. Nella misura in cui lo consenta il diritto superiore, in circostanze particolari si può rinunciare completamente alla riscossione della tassa.
1. Per le decisioni che non devono essere motivate per iscritto d'ufficio, l'autorità stabilisce separatamente
a) un onere, che comprende la redazione successiva della motivazione scritta, e
b) un onere ridotto, che viene applicato nel caso in cui non venga fornita una motivazione scritta.
1. Le spese processuali vengono riscosse dall'autorità giudiziaria o dalla procura competente nella materia specifica.
2. La riscossione tramite esecuzione forzata avviene tramite l'Ufficio centrale per le risorse della direzione amministrativa della giustizia. Il Tribunale superiore e il Tribunale amministrativo possono concordare con la direzione finanziaria che questo compito venga svolto dall'ufficio competente di quest'ultima.
1. Le spese processuali imposte possono essere interamente o parzialmente condonate o differite dall'autorità giudiziaria o dalla procura competente, qualora
a il pagamento costituisca un onere insostenibile per l'obbligato, oppure
b risulti accertata o presunta l'insolvibilità.
2. La tutela giuridica contro le decisioni su una richiesta di condono o differimento è regolata dalle disposizioni generali del codice di procedura applicabile alla materia.
1. Per i servizi amministrativi delle autorità giudiziarie e della procura possono essere applicati
a) per copie, estratti e simili per ogni pagina intera o iniziata (formato normale A4): da 5 a 20 punti tariffari
b) per fotocopie in bianco e nero per pagina: da 0,4 a 2 punti tariffari
c) per fotocopie a colori per pagina: da 0,8 a 3 punti tariffari
d) per lettere e certificazioni speciali (comprese le certificazioni di esecutività): da 10 a 20 punti tariffari
e) per la fornitura di informazioni e il rilascio di atti alle compagnie di assicurazione: da 10 a 200 punti tariffari
Per i solleciti nell'incasso dei punti di tassa di procedura, possono essere imposti costi e spese amministrative: da 20 a 50 punti di tassa.
1. Per deliberazioni, ordinanze o decisioni relative alle richieste di accesso agli atti di procedimenti conclusi con forza di cosa giudicata, possono essere addebitati punti tassa in caso di impegno particolare: da 20 a 500 punti tassa.
2. La riscossione di spese per l'accesso ai propri dati è regolata dalla Legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG).
1. Nei seguenti procedimenti penali non vengono addebitate spese
a) decisioni di primo grado che accolgono una domanda ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP),
b) decisioni su richieste di assistenza giudiziaria nazionale e l'esecuzione di misure di assistenza giudiziaria nazionale.
2. Per la decisione su una richiesta della parte civile per assistenza legale gratuita sono addebitati costi solo se il procedimento è stato avviato con intento doloso o pretestuoso.
1. Per l'esecuzione di un'indagine da parte della procura regionale, incluso il procedimento davanti al tribunale regionale delle misure coercitive e la procedura di competenza, vengono riscossi: da 200 a 15.000 punti tassa.
1. Per lo svolgimento di un'indagine dalla procura del cantone, incluso il procedimento dinanzi al tribunale cantonale delle misure coercitive e il procedimento sulla competenza giurisdizionale, vengono imposte: da 500 a 33'000 punti di tassa.
1. Nelle indagini in cui collaborano revisori o revisori di una procura cantonale, si possono raccogliere al massimo: 50'000 punti di tassa.
1. Per decisioni di un tribunale delle misure coercitive nel caso di competenza del tribunale federale, vengono applicati: da 200 a 5.000 punti tariffari.
1. Nel procedimento per decreto penale, oltre ad eventuali spese per l'indagine, vengono riscossi: da 50 a 1500 punti tassa.
2. Se, a seguito di un'opposizione, viene effettuata un'istruzione probatoria, vengono riscossi al massimo: 3000 punti tassa.
1. Per le decisioni che il pubblico ministero adotta successivamente o in un procedimento autonomo, vengono addebitati: da 50 a 1'500 punti tassa.
1. Per la conduzione dell'accusa in primo o secondo grado sono riscossi
a in caso di partecipazione personale del pubblico ministero all'udienza per mezza giornata: da 300 a 1'000 punti tassa.
b in caso di presentazione di istanza scritta: da 100 a 1'000 punti tassa.
1. In caso di definizione mediante decisione finale nel merito, la tassa ammonta a
a) nei casi del tribunale regionale in composizione monocratica: da 250 a 5'000 punti tariffari
b) nei casi del tribunale regionale in composizione collegiale di tre giudici: da 500 a 15'000 punti tariffari
c) nei casi del tribunale regionale in composizione collegiale di cinque giudici: da 1'000 a 20'000 punti tariffari
d) nei casi del tribunale penale economico in composizione monocratica: da 1'000 a 15'000 punti tariffari
e) nei casi del tribunale penale economico in composizione collegiale di tre giudici: da 3'000 a 30'000 punti tariffari
1. La tassa minima secondo l'articolo 22 può essere ridotta
a) in caso di definizione della questione principale con una decisione preliminare o intermedia conclusiva,
b) in caso di svolgimento di una procedura abbreviata secondo gli articoli 358 a 362 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP),
c) in caso di decisioni successive autonome (Art. 363 a 365 CPP),
d) in caso di decisioni prese in procedura di misure autonome (Art. 372 a 378 CPP).
1. Per le decisioni nel procedimento d'appello vengono richiesti
a se il tribunale di prima istanza ha deciso come giudice unico: da 100 a 5'000 punti-tributo
b se il tribunale di prima istanza ha deciso come tribunale collegiale: da 200 a 20'000 punti-tributo
c se il tribunale di prima istanza ha deciso come tribunale penale economico: da 200 a 30'000 punti-tributo
1. Per le decisioni sui ricorsi di revisione vengono applicate le seguenti tariffe
a) se il ricorso riguarda una decisione del pubblico ministero o del giudice unico: da 100 a 1'000 punti tassa
b) se il ricorso riguarda una decisione del tribunale collegiale: da 100 a 3'000 punti tassa
c) se il ricorso riguarda una decisione del tribunale penale economico: da 600 a 6'000 punti tassa
1. In caso di decisioni interlocutorie o provvisorie che concludono l'istanza, la tassa minima può essere ridotta.
1. Per le decisioni nei procedimenti di nuova valutazione si applicano
a nei casi del tribunale monocratico: da 100 a 1'000 punti tassa
b nei casi del tribunale collegiale: da 100 a 3'000 punti tassa
c nei casi del tribunale penale economico: da 600 a 6'000 punti tassa
1. Per le decisioni sui ricorsi ai sensi degli articoli 393 e seguenti del CPP sono previsti: da 300 a 3'000 punti tariffari.
2. Nei procedimenti di ricorso che seguono le disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (LPAm), la tariffa di cui all'articolo 51 si applica mutatis mutandis.
1. Per le decisioni con cui viene respinta una richiesta di chiarimento o rettifica, possono essere attribuiti: da 100 a 500 punti di tassa.
1. Per l'esecuzione di un'indagine da parte della Procuratoria dei minorenni, incluso il procedimento dinanzi al Tribunale delle misure coercitive regionale o cantonale, vengono addebitati: da 100 a 1'200 punti di tassa.
2. Per le spese ai sensi dell'articolo 422 capoverso 2 lettera e CPP vengono addebitati al massimo: 200 punti di tassa.
3. Le spese ai sensi dell'articolo 422 capoverso 2 lettere b a d CPP sono a carico del Cantone.
1. Nel procedimento con decreto d'accusa vengono imposti, oltre ad eventuali tasse per l'indagine,
a nel procedimento scritto: da 50 a 100 punti tariffari.
b nel procedimento orale: da 50 a 250 punti tariffari.
1
a in procedimenti ai sensi dell'articolo 34 della Legge Svizzera sulla Procedura Penale Minorile del 20 marzo 2009 (JStPO)[[9]](#enumeration_itemtext_content_fn_2343066_2_9_c): da 150 a 800 punti tariffari
b in procedimenti per nuovo giudizio ai sensi dell'articolo 368 e seguenti StPO: da 150 a 800 punti tariffari
c in procedimenti di revisione ai sensi dell'articolo 41 JStPO: da 150 a 300 punti tariffari
1. Per le decisioni nei procedimenti di appello e di reclamo vengono imposti: da 150 a 800 punti tariffari
1. Nei decisioni giudiziali posteriori e nelle decisioni di esecuzione si applicano le seguenti tariffe
a) nei procedimenti scritti davanti alla Procura dei minori: da 50 a 150 punti tassa.
b) nei procedimenti orali davanti alla Procura dei minori: da 50 a 200 punti tassa.
c) nei procedimenti davanti al Tribunale dei minori: da 100 a 400 punti tassa.
2. Nei seguenti casi non vengono addebitati costi procedurali
a) Continuazione della misura di protezione secondo l'articolo 19 paragrafo 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Legge sul diritto penale minorile, LDPM).
b) Revoca di una misura di protezione (Art. 19 Par. 1 LDPM) o di un provvedimento (Art. 12 Par. 1, Art. 13 Par. 2, Art. 29 Par. 2 LDPM) al raggiungimento dell'obiettivo o del limite di età (Art. 19 Par. 2 LDPM).
c) Conversione delle pene su richiesta (Art. 24 Par. 3 e Art. 26 LDPM).
d) Riduzione della multa (Art. 24 Par. 4 LDPM).
e) Liberazione condizionale dalla detenzione (Art. 28 Par. 1 LDPM).
f) Rinuncia all'esecuzione posticipata della detenzione ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 LDPM.
1. Nei procedimenti di conciliazione, la tassa ammonta da 100 a 1'000 punti tariffari.
2. Le consulenze legali ai sensi dell'articolo 10 comma 2 EG ZSJ sono gratuite.
1. Nel procedimento ordinario, l'onorario nelle controversie di natura patrimoniale è determinato in base al valore della controversia come segue
a) da 30'000 a 100'000 franchi: da 1'000 a 20'000 punti tariffari
b) da 100'000 a 500'000 franchi: da 4'000 a 36'000 punti tariffari
c) da 500'000 a un milione di franchi: da 8'000 a 60'000 punti tariffari
d) da un milione a due milioni di franchi: da 12'000 a 120'000 punti tariffari
e) oltre due milioni di franchi: dallo 0,5 al 7 percento del valore della controversia
f) quando il valore della controversia non è stimabile: da 1'000 a 40'000 punti tariffari
2. Nelle controversie in materia locatizia e di diritto del lavoro, l'onorario minimo può essere inferiore se il valore della controversia è stato determinato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC)[[11]](#paragraphtext_content_fn_3859267_2_11_c).
Nelle controversie di diritto non patrimoniale, la tassa ammonta a 200 fino a 10'000 punti fiscali.
1. Nelle controversie patrimoniali, la tassa, in procedura semplificata, è stabilita in base a un valore della causa di
a) meno di 10'000 franchi: da 300 a 2'500 punti di tassa
b) da 10'000 a 30'000 franchi: da 900 a 7'500 punti di tassa
1. Nelle controversie non patrimoniali, la tassa ammonta a 200 fino a 7'500 punti di valore.
1. Nel procedimento sommario, la tassa varia da 100 a 20.000 punti tariffari.
1. Nei procedimenti di divorzio, la tassa ammonta da 600 a 12'000 punti di tassa.
2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in cui, secondo le disposizioni del CPC, le norme relative al procedimento di divorzio sono applicabili in senso figurato.
1. Nelle controversie assegnate al tribunale commerciale in qualità di unica istanza cantonale, l'onorario ammonta con un valore della causa di
a) meno di 50.000 franchi: da 1.000 a 15.000 punti tariffari
b) da 50.000 a 100.000 franchi: da 2.000 a 22.000 punti tariffari
c) da 100.000 a 500.000 franchi: da 5.000 a 40.000 punti tariffari
d) da 500.000 a un milione di franchi: da 9.000 a 70.000 punti tariffari
e) da un milione a due milioni di franchi: da 13.000 a 140.000 punti tariffari
f) due milioni di franchi e oltre: dal 0,6 all'8 percento del valore della causa
g) con un valore della causa non stimabile: da 2.000 a 50.000 punti tariffari
2. Per l'adozione di provvedimenti cautelari prima del sopravvenire della litispendenza di un'azione, può essere derogato al minimo tariffario rispettivo.
1. In controversie in cui il tribunale superiore è adito come unica istanza cantonale ai sensi dell'articolo 8 CPC, l'onorario ammonta a
a) un valore litigioso da 100'000 a 500'000 franchi: da 5'000 a 40'000 punti tariffari
b) un valore litigioso da 500'000 a un milione di franchi: da 9'000 a 70'000 punti tariffari
c) un valore litigioso da un milione a due milioni di franchi: da 13'000 a 140'000 punti tariffari
d) un valore litigioso di due milioni di franchi e oltre: dallo 0,6 all'8 percento del valore in litigio
2. In controversie in cui il tribunale superiore decide ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettere e ed f CPC, l'onorario ammonta da 2'000 a 140'000 punti tariffari.
3. In controversie in cui il tribunale superiore decide come unica istanza cantonale in base al diritto pubblico cantonale, si applica per analogia la tariffa dell'articolo 51.
1. Per le controversie patrimoniali, la tassa nel procedimento d'appello ammonta a
a da 10'000 a 30'000 franchi: 900 fino a 7'500 punti di tassazione
b da 30'000 a 100'000 franchi: 1'500 fino a 20'000 punti di tassazione
c da 100'000 a 500'000 franchi: 6'000 fino a 40'000 punti di tassazione
d da 500'000 fino a un milione di franchi: 8'000 fino a 60'000 punti di tassazione
e da un milione a due milioni di franchi: 12'000 fino a 120'000 punti di tassazione
f due milioni di franchi e più: 0,5 fino a 7 percento del valore della controversia
g per un valore della controversia non stimabile: 1'000 fino a 40'000 punti di tassazione
2. Nelle controversie in materia locativa e di lavoro, la tassa minima può essere ridotta se il valore della controversia è stato determinato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice di procedura civile (ZPO).
1. Nelle controversie di natura non patrimoniale, la tassa ammonta da 200 a 12'000 punti di tassazione.
1. Per le decisioni sui ricorsi secondo gli articoli 319 e seguenti ZPO vengono applicati: da 300 a 7.500 punti di tassa.
2. Per le decisioni sui ricorsi in materia di protezione dei minori e degli adulti e nei procedimenti di ricorso in cui il Tribunale superiore decide in applicazione del VRPG, si applica per analogia la tariffa dell'articolo 51.
1. Per le decisioni su richieste di revisione vengono richiesti: da 200 a 3'000 punti di tassa.
1. Per le decisioni con cui viene respinta una richiesta di chiarimento o rettifica, possono essere attribuiti: da 100 a 500 punti di tassa.
1. Per le decisioni riguardanti i ricorsi e le domande di revisione (Art. 356 cpv. 1 lett. a CPC) vengono imposti: da 500 a 10'000 punti tariffari.
1. Per le decisioni in materia di cui all'articolo 356 comma 2 CPC vengono applicati: da 500 a 5'000 punti d'imposta.
1. Le tasse per la valutazione delle controversie da parte del tribunale amministrativo sono
a) per i ricorsi: da 300 a 7'000 punti tassa
b) per le azioni legali e le appelli: da 300 a 25'000 punti tassa.
c) per le ordinanze interlocutorie e decisioni finali sui ricorsi: da 300 a 2'500 punti tassa.
d) per la risoluzione della controversia da parte di un giudice unico: da 200 a 2'500 punti tassa.
e) nel settore del diritto delle assicurazioni sociali: da 200 a 2'500 punti tassa.
1. Le spese per la valutazione delle controversie da parte del tribunale arbitrale cantonale nelle controversie di sicurezza sociale ammontano a: da 200 a 10'000 punti tariffari.
1. Le tasse per la valutazione delle controversie da parte della Commissione ricorsi tributari ammontano a
a) per le decisioni del giudice unico: da 100 a 2'500 punti tassa.
b) per le decisioni della camera: da 100 a 6'000 punti tassa.
1. Le commissioni per la valutazione delle controversie con valore stimato sono le seguenti
a) da 50 a 5'000 franchi: da 10 a 200 punti tassa
b) da 5'000 a 20'000 franchi: da 100 a 1'000 punti tassa
c) da 20'000 a 500'000 franchi: da 500 a 3'000 punti tassa
d) da 500'000 a un milione di franchi: da 2'000 a 10'000 punti tassa
e) oltre un milione di franchi: da 7'000 a 20'000 punti tassa
2. Le commissioni per la valutazione delle controversie senza valore stimato ammontano da 100 a 600 punti tassa.
1. Le tariffe per la valutazione delle controversie dalla Commissione di Ricorso per le Misure nei confronti dei conducenti di veicoli ammontano a
a) in caso di ricorsi da parte dei conducenti di veicoli a motore: da 300 a 2'500 punti tassa
b) in caso di ricorsi da parte dei conducenti di ciclomotori: da 250 a 1'000 punti tassa
c) in caso di ricorsi da parte dei ciclisti: da 150 a 500 punti tassa
1. Le tasse per la valutazione delle controversie da parte della commissione cantonale di miglioramento fondiario ammontano a 300 fino a 5'000 punti di tassa.
1. Alle testimoni è da corrispondere un'indennità determinata secondo i seguenti principi
a. Indennità per la testimonianza: da 10 a 25 punti di tassa, se l'intero impegno non dura più di mezza giornata; da 25 a 50 punti di tassa, se dura più di mezza giornata.
b. Perdita di guadagno: da 25 a 150 punti di tassa per ora.
c. Indennità di viaggio e vitto
1. Rimborso delle spese per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (treno 2ª classe);
2. un'indennità chilometrica di 0,5 punti di tassa per il viaggio di andata e ritorno, se non sono disponibili mezzi di trasporto pubblici o se per la destinazione esistono collegamenti sfavorevoli con i trasporti pubblici; il calcolo deve basarsi sul percorso più breve;
3. per un pasto principale le spese effettive, ma non oltre 25 punti di tassa, per un pernottamento con colazione le spese effettive, ma non oltre 100 punti di tassa;
4. Altre spese: Se la testimone o il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto particolare a causa di malattia, infermità, età o per altri motivi, le spese necessarie a tal fine devono essere rimborsate.
2. Le indennità di cui al paragrafo 1 lettera c valgono anche per le collaboratrici e i collaboratori del cantone che agiscono per incarico ufficiale e che sono convocati come testimoni, esperti o come traduttrici o traduttori.
3. Gli accompagnatori di bambini e di testimoni malati, anziani o infermi ricevono la stessa indennità di una testimone o di un testimone.
4. All'assistente convocata o all'assistente convocato di una persona indigente imputata può essere corrisposta la stessa indennità prevista per una testimone o un testimone.
5. Alle testimoni e ai testimoni indigenti può essere anticipata l'indennità di viaggio e vitto.
1. I periti incaricati dalle autorità giudiziarie o dalla procura sono compensati in base al tempo impiegato.
2. Il compenso è determinato dalle competenze necessarie e dalla difficoltà della prestazione, per i periti che esercitano la libera professione generalmente in base agli standard di settore o secondo accordo.
3. Il compenso è di norma stabilito sulla base della nota d'onorario presentata dalla persona esperta.
4. Se sussiste un obbligo fiscale, l'imposta sul valore aggiunto viene rimborsata in aggiunta al compenso.
5. L'autorità può richiedere un preventivo di spesa prima di conferire un incarico peritale.
1. La compensazione per gli incarichi di interpretariato si basa sul tempo impiegato. La tariffa oraria varia a seconda della difficoltà dell'incarico da 80 a 140 punti tariffari.
2. La compensazione per traduzioni scritte si basa sull'estensione della traduzione. La tariffa è compresa tra 90 e 120 punti tariffari per pagina tradotta (pagina DIN A4, 1800 caratteri inclusi spazi per pagina), a seconda della difficoltà del testo di partenza.
3. Per lingue particolarmente rare o grandi incarichi, possono essere concordate tariffe differenti.
1. Per quanto riguarda le indennità di viaggio e vitto, così come altri supplementi per le persone esperte e gli interpreti, si applicano le tariffe secondo l'articolo 57.
Le disposizioni di questo decreto relative alle spese processuali in materia penale sono applicabili, nella misura in cui nel procedimento in questione si applichi il CPP.
Le disposizioni di questo decreto relative alle spese processuali nella giustizia minorile sono applicabili, nella misura in cui nel procedimento in questione si applichi il CCPM.
Le disposizioni di questo decreto relative alle spese processuali in materia civile sono applicabili, nella misura in cui nel procedimento in questione si applichi il CPC.
Alle procedure in materia di diritto pubblico che sono pendenti al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, si applicano le disposizioni del diritto precedente.
1. I seguenti decreti sono abrogati.
1. Decreto del 17 novembre 1997 sulle tasse del tribunale amministrativo e delle autorità di giustizia amministrativa indipendente (GebD VJB) (BSG 155.261),
2. Decreto del 7 novembre 1996 sulle tasse dei tribunali civili (GebDZiv) (BSG 278.1),
3. Decreto del 7 novembre 1996 relativo alle tasse in materia penale (GebDStr) (BSG 328.1),
4. Decreto del 4 settembre 1997 sulle tasse nella giustizia minorile (GebDJRP) (BSG 328.2).
1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.