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161.111.2 JFINRRFINJ CH-BE

Generale (JFINR)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

Generale

1. Questo regolamento si applica alle autorità giudiziarie e alla procura.

2. Esso disciplina

a) la contabilità,

b) i poteri di spesa,

c) il controllo di gestione.

Generale

1. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, si applica mutatis mutandis l'Ordinanza sulla gestione finanziaria del 16 novembre 2022 (OGF)[2].

Potestà di Spesa

1. Il Tribunale Superiore, il Tribunale Amministrativo e la Procura Generale autorizzano le spese come segue

a) nuove spese una tantum fino a 250.000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti fino a 50.000 franchi,

c) spese vincolate una tantum fino a 500.000 franchi,

d) spese vincolate ricorrenti fino a 100.000 franchi.

Potestà di Spesa

1. La o il presidente dell'amministrazione giudiziaria e la direttrice o il direttore dell'ufficio per le risorse hanno le seguenti facoltà di spesa

a) nuove spese una tantum fino a 50 000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti fino a 10 000 franchi,

c) spese una tantum vincolate fino a 100 000 franchi,

d) spese ricorrenti vincolate fino a 20 000 franchi.

Potestà di Spesa

La concessione di crediti d'impegno pluriennali avviene da parte della direzione dell'amministrazione giudiziaria, a condizione che la spesa totale superi i 100.000 franchi e che non siano competenti il Gran Consiglio o il popolo.

Potestà di Spesa

1. Le autorizzazioni di spesa della direzione amministrativa della giustizia per spese vincolate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3 FHG, sono comunicate all'Unità Risorse della Commissione Giustizia del Gran Consiglio, al Controllo delle Finanze e alla Direzione delle Finanze.

Potestà di Spesa

### Articolo 1: Trasferimento e Limitazione delle Competenze di Spesa

Il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo e la Procura generale possono trasferire in tutto o in parte le loro competenze di spesa ai settori organizzativi indicati nei loro regolamenti interni, oppure alle autorità giudiziarie o di perseguimento penale sottoposte alla loro vigilanza.

Le competenze di spesa trasferite devono essere immediatamente comunicate al controllo finanziario.

La direzione amministrativa della giustizia, il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo e la Procura generale possono limitare o revocare le competenze di spesa a un organo ad essi sottoposto o ad un’autorità giudiziaria o di perseguimento penale sotto la loro supervisione.

Controllo

1. La direzione dell'amministrazione giudiziaria decide in merito alle misure di controllo necessarie sia per quanto riguarda le prestazioni sia per i mezzi disponibili.

Controllo

1. Il tribunale superiore, il tribunale amministrativo, la procura generale e le unità organizzative responsabili della contabilità orientano il loro controllo su quello della direzione dell'amministrazione giudiziaria o del Consiglio di Stato.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

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