Generale (JFINR)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Questo regolamento si applica alle autorità giudiziarie e alla procura.
2. Esso disciplina
a) la contabilità,
b) i poteri di spesa,
c) il controllo di gestione.
1. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, si applica mutatis mutandis l'Ordinanza sulla gestione finanziaria del 16 novembre 2022 (OGF)[2].
1. Il Tribunale Superiore, il Tribunale Amministrativo e la Procura Generale autorizzano le spese come segue
a) nuove spese una tantum fino a 250.000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 50.000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 500.000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 100.000 franchi.
1. La o il presidente dell'amministrazione giudiziaria e la direttrice o il direttore dell'ufficio per le risorse hanno le seguenti facoltà di spesa
a) nuove spese una tantum fino a 50 000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 10 000 franchi,
c) spese una tantum vincolate fino a 100 000 franchi,
d) spese ricorrenti vincolate fino a 20 000 franchi.
La concessione di crediti d'impegno pluriennali avviene da parte della direzione dell'amministrazione giudiziaria, a condizione che la spesa totale superi i 100.000 franchi e che non siano competenti il Gran Consiglio o il popolo.
1. Le autorizzazioni di spesa della direzione amministrativa della giustizia per spese vincolate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3 FHG, sono comunicate all'Unità Risorse della Commissione Giustizia del Gran Consiglio, al Controllo delle Finanze e alla Direzione delle Finanze.
### Articolo 1: Trasferimento e Limitazione delle Competenze di Spesa
Il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo e la Procura generale possono trasferire in tutto o in parte le loro competenze di spesa ai settori organizzativi indicati nei loro regolamenti interni, oppure alle autorità giudiziarie o di perseguimento penale sottoposte alla loro vigilanza.
Le competenze di spesa trasferite devono essere immediatamente comunicate al controllo finanziario.
La direzione amministrativa della giustizia, il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo e la Procura generale possono limitare o revocare le competenze di spesa a un organo ad essi sottoposto o ad un’autorità giudiziaria o di perseguimento penale sotto la loro supervisione.
1. La direzione dell'amministrazione giudiziaria decide in merito alle misure di controllo necessarie sia per quanto riguarda le prestazioni sia per i mezzi disponibili.
1. Il tribunale superiore, il tribunale amministrativo, la procura generale e le unità organizzative responsabili della contabilità orientano il loro controllo su quello della direzione dell'amministrazione giudiziaria o del Consiglio di Stato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.