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Posizione, Incarico e Sede (JLR)

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (23)

Art. 1 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione Giudiziaria (JLR) - Posizione Art. 2 Regolamento di Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Mandato Art. 3 Regolamento dell'Amministrazione Giudiziaria (JLR) - Sede Art. 4 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione Giudiziaria (JLR) - Disposizioni Generali Art. 5 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Personale Art. 6 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) Art. 7 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Infrastruttura Art. 8 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Relazioni Pubbliche Art. 9 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Sorveglianza Art. 10 Regolamento dell'Amministrazione della Giustizia (RAG) - Composizione Art. 11 Regolamento dell'Amministrazione della Giustizia (RAG) Art. 12 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (RDAJ) - Rappresentanza Art. 13 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Riunioni Art. 14 Regolamento dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) Art. 15 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Impedimento Art. 16 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Deliberazione Art. 17 Regolamento dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Verbale Art. 18 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione Giudiziaria (RDAG) - Regolamento delle Firme Art. 19 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Comitati e Commissioni Art. 20 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Compiti di Stato Maggiore Art. 21 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR) - Compiti Trasversali e di Servizio Art. 22 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (RDAG) - Organizzazione Art. 23 Regolamento della Direzione dell'Amministrazione della Giustizia (JLR)

Testo normativo (23 Articoli)

Posizione, Incarico e Sede

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia è l'organo comune del Tribunale Superiore, del Tribunale Amministrativo e della Procura Generale.

Posizione, Incarico e Sede

1. La direzione dell'amministrazione della giustizia rappresenta le autorità giudiziarie e la procura (giustizia) all'esterno.

2. Essa garantisce l'adempimento coordinato e interconnesso dei compiti nella giurisdizione e nella persecuzione penale con l'obiettivo di promuovere la qualità e l'efficienza nell'adempimento dei compiti.

Posizione, Incarico e Sede

1. La Direzione dell'amministrazione della giustizia ha sede a Berna.

Compiti

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

a) svolge i compiti conformemente all'articolo 18 comma 1 GSOG,

b) assegna le competenze in materia di personale, finanza e contabilità nonché riguardo all'attrezzatura e alla gestione informatica ai livelli di controllo,

c) delibera sull'adempimento esterno dei compiti amministrativi,

d) garantisce una comunicazione pubblica coerente da parte della giustizia,

e) emette i regolamenti e le istruzioni necessarie e prende le misure appropriate.

Compiti

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

a stabilisce la strategia del personale per la giustizia sulla base della politica del personale del Consiglio di Governo, ne garantisce l'attuazione e definisce il controllo,

b * stabilisce i principi e gli obiettivi della formazione e dell'aggiornamento per i dipendenti della giustizia,

c gestisce la pianificazione dei costi del personale e delle posizioni,

d * richiede, nell'ambito del budget, la creazione di nuove posizioni per giudici, pubblici ministeri, assistenti procuratori, avvocati dei minori, assistenti di avvocati dei minori,

e decide sulla creazione di nuove posizioni permanenti per il restante personale,

f richiede l'autorizzazione per gli incarichi accessori secondo l'Articolo 30, Comma 2, Lettera a del GSOG,

g garantisce il coordinamento in merito a reclutamento, classificazione e inquadramento, integrazione, sviluppo e amministrazione.

Compiti

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

a stabilisce la strategia finanziaria della giustizia e ne garantisce l'attuazione,

b disciplina le modalità di tenuta della contabilità e le competenze di spesa attraverso un regolamento speciale,

c *** è responsabile del bilancio nonché del piano delle attività e finanziario della giustizia,

d gestisce l'amministrazione finanziaria e contabile della giustizia e definisce il controllo di gestione.

Compiti

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

a. definisce le strategie per i diversi settori delle infrastrutture e il fabbisogno di terreni e edifici necessari alla giustizia, così come i mezzi informatici e di comunicazione,

b. tutela gli interessi della giustizia nei confronti delle direzioni cantonali competenti.

Compiti

1. La Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

a) informa secondo i principi della Costituzione e della legge sull'informazione riguardo a questioni che interessano la giustizia nel suo complesso,

b) regola le attività di comunicazione della giustizia e coordina l'accreditamento delle giornaliste e dei giornalisti giudiziari.

2. Sulla giurisprudenza e sull'azione penale informano le autorità giudiziarie e di perseguimento penale secondo la legislazione sull'informazione e sul processo.

Compiti

La direzione amministrativa della giustizia coordina l'esercizio della sorveglianza sui tribunali da parte della Corte suprema e del Tribunale amministrativo.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La dirigenza dell'amministrazione giudiziaria è composta dalle Presidentesse o dai Presidenti del Tribunale Superiore e del Tribunale Amministrativo, nonché dalla Procuratrice Generale o dal Procuratore Generale.

2. La Direttrice o il Direttore dell'ufficio risorse partecipa alle riunioni della dirigenza dell'amministrazione giudiziaria con voce consultiva.

**Organizzazione e Procedimento**

I membri della direzione dell'amministrazione giudiziaria eleggono tra di loro il presidente o la presidente.

La durata del mandato è di due anni. La rielezione è consentita.

Il presidente o la presidente rappresenta la direzione dell'amministrazione giudiziaria verso l'esterno e in particolare nei confronti del Gran Consiglio ai sensi dell'articolo 6a comma 2 GSOG.

Egli o ella assicura che i compiti della direzione dell'amministrazione giudiziaria siano assunti e conclusi in modo tempestivo, appropriato e coordinato.

**Organizzazione e Procedimento**

1. I membri della direzione dell'amministrazione giudiziaria eleggono tra di loro la Vicepresidente o il Vicepresidente del Presidente.

2. La durata del mandato è di un anno. La rielezione è permessa.

3. La Vicepresidente o il Vicepresidente supporta e allevia il Presidente in tutte le funzioni e, in caso di impedimento, assume la sua funzione di supplenza.

**Organizzazione e Procedimento**

La direzione dell'amministrazione della giustizia si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono.

Il o la presidente convoca per iscritto le riunioni.

L'ordine del giorno e i documenti devono essere generalmente inviati almeno dieci giorni prima della riunione.

I membri della direzione dell'amministrazione della giustizia possono in qualsiasi momento richiedere la convocazione di una riunione.

Le riunioni della direzione dell'amministrazione della giustizia non sono pubbliche.

**Organizzazione e Procedimento**

La direzione dell'amministrazione della giustizia può coinvolgere persone interne o esterne alle sue riunioni.

**Organizzazione e Procedimento**

1. I membri della direzione dell'amministrazione della giustizia, in caso di impedimento, si fanno rappresentare alle riunioni della direzione stessa dai loro sostituti ordinari.

2. Se anche i sostituti ordinari sono impediti, il membro impossibilitato designa una rappresentante straordinaria o un rappresentante straordinario.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La direzione amministrativa della giustizia prende le sue decisioni all'unanimità.

2. La deliberazione della direzione amministrativa della giustizia richiede la presenza di tutti e tre i membri o dei rispettivi sostituti.

3. La direzione amministrativa della giustizia può eccezionalmente prendere una decisione tramite procedura circolatoria, a condizione che nessuno dei membri richieda il trattazione ordinaria dell'affare.

**Organizzazione e Procedimento**

1. Sulle riunioni della direzione dell'amministrazione della giustizia viene tenuto un verbale.

**Organizzazione e Procedimento**

1. Nei procedimenti che rientrano nella competenza della direzione amministrativa della giustizia, firmano congiuntamente la o il presidente della direzione amministrativa della giustizia e la dirigente o il dirigente dell'ufficio risorse.

**Organizzazione e Procedimento**

1. La direzione dell'amministrazione della giustizia può costituire comitati e nominare commissioni permanenti o non permanenti.

2. La nomina delle commissioni permanenti avviene tramite regolamento.

3. Le sedute dei comitati e delle commissioni non sono pubbliche.

Struttura Speciale per le Risorse

1. L'Ufficio per le Risorse

a) gestisce la segreteria della Direzione amministrativa della giustizia,

b) consiglia e supporta la Direzione amministrativa della giustizia nell'adempimento dei suoi compiti,

c) esamina per conto della Direzione amministrativa della giustizia le richieste e le proposte che il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo o la Procura sottopongono alla Direzione amministrativa della giustizia,

d) affronta insieme agli uffici competenti delle autorità giudiziarie e della Procura questioni di fondamentale importanza per la giustizia,

e) coordina l'informazione del pubblico sulle attività della giustizia,

f) garantisce a livello di staff la connessione della giustizia verso l'esterno,

g) assicura, nel quadro di questo regolamento, procedure adeguate.

Settore Risorse

1. L'Ufficio per le Risorse

a) garantisce la pianificazione, l'esecuzione, il controllo e la rendicontazione riguardo alle funzioni e alle risorse della giustizia,

b) si occupa della gestione finanziaria e contabile della giustizia,

c) gestisce il servizio centrale delle risorse umane della giustizia,

d) coordina i compiti e le esigenze nel settore delle infrastrutture,

e) si occupa delle questioni del bilinguismo e della parità di genere tra uomini e donne all'interno della giustizia.

Struttura Speciale per le Risorse

1. I collaboratori e le collaboratrici dell'Ufficio delle Risorse sono subordinati al Direttore o alla Direttrice dell'Ufficio delle Risorse.

2. Essi vengono assunti dalla Direzione dell'Amministrazione della Giustizia su proposta del Direttore o della Direttrice dell'Ufficio delle Risorse.

3. Il Direttore o la Direttrice dell'Ufficio delle Risorse stabilisce per iscritto i compiti e le competenze dei collaboratori e delle collaboratrici e regola l'organizzazione e i processi in un regolamento interno.

Disposizione Finale

Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2011 e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone di Berna.

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