Oggetto (BRSD)
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Questo decreto stabilisce il numero massimo delle posizioni di giudici ordinari delle corti supreme (Art. 2 comma 2 GSOG), delle autorità giudiziarie cantonali competenti (Art. 2 comma 3 GSOG), delle autorità giudiziarie regionali (Art. 2 comma 4 GSOG) nonché il numero massimo delle posizioni di pubblici ministeri (Art. 3 comma 1 GSOG).
2. Inoltre, regola il numero dei giudici popolari e dei giudici specializzati e i requisiti per la loro elezione.
1. L'Alta Corte dispone di un massimo di 21 posti a tempo pieno per giudici e giudici supplenti, nonché di un massimo di 15 posti per giudici supplenti.
2. Nell'assegnazione dei posti, si deve garantire un'adeguata rappresentanza di entrambe le lingue ufficiali.
Il tribunale commerciale è composto al massimo da 50 giudici esperti di commercio di lingua tedesca e da 20 giudici esperti di commercio di lingua francese.
Il tribunale per la protezione del minore e degli adulti è composto al massimo da 25 giudici esperti. Nella loro elezione deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambe le lingue ufficiali. I giudici esperti sono specialisti nel campo del lavoro sociale, della pedagogia, della psicologia o della medicina.
1. Il Tribunale amministrativo dispone di un massimo di 23 posizioni a tempo pieno per giudici amministrativi.
2. Nell'assegnazione delle posizioni, è necessario garantire che entrambe le lingue ufficiali siano adeguatamente rappresentate.
1. Il Tribunale amministrativo dispone di un massimo di tre giudici supplenti di lingua francese.
1. Il tribunale cantonale delle misure coercitive dispone di un massimo di cinque posizioni a tempo pieno per giudici.
1. Il Tribunale Penale Economico dispone di un massimo di tre posti a tempo pieno per giudici.
Il tribunale per i minorenni dispone di al massimo due posti a tempo pieno per giudici, di cui uno deve essere occupato da una persona di lingua francese. Inoltre, dispone al massimo di 16 giudici specializzati. Nella loro elezione si deve prestare attenzione a una rappresentanza adeguata della lingua francese.
I giudici specializzati devono possedere una formazione adeguata o esperienza professionale nell'amministrazione della giustizia minorile o nell'assistenza ai giovani, in particolare nell'educazione, nei servizi sociali o nei centri di consulenza.
1. La Commissione di ricorso in materia fiscale dispone di al massimo due posti a tempo pieno per giudici a tempo pieno.
2. Inoltre, essa dispone di al massimo dodici giudici specializzati. Nella loro elezione si deve prestare attenzione a una rappresentanza adeguata della lingua francese.
3. I giudici specializzati sono esperti nel campo del diritto fiscale, dell'agricoltura o della valutazione edilizia.
1. La Commissione di Ricorso per Misure nei confronti di conducenti di veicoli dispone di un posto per un Presidente e per un Vicepresidente, che esercitano il loro mandato a titolo accessorio.
2. Essa dispone di al massimo altri otto giudici specializzati. Nella loro nomina, si deve garantire un'adeguata rappresentanza della lingua francese.
3. I giudici specializzati sono esperti nell'ambito del diritto, della medicina o della psicologia.
1. La Commissione di stima per l'espropriazione dispone di un posto rispettivamente per un Presidente e un Vicepresidente, che esercitano le loro funzioni a titolo accessorio.
2. Essa dispone di al massimo 20 giudici specializzati. Nella loro elezione occorre prestare attenzione a una rappresentanza adeguata della lingua francese.
3. I giudici specializzati sono esperti nel settore dell'edilizia, della silvicoltura, dell'agricoltura o in un ambito affine.
**La Commissione per il Miglioramento del Suolo**
La Commissione per il Miglioramento del Suolo dispone di un posto per una Presidente o un Presidente e un Vicepresidente o una Vicepresidente, che svolgono il loro incarico a titolo non esclusivo.
Essa dispone di un massimo di 17 giudici specializzati. Nella loro elezione si deve garantire un'adeguata rappresentanza della lingua francese.
I giudici specializzati sono esperti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura o della tecnica culturale.
**Gli articoli 1: Dotazione Organica dei Tribunali Regionali**
I tribunali regionali dispongono complessivamente di non più di 70 posti a tempo pieno per giudici a tempo pieno, dei quali almeno sei devono essere occupati da persone di lingua francese.
Inoltre, dispongono di non più di 120 giudici laici e di non più di 80 giudici esperti nelle controversie di diritto del lavoro. Durante la loro nomina, si deve garantire una rappresentanza adeguata della lingua francese.
L'assegnazione delle singole posizioni ai tribunali regionali avviene tramite regolamento del Tribunale Superiore.
1. Le autorità regionali di conciliazione dispongono di al massimo 14,5 posti a tempo pieno per i presidenti. Questi devono poter dimostrare la necessaria competenza in materia di conciliazione.
2. Dispongono complessivamente di al massimo 150 giudici specialisti.
3. Nella scelta dei giudici specialisti, si deve prestare attenzione a una rappresentanza adeguata della lingua francese. Gli ulteriori requisiti per la scelta dei giudici specialisti si basano sul Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC).
4. L'assegnazione dei giudici specialisti alle singole autorità di conciliazione avviene tramite regolamento del Tribunale superiore.
1. Le procure dispongono di un massimo di sei posti a tempo pieno per procuratori generali e un massimo di 78 posti a tempo pieno per procure.
2. Almeno cinque posti a tempo pieno per le procure devono essere occupati da persone di lingua francese.
3. La Procura Generale assegna i posti alle singole procure.
1. L'Ufficio del Procuratore per i Minorenni dispone di un posto per un Procuratore Capo per i Minorenni e di un massimo di dodici posti a tempo pieno per Procuratori per i Minorenni.
2. Almeno un posto e mezzo deve essere occupato da persone di lingua francese.
1. Il Decreto del 5 maggio 1980 sui diritti politici è così modificato
1. I seguenti decreti sono abrogati
1. Decreto del 16 marzo 1995 sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (BSG 161.11),
2. Decreto del 9 novembre 1992 sul numero dei cancellieri presso il tribunale superiore (BSG 162.21),
3. Decreto del 20 novembre 2002 sul numero delle posizioni di cancelliere presso il tribunale amministrativo (BSG 162.612).
1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.