Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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161.1 GSOGLOJM CH-BE

Oggetto (GSOG)

107 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (107)

Art. 1 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 2 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Autorità Giudiziarie Art. 3 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica (GSOG) - Procura della Repubblica Art. 3a Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LOAG) - Direzione amministrativa della giustizia Art. 4 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Indipendenza Art. 5 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) - Autonomia Amministrativa e Collaborazione Art. 6 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) - Infrastruttura Art. 6a Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Diritto di istanza e rappresentanza della direzione dell'amministrazione giudiziaria Art. 6b Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) Art. 6c Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e dell'ufficio del pubblico ministero (GSOG) - Informazioni Art. 6d Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e del Pubblico Ministero (GSOG) Art. 7 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Collaborazione con la Direzione della sicurezza Art. 8 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Accreditamento Art. 9 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica (GSOG) - Principio Art. 10 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica (GSOG) - Obiettivi e fabbisogno di risorse Art. 11 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Bilancio, piano delle attività e delle finanze Art. 12 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) - Regolamenti interni Art. 13 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 14 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) - Accordo sulle risorse Art. 15 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Approvazione dei regolamenti Art. 16 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 17 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) - Composizione e Organizzazione Art. 18 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica (GSOG) - Compiti Art. 19 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Ufficio per le risorse Art. 20 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 21 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Elezione, Rielezione e Numero delle Giudici e dei Giudici Art. 21a Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e del Pubblico Ministero (GSOG) - Preparazione delle Elezioni Art. 22 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 23 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LOAGP) Art. 24 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 25 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Elezione delle presidenze Art. 26 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 26a Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Assistenza nei tribunali civili e penali di primo grado Art. 27 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Incompatibilità nella funzione Art. 28 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 29 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Eleggibilità e Condizioni di Assunzione Art. 30 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Attività accessorie e cariche pubbliche Art. 31 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 32 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e del Pubblico Ministero (LOAGP) - Responsabilità Art. 33 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) Art. 33a Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e dell'ufficio del pubblico ministero (GSOG) Art. 34 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) - Diritto applicabile Art. 35 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Posizione, Sede e Struttura Art. 36 Legge sull'Organizzazione degli Organi Giudiziari e della Procura (GSOG) - Direzione del Tribunale Art. 37 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Presidenza Art. 38 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica (GSOG) Art. 39 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Direzione amministrativa Art. 40 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della Procura (GSOG) - Direzione ampliata Art. 41 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Segretariato Generale Art. 43 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e dell'ufficio del pubblico ministero (GSOG) - Sezioni Art. 44 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 45 Legge sull'organizzazione degli organi giudiziari e della procura (GSOG) - Organo giudicante Art. 46 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LSOG) Art. 47 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) Art. 48 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) - Elezione e Idoneità Art. 49 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 50 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della Procura (GSOG) Art. 51 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Plenum Art. 52 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Direzione Art. 53 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Segretariato Generale Art. 54 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 55 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Presidente di sezione Art. 56 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LOAG) Art. 57 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) Art. 58 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (LOAG) - Votazione Art. 59 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) Art. 60 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 61 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Organo Giudicante Art. 62 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 63 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 64 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Direttrice e Direttore delle Operazioni Art. 65 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Collegio giudicante Art. 66 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) - Membri Supplenti Art. 67 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) - Composizione e sede Art. 68 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica (LSAP) Art. 69 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) Art. 70 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) - Organismo collegiale Art. 71 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) - Plenum Art. 72 Legge sull’organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 73 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 74 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Composizione Art. 75 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 76 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Composizione Art. 77 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Collegio giudicante Art. 78 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) - Composizione Art. 79 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) Art. 80 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 81 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 82 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Direzione Art. 83 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 84 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Composizione, Presidenza e Infrastruttura Art. 85 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Controversie e compiti in base alla legge sulla parità di trattamento Art. 86 Legge sull'Organizzazione delle Autorità Giudiziarie e della Procura (GSOG) Art. 88 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Organi giudicanti Art. 89 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Composizione Art. 90 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 91 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 92 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Procure regionali Art. 93 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Procuratori Capo Art. 94 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della Procura (GSOG) Art. 95 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 96 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Rapporti di lavoro dei membri delle autorità precedenti Art. 97 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 98 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) - Bilancio preventivo per il primo anno Art. 99 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG) Art. 100 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e del pubblico ministero (GSOG) Art. 101 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della Procura della Repubblica (GSOG) - Entrata in vigore

Statutory Text (107 Provisions)

Generale

1. Questa legge regola l'organizzazione e la gestione delle autorità giudiziarie e della procura, nonché la collaborazione con il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio.

2. Crea le condizioni quadro per un'organizzazione efficiente delle autorità e per lo svolgimento tempestivo dei procedimenti giudiziari e della persecuzione penale.

3. Determina gli organi che esercitano la sorveglianza sulle autorità giudiziarie e sulla procura.

Generale

1. Le autorità giudiziarie cantonali si suddividono in

a. corti superiori,

b. autorità giudiziarie cantonali competenti,

c. autorità giudiziarie regionali.

2. Le corti superiori sono

a. la Corte Suprema e

b. il Tribunale Amministrativo.

3. Le autorità giudiziarie cantonali competenti sono

a. il Tribunale cantonale delle misure coercitive,

b. il Tribunale penale economico,

c. il Tribunale dei minorenni,

d. la Commissione di ricorso fiscale,

e. la Commissione di ricorso per misure nei confronti di conducenti di veicoli,

f. la Commissione di stima per l'esproprio,

g. la Commissione per il miglioramento fondiario.

4. Le autorità giudiziarie regionali sono

a. i tribunali regionali,

b. i tribunali regionali delle misure coercitive,

c. le autorità di conciliazione regionali.

5. Le autorità giudiziarie svolgono i compiti loro assegnati dalla legge nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

Generale

1. La procura della Repubblica comprende

a) la Procura Generale,

b) le procure cantonali,

c) le procure regionali.

2. La procura della Repubblica svolge i compiti assegnati dalla legge nell'ambito della perseguibilità penale.

Generale

1. La Direzione dell'Amministrazione Giudiziaria è l'organo comune del Tribunale Superiore, del Tribunale Amministrativo e della Procura Generale per l'autogoverno della giustizia.

Principi dell'organizzazione, della gestione e della collaborazione

1. Le autorità giudiziarie e la procura della Repubblica sono indipendenti nella giurisdizione e nell'azione penale e sono obbligate a rispettare solo la legge.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

1. Le autorità giudiziarie e la procura si autogestiscono, salvo diversa disposizione della presente legge.

2. Possono collaborare in ambiti in cui l'impiego economico e parsimonioso delle risorse lo rende auspicabile.

3. Possono accordarsi con le direzioni competenti dell'amministrazione cantonale affinché queste svolgano compiti amministrativi per loro conto, in particolare nei settori dell'amministrazione del personale e della gestione finanziaria e contabile. Sono escluse da ciò le funzioni amministrative di autorità, in particolare le competenze decisionali.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

1. Per la fornitura, la gestione e la manutenzione dei terreni e degli edifici necessari alle autorità giudiziarie e alla procura, nonché dei sistemi informatici e di comunicazione, sono responsabili le direzioni competenti dell'amministrazione cantonale.

2. La direzione dell'amministrazione giudiziaria segnala tempestivamente il fabbisogno delle autorità giudiziarie e della procura alla direzione competente. Questa tiene debitamente conto delle loro esigenze, nel rispetto delle disposizioni cantonali applicabili.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

1. Nei seguenti affari del loro ambito di competenza, la direzione dell'amministrazione giudiziaria ha il diritto di proporre mozioni al Gran Consiglio

a bilancio e piano delle attività e finanziario ai sensi dell'articolo 11,

b relazione sulla gestione e rapporto sulle attività,

c crediti,

d interventi parlamentari.

2. Essa rappresenta questi affari al Gran Consiglio e designa una rappresentante o un rappresentante per l'esercizio del diritto di rappresentanza e di espressione.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

1. La direzione dell'amministrazione della giustizia trasmette i suoi affari al Consiglio di Stato per il Gran Consiglio, conformemente all'articolo 6a, a meno che la legge non disponga diversamente.

2. Il Consiglio di Stato trasmette invariati gli affari della direzione dell'amministrazione della giustizia al Gran Consiglio. Esso può esprimere pareri sugli affari e presentare proprie proposte.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

1. Il Consiglio di Stato o la direzione competente in materia informa preventivamente la direzione dell'amministrazione giudiziaria sugli affari che riguardano le autorità giudiziarie e il pubblico ministero. Nella fase di decisione, si tengono in considerazione, per quanto possibile, le esigenze della giustizia.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e la Direzione dell'Amministrazione della Giustizia si accordano sulla loro collaborazione.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

Le autorità giudiziarie e la procura possono richiedere il supporto della polizia cantonale per garantire sicurezza, tranquillità e ordine durante le udienze.

L'accompagnamento e il trasporto di persone devono essere effettuati su incarico delle autorità giudiziarie o della procura dall'ufficio competente della direzione della sicurezza.

Principi dell'organizzazione, direzione e collaborazione

1. Per la cronaca giudiziaria, la Corte di Giustizia e il Tribunale Amministrativo possono prevedere un'accreditamento per sé stessi e per le autorità giudiziarie sotto la loro supervisione.

Controllo delle Finanze e delle Prestazioni

1. Nella misura in cui questo legge non dispone diversamente, la legislazione sul bilancio finanziario si applica analogicamente.

2. I principi dell’orientamento agli effetti e dell’orientamento ai ricavi non sono applicabili.

Controllo delle Finanze e delle Prestazioni

Il Tribunale Superiore, il Tribunale Amministrativo e la Procura Generale stabiliscono annualmente i rispettivi obiettivi di prestazione e da questi derivano il fabbisogno di risorse.

Controllo delle Finanze e delle Prestazioni

1. Il bilancio e il piano delle attività e finanziario si suddividono nei seguenti gruppi di prodotto

a) Giurisdizione civile e penale,

b) Giurisdizione amministrativa,

c) Pubblico ministero.

2. Responsabile per il gruppo di prodotto Giurisdizione civile e penale è il Tribunale superiore, per il gruppo di prodotto Giurisdizione amministrativa il Tribunale amministrativo e per il gruppo di prodotto Pubblico ministero la Procura generale.

3. Per i tre gruppi di prodotto viene tenuto complessivamente un conto speciale.

4. Il bilancio così come il piano delle attività e finanziario sono da sottoporre alla conoscenza della Commissione di giustizia del Gran Consiglio prima di essere inoltrati al Consiglio di Stato.

5. Il Consiglio di Stato adotta il bilancio e il piano delle attività e finanziario elaborati dalla direzione dell'amministrazione della giustizia senza modificarli nel bilancio e nel piano delle attività e finanziario del Cantone e si pronuncia in merito.

Controllo delle Finanze e delle Prestazioni

1. Le autorità giudiziarie e la procura emanano regolamenti per l'ambito della gestione degli affari.

2. I regolamenti contengono in particolare disposizioni relative a

a) l'organizzazione,

b) l'assegnazione degli affari,

c) il processo generale delle operazioni,

d) i compiti, le competenze e le responsabilità dei diversi organi,

e) la regolamentazione della supplenza,

f) l'informazione del pubblico sulla giurisprudenza e sull'espletamento dei compiti delle autorità giudiziarie e della procura.

Controllo e Supervisione Generale

1. Il Tribunale d'appello, il Tribunale amministrativo, la Procura generale e l'amministrazione giudiziaria sono sottoposti alla suprema supervisione del Gran Consiglio.

2. I giudici delle misure coercitive, il Tribunale penale economico, il Tribunale dei minorenni, i tribunali regionali e le autorità regionali di conciliazione sono sottoposti alla supervisione del Tribunale d'appello.

3. La Commissione fiscale di ricorso, la Commissione di ricorso per i provvedimenti contro i conducenti di veicoli, la Commissione di stima per l'espropriazione e la Commissione per il miglioramento fondiario sono sottoposte alla supervisione del Tribunale amministrativo.

4. I pubblici ministeri e i difensori dei minori sono sottoposti alla supervisione della Procura generale.

Controllo e Supervisione Generale

1. Il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo e la Procura generale stipulano annualmente accordi sulle risorse con le autorità soggette alla loro supervisione.

Controllo e Supervisione Generale

1. I regolamenti interni delle autorità, che sono sotto la supervisione del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo o della Procura generale, necessitano dell'approvazione da parte dell'organo di vigilanza competente.

Lingua

1. Il Gran Consiglio stabilisce la lingua del tribunale e della procedura delle autorità giudiziarie e della procura mediante decreto.

Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. ...

2. La direzione dell’amministrazione della giustizia è composta dai presidenti del Tribunale superiore e del Tribunale amministrativo, nonché dal Procuratore generale o dalla Procuratrice generale.

2a. La direzione dell’amministrazione della giustizia adotta le sue decisioni all'unanimità.

3. Regola la sua organizzazione e la procedura per l’adozione delle decisioni tramite regolamento.

4. Alle riunioni delle commissioni permanenti del Gran Consiglio, la rappresentanza della direzione dell'amministrazione della giustizia può farsi accompagnare da esperti.

Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. Per l'autogestione della giustizia, la Direzione dell'amministrazione giudiziaria svolge i seguenti compiti

a È l'interlocutrice del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per tutte le questioni che riguardano sia le autorità giudiziarie sia il Ministero pubblico.

a1 * Il Tribunale di cassazione, il Tribunale amministrativo e la Procura generale esprimono propri pareri su questioni che riguardano la giustizia. Tali pareri possono essere integrati da un parere della Direzione dell'amministrazione giudiziaria.

b * Approva il bilancio, il piano di obiettivi e finanziario e la relazione d'attività delle autorità giudiziarie e del Ministero pubblico da presentare al Gran Consiglio.

b1 * Approva le richieste di credito da presentare al Gran Consiglio, dopo aver ottenuto un rapporto dalla Direzione delle finanze.

b2 * Approva le risposte a mozioni finanziarie, interpellanze e interrogazioni da presentare al Gran Consiglio.

c Esprime la propria posizione su regolamenti del Consiglio di Stato che riguardano le autorità giudiziarie o il Ministero pubblico.

d * Regolamenta le competenze di spesa delle autorità giudiziarie e del Ministero pubblico nel quadro delle disposizioni della Costituzione cantonale (KV) e della legislazione finanziaria.

e * Presenta annualmente al Gran Consiglio una relazione sulle attività.

f * ...

g * Svolge i compiti amministrativi che la legislazione finanziaria attribuisce al Consiglio di Stato per l'amministrazione cantonale, nei settori della giurisdizione e del Ministero pubblico, a meno che questa legge non disponga diversamente.

h * Con il consenso della Commissione di giustizia del Gran Consiglio, può autorizzare variazioni rispetto agli equilibri di bilancio approvati

1. * se tali variazioni non superano il milione di franchi per gruppo di prodotti,

2. * o se non vi è margine decisionale.

i * Con il consenso della Commissione di giustizia del Gran Consiglio, può assumere obbligazioni già prima dell'approvazione di un credito aggiuntivo se un rinvio comporterebbe conseguenze negative significative per il Cantone.

k È responsabile, nel quadro delle disposizioni legali, delle linee guida strategiche nei settori del personale, della finanza e della contabilità, nonché della gestione informatica, e gestisce un'attività di controllo al riguardo. Può impartire direttive corrispondenti alle autorità giudiziarie e al Ministero pubblico, nonché emanare i regolamenti necessari.

l * Coordina, in collaborazione con le autorità competenti della Direzione della sicurezza e della Direzione edilizia e trasporti, l'emanazione di linee guida strategiche nel campo della sicurezza.

m Dirige l'ufficio per le risorse, ne regola l'organizzazione e i compiti tramite regolamento e cura la selezione della relativa direzione e del resto del personale.

2. ...

Direzione dell'Amministrazione della Giustizia

1. L'Amministrazione della giustizia dispone di un'unità per le risorse, la quale si occupa dell'amministrazione del personale, della contabilità finanziaria e dell'informatica per le autorità giudiziarie e la procura, in collaborazione con i loro responsabili delle risorse.

2. Il dirigente dell'unità per le risorse partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Amministrazione della giustizia.

3. L'unità collabora strettamente con i responsabili delle risorse delle autorità giudiziarie e della procura e può impartire loro istruzioni in materia di personale e finanze.

Membri delle Autorità e Personale

1. Salvo quanto diversamente stabilito da questa legge, tutte le persone con una funzione giudiziaria sono considerate membri delle autorità giudiziarie.

2. I giudici a tempo pieno non svolgono nessun'altra attività principale oltre al loro incarico. I giudici part-time, di norma, esercitano il loro incarico insieme a un'altra attività non giudiziaria.

3. I giudici che lavorano a tempo pieno operano con un grado di occupazione del 100%. I giudici che lavorano part-time operano con un grado di occupazione inferiore al 100%.

4. I giudici ordinari sono eletti per un mandato ordinario. I giudici straordinari vengono incaricati per un periodo più breve o in singoli casi.

5. I presidenti dei tribunali sono giudici di primo grado a tempo pieno.

6. I giudici supplenti e i membri supplenti sono eletti e impiegati per un mandato ordinario per alleggerire il carico di lavoro.

7. I giudici esperti dispongono di una conoscenza specifica relativa all'oggetto del processo, ma non è necessario che abbiano una formazione giuridica.

8. I giudici laici non devono possedere una formazione giuridica. Non esercitano professionalmente alcuna attività giuridica.

Membri delle Autorità e Personale

1. Salvo diversa disposizione di questa legge, il Gran Consiglio elegge tutte le giudici e tutti i giudici. Esso può, dopo aver consultato il Tribunale Superiore o il Tribunale Amministrativo, suddividere posti vacanti in posizioni a tempo parziale con un grado di occupazione di almeno il 50 percento. Con l'elezione delle giudici e dei giudici che lavorano a tempo parziale, ne stabilisce il grado di occupazione.

2. Il Gran Consiglio stabilisce mediante decreto

a) il numero massimo di posti per le giudici e i giudici a tempo pieno nonché per i presidenti delle autorità conciliative regionali,

b) il numero massimo di giudici tecnici, giudici laici nonché giudici supplenti,

c) i requisiti di eleggibilità per le giudici e i giudici, nella misura in cui non siano stabiliti da questa legge.

3-5

...

Membri delle Autorità e Personale

1. La Commissione della Giustizia del Gran Consiglio prepara le elezioni e le rielezioni delle giudici e dei giudici.

2. Essa presenta al Gran Consiglio, dopo aver ascoltato in particolare il Tribunale Superiore, il Tribunale Amministrativo, la Procura Generale, l'Associazione degli Avvocati Bernesi, nonché l'Associazione delle Giudici e dei Giudici Bernesi, delle Pubbliche Ministere e dei Pubblici Ministeri, una raccomandazione di voto per ogni posto giudiziario da occupare e decide quali persone proporre per la rielezione.

3. Le seguenti organizzazioni hanno il diritto di presentare proposte di candidatura alla Commissione della Giustizia

a le organizzazioni degli inquilini e dei locatori per l'elezione delle giudici e dei giudici specializzati in materia locativa,

b le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'elezione delle giudici e dei giudici specializzati in diritto del lavoro,

c la commissione cantonale dell'economia pubblica per l'elezione delle giudici e dei giudici specializzati del Tribunale commerciale,

d le associazioni cantonali degli assicuratori e dei fornitori per l'elezione delle giudici e dei giudici specializzati del Tribunale Arbitrale nelle controversie in materia di assicurazioni sociali.

4. Gli ulteriori dettagli sono regolamentati dalla Commissione della Giustizia mediante regolamento.

Membri delle Autorità e Personale

Il Gran Consiglio elegge la Procuratrice generale o il Procuratore generale, nonché le Procuratrici generali aggiunte e i Procuratori generali aggiunti.

La Procura generale nomina le procuratrici e i procuratori dirigenti, nonché le altre procuratrici e i procuratori, così come le procuratrici minorili e i procuratori minorili, e costituisce con essi rapporti di lavoro tramite contratto di lavoro di diritto pubblico.

Il Gran Consiglio stabilisce con decreto il numero massimo di posti delle procuratrici e dei procuratori, così come delle procuratrici minorili e dei procuratori minorili, dopo aver consultato la commissione giudiziaria e dopo aver sentito la Procuratrice generale o il Procuratore generale.

Membri delle Autorità e Personale

1. Tutti i membri delle autorità giudiziarie e della procura generale eletti dal Gran Consiglio prestano giuramento o fanno la solenne promessa prima dell'assunzione delle loro funzioni. Non è necessaria una nuova prestazione di giuramento in caso di rielezione diretta al termine del mandato appena concluso.

2. Fatta eccezione per i giudici supplenti, i giudici delle corti superiori e i membri della procura generale vengono giurati dal Gran Consiglio. Gli altri giudici vengono giurati dai rappresentanti della rispettiva giurisdizione all'interno della direzione dell'amministrazione della giustizia.

3. Per il giuramento o la promessa solenne sono applicabili le formule secondo l'articolo 3 del Regolamento del Gran Consiglio del 4 giugno 2013 (GO).

Membri delle Autorità e Personale

La durata del mandato dei membri delle autorità giudiziarie e della procura generale è di sei anni.

Le elezioni suppletive si tengono per il resto della durata del mandato.

Membri delle Autorità e Personale

Il Gran Consiglio elegge tra i giudici a tempo pieno del tribunale pertinente il presidente o la presidente del Tribunale Superiore e il presidente o la presidente del Tribunale Amministrativo. Ciascun tribunale può proporre una o più persone per l'elezione. L'elezione avviene per tre anni; è consentita la rielezione una sola volta. Il Gran Consiglio elegge tra i giudici delle autorità giudiziarie cantonali competenti secondo l'articolo 2 comma 3 lettere da d a g i presidenti e le presidentesse nonché i vicepresidenti e le vicepresidenti. L'elezione avviene per tre anni; è consentita la rielezione.

**Membri delle Autorità e Personale**

1. In caso di sovraccarico di lavoro o per altri motivi importanti, il Tribunale Superiore e il Tribunale Amministrativo possono nominare una persona eleggibile per l'incarico a tempo determinato come giudice straordinario per le autorità giudiziarie sotto la rispettiva supervisione.

2. Per gli stessi motivi, la Procura Generale può nominare una persona nominabile per l'incarico come procuratore straordinario per le procure sotto la sua supervisione.

Membri dell'autorità e personale

1. I giudici di primo grado e i presidenti delle autorità di conciliazione sono obbligati a fornire supporto ai tribunali di primo grado e alle autorità di conciliazione.

2. La direzione della Corte d'appello decide sull'assistenza previo accordo con le autorità giudiziarie interessate e dopo aver ascoltato i giudici o i presidenti delle autorità di conciliazione interessati.

Membri delle Autorità e Personale

1. I membri di un'autorità giudiziaria o della procura non possono appartenere né al Gran Consiglio né al Consiglio di Stato né all'amministrazione cantonale.

2. Salvo le giudici e i giudici specializzati in diritto del lavoro, i membri di un tribunale regionale non possono appartenere a un'autorità di conciliazione regionale.

Membri delle Autorità e Personale

1. I coniugi, i partner registrati, le persone in convivenza di fatto e i parenti in linea retta non possono ricoprire contemporaneamente incarichi presso le autorità giudiziarie o la procura della Repubblica in posizioni che presentino un rapporto di immediata sovraordinazione o subordinazione tra di loro.

2. Le persone menzionate nel paragrafo 1 non possono appartenere contemporaneamente come giudici al medesimo tribunale o come presidenti della stessa autorità di conciliazione. Inoltre, non possono svolgere contemporaneamente il ruolo di sostituti procuratori generali.

Membri delle Autorità e Personale

1. Salvo disposizioni contrarie di questa legge, le giudici e i giudici, le procuratrici e i procuratori, nonché le avvocate dei minorenni e gli avvocati dei minorenni devono disporre di un brevetto d'avvocato o del brevetto bernese di notaio.

2. Devono comprendere e parlare entrambe le lingue ufficiali

a. * i membri permanenti del Tribunale supremo,

b. i membri del Tribunale amministrativo,

c. i membri del Tribunale cantonale delle misure coercitive,

d. i membri del Tribunale penale economico,

e. * i membri permanenti del Tribunale dei minorenni,

f. la presidente o il presidente e la vicepresidente o il vicepresidente della Commissione di ricorso fiscale,

g. la presidente o il presidente della Commissione di ricorso per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli,

h. la presidente o il presidente della Commissione di stima per l'espropriazione,

i. la presidente o il presidente della Commissione di miglioramento fondiario,

k. la o il presidente dell'autorità di conciliazione regionale Bern-Mittelland,

l. la procuratrice generale o il procuratore generale e la loro o il loro sostituto.

Membri delle Autorità e Personale

1. Le giudici e i giudici a tempo pieno, i presidenti degli organi di conciliazione, le procuratrici e i procuratori, le avvocate e gli avvocati dei minorenni, le procuratrici assistenti e i procuratori assistenti, nonché le avvocate assistenti e gli avvocati assistenti dei minorenni necessitano di un'autorizzazione per esercitare attività accessorie e incarichi pubblici.

2. L'autorizzazione è concessa da

a. la Commissione di giustizia del Gran Consiglio per i membri del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo e della Procura generale,

b. il Tribunale superiore e il Tribunale amministrativo ciascuno per i membri delle autorità giudiziarie da essi supervisionate,

c. la Procura generale per i membri delle procure cantonali e regionali.

3. Le giudici e i giudici, i presidenti degli organi di conciliazione, le procuratrici e i procuratori, le avvocate e gli avvocati dei minorenni, le procuratrici assistenti e i procuratori assistenti, nonché le avvocate assistenti e gli avvocati assistenti dei minorenni non devono esercitare alcuna attività che comprometta l'adempimento dei doveri d'ufficio, l'indipendenza o la reputazione dell'autorità giudiziaria.

4. Le giudici e i giudici a tempo pieno, i presidenti degli organi di conciliazione, le procuratrici e i procuratori, le avvocate e gli avvocati dei minorenni, le procuratrici assistenti e i procuratori assistenti, nonché le avvocate assistenti e gli avvocati assistenti dei minorenni non devono rappresentare professionalmente terzi di fronte a un'autorità giudiziaria o amministrativa del Cantone.

5. Con l'eccezione dei membri della Commissione ricorsi fiscali, le giudici e i giudici a tempo parziale non devono rappresentare professionalmente terzi di fronte all'autorità giudiziaria presso la quale operano.

Membri delle Autorità e Personale

1. Le giudici ausiliarie e i giudici ausiliari, così come le giudici specialistiche e i giudici specialistici, ricevono un'indennità adeguata per la loro partecipazione.

2. Il Gran Consiglio disciplina i diari di presenza e le indennità di viaggio tramite decreto.

Membri delle Autorità e Personale

1\. Il perseguimento penale di un membro del tribunale superiore, del tribunale amministrativo o della procura generale per crimini o reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni richiede l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Membri delle Autorità e Personale

1. Le autorità giudiziarie dispongono di cancelliere e cancelliere supplementari nonché di segretarie e segretari non giuridici. Il loro numero è stabilito dall'autorità giudiziaria competente nell'ambito dei mezzi disponibili.

1a Le autorità giudiziarie possono, se necessario, impiegare cancelliere supplementari a tempo parziale. Il Gran Consiglio regola la loro indennità mediante decreto.

2. Il Ministero Pubblico dispone di segretarie e segretari giuridici e non giuridici. Il loro numero è stabilito dal Ministero Pubblico competente nell'ambito dei mezzi disponibili.

2a La Procura per i minorenni dispone di segretarie e segretari giuridici e non giuridici. Il loro numero è stabilito dalla dirigente procuratrice per i minorenni o dal dirigente procuratore per i minorenni nell'ambito dei mezzi disponibili.

3. I cancelliere e i segretarie giuridici dispongono generalmente di un patentino d'avvocato o del patentino notarile bernese.

4. I compiti e le competenze dei cancelliere e delle segretarie giuridiche sono regolamentati mediante regolamento. Sono riservati i compiti, le competenze e le responsabilità regolati da leggi speciali.

5. Alla valida composizione del collegio giudicante appartiene una verbalizzante o un verbalizzante.

Membri delle Autorità e Personale

1. L'ufficio del pubblico ministero dispone di assistenti procuratrici e procuratori. Il loro numero è stabilito dalla procura generale nell'ambito dei mezzi disponibili.

2. L'ufficio del procuratore dei minori dispone di assistenti procuratrici e procuratori dei minori. Il loro numero è stabilito dalla procuratrice o dal procuratore capo dei minori nell'ambito dei mezzi disponibili.

3. Le assistenti procuratrici e i procuratori, così come le assistenti procuratrici e procuratori dei minori, devono essere in possesso di una patente di avvocato o del patentino notarile bernese.

4. Le mansioni e le competenze delle assistenti procuratrici e dei procuratori, così come delle assistenti procuratrici e procuratori dei minori, sono regolate dalla legge introduttiva dell'11 giugno 2009 al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale e al Codice di Procedura Penale Minorile (EG ZSJ).

Membri delle Autorità e Personale

I diritti e i doveri dei dipendenti delle autorità giudiziarie e della procura della Repubblica sono disciplinati dalla legislazione sul personale, salvo diversa disposizione di questa legge.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

**Articolo 1: Tribunale Supremo Cantonale**

Il Tribunale Supremo è, ai sensi dell'ordinamento legale delle competenze, l'autorità giudiziaria cantonale suprema in materia civile e penale. Ha sede a Berna.

Si suddivide in una sezione civile e una sezione penale.

Il Tribunale commerciale, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti e il Tribunale per la protezione dei minori e degli adulti appartengono alla sezione civile.

L'autorità di vigilanza sugli avvocati e la commissione d'esame per avvocati sono amministrativamente collegate al Tribunale Supremo.

Tribunali Superiori - Tribunale Superiore

1. La direzione del tribunale è affidata alla Presidente o al Presidente, al Plenum, alla Direzione e alla Direzione Estesa.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

La Presidente o il Presidente del Tribunale Supremo garantisce il regolare svolgimento delle operazioni della giurisdizione civile e penale.

Lei o lui presiede gli organi della direzione del tribunale nonché l'ispettrice del tribunale o l'ispettore del tribunale. Lei o lui rappresenta il tribunale verso l'esterno.

Lei o lui è rappresentata o rappresentato da una Vicepresidente o un Vicepresidente.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

1. I giudici permanenti costituiscono il plenum.

2. Il plenum svolge i seguenti compiti

a) la definizione dei principi per la giurisdizione civile, penale e minorile nonché l'approvazione della strategia e del concetto di sorveglianza e controllo,

b) l'emanazione di regolamenti, in particolare sull'organizzazione e la gestione del tribunale nonché sulla sorveglianza,

c) **\*** l'assegnazione dei giudici alle sezioni, al tribunale commerciale, all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento e al tribunale per la protezione dei minori e degli adulti,

d) l'elezione dei presidenti di sezione,

e) l'elezione dei membri dell'autorità di sorveglianza degli avvocati e della commissione d'esame per gli avvocati,

f) le ulteriori elezioni, nella misura in cui non siano attribuite a un altro organo del tribunale superiore tramite regolamento,

g) le proposte al Gran Consiglio riguardanti l'elezione della presidente o del presidente del tribunale superiore nonché l'istituzione di posti di lavoro part-time,

h) **\*** l'approvazione degli obiettivi di prestazione, del budget, del piano operativo e finanziario nonché del rapporto di attività indirizzato alla direzione amministrativa della giustizia,

i) l'assunzione della segretaria generale o del segretario generale e la designazione della sostituta o del sostituto,

k) **\*** ...

l) la decisione sulle modifiche al grado di occupazione delle giudici e dei giudici durante il mandato, con il consenso delle titolari e dei titolari dei posti, purché la somma delle percentuali dei posti non venga aumentata,

m) la concessione delle licenze agli avvocati.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

1. La Direzione è composta da

a) il Presidente o la Presidente della Corte superiore,

b) i Presidenti delle sezioni,

c) il Segretario generale o la Segretaria generale,

d) ...

1a. Il Segretario generale o la Segretaria generale non ha diritto di voto. Egli o ella può presentare proposte nell'ambito delle proprie responsabilità.

2. La Direzione è responsabile dell'amministrazione giudiziaria e competente per tutte le questioni non assegnate ad un altro organo, in particolare per

a) l'adozione degli obiettivi di performance, del bilancio, del piano delle attività e finanziario, nonché del rapporto di attività a favore del plenum e l'adozione del rapporto gestionale a favore della direzione dell'amministrazione della giustizia,

b) l'assunzione dell'ispettore o dell'ispettrice giudiziario su proposta del Presidente o della Presidente della Corte superiore,

c) l'assunzione dei cancellieri e delle cancelliere e la loro assegnazione alle sezioni su proposta dei Presidenti delle sezioni,

d) l'assunzione del personale amministrativo e la sua assegnazione su proposta della relativa presidenza della sezione o del Segretario generale o della Segretaria generale,

e) l'elezione dei direttori e delle direttrici delle Corti cantonali delle misure coercitive, del Tribunale penale economico e del Tribunale minorile, nonché l'elezione dei presidenti delle direzioni dei Tribunali regionali e dei direttori o delle direttrici delle autorità di conciliazione regionali,

f) la disponibilità di servizi scientifici o amministrativi sufficienti,

g) la vigilanza,

h) i pareri alla Commissione giudiziaria del Gran Consiglio per l'elezione e la rielezione dei giudici,

i) la decisione su modifiche del grado d'occupazione dei giudici di primo grado durante il mandato con il consenso dei titolari della posizione, a condizione che la somma delle percentuali di posizione non venga aumentata,

k) la nomina di giudici straordinari di primo grado,

l) l'assegnazione regionale dei giudici di primo grado,

m) la conclusione di accordi sulle risorse con le autorità giudiziarie vigilate,

n) la deliberazione sulla cooperazione amministrativa con altre autorità giudiziarie e la procura,

o) la conclusione di accordi per il trasferimento di compiti amministrativi,

p) la decisione sul supporto di giudici in altre sezioni,

q) la preparazione e la presentazione di proposte in tutti gli affari del plenum.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

La direzione del Tribunale superiore forma, insieme ai presidenti delle direzioni dei tribunali regionali, la Direzione Estesa.

La Direzione Estesa è l'organo di coordinamento inter-istanze della giurisdizione civile e penale.

I direttori e le direttrici dei tribunali regionali tutelano anche gli interessi delle altre autorità giudiziarie cantonali e regionali presenti nella regione.

Il regolamento interno del Tribunale superiore disciplina le competenze della Direzione Estesa.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

La Segretaria Generale o il Segretario Generale presiede l'amministrazione del tribunale e assiste gli organi della direzione giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Essa o esso dirige il segretariato della presidenza e del plenum e guida il Segretariato Generale. Essa o esso è responsabile delle risorse umane, della gestione finanziaria e contabile, degli altri servizi centrali e dell'infrastruttura del Tribunale Superiore, fatte salve le competenze dell'ufficio risorse della direzione dell'amministrazione giudiziaria.

Essa o esso coordina l'informazione del pubblico.

**Corti Superiori - Tribunale Superiore**

1. Le sezioni garantiscono l'uniformità della giurisprudenza.

2. Propongono all'assemblea plenaria l'elezione di una presidente di sezione o di un presidente di sezione per la durata di tre anni e eleggono rispettivamente una vice presidente o un vice presidente. La rielezione è consentita.

3. Possono articolarsi in camere.

**Corti Superiori - Corte Suprema**

1. La Presidente o il Presidente della Sezione dirige la sezione ed è responsabile per l'assegnazione dei casi e l'equilibrio del carico di lavoro.

2. Lei o lui decide sull'impiego di giudici supplenti.

3. Lei o lui è contemporaneamente Vicepresidente del Tribunale Superiore.

4. A lei o a lui è assegnata una cancelliera capo o un cancelliere capo, nonché una responsabile di cancelleria o un responsabile di cancelleria.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

1. La deliberazione avviene in composizione trifaria, salvo diversa disposizione di legge.

2. Le sentenze del tribunale commerciale sono emesse da tre giudici, di cui due giudici specializzati. Su richiesta di tutte le parti nello scambio di scritti o su ordine del giudice istruttore, partecipano un ulteriore membro giuridico e un terzo giudice specializzato. La presidente o il presidente è competente per l'adozione di misure cautelari prima che si instauri la litispendenza.

3. Le sentenze del tribunale per la protezione dei minori e degli adulti sono generalmente emesse da tre giudici, di cui due giudici specializzati. Nei casi in cui i fatti siano accertati o non vi siano questioni specifiche da trattare, si può rinunciare all'ausilio dei giudici specializzati. In questo caso decide

a) la presidente o il presidente come giudice unico sui ricorsi riguardanti

1. provvedimenti o decisioni interlocutorie, inclusi quelli relativi al gratuito patrocinio,

2. provvedimenti o decisioni di non entrata in materia,

3. provvedimenti o decisioni di cancellazione;

b) un collegio di tre giudici professionali in tutti gli altri casi.

4. Le richieste di revoca di membri permanenti delle autorità vengono trattate dalla sezione civile in composizione di cinque membri.

5. In caso di necessità, i giudici sono obbligati a prestarsi reciproca assistenza.

1. Corti Supreme - Corte Suprema

1. L'Assemblea plenaria, la Direzione, la Direzione Allargata e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che questa legge non disponga diversamente. I giudici a tempo parziale hanno pieno diritto di voto. Perché una decisione sia valida, è necessario che vi partecipi più della metà di tutti i membri.

2. In caso di parità di voti, il voto della presidente o del presidente è decisivo; per le elezioni decide la sorte.

3. Nell'ambito della giurisdizione, l'astensione dal voto non è ammessa.

4. Sono consentite le decisioni per circolazione scritta.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. Il Tribunale amministrativo è, nell'ambito dell'ordinamento giurisdizionale previsto dalla legge, la massima autorità giudiziaria cantonale in materia di diritto pubblico. Ha sede a Berna.

2. Si articola in

a) la sezione di diritto amministrativo,

b) la sezione di diritto delle assicurazioni sociali,

c) la sezione per affari di lingua francese.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. Il Gran Consiglio elegge le giudici e i giudici per le singole sezioni.

2. Inoltre, elegge nel tribunale arbitrale per le controversie di previdenza sociale da due a cinque rappresentanti sia degli assicuratori sia dei fornitori di prestazioni, conformemente alla legislazione federale sull'assicurazione malattia, l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione invalidità e l'assicurazione militare. Le due lingue ufficiali devono essere adeguatamente rappresentate. I rappresentanti degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni nel tribunale arbitrale per le controversie di previdenza sociale devono comprendere e parlare entrambe le lingue ufficiali, ma non è richiesto che abbiano una formazione giuridica completa.

3. Le giudici e i giudici, così come le sostitute e i sostituti della sezione per le cause francofone, devono avere il francese come lingua madre.

4. La Commissione di giustizia del Gran Consiglio, su richiesta del tribunale amministrativo, può nominare persone eleggibili come giudici per un periodo determinato come membri straordinari, qualora ciò sia necessario per ragioni operative del tribunale. La facoltà è del presidente o della presidente del tribunale amministrativo, qualora la rappresentanza sia necessaria solo per un singolo affare.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. La direzione del tribunale è affidata alla Presidente o al Presidente, al Plenum e alla Direzione operativa.

Tribunali Superiori - Tribunale Amministrativo

1. La Presidente o il Presidente del Tribunale Amministrativo assicura il corretto andamento degli affari della giurisdizione amministrativa.

2. Egli o ella presiede gli organi della direzione del tribunale nonché la direzione del controllo di gestione. Egli o ella rappresenta il tribunale all’esterno.

3. Egli o ella è rappresentato/a dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. Le giudici a tempo pieno e i membri straordinari del tribunale amministrativo nominati dalla Commissione della giustizia del Gran Consiglio costituiscono l'assemblea plenaria.

2. L'assemblea plenaria assume le seguenti funzioni

a. la definizione dei principi per la giurisdizione amministrativa nonché l’approvazione della strategia del tribunale amministrativo e del concetto di supervisione e controllo,

b. l’emissione di regolamenti, in particolare riguardanti l’organizzazione e la gestione del tribunale nonché la supervisione,

c. l'elezione dei presidenti di sezione per tre anni, di cui uno come vicepresidente del tribunale amministrativo,

d. la designazione dei presidenti neutrali del tribunale arbitrale nelle controversie di sicurezza sociale e della rappresentanza del tribunale amministrativo in altre autorità giudiziarie,

e. le proposte al Gran Consiglio riguardanti l’elezione del presidente o della presidente del tribunale amministrativo e l’istituzione di posti part-time,

f. i pareri alla Commissione della giustizia del Gran Consiglio sull’elezione e la rielezione dei giudici,

g. **\*** l’approvazione degli obiettivi di rendimento e del rapporto di attività per il direttore amministrativo della giustizia,

h. l’assunzione del segretario generale o della segretaria generale e la designazione del vicario o della vicaria,

i. la decisione sulle modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il mandato con il loro consenso, a condizione che la somma delle percentuali di impiego non sia aumentata,

k. l’assegnazione dei membri straordinari del tribunale amministrativo alle sezioni,

l. la decisione sull’assistenza dei giudici in altre sezioni.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. La direzione del Tribunale amministrativo è composta da

a) il Presidente o la Presidente del Tribunale amministrativo,

b) i Presidenti di sezione,

c) il Segretario generale o la Segretaria generale.

2. Essa è responsabile dell'amministrazione del tribunale e competente per tutte le questioni non assegnate ad altri organi, in particolare per

a*) l'adozione degli obiettivi di rendimento e del rapporto d'attività per il plenum, nonché l'approvazione del budget, del piano degli incarichi e finanziario e del rapporto di gestione alla direzione amministrativa della giustizia,

b) l'approvazione dell'organizzazione delle sezioni su loro richiesta,

c) la presentazione al plenum della proposta di elezione dei Presidenti di sezione su richiesta delle sezioni,

d) l'assunzione o la nomina del Responsabile del controllo su richiesta del Presidente o della Presidente del Tribunale amministrativo,

e) l'assunzione dei cancellieri e la loro assegnazione alle sezioni su loro richiesta,

f) l'assunzione del personale amministrativo e la sua assegnazione alle sezioni su loro richiesta e al Segretariato generale su richiesta del Segretario generale o della Segretaria generale,

g) la disponibilità di servizi scientifici e amministrativi sufficienti,

h) la sorveglianza,

i*) la nomina dei giudici straordinari delle autorità giudiziarie sotto la supervisione del Tribunale amministrativo,

k) la stipula di accordi sulle risorse con le autorità giudiziarie supervisionate,

l) la deliberazione sulla cooperazione amministrativa con altre autorità giudiziarie e direzioni,

m) la stipula di accordi per il trasferimento di compiti amministrativi,

n) la preparazione e la presentazione delle domande in tutte le questioni del plenum.

**Corti Supreme - Tribunale Amministrativo**

1. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale presiede l'amministrazione del tribunale e supporta gli organi della direzione del tribunale nell'espletamento delle loro funzioni.

2. Egli o ella gestisce la segreteria della presidenza e del plenum e dirige il Segretariato Generale. Egli o ella è responsabile per la gestione del personale, delle finanze e della contabilità, nonché per l'infrastruttura del tribunale amministrativo, fatto salvo le competenze dell'ufficio per le risorse della direzione amministrativa della giustizia.

3. Egli o ella coordina l'informazione al pubblico.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. Le sezioni sono responsabili come segue per la valutazione delle controversie affidate al tribunale amministrativo

a. La sezione previdenziale valuta tutte le controversie nell'ambito del diritto previdenziale e svolge i compiti del tribunale arbitrale nelle controversie previdenziali; resta salvo quanto previsto dalla lettera c.

b. Tutte le altre controversie che il tribunale amministrativo deve valutare in lingua tedesca rientrano nella competenza della sezione di diritto amministrativo.

c. La sezione degli affari francofoni decide tutte le controversie da trattare in lingua francese davanti al tribunale amministrativo e svolge i compiti del tribunale arbitrale nelle controversie previdenziali in lingua francese.

2. Il tribunale amministrativo può, tramite regolamento, assegnare la valutazione delle controversie di singoli settori ad un'altra sezione per il trattamento.

3. Le sezioni garantiscono l'uniformità della giurisprudenza tra loro e all'interno delle sezioni.

4. Ogni sezione elegge un sostituto o una sostituta del presidente della sezione e delibera sulla propria organizzazione tramite regolamento.

5. I giudici sono obbligati, se necessario, a dare supporto in altre sezioni. Possono anche essere assegnati a singoli affari in un'altra sezione.

Tribunali Superiori - Tribunale Amministrativo

1. La Presidente di sezione o il Presidente di sezione dirige la sezione e garantisce la corretta gestione degli affari.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. Le sezioni giudicano solitamente in composizione di tre giudici.

2. Esse giudicano in composizione di cinque giudici

a) sulle controversie di rilevanza fondamentale,

b) in caso di conflitti di competenza,

c) su richieste di revoca di membri di autorità a tempo pieno.

3. Esse valutano casi palesemente fondati o palesemente infondati in composizione di due giudici.

4. Il tribunale arbitrale nelle controversie di assicurazione sociale giudica in composizione di tre giudici. È composto da un membro di una sezione come presidente neutrale e da un rappresentante di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni coinvolti. Questi ultimi sono designati dal presidente neutrale.

5. I collegi giudicanti decidono all'unanimità per circolazione degli atti. Nelle controversie che non sono di rilevanza fondamentale né di grande importanza, possono anche adottare decisioni a maggioranza per circolazione degli atti. Negli altri casi tra loro, conducono una consulenza sul giudizio.

6. Ogni membro del collegio giudicante può richiedere lo svolgimento di una consulenza sul giudizio.

Tribunali Superiori - Consiglio di Stato

1. I membri del tribunale amministrativo trattano come giudici singoli i ricorsi e le cause il cui valore litigioso non raggiunge i 20 000 franchi, o che vengono ritirati, divenuti privi di oggetto o sui quali è palesemente impossibile pronunciarsi; il calcolo del valore litigioso è regolato dalle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC).

2. Decidono sui ricorsi

a) relativi all'emissione o alla dilazione di tributi dovuti, nonché alla concessione di facilitazioni e agevolazioni tributarie e di garanzie,

b) contro ordinanze e decisioni interlocutorie, incluse quelle relative all'assistenza giudiziaria gratuita,

c) contro decreti o decisioni di non luogo a procedere,

d) contro decreti o decisioni di archiviazione,

e) secondo l'articolo 31 comma 2 della legge introduttiva del 9 dicembre 2019 alla legge sugli stranieri e l'integrazione nonché alla legge sull'asilo (LII e LAsi).

3. Approvano, se necessario, i concordati.

4. Trattano inoltre tutte quelle questioni in cui le parti richiedono concordemente l'approvazione, nonché le questioni che la legislazione attribuisce alla competenza del giudice singolo.

5. Quando la legislazione prevede la competenza del giudice singolo del presidente o della presidente del tribunale amministrativo, questa passa al presidente o alla presidente della sezione competente. Una competenza del giudice singolo di una presidente o di un presidente di sezione prevista dalla legislazione può essere trasferita a un membro della sezione.

6. Il giudice singolo può richiedere una composizione ai sensi dell'articolo 56, se le circostanze giuridiche o di fatto lo giustificano.

7. Nelle controversie davanti al tribunale arbitrale in materia di assicurazioni sociali, il o la presidente neutrale approva i concordati e tratta le richieste e le cause che sono state ritirate o divenute prive di oggetto, o sulle quali è palesemente impossibile pronunciarsi. Inoltre tratta le questioni in cui le parti richiedono concordemente l'approvazione.

**Corti Supreme - Tribunale Amministrativo**

1. Il plenum, la direzione e le sezioni prendono le decisioni, le deliberazioni e le elezioni con la maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che la presente legge non disponga diversamente. I giudici a tempo parziale hanno pieno diritto di voto. Affinché una deliberazione sia valida, è necessaria la partecipazione di più della metà di tutti i membri.

2. In caso di parità di voti, il voto del presidente o della presidente è determinante; nelle elezioni, decide il sorteggio.

3. Nell'ambito della giurisdizione, l'astensione dal voto non è ammessa.

4. Salvo disposizioni contrarie, sono ammessi decisioni per circolazione.

Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Tribunale Cantonale delle Misure Coattive

1. Per l'intero territorio cantonale esiste un tribunale delle misure coercitive. Esso è composto da presidenti di tribunale e da membri supplenti.

2. Si trova presso la sede del tribunale regionale Bern-Mittelland e utilizza la sua infrastruttura.

3. Svolge contemporaneamente i compiti del tribunale regionale delle misure coercitive Bern-Mittelland.

**Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Tribunale Cantonale delle Misure Coercitive**

1. Il tribunale superiore elegge la direttrice o il direttore amministrativo del tribunale cantonale delle misure coercitive. L'elezione avviene per tre anni; la rielezione è consentita.

2. I membri a tempo pieno del tribunale cantonale delle misure coercitive presentano al tribunale superiore la relativa proposta.

Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Tribunale Cantonale delle Misure Coattive

1. Il tribunale cantonale delle misure coercitive decide come giudice unico.

**Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Tribunale Cantonale delle Misure Coercitive**

1. Il Tribunale superiore designa i membri supplenti; questi sono di norma Presidenti dei Tribunali della regione di Berna-Mittelland.

2-3

1. Autorità giudiziaria cantonale competente - Tribunale penale economico

1. Esiste un tribunale penale economico per l'intero territorio cantonale. È composto da presidenti del tribunale e membri supplenti.

2. Ha sede presso il tribunale regionale di Berna-Mittelland e utilizza la sua infrastruttura.

Autorità giudiziarie cantonali competenti - Tribunale penale economico

**Articolo 1: Elezione del Direttore del Tribunale per Reati Economici**

Il Tribunale Superiore elegge la direttrice o il direttore del Tribunale per Reati Economici. L'elezione avviene per un periodo di tre anni; la rielezione è consentita.

I membri a tempo pieno del Tribunale per Reati Economici presentano al Tribunale Superiore una proposta corrispondente.

Autorità giudiziarie cantonali competenti - Tribunale penale economico

1. Il Tribunale Penale Economico giudica come tribunale singolo o in composizione collegiale di tre membri. In composizione collegiale, la presidenza è assunta dal membro designato di volta in volta dalla direttrice o dal direttore per il caso specifico.

Autorità giudiziarie cantonali competenti - Tribunale penale economico

1. Il Tribunale Superiore designa, tra le Presidenti e i Presidenti del Tribunale, i membri supplenti ordinari e, se necessario e tenendo conto della lingua del procedimento nel singolo caso, nomina un membro supplente straordinario.

2-3

...

Autorità giurisdizionali cantonali competenti - Tribunale dei minori

1. Per l'intero territorio del cantone esiste un tribunale dei minorenni. Esso è composto da presidenti e giudici esperti del tribunale dei minorenni.

2. Il tribunale superiore nomina, su proposta dei presidenti del tribunale dei minorenni, la direttrice o il direttore del tribunale dei minorenni. La nomina ha durata triennale; è ammessa la rielezione.

3. Almeno una presidente o un presidente del tribunale dei minorenni deve essere francofono.

4. Il tribunale dei minorenni si trova presso la sede del tribunale regionale di Berna-Mittelland e utilizza le sue infrastrutture.

5. Si riunisce di norma presso la sede dell'ufficio regionale del procuratore dei minorenni o del tribunale regionale competente per territorio.

Autorità giurisdizionali cantonali competenti - Tribunale dei minori

1. Le presidentesse o i presidenti del tribunale per i minorenni si sostituiscono reciprocamente.

2-3

...

Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Commissione Ricorsi Fiscali

1. Per tutto il territorio del cantone esiste una commissione di ricorso fiscale. Ha sede a Berna.

2. È composta da due giudici a tempo pieno come presidente e vicepresidente, oltre a giudici specializzati.

3. È suddivisa in due sezioni, ciascuna composta da una presidente o un presidente e da un egual numero di giudici specializzati.

1. Autorità giudiziarie competenti del cantone - Commissione di ricorso fiscale

1. La presidente o il presidente della camera è una giudice titolare o un giudice titolare. I presidenti si sostituiscono reciprocamente.

2. I giudici specializzati non sono assegnati in modo fisso a una camera. L'assegnazione avviene a seconda delle necessità da parte dei presidenti.

3. La Commissione dei ricorsi fiscali delibera di solito in una composizione giudicante costituita da una giudice titolare o un giudice titolare e due giudici specializzati. Delibera con l'aggiunta di due ulteriori giudici specializzati su controversie di importanza fondamentale.

4. I giudici titolari decidono come giudice unico,

a) se un ricorso o un reclamo viene ritirato o diventa privo di oggetto o non può essere esaminato,

b) se l'imposta deve essere determinata sulla base di dati numerici non contestati,

c) se l'importo contestato dell'imposta non supera i 10.000 franchi o la multa contestata non supera i 3.000 franchi,

d) se un ricorso o un reclamo riguarda unicamente la ripartizione dei costi,

e) se un ricorso o un reclamo deve essere giudicato contro una decisione di non entrata nel merito.

5. Il giudice unico può deferire la controversia alla camera per la valutazione, se la situazione giuridica o fattuale lo giustifica.

1. Autorità giudiziarie competenti del cantone - Commissione di ricorso fiscale

L'assemblea plenaria è composta dalle giudici e dai giudici a tempo pieno, nonché dalle esperte e dagli esperti giudici.

La presidenza è esercitata dalla Presidente o dal Presidente, in loro assenza dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno una giudice o un giudice a tempo pieno, nonché di sei giudici esperti.

1. Autorità giudiziarie competenti del cantone - Commissione di ricorso fiscale

1. La direzione della Commissione Tributaria è composta da

a) la Presidente o il Presidente della Commissione Tributaria,

b) la Vicepresidente o il Vicepresidente,

c) la Capo o il Capo del segretariato giuridico, nominata o nominato dal plenum.

2. I membri della direzione hanno uguali diritti di voto.

3. La direzione è responsabile per l'amministrazione giudiziaria. Essa è specificamente competente per

a) l'approvazione del bilancio, del piano delle attività e finanziario, così come del rapporto annuale e della relazione sull'attività destinati agli organi competenti,

b) l'assunzione dei membri del segretariato giuridico, degli esperti contabili e del personale dell'ufficio,

c) la disponibilità di sufficienti servizi scientifici e amministrativi,

d) tutte le ulteriori questioni amministrative che non rientrano nella competenza del plenum.

1. Autorità giudiziarie competenti del cantone - Commissione di ricorso fiscale

1. Le giudici professionali e i giudici professionali devono essere esperti nei settori del diritto tributario, dell'agricoltura o dell'edilizia e delle valutazioni.

Autorità giudiziarie competenti cantonali - Commissione di ricorso per provvedimenti nei confronti di conducenti di veicoli

1. Per l'intero territorio del cantone esiste una commissione di ricorso, che decide in ultima istanza sui ricorsi riguardanti misure amministrative nei confronti di conducenti di veicoli nonché riguardo al risultato degli esami di guida e delle prove di controllo.

2. Essa è composta da una presidente o un presidente, una vicepresidente o un vicepresidente, nonché da giudici esperti.

Autorità giudiziarie competenti cantonali - Commissione di ricorso per provvedimenti nei confronti di conducenti di veicoli

Il collegio giudicante si compone di un presidente o di una presidente e di due giudici esperti. La presidenza è assunta dalla presidente, dal presidente, dalla vicepresidente o dal vicepresidente.

La Commissione di ricorso per misure nei confronti di conducenti di veicoli giudica in composizione di tre membri. La presidente, il presidente, la vicepresidente o il vicepresidente decide come giudice unico se un reclamo viene ritirato o diventa irrilevante, se il reclamo si rivolge contro provvedimenti o decisioni interlocutorie o se non è possibile procedere su di esso.

La commissione giudica, con l'assistenza di altri due giudici esperti, controversie di fondamentale importanza.

Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Commissione di Stima per l'Espropriazione

Per tutto il territorio cantonale esiste una Commissione di stima per l'espropriazione in qualità di Tribunale per l'espropriazione.

Essa è composta da una Presidente o un Presidente, una Vicepresidente o un Vicepresidente e Giudici esperti.

Il Tribunale amministrativo può, in caso di necessità, nominare una Presidente straordinaria o un Presidente straordinario.

Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Commissione di Stima per l'Espropriazione

1. Il collegio giudicante è composto da un presidente o una presidente e due giudici tecnici. La presidenza è assunta dal presidente, dalla presidente, dal vicepresidente o dalla vicepresidente.

1a La commissione di stima per l'espropriazione decide in formazione di tre membri. Il presidente, la presidente, il vicepresidente o la vicepresidente decide come giudice unico quando una domanda, un'azione o un ricorso viene ritirato o diventa privo di oggetto o non può essere preso in considerazione.

2. Nella composizione del collegio giudicante, si deve adeguatamente tener conto degli interessi regionali.

Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Commissione per il Miglioramento del Terreno

1. Per l'intero territorio del cantone esiste una commissione per il miglioramento fondiario.

2. Essa è composta da un presidente o una presidente, un vicepresidente o una vicepresidente, nonché giudici esperti.

3. Il tribunale amministrativo può, in caso di necessità, nominare un presidente straordinario o una presidente straordinaria.

Autorità Giudiziarie Cantonali Competenti - Commissione per il Miglioramento del Terreno

1. Il collegio giudicante è composto da un Presidente o una Presidente e da due giudici tecnici. La presidenza è assunta dalla Presidente, dal Presidente, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.

1a La Commissione per il Miglioramento Fondiario delibera in composizione collegiale di tre membri. La Presidente, il Presidente, la Vicepresidente o il Vicepresidente decide come giudice unico quando un’opposizione o un ricorso viene ritirato o diventa privo di oggetto o non si può procedere con esso.

Autorità Giudiziarie Regionali - Regioni Giudiziarie

1. Il territorio cantonale è suddiviso nelle seguenti regioni giudiziarie

a) Giura bernese-Seeland,

b) Emmental-Oberaargau,

c) Berna-Mittelland,

d) Oberland.

2. La regione giudiziaria Giura bernese-Seeland corrisponde alle regioni amministrative Giura bernese e Seeland, le altre regioni giudiziarie corrispondono alle regioni amministrative denominate nello stesso modo secondo l'articolo 39a della legge del 20 giugno 1995 sull'organizzazione del consiglio direttivo e dell'amministrazione (Legge sull'Organizzazione, OrG).

Autorità Giudiziarie Regionali - Tribunali Regionali

1. Per ogni regione giurisdizionale esiste un tribunale regionale. Il Tribunale Regionale del Giura Bernese-Seeland ha una sede distaccata nel Giura Bernese.

2. Il consiglio esecutivo stabilisce la sede di ciascun tribunale regionale.

3. Il tribunale regionale è composto da presidenti di tribunale, giudici specialisti e giudici non professionisti.

4. Con l'eccezione dei procedimenti di diritto del lavoro secondo l'articolo 9 EG ZSJ, o giudica in materia civile come giudice singolo. In materia penale, giudica come giudice singolo o come corte collegiale.

5. La presidenza è assunta da una presidente o da un presidente del tribunale.

6. In materia penale, la corte collegiale giudica in composizioni di tre o cinque membri con una presidente o un presidente del tribunale e due o quattro giudici non professionisti.

Autorità Giudiziarie Regionali - Tribunali Regionali

1. Ogni Tribunale Regionale dispone di una direzione amministrativa.

2. La direzione amministrativa è composta da

a) il/la presidente,

b) il/la vicepresidente,

c) il/la capo cancelliere,

d) il/la responsabile delle risorse.

3. La direzione amministrativa può essere integrata da ulteriori membri. I dettagli sono disciplinati dai regolamenti interni dei Tribunali Regionali.

4. Il Tribunale Superiore elegge il/la presidente della direzione amministrativa tra i presidenti dei tribunali operanti presso il Tribunale Regionale interessato per un periodo di tre anni. È ammessa la rielezione. I presidenti dei tribunali del rispettivo Tribunale Regionale presentano proposta al Tribunale Superiore.

5. I presidenti dei tribunali operanti presso il rispettivo Tribunale Regionale designano il/la vicepresidente della direzione amministrativa, il/la capo cancelliere e il/la responsabile delle risorse.

Autorità Giudiziarie Regionali - Tribunali Regionali delle Misure Coercitive

Articolo 1: Nomina dei Giudici per le Misure Coercitive Regionali

Il Tribunale superiore designa, tra il circolo delle Presidenti e dei Presidenti dei Tribunali regionali del Giura Bernese-Seeland, Emmental-Oberaargau e Oberland, i giudici per le misure coercitive regionali e i loro sostituti.

I giudici per le misure coercitive regionali trattano gli ordini di custodia e le misure sostitutive che emergono presso le rispettive procure regionali e prendono ulteriori decisioni che sono loro assegnate dalla legge.

Se né i membri titolari del tribunale per le misure coercitive regionali né i loro sostituti sono raggiungibili, agirà in loro vece un'altra Presidente o un altro Presidente del tribunale regionale in questione.

Autorità Giudiziarie Regionali - Autorità di Conciliazione Regionali

1. Per ciascuna regione giudiziaria esiste un'Autorità di Conciliazione.

2. L'Autorità di Conciliazione è composta da un presidente e da giudici specializzati.

3. Essa può utilizzare l'infrastruttura del tribunale regionale competente.

4. L'Autorità di Conciliazione del Giura Bernese-Seeland dispone di una sede distaccata nel Giura Bernese.

Autorità Giudiziarie Regionali - Autorità di Conciliazione Regionali

1. Le controversie ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (Legge sulla parità, LPar) sono trattate dall'autorità di conciliazione Bern-Mittelland. Se la lingua del procedimento è il francese, può essere integrata da una presidente o un presidente di tribunale di lingua francese, nonché da giudici specializzati di lingua francese del Tribunale regionale o dell'autorità di conciliazione regionale della circoscrizione giudiziaria Berner Jura-Seeland o delle sue sedi distaccate.

2. Essa svolge anche le ulteriori funzioni secondo la legge sulla parità.

Autorità Giudiziarie Regionali - Autorità di Conciliazione Regionali

1. Il tribunale superiore elegge il direttore o la direttrice dell'autorità regionale di conciliazione. L'elezione avviene per tre anni; la rielezione è ammessa.

2. I membri a tempo pieno dell'autorità regionale di conciliazione presentano domanda al tribunale superiore.

Autorità Giudiziarie Regionali - Autorità di Conciliazione Regionali

1. L'autorità di conciliazione conduce i suoi procedimenti, di norma, in composizione monocratica.

2. In caso di controversie in materia di diritto del lavoro, l'autorità di conciliazione è composta da una o un presidente nonché da una rappresentante o un rappresentante di ciascuna delle parti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. In caso di controversie derivanti da affitti e locazioni di locali residenziali e commerciali, l'autorità di conciliazione è composta da una o un presidente nonché da una rappresentante o un rappresentante di ciascuna delle parti dei locatari e dei locatori o degli affittuari e dei concedenti.

4. In caso di controversie ai sensi della legge sulla parità, l'autorità di conciliazione prende le sue decisioni in composizione di cinque membri. L’organo giudicante è composto da una o un presidente e da una rappresentanza paritetica delle parti dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle aree pubbliche e private; i generi devono essere rappresentati pariteticamente.

Pubblico Ministero

1. La Procura della Repubblica è composta da

a) la Procuratrice Generale o il Procuratore Generale,

b) due Sostitute Procuratrici Generali o due Sostituti Procuratori Generali,

c) Procuratrici Capo e Procuratori Capo,

d) Procuratrici e Procuratori,

e *) la Procuratrice Capo dei Minori o il Procuratore Capo dei Minori,

f) Procuratrici dei Minori e Procuratori dei Minori.

2. Le due lingue ufficiali devono essere adeguatamente rappresentate.

Pubblico Ministero

1. La Procura Generale è composta dalla Procuratrice Generale o dal Procuratore Generale e dalle rispettive sostitute o dai rispettivi sostituti.

2. La Procuratrice Generale o il Procuratore Generale dirige la procura. Essa o egli è responsabile della prosecuzione penale competente ed efficiente.

3. Essa o egli può impartire direttive nell'ambito della procura.

4. Inoltre, la Procuratrice Generale o il Procuratore Generale, insieme alle loro sostitute e sostituti, svolgono i compiti che a loro spettano per legge, in particolare davanti agli organi competenti per la valutazione dei reclami e degli appelli presso il Tribunale Superiore. Possono trasferire questi poteri in casi particolari ad un altro membro della procura.

5. La Procura Generale dispone di una Responsabile o di un Responsabile per le Risorse. Essa o egli è responsabile per la gestione del personale, per la contabilità finanziaria e e amministrativa, nonché per l'informatica e gli altri servizi centrali, fatto salvo il ruolo della funzione organizzativa per le risorse della Direzione dell'amministrazione della giustizia.

Pubblico Ministero

1. Per l'intero territorio cantonale esiste una procura per

a la persecuzione dei reati economici,

b compiti speciali, in particolare per la persecuzione della criminalità sovraregionale o che attraversa diversi reati,

c questioni penali minorili (Procura dei minori).

2. La Procura dei minori dispone di uffici con servizi sociali nelle quattro regioni giudiziarie. L'ufficio del Giura Bernese-Seeland gestisce una sede distaccata nel Giura Bernese.

Pubblico Ministero

1. Esistono le seguenti quattro procure regionali

a) Giura bernese-Seeland,

b) Emmental-Oberaargau,

c) Mittelland bernese,

d) Oberland.

2. La Procura Giura bernese-Seeland è competente per il territorio delle regioni amministrative Giura bernese e Seeland, le altre procure regionali sono ciascuna competente per il territorio della corrispondente regione amministrativa.

3. La procura regionale Giura bernese-Seeland ha una sede distaccata nel Giura bernese.

Pubblico Ministero

1. Ogni procura cantonale e ogni procura regionale è diretta da una procuratrice capo o da un procuratore capo.

2. Le procuratrici capo e i procuratori capo sono responsabili della corretta ed efficiente persecuzione penale.

3. Hanno il potere di impartire istruzioni nei confronti delle procuratrici e dei procuratori a loro assegnati.

4. Possono assumere la gestione dei casi delle procuratrici e dei procuratori a loro assegnati, riassegnarli ad un altro membro della loro procura o costituire un team di procuratrici e procuratori.

5. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis anche alla procura dei minori.

6. Le procuratrici capo e i procuratori capo delle procure regionali controllano regolarmente le carceri di detenzione preventiva regionali.

Pubblico Ministero

La procuratrice capo per i minorenni o il procuratore capo per i minorenni designa, tra le procuratrici o i procuratori per i minorenni, la direttrice o il direttore degli uffici regionali nonché i loro sostituti.

Amministrazione della giustizia

1. Contro i provvedimenti del tribunale amministrativo in materia di amministrazione della giustizia si può presentare ricorso al tribunale superiore e contro tali provvedimenti del tribunale superiore e della procura generale al tribunale amministrativo secondo le disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG).

Disposizioni Transitorie e Finali

1. La durata dell'incarico di tutte le giudici e i giudici, nonché delle procuratrici e i procuratori, termina alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Se il rapporto di lavoro di un membro di un'autorità a tempo pieno subisce una modifica in termini di funzione, ambito di lavoro o classificazione organizzativa con l'entrata in vigore di questa legge, le disposizioni della normativa del personale relative alle conseguenze di una mancata rielezione non dovuta a colpa non si applicano, qualora la persona interessata

a) sia eletta come giudice dal Gran Consiglio o assunta come procuratrice o procuratore, oppure come avvocata o avvocato minorile dalla Procura Generale,

b) e la sua nuova funzione sia comparabile per tipologia di attività e stipendio a quella precedente.

3. Se le condizioni del comma 2 non sono soddisfatte, in caso di mancata rielezione si applica generalmente la normativa del personale. Il Consiglio di Stato può, in singoli casi, derogare a questa regolamentazione.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le cancelliere e i cancellieri del tribunale minorile che, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, svolgono questa funzione, sono eleggibili come avvocate o avvocati dei minori.

Disposizioni Transitorie e Finali

Il bilancio preventivo delle autorità giudiziarie e della procura, valido per il primo anno dall'entrata in vigore di questa legge, è redatto e approvato dalle autorità competenti secondo il diritto vigente fino ad ora. Lo stesso vale per il primo piano delle attività e il piano finanziario, che sono presentati al Gran Consiglio insieme a questo bilancio preventivo.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I seguenti decreti sono modificati

1. Legge del 5 maggio 1980 sui diritti politici (GPR)[[9]]

2. Legge del 20 giugno 1995 sull'organizzazione del consiglio del governo e dell'amministrazione (Legge sull'organizzazione; OrG)[[10]]

3. Legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG)[[11]]

4. Legge del 28 marzo 2006 sulle prefetture governative (RStG)[[12]]

5. Legge sul personale del 16 settembre 2004 (PG)[[13]]

6. Legge del 23 maggio 1989 sulla procedura di diritto amministrativo (VRPG)[[14]]

7. Legge comunale del 16 marzo 1998 (GG)[[15]]

8. Legge del 22 novembre 1989 sul trattenimento a scopo assistenziale e altre misure di tutela personale (FFEG)[[16]]

9. Legge del 25 giugno 2003 sull'esecuzione delle pene e delle misure (SMVG)[[17]]

10. Legge del 26 marzo 2002 sul controllo delle finanze e delle prestazioni (FLG)[[18]]

11. Legge del 23 novembre 1999 sulla commissione di ricorso fiscale (StRKG)[[19]]

12. Legge del 3 ottobre 1965 sull'espropriazione[[20]]

13. Legge cantonale sulla circolazione stradale del 27 marzo 2006 (KSVG)[[21]]

14. Legge del 16 novembre 1989 sulla qualità dell'aria (Legge sull'igiene dell'aria, LHG)[[22]]

15. Legge del 6 giugno 2000 per l'introduzione delle leggi federali sull'assicurazione malattia, infortuni e militare (EG KUMV)[[23]]

16. Legge del 16 giugno 1997 sulla procedura per i miglioramenti del suolo e delle foreste (VBWG)[[24]]

17. Legge d'introduzione del 20 gennaio 2009 alla legge sugli stranieri e alla legge sull'asilo (EG AuG e AsylG)[[25]]

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

1. Regolamento del 18 marzo 2009 sulla revisione giudiziaria delle misure coercitive nel diritto degli stranieri (AuZMV) (BSG 122.23),

2. Legge del 14 marzo 1995 sull'organizzazione delle autorità giudiziarie in materia civile e penale (GOG) (BSG 161.1).

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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