1. Fondamenti - Ambito di Applicazione (VRPG)
Indice delle disposizioni (140)
Testo normativo (140 Articoli)
1. Questa legge disciplina il procedimento dinanzi alle autorità amministrative e dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative nel cantone e nei comuni.
2. Rimane riservata la normativa federale divergente, in particolare quella del settore della sicurezza sociale, e gli accordi statali.
1. Le procedure amministrative e di ricorso amministrativo pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa modifica saranno completate dall'autorità competente secondo la normativa precedente. I successivi mezzi di ricorso e l'ammissibilità di un ricorso ad un'autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione sono determinati secondo la nuova normativa.
2. Per le disposizioni e le decisioni emesse da autorità amministrative e autorità giudiziarie interne all'amministrazione, che erano definitive a livello cantonale secondo la normativa precedente e pronunciate prima del 1° gennaio 2009, non è ammesso il ricorso ad un'autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione, come previsto dalla nuova normativa.
1. Il Gran Consiglio può adeguare, mediante decreto, le disposizioni di leggi che contrastano con questa modifica ma che non sono ancora state formalmente modificate.
2. Il Consiglio di Stato è autorizzato a effettuare modifiche di leggi e decreti che riguardano la terminologia di questa modifica legislativa attraverso regolamento.
1. Sono considerate autorità
a **\*** Gli organi del cantone, delle sue istituzioni e dei suoi enti,
b **\*** Gli organi dei comuni, delle loro istituzioni e degli enti, nella misura in cui questi siano soggetti alla legge comunale,
c I privati, nella misura in cui essi emanano decisioni nell'esecuzione di compiti di diritto pubblico loro assegnati,
d Gli organi delle chiese nazionali e delle loro unità regionali.
2. Chi emana decisioni agisce come autorità amministrativa ai sensi di questa legge.
3. Le autorità della giustizia amministrativa decidono sui ricorsi e giudicano i reclami o le appellazioni.
Alla data di entrata in vigore di questa modifica, i procedimenti di reclamo pendenti saranno conclusi secondo la legislazione vigente.
1. La legislazione stabilisce la competenza delle autorità.
2. Gli accordi divergenti tra autorità e parti sono irrilevanti. I comuni possono istituire tra loro tribunali arbitrali per controversie su questioni in cui agiscono come enti di pari grado.
3. In materia comunale, l'organo comunale competente delibera in via definitiva all'interno del comune, salvo diversa disposizione del regolamento organizzativo.
4. Le autorità verificano d'ufficio la loro competenza.
1. Se l'autorità adita si ritiene incompetente, essa trasmette l'istanza all'autorità amministrativa o alla giustizia amministrativa competente e ne informa il mittente.
2. Se ha dubbi sulla sua competenza, avvia uno scambio di opinioni con l'autorità la cui competenza è in discussione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nei rapporti con i tribunali civili o penali, nella misura in cui questi debbano decidere su questioni di diritto pubblico, comprese quelle che hanno un legame diretto con il diritto civile o penale.
1. Se un'autorità amministrativa si ritiene competente, può accertarlo con un'ordinanza interlocutoria autonomamente impugnabile, qualora la sua competenza sia contestata.
2. Se un'autorità amministrativa, contrariamente alle dichiarazioni delle parti, si ritiene incompetente e non è possibile un inoltro secondo l'articolo 4, comma 1, essa non entra nel merito della domanda.
1. Se un'autorità inferiore della giustizia amministrativa si considera competente, può stabilire questa competenza in una decisione intermedia autonomamente impugnabile, qualora la sua competenza sia contestata.
2. Se un'autorità inferiore della giustizia amministrativa si considera incompetente contrariamente alle affermazioni delle parti e non è possibile un rinvio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, essa non entra nel merito della domanda; resta riservata la procedura di cui agli articoli 7 comma 3 e 4, nonché all'articolo 8 comma 2.
1. Se la competenza in una questione di diritto pubblico viene sia rivendicata che negata dal Consiglio di Governo e dal Tribunale Amministrativo, e non è possibile raggiungere un accordo nell'ambito dello scambio di opinioni, allora il Gran Consiglio designa l'autorità competente (Art. 79 comma 1 lett. d della Costituzione cantonale).
2. Se le corti supreme non riescono a raggiungere un accordo in una questione di diritto pubblico durante uno scambio di opinioni, il Gran Consiglio designa l'autorità competente.
3. Se un'autorità giudiziaria amministrativa inferiore e un'autorità giudiziaria civile o penale di primo grado non riescono a raggiungere un accordo in una questione secondo il comma 2, l'autorità che è stata coinvolta per prima trasmette i documenti al tribunale supremo competente per essa. Questo conduce uno scambio di opinioni con l'altro tribunale supremo. Se non si raggiunge un accordo, il Gran Consiglio designa l'autorità competente.
4. Se un'autorità giudiziaria amministrativa inferiore non riesce a raggiungere un accordo con il Tribunale d'appello in una questione secondo il comma 2, o se un'autorità giudiziaria civile o penale di primo grado non riesce a raggiungere un accordo con il Tribunale Amministrativo in una questione secondo il comma 2, la controversia deve essere affrontata dall'applicazione analogica del comma 2 da parte dei due tribunali supremi. Se non si raggiunge un accordo, il Gran Consiglio designa l'autorità competente.
**Ritenuta di competenza delle corti civili o penali bernesi da parte del Consiglio di Stato o del Tribunale amministrativo**
Se il Consiglio di Stato o il Tribunale amministrativo, dopo uno scambio di opinioni con il Tribunale superiore, ritengono che le corti civili o penali bernesi siano competenti e non si tratta di un caso previsto dall'articolo 7, gli atti, insieme alla decisione sulla competenza, devono essere trasmessi al Tribunale superiore. Se quest'ultimo non è d'accordo, il Gran Consiglio decide sulla competenza su richiesta dell'autorità interpellata per prima (Art. 79 cpv. 1 lett. d della Costituzione cantonale).
Se un'autorità inferiore di giustizia amministrativa ritiene che le corti civili o penali bernesi siano competenti e non si tratta di un caso previsto dall'articolo 7, trasmette gli atti all'autorità di ricorso per la decisione sulla competenza.
1. Una persona che deve prendere o preparare una disposizione o una decisione o che deve agire come membro di un'autorità, si astiene se
a. ha un interesse personale nella questione;
b. ha partecipato alla decisione preliminare;
c. è imparentata con una parte in linea retta o collaterale fino al terzo grado, oppure è legata mediante matrimonio, adozione, partenariato registrato o convivenza di fatto, fermo restando che la dissoluzione del matrimonio o partenariato registrato non elimina la causa di astensione;
d. perde uno dei requisiti legali per l'incarico;
e. rappresenta una parte o ha operato per una parte nella stessa questione;
f. potrebbe essere parziale nella questione per altri motivi.
2. Sulle richieste di ricusazione e sull'astensione contestata decide l'autorità di ricorso competente nella questione, oppure, se si astengono membri di un'autorità collegiale, l'autorità stessa escludendo i membri interessati. Se è coinvolto un dipendente di un'autorità amministrativa o di giustizia amministrativa, decide l'ente superiore. Se è coinvolto il prefetto, decide in ogni caso la Direzione degli Interni e della Giustizia.
3. Per il Consiglio di Stato valgono le disposizioni particolari sulla sua organizzazione; restano salve anche le disposizioni sull'incompatibilità e sull'astensione previste dalla legge comunale.
4. Sulla ricusazione del tribunale amministrativo nella maggioranza o totalità dei suoi membri decide il Tribunale superiore. In caso di astensione di tanti membri del tribunale amministrativo che, includendo i sostituti, l'autorità giudicante non possa più essere correttamente composta, decide un tribunale straordinario composto da cinque membri, scelti dal Gran Consiglio, che devono soddisfare i requisiti di eleggibilità.
5. Sulla ricusazione o astensione può essere deciso senza l'audizione della controparte. Per il resto, per la domanda e le conseguenze della violazione delle norme sull'astensione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC).
1. Le autorità amministrative e di giustizia amministrativa sono obbligate reciprocamente a prestare assistenza giudiziaria.
2. Per il trattamento delle richieste di assistenza giudiziaria provenienti da altri cantoni o da paesi esteri, si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
3. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di informazione e di denuncia, nonché sulla testimonianza in tribunale, la protezione dei dati e il segreto fiscale.
1. Chi è capace di agire secondo il diritto civile può perseguire e difendere i propri diritti autonomamente davanti alle autorità.
2. Le persone limitate nella loro capacità di agire sono autorizzate a comparire davanti alle autorità in relazione ai diritti che spettano loro per motivi legati alla loro personalità e agli atti giuridici che possono compiere autonomamente secondo le disposizioni del diritto civile.
1. In un procedimento amministrativo, è considerata parte chiunque sia particolarmente interessato dalla decisione da adottare, chi abbia un interesse degno di protezione e chi partecipi o venga coinvolto nel procedimento.
2. Nel procedimento di ricorso, è considerata parte
a. chi ha già esercitato i diritti di parte nella precedente istanza e intende continuarli a esercitare,
b. qualsiasi terza persona che sia nuova destinataria del ricorso e intenda esercitare i diritti di parte.
3. Nel procedimento di ricorso, l'istanza precedente è coinvolta come una parte.
4. Nel procedimento giudiziario, l'attrice o l'attore e la convenuta o il convenuto si confrontano come parti contrapposte.
1. La facoltà o l'obbligo di più persone di far valere o difendere in comune diritti in un procedimento si determina per analogia secondo le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
2. Lo stesso vale per la successione processuale.
L'autorità istruttoria invita terzi a partecipare al procedimento d'ufficio o su richiesta, qualora i loro interessi meritevoli di tutela siano influenzati dalla disposizione o dalla decisione; in tal modo, la disposizione o la decisione diventa vincolante anche per gli invitati.
Gli invitati hanno la qualifica di parte nel procedimento.
L'intervento di terzi è ammissibile solo nel procedimento contenzioso; esso è disciplinato dalle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
1. Le parti possono farsi assistere da un avvocato e, nella misura in cui non sia necessario agire o apparire personalmente, farsi rappresentare in virtù di una procura scritta.
2. Se a un procedimento partecipano più di dieci persone attraverso una presentazione collettiva o presentazioni duplicate, l'autorità istruttoria può fissare un termine per la designazione di un domicilio comune per la notifica. In caso di inadempienza, essa lo stabilisce.
3. Per avvocatesse e avvocati che, in base alla legislazione sugli avvocati, sono autorizzati a rappresentare le parti nel Cantone di Berna, si presume l'esistenza della procura; tuttavia, questa deve essere presentata entro un termine utile.
4. Salvo nel settore del diritto della sicurezza sociale e fatte salve le disposizioni legislative contrastanti, dinanzi alle autorità di giustizia amministrativa sono ammessi alla rappresentanza processuale solo avvocatesse e avvocati. Essi devono essere autorizzati a rappresentare le parti nel Cantone di Berna secondo la legislazione sugli avvocati.
5. Il cantone e i comuni possono esercitare i loro diritti di parte anche attraverso dipendenti autorizzati a tal fine.
6. In caso di decisioni o elezioni da parte degli aventi diritto di voto o del parlamento comunale, la rappresentanza del comune nel procedimento di ricorso spetta al consiglio comunale, a meno che il parlamento non decida diversamente per la rappresentanza contro i propri atti o le proprie elezioni.
7. Le parti che risiedono all'estero devono mostrare un domicilio per le notifiche in Svizzera. Le notifiche alle parti che non mostrano un domicilio per le notifiche possono essere omesse o effettuate tramite pubblicazione nel bollettino ufficiale.
1. Il procedimento amministrativo diventa pendente con la presentazione di una domanda o tramite avvio d'ufficio.
2. Il procedimento di giustizia amministrativa diventa pendente con la presentazione dell'atto di reclamo o della querela.
1. Se istanze presentate separatamente riguardano lo stesso oggetto, l'autorità istruttoria può riunire i procedimenti.
2. L'autorità istruttoria può separare le istanze presentate congiuntamente, se l'esecuzione congiunta del procedimento comporta delle difficoltà.
1. Le autorità accertano i fatti d'ufficio.
2. Esse determinano la natura e l'estensione delle indagini, senza essere vincolate dalle istanze probatorie delle parti.
3. Sono autorizzate a condurre la raccolta preventiva delle prove.
### 1. Le autorità possono avvalersi specificamente dei seguenti mezzi di prova
a) documenti,
b) rapporti d'ufficio,
c) informazioni delle parti o di terzi,
d) interrogatorio delle parti,
e) testimonianze,
f) sopralluogo,
g) perizie di esperti e
h) mezzi tecnici di natura documentale.
### 2. L'accertamento dei fatti e la raccolta dei mezzi di prova avvengono fondamentalmente secondo le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero; restano riservate le disposizioni diverse del diritto fiscale.
### 3. Oltre alla stessa autorità competente, è autorizzato a condurre un'interrogazione formale (art. 19 cpv. 1 lett. d e e) solo chi ha completato una formazione giuridica.
### 4. Il Consiglio di Stato, le sue direzioni nonché i comuni possono incaricare persone al di fuori di un'autorità amministrativa di condurre un'indagine ufficiale e autorizzarle a raccogliere prove.
1. Chiunque tragga diritti propri da una domanda è obbligato a collaborare all'accertamento dei fatti.
2. Se rifiuta la collaborazione, la domanda non verrà esaminata, a meno che non vi sia un interesse pubblico al suo trattamento.
3. Per il resto, si applicano gli obblighi di collaborazione specifici previsti dalla legislazione.
1. Le autorità applicano il diritto d'ufficio.
2. Decidono nel merito quando sono soddisfatte le condizioni procedurali.
1. L'autorità ascolta le parti prima di disporre o decidere.
2. Può rinunciare a tale adempimento
a) per provvedimenti interlocutori o decisioni interinali che non sono di per sé impugnabili;
b) quando vi è pericolo nel ritardo;
c) nella misura in cui le richieste delle parti sono accolte;
d) per provvedimenti che possono essere impugnati mediante opposizione;
e) per provvedimenti di esecuzione.
1. Le parti hanno il diritto di partecipare alle udienze istruttorie e alle ispezioni ufficiali, di assistere ai colloqui con le persone e di richiedere la risposta a domande integrative.
1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo che preponderanti interessi pubblici o privati richiedano la loro riservatezza.
2. Se a una parte viene negato l'accesso a un documento, questo può essere utilizzato a suo svantaggio solo se l'autorità le ha comunicato verbalmente o per iscritto il suo contenuto essenziale e le ha inoltre offerto l'opportunità di esprimersi e indicare mezzi di prova contrari.
3. Nei procedimenti amministrativi si applica inoltre la Legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG).
Le parti hanno il diritto di esprimere la loro opinione sul risultato di un procedimento probatorio.
Le parti possono introdurre nuovi fatti e mezzi di prova nel procedimento fintanto che non sia stata disposta, decisa, né formalmente chiusa l'istruzione probatoria con un'ordinanza processuale.
1. Per la modifica della domanda o del motivo della lite, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del Codice di Procedura Civile Svizzero relative alla modifica della domanda.
1. L'autorità istruttoria può, su richiesta o d'ufficio, ordinare provvedimenti cautelari nei seguenti casi prima dell'emissione di un provvedimento o di una decisione
a per l'eliminazione di impianti o stati illegali o pericolosi, per l'esecuzione di lavori urgenti e per la tutela di rilevanti interessi pubblici o privati;
b contro la modifica sostanziale o l'alienazione dell'oggetto del contendere;
c per la tutela di diritti giuridici esigibili, diversi da quelli volti a prestazioni di denaro o di garanzia, quando la mancata soddisfazione immediata
1. comporti il timore di una loro vanificazione o di un sostanziale aggravio della loro soddisfazione o
2. minacci un danno o uno svantaggio rilevante o non facilmente risarcibile.
2. I provvedimenti cautelari possono essere modificati o revocati d'ufficio o su richiesta quando le condizioni per la loro emissione siano del tutto o in parte venute meno.
1. Insieme all'ordinanza della misura cautelare, deve essere fissato un termine per la presentazione della domanda o dell'istanza nel merito, se questa non è ancora pendente.
2. Con la conclusione definitiva del procedimento nel merito, la misura cautelare viene meno.
1. L'ordinanza di una misura cautelare ai sensi della presente legge è soggetta allo stesso ricorso legale che si applica alla causa principale.
1. Qualora la parte contro cui è diretta la misura cautelare subisca un danno, essa può richiedere un risarcimento alla parte richiedente se quest'ultima viene soccombente nella causa principale.
2. Se si teme un danno, la parte richiedente può essere obbligata a fornire una cauzione appropriata prima dell'emanazione della misura cautelare; la cauzione dovrà essere restituita solo quando si accerti che non sarà intrapresa alcuna azione di risarcimento. L'autorità ha il potere di fissare un termine per l'avvio dell'azione; dopo la scadenza infruttuosa di tale termine, la cauzione sarà restituita.
3. L'azione di risarcimento è valutata dal tribunale amministrativo; deve essere presentata entro un anno dalla cessazione della misura.
4. Restano riservate le pretese di responsabilità verso la comunità.
1. Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative e di giustizia amministrativa è scritto, a meno che la legislazione non disponga diversamente o l'autorità ordini un'udienza istruttoria, una discussione finale orale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o una consultazione per il giudizio.
1. Le istanze delle parti devono essere presentate all'autorità competente in lingua tedesca o francese. Le istanze dirette alle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b, nonché all'ufficio del prefetto del governo, devono essere presentate nella lingua ufficiale del rispettivo distretto amministrativo.
2. Esse devono contenere una domanda, l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, una motivazione e una firma; i mezzi di prova tangibili devono essere allegati.
3. Nel procedimento di giustizia amministrativa, le istanze delle parti devono essere presentate almeno in duplice copia. Se manca la seconda copia o se l'autorità necessita di più di due copie, essa può invitare la parte a fornirle.
L'autorità respinge le presentazioni che sono non chiare, prolisse, incomplete, offensive della moralità o del decoro, oppure che non siano redatte in una delle due lingue nazionali o nella corretta lingua ufficiale per il miglioramento o la traduzione.
A tal fine fissa un breve termine supplementare, avvisando che la presentazione si considera ritirata se non viene ripresentata entro il termine.
Per le presentazioni soggette a termini, la domanda e la motivazione devono essere presentate entro il termine.
1. Le autorità comunali e la o il prefetto istruiscono nella lingua ufficiale valida per il loro circondario amministrativo.
2. Le altre autorità istruiscono nella lingua del circondario amministrativo a cui la questione si riferisce. Altrimenti, la lingua dell'istruzione si basa sulla lingua ufficiale scelta nel documento di presentazione.
3. Con il consenso delle parti, le autorità giudiziarie indipendenti dall'amministrazione, competenti per l'intero cantone, possono istruire nell'altra lingua nazionale.
1. I documenti probatori in lingua straniera devono essere tradotti, su richiesta dell'autorità o di una parte, in una delle due lingue nazionali.
2. Le traduttrici o i traduttori devono essere trattati come periti.
1. Alle istruzioni procedurali, i terzi possono partecipare solo con il consenso dell'autorità istruttoria e delle parti coinvolte nel procedimento.
2. Le udienze orali conclusive ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU sono pubbliche, salvo i motivi di esclusione previsti dalla convenzione.
1. Il Tribunale Amministrativo delibera e pronuncia la sentenza pubblicamente, salvo
a) il rispetto di interessi pubblici o privati meritevoli di protezione esiga l'esclusione del pubblico o la legislazione lo preveda;
b) nel campo del diritto delle assicurazioni sociali;
c) nei casi decisi con procedura di circolazione (Art. 56 comma 5 della Legge dell'11 giugno 2009 sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura [GSOG][[9]](#enumeration_itemtext_content_fn_2742372_2_9_c));
d) nell'ambito della competenza del giudice unico (Art. 57 GSOG).
2. Le altre autorità di giustizia amministrativa e le autorità amministrative deliberano e decidono escludendo le parti e il pubblico.
1. Senza l'autorizzazione dell'autorità istruttoria, le registrazioni audio e video sono vietate all'interno dell'edificio giudiziario o amministrativo e nei relativi accessi.
1. L'autorità istruttoria può d'ufficio o su richiesta sospendere il procedimento se l'esito dipende dalla decisione di un altro procedimento o ne è sostanzialmente influenzato, oppure se nell'altro procedimento è in discussione la stessa questione giuridica.
1. Se nel corso del procedimento viene meno l'interesse giuridicamente rilevante all'emanazione di una disposizione o a una decisione nel merito, in particolare a seguito del ritiro delle istanze, del ritiro della disposizione impugnata o di un accordo tra le parti, l'autorità istruttoria cancella la causa come risolta dal registro degli affari.
2. Contro il provvedimento di cancellazione è aperto lo stesso rimedio legale che contro la decisione nel merito.
Le autorità della giustizia amministrativa sono autorizzate ad annullare d'ufficio un procedimento amministrativo e di giustizia amministrativa pendente presso di loro, se vengono violati principi procedurali essenziali al punto da rendere impossibile o considerevolmente difficile una corretta valutazione.
Esse sono inoltre autorizzate ad annullare d'ufficio un provvedimento o una decisione di un'autorità subordinata o di un'istanza inferiore, se questa non era manifestamente competente per l'emissione del provvedimento o della decisione.
1. I termini, che sono avviati da una comunicazione, una pubblicazione ufficiale o il verificarsi di un evento, iniziano a decorrere il giorno successivo.
2. Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o dal diritto cantonale, esso scade il primo giorno lavorativo successivo.
3. Rimangono riservate disposizioni particolari sui termini previste dal diritto federale nonché dalla legislazione in materia di votazione ed elettorale.
1. Per rispettare un termine, l'azione pertinente deve essere compiuta prima della scadenza del termine.
2. Le dichiarazioni devono essere presentate prima della scadenza del termine all'autorità competente, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
3. I termini sono rispettati anche se la dichiarazione è stata presentata tempestivamente a un'autorità amministrativa o giudiziaria bernese o federale incompetente.
4. Il termine per il pagamento di un anticipo o per una garanzia è rispettato se l'importo è stato consegnato tempestivamente a favore dell'autorità competente alla Posta Svizzera o addebitato su un conto postale o bancario in Svizzera.
1. Termini fissati dall'autorità possono essere prorogati, se la richiesta viene presentata prima della scadenza; i termini legali non possono essere prorogati.
2. Se una parte o il suo rappresentante è stato impeditato senza colpa da una causa diversa da un'apertura difettosa, ad agire tempestivamente, il termine viene ripristinato a condizione che la parte, indicando il motivo, lo richieda entro 30 giorni dalla cessazione del impedimento e proceda con l'atto di diritto omesso.
3. ...
1. Le disposizioni e le decisioni sono generalmente comunicate tramite la posta.
2. Salvo nel caso di disposizioni di massa e fatte salve disposizioni legislative contrarie, le disposizioni e le decisioni sono comunicate tramite posta raccomandata o atto giudiziario. La notifica può avvenire anche tramite posta ordinaria, laddove non sia richiesto un avviso di ricevimento.
3. Una comunicazione consegnata solo dietro firma del destinatario o di altra persona autorizzata si considera avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna non riuscito.
4. Inoltre, per la notifica e la convocazione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
5. L'autorità può pubblicare disposizioni e decisioni senza motivazione nel bollettino ufficiale
a) nei confronti di una parte di cui la residenza è sconosciuta o che si trova all'estero e non ha indicato un indirizzo di notifica in Svizzera,
b) nei confronti di un gran numero di partecipanti che non possono essere identificati tutti insieme senza uno sforzo sproporzionato.
6. Da una notifica difettosa non può derivare alcuno svantaggio giuridico a nessuno.
Non si dà seguito a istanze basate su un procedimento querulomane o su un abuso di diritto.
1. Chi agisce in giudizio con intento vessatorio, viola decoro e comportamento nel procedimento o disturba l'andamento della trattazione, può essere punito dall'autorità istruttoria con una sanzione amministrativa fino a 1000 franchi, in caso di recidiva fino a 3000 franchi.
1. Persone che disturbano un'udienza, non seguono le disposizioni o effettuano registrazioni audio o video senza autorizzazione possono essere allontanate dall'udienza dall'autorità istruttoria, se necessario con l'assistenza della polizia, e possono essere sanzionate con una multa amministrativa. Per l'importo della multa si applica l'Articolo 46 in modo corrispondente.
1. È vietato alle autorità discutere, al di fuori del procedimento, una questione pendente presso di loro con una parte, la sua rappresentante o il suo rappresentante.
1. L'autorità competente disciplina i rapporti giuridici di diritto pubblico d'ufficio o su richiesta mediante un provvedimento, a meno che la legge non disponga espressamente altrimenti o rinvii per la risoluzione della controversia alla via giudiziale.
2. Costituisce provvedimento anche il rifiuto o il ritardo di un provvedimento.
L'autorità amministrativa conduce il procedimento per l'emanazione di un provvedimento d'ufficio o su istanza di parte.
L'istanza è ammissibile, se viene dimostrato un interesse degno di tutela.
1. Un provvedimento deve contenere
a) l'indicazione dell'autorità emanante,
b) i fatti, le norme di diritto e le ragioni su cui si basa,
c) la formula del provvedimento e la disposizione sulle spese,
d) l'indicazione del rimedio giuridico ordinario ammissibile con specificazione del termine e dell'istanza (istruzioni sui rimedi giuridici),
e) le destinatarie o i destinatari,
f) la data e
g) la firma; nelle disposizioni di massa si può rinunciare a questo requisito.
2. Le autorità amministrative possono comunicare un provvedimento senza motivazione se
a) viene integralmente accolto un'istanza non contestata;
b) la comunicazione avviene tramite pubblicazione ufficiale;
c) ciò risulta chiaramente dalle circostanze circostanti il procedimento.
1. La legislazione può prevedere che sia necessario presentare un'opposizione contro il provvedimento prima che il procedimento di ricorso sia accessibile. L'informazione sui mezzi di ricorso deve richiamare l'attenzione su questo requisito.
2. Per la legittimazione all'opposizione e l'effetto sospensivo dell'opposizione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative al ricorso.
1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, rispettando le disposizioni formali di cui all'articolo 32, presso l'autorità amministrativa.
1. L'autorità amministrativa riesamina i fatti sulla base dell'opposizione e adotta una nuova decisione.
2. In tale processo, non è vincolata dalle richieste delle parti.
3. Se la nuova decisione può danneggiare terzi, questi devono essere ascoltati prima di emettere la nuova decisione.
1. Un procedimento definitivamente concluso deve essere riaperto d'ufficio o su istanza dall'autorità amministrativa quando
a) un procedimento penale ha dimostrato che, a causa di un crimine o di un delitto contro la parte, si è influito sulla decisione; se il procedimento penale non è attuabile, la prova può essere fornita in altro modo;
b) la parte o l'autorità viene a conoscenza successivamente di fatti importanti o reperisce mezzi di prova decisivi che non poteva invocare nel procedimento precedente, escludendo quelli sorti dopo la decisione in questione;
c) interessi pubblici urgenti lo giustificano.
1a. A favore del destinatario della decisione, l'autorità può riaprire il procedimento in qualsiasi momento.
2. Rimane riservata un'altra disciplina legale della riapertura del procedimento e della modifica della decisione.
3. Le richieste di riapertura del procedimento devono essere presentate entro 60 giorni dalla scoperta del motivo per la riapertura.
4. Dopo dieci anni dall'apertura della decisione, una modifica della stessa è consentita solo per i motivi indicati nel comma 1 lettera a.
1. Se l'autorità amministrativa accetta la richiesta di riapertura del procedimento e la ritiene fondata o deve agire d'ufficio, essa annulla totalmente o parzialmente la disposizione e, se del caso, emette una nuova disposizione.
2. Le decisioni relative a una richiesta di riapertura e la nuova disposizione nella materia sono impugnabili nello stesso modo in cui lo era la disposizione originaria.
1. Chi, in buona fede, ha adottato misure e subisce un danno a seguito dell'annullamento o della modifica dell'atto, ha diritto al risarcimento, purché non abbia causato personalmente il motivo del nuovo atto.
2. Il diritto al risarcimento è rivolto contro l'ente, la cui autorità amministrativa ha emesso il nuovo atto.
1. Se la formula dispositiva deve essere corretta a causa di un errore redazionale o di studio legale, il termine per l'impugnazione decorre nuovamente.
1. Sono soggetti a reclamo
a. i provvedimenti, se questo legge non prevede diversamente,
b. i seguenti atti delle autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b
1. decreti,
2. elezioni, votazioni, deliberazioni e provvedimenti in materia elettorale e di voto,
3. ulteriori deliberazioni, se contro di esse non è possibile alcun altro rimedio legale.
2. I reclami contro atti secondo il paragrafo 1 lettera b sono ammissibili solo quando l'organo comunale competente in via definitiva per la materia ha deliberato.
3. Restano riservati i rimedi giuridici secondo le disposizioni della legge del 5 giugno 2012 sui diritti politici (PRG)[[12]](#paragraphtext_content_fn_4498057_2_12_c).
**1. Le disposizioni intermedie sono considerate tali quando non concludono il procedimento né integralmente né parzialmente, in particolare riguardo a**
a) la competenza,
b) la ricusazione e il rifiuto,
c) la sospensione del procedimento,
d) l'obbligo di informazione, testimonianza o edizione dei documenti e l'esclusione di una parte dall'escussione testimoniale,
e) il rifiuto dell'accesso ai documenti,
f) il mancato assunzione delle prove minacciate,
g) le misure cautelari e le disposizioni relative all'effetto sospensivo.
**2. Le disposizioni intermedie sulla competenza e sulla ricusazione e il rifiuto sono autonomamente impugnabili. Esse non possono più essere impugnate successivamente.**
**3. Altre disposizioni intermedie sono autonomamente impugnabili se**
a) possono causare un danno irreparabile o
b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, risparmiando così un notevole dispendio di tempo o costi per un procedimento probatorio complesso.
**4. Se il ricorso ai sensi del comma 3 non è ammissibile o non è stato utilizzato, la disposizione intermedia può essere impugnata tramite ricorso contro la decisione finale, nella misura in cui influisca sul suo contenuto.**
**5. Le disposizioni impugnabili devono essere corredate di un'istruzione sui mezzi di impugnazione.**
1. La Direzione competente in materia valuta i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 60 paragrafo 1 lettera a
a) delle unità amministrative (uffici, dipartimenti, servizi) a essa subordinate, a meno che la legislazione non preveda un ricorso diretto a un'altra istanza di ricorso,
b) *** delle prefette e dei prefetti, nella misura in cui la legislazione lo preveda,
c) delle autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, nella misura in cui la legislazione lo preveda,
d) *** di altre autorità cantonali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera c, nella misura in cui la legislazione non preveda un'altra istanza di ricorso.
2. La Direzione decide come ultima istanza cantonale, quando la legislazione lo prevede.
1. Il Governatore o la Governatrice del distretto giudica i ricorsi contro
a **\* le disposizioni delle autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b, e delle autorità comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c, salvo che la legge preveda il ricorso a un'altra istanza,
b **\* gli atti ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera b, salvo che la legge preveda un ricorso a un'altra istanza.
2. È competente il Governatore o la Governatrice del distretto in cui ha sede l'autorità operante. Sui ricorsi contro atti di organi di una conferenza regionale decide il Governatore o la Governatrice di quel circondario amministrativo in cui si trova la maggior parte della popolazione.
1. Il Consiglio di Stato giudica i ricorsi contro le decisioni o le decisioni sui ricorsi delle sue direzioni e dei prefetti governativi e, quando previsto dalla legislazione, contro le decisioni delle unità amministrative delle direzioni o dei comuni, a condizione che
a) non sia disponibile un mezzo di ricorso diretto al Tribunale amministrativo o ad un'altra autorità giudiziaria cantonale indipendente dall'amministrazione,
b) il diritto federale non preveda un mezzo di ricorso diretto al Consiglio federale o ad un'autorità di giustizia amministrativa federale,
c) la direzione non decida quale ultima istanza a livello cantonale.
1. Alla presentazione del ricorso è legittimato chi
a) ha partecipato al procedimento davanti all'istanza precedente o non ha avuto la possibilità di parteciparvi,
b) è particolarmente colpito dal provvedimento o dalla decisione impugnati e
c) ha un interesse degno di tutela all'annullamento o alla modifica del provvedimento o della decisione.
2. Alla presentazione del ricorso è altresì legittimata ogni altra persona, organizzazione o autorità che sia autorizzata dalla legge o da un decreto.
Alla presentazione del ricorso contro le ordinanze comunali è legittimato chi potrebbe essere colpito dal provvedimento impugnato anche con una minima probabilità in interessi degni di protezione.
1. Legittimazione al ricorso in materia di votazioni e referendum comunali
a chi soddisfa i requisiti dell'articolo 65,
b chi è avente diritto al voto nel comune.
1. È legittimato a presentare ricorso contro ulteriori delibere comunali,
a) chi soddisfa i requisiti dell'articolo 65,
b) chi ha diritto di voto nel comune per le delibere che riguardano gli interessi generali dei comuni.
1. Con il reclamo si possono contestare
a. accertamenti errati o incompleti dei fatti,
b. altre violazioni di legge, inclusi errori giuridici nell'esercizio del potere discrezionale,
c. inappropriatezza, fatta eccezione per
1. i casi previsti dall'articolo 60 capoverso 1 lettera b,
2. se la legislazione prevede diversamente.
1. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato, osservando le prescrizioni di forma dell'articolo 32.
**In materia elettorale, il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dalle elezioni.**
In materia di votazioni, il ricorso deve essere sollevato entro 30 giorni dalla votazione. Per l'impugnazione degli atti preparatori (comma 3), il termine è di dieci giorni.
Se vengono contestati atti in relazione alla preparazione di un'elezione o di una votazione e il termine di ricorso di dieci giorni non scade prima della data delle elezioni o della votazione, il ricorso deve essere sporto contro l'atto preparatorio. Il termine per il ricorso inizia a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione o pubblicazione dell'atto impugnato.
1. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione della legge.
2. Per motivi importanti, l'autorità decisoria può disporre che un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo.
3. Un tale provvedimento è impugnabile autonomamente come provvedimento intermedio se può causare un danno irreparabile; tale ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Durante la pendenza di un procedimento di ricorso, l'autorità istruttoria può, d'ufficio o su istanza di parte, revocare o ripristinare l'effetto sospensivo per motivi importanti.
5. Sono considerati motivi importanti in particolare
a. un interesse pubblico che richiede l'esecuzione immediata di una disposizione gravosa, oppure
b. un interesse privato all'efficacia immediata di una disposizione favorevole, purché ciò non influenzi l'esito del procedimento o una valutazione sommaria dimostri che il ricorso è manifestamente infondato.
1. Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o infondato, l'autorità istruttoria trasmette all'autorità inferiore e alle altre parti coinvolte nella procedura una copia e conduce lo scambio di documenti.
2. L'autorità inferiore deve presentare i fascicoli all'istanza di ricorso entro lo stesso termine.
3. Può essere disposto un ulteriore scambio di documenti o può essere effettuata un'udienza.
1. Se il Consiglio di Governo è l'istanza d'appello, l'istruzione del ricorso spetta
a alla direzione competente per materia, se non ha emesso essa stessa il provvedimento o non appare coinvolta per altro motivo,
b **\*** alla direzione dell'edilizia e dei trasporti per le ordinanze edilizie cantonali (Art.102 cpv. 3 della Legge edilizia del 9 giugno 1985[[13]](#enumeration_itemtext_content_fn_2742427_2_13_c)),
c **\*** alla direzione degli affari interni e della giustizia negli altri casi e[[14]](#enumeration_itemtext_content_fn_2742428_2_14_c)
d **\*** alla Cancelleria dello Stato, se il provvedimento è stato emesso dalla direzione degli affari interni e della giustizia.[[15]](#enumeration_itemtext_content_fn_2742429_2_15_c)
2. L'autorità istruttoria presenta una proposta al Consiglio di Governo ed esercita fino alla decisione i poteri che spettano al Consiglio di Governo come istanza d'appello.
3. Competente per la valutazione dei ricorsi contro provvedimenti provvisori impugnabili della direzione istruttoria o della Cancelleria dello Stato è il Consiglio di Governo.
1. Anziché presentare un parere di ricorso, l'autorità decidente può emettere una nuova decisione, in tutto o in parte, a favore della parte ricorrente o annullare la decisione impugnata.
2. L'istanza di ricorso continua il procedimento nella misura in cui la nuova decisione non lo abbia reso privo di oggetto.
1. Se il ricorso è ammissibile, l'istanza di ricorso decide nel merito o rinvia eccezionalmente gli atti all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti.
2. La decisione sul ricorso contiene, in modo analogo, gli elementi menzionati nell'articolo 52.
3. Per le decisioni sul ricorso dell'ultima istanza cantonale, l'articolo 84a è applicabile in modo analogo.
1. A sfavore della parte ricorrente, il provvedimento impugnato o la decisione sul ricorso impugnata può essere modificato solo per violazione di legge, ma non per inadeguatezza.
2. L'istanza d'appello concede al riguardo il diritto di essere sentiti; deve accogliere un ritiro del ricorso, a meno che la legislazione non disponga diversamente.
3. Se l'istanza di ricorso intende modificare il provvedimento impugnato o la decisione sul ricorso impugnata, essa concede preventivamente il diritto di essere sentiti ai terzi interessati per la prima volta, se non hanno potuto partecipare al procedimento di ricorso precedente.
1. Il tribunale amministrativo giudica, come ultima istanza cantonale, i ricorsi contro decisioni e decreti che si basano sul diritto pubblico.
2. Esso giudica inoltre, come ultima istanza cantonale, i ricorsi relativi a
a) questioni cantonali di elezioni e votazioni secondo le disposizioni del PRG,
a1) questioni di elezioni e votazioni delle chiese nazionali,
b) promulgazioni comunali,
c) questioni di elezioni e votazioni comunali,
d) decisioni comunali ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera b numero 3.
3. Per l'impugnazione di decisioni e decreti intermedi, si applica mutatis mutandis l'articolo 61.
1. Se il ricorso amministrativo è inammissibile nel merito, lo è anche nei confronti di
a) provvedimenti e decisioni interlocutorie,
b) provvedimenti di archiviazione,
c) pretese relative alle spese,
d) denegazioni o ritardi nella giustizia e decisioni relative nonché
e) provvedimenti esecutivi.
1. Il ricorso amministrativo è inammissibile contro ordinanze e decisioni
a) del Gran Consiglio e dei suoi organi, salvo diversa disposizione di legge,
b) del Tribunale superiore, ad eccezione delle ordinanze in materia di amministrazione della giustizia,
c*) della Commissione di ricorso per misure nei confronti dei conducenti di veicoli, ad eccezione delle ordinanze in materia di amministrazione della giustizia,
c1*) della Commissione di ricorso della Chiesa nazionale evangelica riformata, ad eccezione delle ordinanze in materia di amministrazione della giustizia,
d-e*) ...
2. Il ricorso amministrativo è inammissibile contro ordinanze e decisioni di altre autorità, se queste autorità decidono in ultima istanza cantonale ai sensi di legge.
3. Il ricorso amministrativo è inoltre inammissibile contro ordinanze e decisioni che possono essere impugnate direttamente presso il Consiglio federale o presso un'autorità giudiziaria amministrativa federale.
1. Il ricorso amministrativo è inammissibile contro ordinanze e decisioni riguardanti
a la sicurezza interna e gli affari esteri di carattere prevalentemente politico,
b i piani direttori,
c la costituzione e lo scioglimento di enti, istituzioni o associazioni di persone,
d la designazione di località per strutture e istituzioni così come di aree di approvvigionamento, pianificazione e promozione e simili,
e le misure di sorveglianza e organizzazione di carattere prevalentemente politico,
f questioni di diritto pubblico che sono direttamente connesse al diritto civile, in particolare le questioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, lettera b della Legge Federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale (Legge sul Tribunale Federale, LTF) e gli articoli 5-9 della legge del 28 maggio 1911 relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG CC),
g l'esecuzione di pene e misure.
1. È legittimato a presentare ricorso amministrativo chi
a) ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza precedente o non ha avuto la possibilità di parteciparvi,
b) è particolarmente colpito dal provvedimento impugnato o dalla decisione impugnata e
c) ha un interesse meritevole di tutela all'annullamento o alla modifica del provvedimento o della decisione.
2. È altresì legittimata a presentare ricorso amministrativo ogni altra persona, organizzazione o autorità autorizzata dalla legge o decreto.
1. Ricorso amministrativo contro le ordinanze comunali
È legittimato a proporre ricorso amministrativo chi ha partecipato al procedimento nella fase precedente o non ha avuto la possibilità di parteciparvi e potrebbe essere interessato in suoi interessi legittimi con una minima probabilità a causa dell'atto impugnato.
1. Ricorso amministrativo nei casi di elezioni e votazioni comunali
a. ha diritto al ricorso chi soddisfa i requisiti dell'articolo 79,
b. chi ha diritto di voto nel comune.
1. Ricorso amministrativo contro ulteriori delibere comunali
Al ricorso amministrativo sono legittimati
a) coloro che soddisfano i requisiti dell'Articolo 79,
b) coloro che hanno diritto di voto nel comune per le delibere che riguardano interessi generali dei comuni.
1. Con ricorso al tribunale amministrativo possono essere contestati
a) accertamenti errati o incompleti dei fatti,
b) altre violazioni di legge, inclusi errori di diritto nell'esercizio del potere discrezionale e
c) inadeguatezza di disposizioni e decisioni
1. nel settore della previdenza sociale,
2. **\*** ...
3. quando la legislazione prevede tale ricorso.
1. Il ricorso amministrativo deve essere presentato per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della decisione o del provvedimento, rispettando le prescrizioni formali dell'articolo 32.
2. Il termine è di dieci giorni per impugnare
a) le decisioni relative a questioni elettorali comunali,
b) le decisioni riguardanti gli atti preparatori in materie di votazioni comunali.
1. Il ricorso al tribunale amministrativo ha effetto sospensivo; l'articolo 68 si applica per analogia.
1. L'istruzione della procedura di reclamo è regolata analogamente agli articoli 69 e 71.
1. Se il tribunale amministrativo annulla la decisione impugnata o il provvedimento impugnato, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'autorità precedente per una nuova valutazione.
2. Salvo disposizioni legislative speciali, il tribunale amministrativo non può nel suo giudizio andare oltre le richieste delle parti.
3. Nel campo del diritto delle assicurazioni sociali, il tribunale amministrativo non è vincolato dalle richieste delle parti. Può, rispettando il diritto di essere sentiti, modificare il provvedimento a sfavore della parte ricorrente o accordarle di più di quanto richiesto.
4. Per il resto, il giudizio contiene in modo appropriato gli elementi menzionati nell'articolo 52.
1. Il Tribunale amministrativo può comunicare la sua sentenza senza motivazione o con una motivazione sommaria. Le parti possono richiedere una versione completa della sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione.
2. Le parti devono essere informate della possibilità di richiedere la motivazione della sentenza e delle conseguenze legali, in particolare riguardo alle conseguenze sui costi.
3. Se una parte richiede la motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata alle parti in versione completa. Il termine per impugnare la sentenza inizia con questa comunicazione.
La legislazione stabilisce la competenza di altre autorità giudiziarie indipendenti dall'amministrazione.
### Nella misura in cui la legislazione non stabilisce norme procedurali speciali
Nella misura in cui la legislazione non stabilisce norme procedurali speciali, il procedimento dinanzi alle altre autorità giudiziarie indipendenti dall'amministrazione si svolge secondo le disposizioni di questa legge; in particolare, gli articoli 65 fino a 73 si applicano mutatis mutandis.
Nei procedimenti dinanzi alla Corte Suprema, si applicano mutatis mutandis gli articoli 79 e da 80 a 84a.
1. Il Tribunale amministrativo, su ricorso, giudica come unica istanza
a *** ...
b *** le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico, ai cui partecipano il Cantone, una chiesa territoriale o una delle loro unità regionali, nella misura in cui l'autorità competente non debba risolvere la controversia mediante provvedimento secondo la legge,
c le pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali, nella misura in cui lo preveda la legislazione,
d le pretese patrimoniali derivanti dal diritto pubblico, se lo prevede la legislazione o se nessun'altra autorità di giustizia amministrativa è competente,
e *** ...
1. La governatrice o il governatore giudica su azione legale
a) ...
b) controversie patrimoniali di diritto pubblico tra comuni,
c) pretese patrimoniali di privati derivanti dal diritto pubblico contro comuni,
d) fatte salve le disposizioni dell'articolo 87 comma 1 lettera b, controversie derivanti da contratti di diritto pubblico, nella misura in cui l'autorità competente non debba risolvere la controversia per decisione secondo la legge,
e) controversie patrimoniali tra privati derivanti dal diritto pubblico.
Altri organi giudiziari indipendenti dall'amministrazione giudicano in base a un'azione legale, se previsto dalla legislazione.
1. Il ricorso amministrativo è inammissibile se il diritto asserito può essere esercitato attraverso la via del reclamo.
2. L'ammissibilità della riconvenzionale è disciplinata dalle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
3. Nel procedimento davanti al tribunale amministrativo in qualità di tribunale arbitrale in controversie di previdenza sociale, la riconvenzionale è ammissibile solo se sarebbe valutata dal tribunale arbitrale come domanda autonoma.
1. Salvo diversa disposizione di legge, l'istruzione del procedimento giudiziario si svolge per analogia secondo l'articolo 69.
2. L'autorità può convocare le parti per un'udienza di conciliazione.
L'autorità valuta le allegazioni delle parti sia dal punto di vista fattuale che da quello giuridico secondo il suo ragionevole apprezzamento.
Salvo specifiche disposizioni di legge, l'autorità non può superare le richieste delle parti.
Nel campo del diritto delle assicurazioni sociali, il tribunale amministrativo non è vincolato alle richieste delle parti. Può, nel rispetto del diritto di essere ascoltati, decidere a sfavore della parte attrice o accordarle più di quanto richiesto.
Inoltre, la sentenza contiene, in modo analogico, gli elementi menzionati nell'articolo 52.
1. Salvo disposizioni contrarie della legislazione, le sentenze emesse dalle autorità di giustizia amministrativa inferiori nel procedimento di ricorso possono essere impugnate con appello dinanzi al tribunale amministrativo.
2. A quest'ultimo spettano gli stessi poteri di cognizione della giurisdizione inferiore.
1. L'appello deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, in forma scritta e nel rispetto delle prescrizioni formali dell'articolo 32, presso il tribunale amministrativo.
2. ...
3. Per il resto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 84a, 91 e 92.
1. Una decisione definitiva di un'autorità di giustizia amministrativa può essere modificata o annullata su richiesta, se
a un procedimento penale ha dimostrato che la decisione è stata influenzata da un crimine o reato a danno della parte; se il procedimento penale non può essere eseguito, la prova può essere fornita in altro modo,
b la parte viene a conoscenza successivamente di fatti significativi o trova mezzi di prova decisivi che non poteva presentare nel procedimento precedente, con esclusione di quelli sorti dopo la decisione in questione.
1. La richiesta di revisione deve essere presentata entro 60 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2. Dopo il decorso di 10 anni dall'emissione della decisione, una modifica o annullamento di una decisione è ammessa solo per i motivi indicati nell'articolo 95 lettera a.
1. L'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità giudiziaria amministrativa, la cui decisione si intende rivedere.
2. Nell'istanza deve essere specificato quale modifica della decisione precedente si richiede e, se del caso, quali restituzioni.
3. Inoltre, nell'istanza di revisione devono essere esposti, nel rispetto delle disposizioni formali di cui all'articolo 32, il motivo della revisione e la sua tempestiva rivendicazione.
1. Per la trattazione della domanda di revisione si applicano mutatis mutandis le stesse disposizioni procedurali previste per la decisione impugnata.
2. L'autorità di giustizia amministrativa può, durante il procedimento di revisione, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata e adottare ulteriori provvedimenti cautelari; a tal fine, può richiedere la prestazione di una cauzione.
1. Se l'autorità di giustizia amministrativa trova che il motivo di revisione addotto sia fondato, essa annulla la precedente decisione e delibera nuovamente.
2. La decisione su una domanda di revisione è soggetta allo stesso mezzo di impugnazione della decisione che ha dato luogo alla domanda di revisione.
1. Se una decisione è incompleta o poco chiara, o se le sue disposizioni sono in contraddizione tra loro o con i motivi della decisione, oppure contiene errori di redazione o di calcolo, l'autorità di giustizia amministrativa procede d'ufficio o su richiesta scritta a fornire i chiarimenti o le correzioni necessarie.
2. La richiesta di chiarimenti o correzioni deve essere presentata entro 30 giorni dall'apertura della decisione; per la sua risoluzione non è necessario che le altre parti vengano sentite.
3. La richiesta di chiarimenti o correzioni non sospende il decorso del termine per i mezzi di impugnazione.
4. La decisione chiarita o corretta sostituisce quella originaria.
5. Per il resto si applica mutatis mutandis l'articolo 98.
1. Fatti che rendono necessario un intervento contro un'autorità possono essere segnalati all'autorità di vigilanza.
2. Chi segnala, salvo diversa disposizione, non ha diritti di parte, ma può richiedere che gli venga fornita informazione riguardo alla risoluzione della segnalazione.
1. Le disposizioni speciali di legge per la regolazione delle spese prevalgono sugli articoli 103-110.
1. I costi del procedimento consistono in una quota forfettaria. Per indagini speciali, perizie e simili, possono essere richieste tariffe aggiuntive.
2. L'autorità stabilisce la tassa basandosi sul tariffario legale secondo un prudente apprezzamento.
3. I costi per le misure probatorie disposte d’ufficio sono temporaneamente a carico della collettività; l'autorità può richiedere un anticipo sui costi adeguato se la misura probatoria è stata richiesta da una parte.
4. I costi del procedimento diventano esigibili con l'autorità della decisione o del provvedimento.
1. I costi delle parti comprendono le spese sostenute per la rappresentanza legale professionale. La determinazione del rimborso delle spese è disciplinata dalle disposizioni della legge sugli avvocati.
2. In caso di procedimenti complessi, l'autorità di giustizia amministrativa può riconoscere a privati, che hanno condotto personalmente il loro processo, un risarcimento delle spese delle parti e un rimborso delle spese sostenute.
3. Le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera c, nel procedimento di ricorso non hanno diritto al rimborso delle spese delle parti.
4. Le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b e, nella misura in cui sono incaricate di compiti di diritto pubblico, le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera c hanno diritto al rimborso delle spese delle parti nel procedimento di ricorso, se le circostanze di fatto e di diritto lo giustificano.
1. Nel procedimento amministrativo e nel procedimento di ricorso amministrativo interno, fatte salve le disposizioni del comma 1a, non vi è alcun obbligo di anticipare le spese procedurali.
1a Se la parte non ha sede o domicilio in Svizzera o se la sua insolvenza è comprovata, l'autorità istruttoria può richiedere un anticipo delle spese ragionevole, se
a) il procedimento amministrativo è avviato su richiesta: in questo procedimento e nel successivo procedimento di ricorso amministrativo interno,
b) il procedimento amministrativo è avviato d'ufficio: nel successivo procedimento di ricorso amministrativo interno.
2. Nel procedimento di ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative indipendenti e nel procedimento di causa, la parte ricorrente o attrice o appellante deve versare un anticipo delle spese ragionevole. In casi particolari, l'autorità istruttoria può dispensare da tale obbligo.
3. Se la parte richiedente, attrice, appellante o ricorrente non ha sede o domicilio in Svizzera o se la sua insolvenza è comprovata, essa può essere, su richiesta della controparte, obbligata a garantire le spese di parte.
4. Se la parte non paga l'importo richiesto entro il termine e trascura anche un breve termine supplementare, la sua richiesta non verrà accolta.
5. ...
A meno che la decisione non disponga diversamente, i litisconsorti devono sostenere pro quota, in solido, le spese loro congiuntamente imposte.
1. L'autorità stabilisce eventuali costi procedurali nella decisione.
2. Il procedimento di opposizione viene condotto gratuitamente.
3. Non sussiste diritto al rimborso delle spese legali per le parti.
1. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente, a meno che il comportamento processuale di una parte non imponga un diverso riparto o le circostanze eccezionali giustifichino la mancata imposizione delle spese processuali.
2. Alle autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, non sono imposte spese processuali. Ad altre istanze precedenti o ad autorità ricorrenti e soccombenti le spese processuali sono imposte solo se queste sono coinvolte nei loro interessi patrimoniali.
2a. Quote di spese non recuperabili non possono essere imposte alle altre parti soccombenti.
3. La parte soccombente deve rimborsare alla controparte le spese della parte, salvo che il comportamento processuale di quest'ultima o le circostanze eccezionali non dispongano una diversa ripartizione o compensazione, o non risulti giustificata l'imposizione delle spese della parte alla collettività.
1. Nel procedimento di ricorso in materia di elezioni e votazioni comunali, salvo il caso di condotta processuale temeraria o negligente, non vengono imposti costi procedurali.
2. I costi per indagini speciali nell'ambito del procedimento di ricorso possono essere totalmente o parzialmente addebitati al comune i cui organi siano responsabili dell'irregolarità.
3. Il diritto al rimborso delle spese legali si basa su questa legge.
1. Le spese processuali e le spese di parte devono essere imputate alle parti in base all'esito della lite.
2. Se la parte vittoriosa ha domandato troppo o ha aumentato le spese del processo con inutili complicazioni, si può decidere, a seconda delle circostanze, una ripartizione proporzionale delle spese processuali e delle spese di parte.
Chi ritira una domanda, un'azione o un rimedio legale, dichiara la cessazione o in altro modo fa sì che il procedimento diventi privo di oggetto, è considerato la parte soccombente.
Se un procedimento diventa privo di oggetto senza l'intervento di una parte, le spese processuali e di parte devono essere allocate in base alle prospettive processuali stimate. Per ragioni di equità, le spese processuali e di parte possono essere imputate alla comunità.
Con il consenso dell'autorità istruttoria, le parti possono concordare diversamente.
1. Su istanza, l'autorità amministrativa o l'autorità di giustizia amministrativa esonera una parte dagli obblighi di pagamento delle spese, di eventuali anticipi e garanzie, qualora la parte
a) non disponga dei mezzi necessari e
b) la sua richiesta legale non appaia senza speranza.
2. Alle medesime condizioni, può essere altresì assegnato un avvocato o un'avvocatessa a una parte, se le circostanze fattuali e giuridiche lo giustificano.
3. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso, in tutto o in parte, retroattivamente a partire dall'inizio del procedimento dinanzi all'autorità competente per la questione. Non esonera dal pagamento delle spese legali o di un'indennità alla parte avversa.
4. L'autorità istruttoria revoca il patrocinio a spese dello Stato, se il diritto ad esso non sussiste più o non è mai esistito.
1. Per la decisione sulla domanda di assistenza legale gratuita non vengono imposte spese processuali; l'avvocata o l'avvocato è compensato, in caso di nomina ufficiale, secondo le disposizioni particolari della legislazione forense. Alla parte avversa che prevale nel procedimento della domanda non spetta un rimborso delle spese legali.
2. La domanda e il procedimento sono altresì regolati dalle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
3. Se il diritto all'assistenza legale gratuita viene rifiutato o revocato, tale decisione è soggetta allo stesso mezzo di impugnazione applicabile alla questione stessa. Il comma 1 si applica mutatis mutandis.
4. L'avvocata o l'avvocato e la parte rappresentata possono impugnare la decisione sull'ammontare del compenso con lo stesso mezzo di impugnazione applicabile alla questione stessa.
1. L'obbligo della parte di effettuare un pagamento supplementare a seguito di un miglioramento delle condizioni economiche è disciplinato dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile Svizzero e dalla legislazione sugli avvocati.
2. Sulla corresponsione supplementare al Cantone decide l'organo competente della Direzione Finanziaria mediante un provvedimento.
1. Le disposizioni, le decisioni di ricorso e le sentenze sono esecutive quando non sono più soggette a mezzi di ricorso ordinari o quando a tali mezzi è stato tolto l'effetto sospensivo o esso è assente per legge.
2. Le disposizioni definitive e le decisioni di ricorso delle autorità ai sensi dell'articolo 2, che prevedono il pagamento di una somma di denaro o una prestazione di garanzia, sono equiparate alle sentenze esecutive ai sensi della legge federale sull'esecuzione forzata e il fallimento[20].
3. Un accordo concluso o approvato da un'autorità di giustizia amministrativa, nonché un ritiro o una rinuncia approvati da essa, sono esecutivi come una sentenza definitiva.
1. La governatrice o il governatore è responsabile dell'esecuzione, nella misura in cui questa non venga effettuata dall'autorità emittente o salvo diversa disposizione legislativa.
1. L'autorità fissa al debitore un termine ragionevole per l'adempimento e gli minaccia l'esecuzione forzata in caso di inadempimento, se ciò non è già avvenuto. A tale minaccia deve essere associato l'avviso della punibilità ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale svizzero in caso di disobbedienza.
2. Insieme alla minaccia di esecuzione forzata o al più tardi dopo la scadenza infruttuosa del termine fissato per l'adempimento, l'autorità ordina quando e come verrà eseguita l'esecuzione forzata (disposizione di esecuzione).
2a. Se la comunicazione del momento dell'esecuzione forzata potrebbe ostacolare l'esecuzione, si può rinunciare a essa.
3. La disposizione di esecuzione è soggetta allo stesso mezzo di ricorso della disposizione o della sentenza sulla materia.
1. Disposizioni, decisioni su reclamo e sentenze relative al pagamento di somme di denaro o di prestazioni di garanzia sono eseguite secondo le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e il fallimento[22].
2. Se la disposizione, la decisione su reclamo o la sentenza obbligano a un fare, subire o astenersi, l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione sostitutiva a pagamento o coercizione ufficiale, se necessario con l'ausilio della polizia.
3. ...
1. Le disposizioni, le decisioni sui ricorsi o le sentenze che obbligano un ente di diritto pubblico al pagamento di una somma di denaro o a fornire una garanzia sono eseguite, in caso di inadempimento, secondo le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e il fallimento nonché della legge federale sull'esecuzione contro i comuni e altri enti del diritto pubblico cantonale.
2. Negli altri casi, l'autorità di vigilanza stabilisce un termine ragionevole per l'adempimento e adotta misure di sorveglianza in caso di inadempienza.
1. L'elezione e l'organizzazione del tribunale amministrativo, comprese le autorità giudicanti e le competenze, sono disciplinate dalle disposizioni del GSOG.
1. Il Gran Consiglio elegge il tribunale amministrativo per la prima volta nell'autunno del 1989 secondo le disposizioni di questa legge.
1. I procedimenti amministrativi pendenti sono trattati dall'autorità competente secondo la legislazione precedente.
2. In questi casi, i ricorsi amministrativi sono altresì valutati dall'autorità giudiziaria competente secondo la legislazione precedente.
3. L'ammissibilità di un ricorso presentato a un'autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione è valutata in ogni caso secondo la nuova legislazione.
1. Se la controversia è soggetta a ricorso amministrativo e la Direzione, secondo la vecchia normativa, è l'autorità decisionale, la facoltà di emettere disposizioni viene trasferita all'unità amministrativa direttamente subordinata alla Direzione, salvo che la Direzione sia tenuta a disporre come autorità di vigilanza secondo la legislazione.
2. Sono fatte salve le competenze decisionali basate sull'ordinamento finanziario, nuove disposizioni divergenti sull'organizzazione delle singole direzioni del Consiglio di Stato e la competenza decisionale in materia di diritto del pubblico impiego.
1. Il termine «Weiterziehung» viene sostituito da «ricorso» per il procedimento di reclamo e da «appello» per il procedimento di causa.
2. Salvo nel diritto fiscale, il termine «Rekurs» viene sostituito da «ricorso».
3. I termini «tribunale delle assicurazioni» e «tribunale amministrativo e delle assicurazioni» vengono sostituiti da «tribunale amministrativo».
1. I seguenti decreti sono modificati
1. Decreto del 1° febbraio 1971 sull'organizzazione del Consiglio di governo e del Dipartimento presidenziale[25].
2. Legge del 7 febbraio 1954 sul rapporto di servizio dei membri delle autorità e del personale dell'amministrazione statale bernese (Legge sui funzionari)[26].
3. Decreto del 10 maggio 1972 sulle retribuzioni dei membri delle autorità e del personale dell'amministrazione statale bernese[27].
4. Legge comunale del 20 maggio 1973[28].
5. Legge del 5 dicembre 1986 sul diritto fondiario agricolo[29].
6. Legge del 7 luglio 1918 relativa al Codice di procedura civile per il Cantone di Berna[30].
7. Decreto del 18 settembre 1972 sulla retribuzione dei religiosi delle chiese nazionali bernesi[31].
8. Legge del 3 dicembre 1950 sull'utilizzo delle acque[32].
9. Legge introduttiva del 4 giugno 1961 alla Legge federale sull'assicurazione invalidità[33].
1. Le disposizioni del diritto precedente, che per la valutazione delle controversie rinviano alla via giudiziale, sono abrogate, a meno che
a questo legge non disponga diversamente o
b la legislazione non preveda per la decisione su pretese in prima istanza un'autorità giudiziaria speciale indipendente dall'amministrazione.
2. Le disposizioni del diritto precedente, secondo cui il consiglio di governo decide in via definitiva sui reclami, sono abrogate nella misura in cui sono in contraddizione con questa legge.
3. Le disposizioni del diritto precedente, secondo cui può essere proposto reclamo contro le deliberazioni degli organi comunali secondo le disposizioni della legge comunale, sono abrogate.
4. Le disposizioni del diritto precedente, secondo cui occorre presentare opposizione all'autorità decisionale prima che possa essere condotto il procedimento di reclamo, sono abrogate; rimane in vigore il procedimento di opposizione
a se la prima istanza di reclamo è un'autorità federale o un'autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione,
b nel diritto fiscale contro le deliberazioni di accertamento,
c secondo le disposizioni della legge edilizia contro le deliberazioni riguardanti i contributi dei proprietari terrieri,
d secondo le disposizioni del decreto di redistribuzione dei terreni contro le deliberazioni del comitato di accorpamento,
e nel diritto agricolo contro le deliberazioni sui contributi ai detentori di animali, gestori e produttori di piante,
f *** ...
g per le deliberazioni delle autorità del mercato del lavoro secondo le disposizioni sul limite al numero di stranieri,
h nel diritto della circolazione stradale.
5. Altre disposizioni procedurali del diritto precedente, che sono in contraddizione con questa legge, sono abrogate.
1. I seguenti provvedimenti sono abrogati
a) Legge del 22 ottobre 1961 sulla giurisdizione amministrativa.
b) Legge del 7 giugno 1970 sui principi della procedura amministrativa interna e sulla delega dei poteri amministrativi del Consiglio di Stato.
c) Decreto del 24 maggio 1971 concernente l'organizzazione del Tribunale amministrativo e delle assicurazioni e il procedimento davanti al Tribunale delle assicurazioni.
1. Il Gran Consiglio adegua mediante decreto, entro e non oltre il 1994, le disposizioni procedurali e di competenza contenute nelle leggi e nei decreti a questo legge.
2. Analogamente, il Consiglio di Stato adegua i regolamenti alla stessa data.
1. Le disposizioni riguardanti l'elezione del tribunale amministrativo entrano in vigore il 1° ottobre 1989.
2. Per il resto, questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1990.