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154.11 GebDDEmo CH-BE

1. Disposizioni Generali (GebD)

26 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (26)

Art. 1 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (GebD GR/RR) - Campo di Applicazione Art. A1-1 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Tariffe GC/CS) Art. 2 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Decreto GR/CS) Art. A2-1 Decreto sulle Indennità del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Ind GC/CS) Art. 3 Decreto sulle tariffe del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Tariffe GC/CS) Art. 4 Decreto sulle Tariffe del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (GebD GR/RR) - Sistema di Punti Tassa Art. 5 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GR/RR) Art. 6 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GR/RR) - Calcolo Art. 7 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (GebD GR/RR) Art. 7 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (GebD GR/RR) - 2. Tariffa in base al tempo impiegato Art. 8 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (GebD GR/RR) Art. 9 Decreto relativo alle indennità del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Ind. GC/CS) Art. 10 Decreto sulle tariffe del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GR/RR) Art. 11 Decreto sui compensi del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Decreto GC/CS) Art. 12 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (GebD GR/RR) Art. 13 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio Governativo (GebD GC/CG) Art. 14 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (DT GC/CG) Art. 15 Decreto sulle tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GC/CG) Art. 16 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (DT GC/CS) Art. 17 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GR/RR) - Casi Particolari Art. 18 Decreto sulle tariffe del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Tariffe GC/CS) Art. 19 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GR/RR) Art. 20 Decreto sulle Tariffe del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Tariffe GC/CS) Art. 21 Decreto sulle tariffe del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Tariffe GC/CS) Art. 22 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GR/RR) Art. 23 Decreto sulle tariffe del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (GebD GR/RR) Art. 24 Decreto sulle Tasse del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo (GebD GR/RR)

Statutory Text (26 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Questo decreto con gli allegati 1 e 2 si applica alla riscossione delle tasse per gli atti ufficiali del Gran Consiglio, dei suoi organi nonché del Consiglio di Governo.

2. Fatte salve le disposizioni tariffarie delle legislazioni speciali e i compensi per i servizi nel settore non sovrano.

Allegato 1: Tariffario delle tasse del Gran Consiglio

1. Le seguenti tariffe sono indicate in punti tassa (TP). L'importo in franchi si calcola moltiplicando il valore indicato nell'articolo 4. Per le tariffe basate sul tempo impiegato, si applica l'articolo 7.

* **1\*** Decisioni ai sensi della Legge sull'utilizzo delle acque del 23 novembre 1997 (WNG)[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_1269805_2_5_c)

* **1.1\*** Concessione, rinnovo e modifica sostanziale delle concessioni per l'utilizzo delle risorse idriche: da 1600 a 11'400 TP

* **1.1a\*** Concessione, rinnovo e modifica sostanziale delle concessioni per l'uso dell'acqua come acqua d'uso: da 350 a 11'400 TP

* **1.2\*** Approvazione del trasferimento delle concessioni: da 120 a 2300 TP

* **1.3\*** Revoca delle concessioni: in base al tempo impiegato

* **2\*** Decisioni ai sensi della legge del 18 giugno 2003 sulla regalità mineraria e l'uso speciale del sottosuolo pubblico (BRSG)[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_1269810_2_6_c): in base al tempo impiegato

1. Disposizioni Generali

1. I servizi elencati in questo decreto e negli allegati sono soggetti a tariffa.

2. I servizi autoritativi non elencati non sono soggetti a tariffa.

Allegato 2: Tariffa delle tasse del Consiglio di Governo

1. Le seguenti tariffe sono indicate in punti tariffari (PT). L'importo in franchi si calcola moltiplicando il valore indicato nell'articolo 4. Per le tariffe basate sul tempo, si applica l'articolo 7.

1. Atti amministrativi nell'ambito del diritto privato

1.1 **\* Disposizioni riguardanti i rapporti giuridici tra privati e enti pubblici nonché tra concessionari e terzi: da 100 a 1000 PT

1.2 **\* Atti del consiglio governativo ai sensi dell'articolo 9 della legge del 28 maggio 1911 concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG CC)[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_1269813_2_7_c): da 100 a 2000 PT

2. Atti amministrativi nell'ambito del diritto pubblico

2.1 **\* Concessione del diritto di esproprio: da 300 a 3000 PT

2.2 **\* Disposizioni in materia fiscale: da 50 a 2000 PT

2.3 Rifiuto di petizioni di responsabilità statale infondate: da 100 a 500 PT

2.4 Determinazione del bilancio preventivo e del tasso di imposta dei comuni: in base al tempo impiegato

2.5 Esecuzioni sostitutive nel diritto urbanistico: in base al tempo impiegato

2.6 Elezione dei membri del consiglio di fondazione (per ogni affare elettorale): 100 PT

2.7 **\* Delibere ai sensi della WNG

2.7a **\* Concessione, rinnovo e modifica sostanziale delle concessioni per l'utilizzo delle forze idriche: da 1600 a 11'400 PT

2.7b **\* Concessione, rinnovo e modifica sostanziale delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua come acqua d'uso: da 350 a 11'400 PT

2.7c **\* Consenso al trasferimento delle concessioni: da 120 a 2300 PT

2.7d **\* Revoca delle concessioni: in base al tempo impiegato

2.8 **\* Delibere ai sensi del BRSG: in base al tempo impiegato

2.9 **\* Approvazioni tariffarie e determinazioni tariffarie ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)[[8]](#enumeration_itemtext_content_fn_1269827_2_8_c): da 700 a 3500 PT

1. Disposizioni Generali

Il Consiglio di Governo dispone una revisione periodica e un adeguamento delle tasse.

1. Disposizioni Generali

1. Le tasse di questo decreto sono stabilite principalmente in base ai punti imposta.

2. Il valore di un punto imposta è pari a un franco.

3. L'importo della tassa in franchi si calcola moltiplicando il numero dei punti imposta per il valore del punto imposta.

1. Disposizioni Generali

1. Questo decreto con i suoi allegati conosce tre tipi di tariffe. La tariffa

a) viene stabilita con un importo fisso (tariffa fissa);

b) deve essere stabilita entro un limite superiore e inferiore (tariffa quadro);

c) si basa sul tempo impiegato (tariffa a tempo).

1. Disposizioni Generali

1. Le Tariffe si Determinano In Base ai Tariffari Parametrizzati

a) all'impegno complessivo,

b) all'importanza dell'attività per i soggetti tenuti al pagamento delle tariffe e al loro interesse nella prestazione, e

c) alla capacità economica dei soggetti tenuti al pagamento delle tariffe.

1. Disposizioni Generali

1. La tariffa in base al tempo impiegato corrisponde all'impegno richiesto per l'attività concreta svolta dai dipendenti dell'amministrazione cantonale

a **\*** delle classi salariali da 1 a 11, 70 punti tariffari all'ora,

b **\*** delle classi salariali da 12 a 17, 90 punti tariffari all'ora,

c **\*** delle classi salariali da 18 a 23, 120 punti tariffari all'ora,

d **\*** delle classi salariali da 24 a 30, 170 punti tariffari all'ora.

2. Essa corrisponde a una copertura completa dei costi medi per l'intera amministrazione. Negli allegati può essere previsto un tariffario ridotto in base al tempo impiegato per specifici servizi.

3. Determinante è l'impegno impiegato dai dipendenti dell'amministrazione cantonale fino alla presentazione della richiesta al consiglio governativo.

1. Disposizioni Generali

Per transazioni particolarmente complesse può essere addebitata una tariffa fino al doppio dell'importo del criterio di un tariffario fisso o del limite massimo del tariffario quadro.

1. Disposizioni Generali

1. Le tariffe stabilite in questo decreto e nei suoi allegati comprendono i costi amministrativi normalmente sostenuti per i servizi, come le spese per il personale, lo spazio, il materiale, le attrezzature e le macchine, nonché i costi postali e telefonici.

1. Disposizioni Generali

1. Prestazioni speciali ai sensi dell'Articolo 69 paragrafo 4 FLG, che vengono calcolate separatamente, comprendono in particolare esami, perizie e simili, nonché spese straordinarie per costi, materiali e attrezzature.

1. Disposizioni Generali

1. La tariffa forfettaria comprende anche le spese per i rapporti complementari.

2. Se si applica la tariffa basata sul tempo impiegato, le spese per i rapporti complementari vengono anch'esse calcolate su base temporale e aggiunte.

3. Nei contratti quadro, i rapporti complementari devono essere adeguatamente considerati entro il quadro fissato.

4. Rimangono riservate particolari operazioni complesse ai sensi dell'articolo 8.

1. Disposizioni Generali

Su richiesta, in casi individuali, si può rinunciare in tutto o in parte alla riscossione delle tasse, se gli obbligati dimostrano di essere indigenti.

L'organo competente per disporre tale misura è la direzione competente del Consiglio di Stato o la Cancelleria di Stato, che riscuote le tasse, oppure l'ufficio competente in materia finanziaria designato dalla direzione o dalla Cancelleria di Stato.

Tariffe nel procedimento amministrativo

1. Se un procedimento amministrativo diventa privo di oggetto o si conclude mediante conciliazione o ritiro della domanda, la tassa può essere adeguatamente ridotta o vi si può rinunciare completamente.

2. Le tasse per i servizi particolari ai sensi dell'articolo 10 restano generalmente dovute.

Tariffe nei procedimenti amministrativi

1. Per l'esame di una domanda di revisione è prevista una tassa da 100 a 400 punti di imposta, qualora venga accertata l'assenza di motivi di revisione.

Tariffe nel procedimento amministrativo

1. La tassa per la collaborazione delle autorità cantonali nelle valutazioni di impatto ambientale è calcolata in base al tempo impiegato.

Tariffe nel procedimento contenzioso amministrativo

1. Per le decisioni in materia di giustizia amministrativa viene addebitata una tassa forfettaria da 200 a 6000 punti tariffari.

2. Per le decisioni relative a ordinanze interlocutorie viene addebitata una tassa forfettaria da 100 a 1000 punti tariffari.

Tariffe nel procedimento di giustizia amministrativa

1. Per un'udienza istruttoria o un sopralluogo viene addebitata una tassa aggiuntiva tra 150 e 600 punti tariffari.

2. La tassa forfettaria complessiva può essere aumentata in modo ragionevole se più parti presentano ricorso congiuntamente.

Tariffe nel procedimento di giustizia amministrativa

1. Qualora un reclamo non venga preso in considerazione, o se un procedimento diventa privo di oggetto o si conclude per accordo, rinuncia o assoggettamento, la tassa può essere adeguatamente ridotta oppure può essere completamente rinunciata.

2. Le tasse per servizi speciali conformemente all'Articolo 10 rimangono di norma dovute.

3. Se in una singola decisione vengono valutati più reclami, la tassa forfettaria per i singoli ricorrenti può essere adeguatamente ridotta.

**Tasse nei Procedimenti di Giustizia Amministrativa**

1. Per il trattamento di una domanda di revisione viene addebitata una tassa da 100 a 500 punti tassa, qualora sia constatata l'assenza di motivi di revisione.

2. Il procedimento di chiarimento o correzione è esente da tasse.

Altri Oneri

1. Per i seguenti servizi si applicano le tariffe delle tasse dell'ufficio esecutivo della rispettiva amministrazione cantonale

a Fotocopie,

b Autenticazione delle firme,

c Certificati di esecutività,

d L'accesso a documenti ufficiali ai sensi dell'articolo 30 della legge del 2 novembre 1993 sull'informazione della popolazione (Legge sull'informazione),

e L'accesso al registro delle raccolte di dati,

f Informazioni e accesso ai dati ai sensi dell'articolo 21 della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (Legge sulla protezione dei dati),

g Disposizioni ai sensi degli articoli 23 e 24 della Legge sulla protezione dei dati, se emesse dall'amministrazione cantonale.

Altre Tasse

1. Se un'indagine di vigilanza accerta condizioni illegali o irregolari, di norma la persona, l'ente o l'istituzione a cui era rivolta l'indagine è tenuta a sostenere le spese in base ai risultati dell'indagine.

2. Le indagini di vigilanza sono fatturate in base al tempo impiegato.

Disposizioni finali

1. Il Decreto del 4 settembre 1974 sulla produzione e il commercio all'ingrosso di medicinali è modificato come segue

Disposizioni finali

Il Decreto del 18 gennaio 1993 relativo alle spese del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato è abrogato.

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