1. Disposizioni Generali
Statutory Text (5 Provisions)
1. I guardaboschi e gli operai forestali assunti a ore sono obbligatoriamente iscritti alla cassa assicurativa dell'amministrazione statale del canton Berna, se il loro grado di occupazione è di almeno il 33,3 percento. Essi sono assegnati, secondo le disposizioni del decreto relativo alla cassa assicurativa, alle seguenti sezioni
a alla previdenza pensionistica, se il grado di occupazione è del 50 percento o superiore;
b alla cassa risparmio, se il grado di occupazione è inferiore al 50 percento.
1. Il salario annuo computabile ai sensi dell'articolo 14 del decreto relativo alla cassa di assicurazione[2] viene stabilito sulla base della retribuzione soggetta a contributi AVS dei due anni precedenti e comunicato all'Ufficio Forestale Distrettuale dalla cassa di assicurazione. La retribuzione media della quarta classe di stipendio corrisponde a un impiego a tempo pieno.
1. I contributi dei guardaboschi e dei lavoratori forestali a salario orario alla cassa di assicurazione vengono detratti dalla retribuzione e accreditati mensilmente alla cassa di assicurazione. L'ufficio forestale distrettuale redige mensilmente un elenco nominale dei contributi ricevuti. Gli elenchi vengono inviati alla cassa di assicurazione attraverso le vie ufficiali.
1. I precedenti membri della Cassa di Risparmio sono assegnati, ai sensi dell'Articolo 1 di questo regolamento, ai dipartimenti Assicurazione previdenziale o Cassa di Risparmio.
Questa regolamentazione entra in vigore il 1° gennaio 1982. A tale data, tutte le disposizioni di altre deliberazioni che sono in contrasto con essa sono abrogate, in particolare il regolamento del 19 gennaio 1968.