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153.31 FLRGLPFG CH-BE

Stipendio nonché indennità familiari e di assistenza (FLRG)

15 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Provisions)

Disposizioni di diritto di servizio

1. Lo stipendio dei membri del Consiglio di Governo corrisponde al 115 percento del massimo della classe salariale più alta applicabile al personale cantonale.

2. I membri del Consiglio di Governo hanno diritto a indennità familiari e di assistenza in conformità alle disposizioni applicabili al personale cantonale.

3. Per il resto si applica, in quanto compatibile, la normativa generale del personale.

Disposizioni transitorie della modifica del 07.09.2021

Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung wiedergewählten Mitglieder des Regierungsrates bleibt das bisherige Recht unter Vorbehalt von Absatz 2 anwendbar bis 31. Mai 2026.

In Abweichung von Artikel 11 des bisherigen Rechts werden zur Berechnung von Rentenkürzungen auch Erwerbseinkommen berücksichtigt, die das ausgeschiedene Mitglied des Regierungsrates nach Vollendung des 60. Altersjahrs erzielt, wobei Artikel 11a sinngemäss Anwendung findet.

Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung bereits ausgeschiedenen Mitglieder des Regierungsrates bleibt das bisherige Recht anwendbar.

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1. **Disposizioni transitorie per i membri riconfermati del Consiglio di Governo**

Gli articoli di legge previsti dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore di questa modifica rimangono applicabili ai membri riconfermati del Consiglio di Governo, con la riserva di quanto previsto dal comma 2, fino al 31 maggio 2026.

In deroga all'articolo 11 della legislazione vigente, per il calcolo delle riduzioni della pensione si terranno in considerazione anche i redditi da lavoro percepiti dal membro uscito del Consiglio di Governo dopo aver compiuto il sessantesimo anno di età, mentre l'articolo 11a si applicherà di conseguenza.

Per i membri del Consiglio di Governo già usciti al momento dell'entrata in vigore di questa modifica, la legislazione vigente rimane applicabile.

Disposizioni sul diritto di servizio

1. I membri del consiglio di governo ricevono, come compenso per gli obblighi finanziari e le spese particolari nel settore privato derivanti dal loro incarico, un'indennità personale per le spese di 8000 franchi all'anno.

2. Il Gran Consiglio può adeguare l'importo stabilito al paragrafo 1 in base all'inflazione.

Disposizioni di diritto di servizio

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio di Governo riceve un'indennità di 6000 franchi all'anno.

2. Il Gran Consiglio può adeguare l'importo stabilito al paragrafo 1 all'inflazione.

Disposizioni di diritto di servizio

Spese Sostenute a Cause di Servizio

Articolo 1

Le spese sostenute a causa di servizio sono rimborsate ai membri del Consiglio di Governo dal Cantone.

Articolo 2

Inoltre, il Consiglio di Governo disciplina tramite regolamento i dettagli del rimborso delle spese e il diritto all'utilizzo delle infrastrutture cantonali per scopi di servizio.

Previdenza Professionale

1. La Cassa Pensioni del Cantone di Berna (BPK) assicura i membri del Consiglio di Governo contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte.

2. Salvo disposizioni speciali indicate di seguito, ai membri del Consiglio di Governo si applicano le stesse disposizioni previste per il resto del personale cantonale assicurato presso la BPK.

Prestazioni finanziarie dopo la cessazione dall'incarico

1. Uscendo dalla carica, i membri del Consiglio di Governo hanno diritto a

a. Continuazione del pagamento dello stipendio,

b. Continuazione del pagamento delle indennità familiari e di assistenza, a condizione che siano soddisfatti i requisiti secondo le disposizioni applicabili al personale cantonale,

c. Copertura assicurativa secondo l'articolo 7c.

2-3

...

4. Le disposizioni del diritto del personale relative al pagamento dello stipendio e delle indennità familiari e di assistenza continuano ad applicarsi mutatis mutandis anche dopo l'uscita dalla carica.

Prestazioni finanziarie dopo la cessazione dall'incarico

1. L'importo dello stipendio continuato è pari al 65 percento dello stipendio secondo l'articolo 1 paragrafo 1 al momento dell'uscita dall'incarico.

2. Le indennità familiari e di assistenza sono calcolate su un grado di occupazione del 100 percento.

Prestazioni finanziarie dopo la cessazione dall'incarico

1. Il diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio, così come il diritto alla continuazione del pagamento delle indennità familiari e di assistenza, sorge nel primo mese successivo alla cessazione dall'incarico.

2. Esso si estingue al più tardi 36 mesi dopo la sua insorgenza.

3. Termina anticipatamente alla fine del mese in cui

a) il membro uscente del Consiglio di Governo raggiunge l'età pensionabile ordinaria regolamentare della BPK,

b) il membro uscente del Consiglio di Governo ha diritto a una pensione intera a causa di un'invalidità,

c) il membro uscente del Consiglio di Governo muore; restano riservate le disposizioni relative alla continuazione del pagamento dello stipendio per i familiari (Art. 67 della Legge sul personale del 16 settembre 2004 [PG][[1]](#enumeration_itemtext_content_fn_2159433_2_1_c)).

Prestazioni finanziarie dopo la cessazione dall'incarico

1. Durante il periodo di proseguimento del versamento dello stipendio, il membro uscente del Consiglio di Governo rimane assicurato presso la BPK contro le conseguenze economiche della vecchiaia, invalidità e morte.

2. Lo stipendio determinante ai fini dell'assicurazione corrisponde allo stipendio continuato a essere pagato ai sensi dell'articolo 7a paragrafo 1.

3. Il Cantone eroga al membro uscente del Consiglio di Governo, durante il periodo di proseguimento del versamento dello stipendio, prestazioni integrative per mantenere la copertura assicurativa in materia di previdenza professionale, il cui ammontare

a) è determinato dal regolamento previdenziale della BPK,

b) non deve superare la somma totale di tutti i contributi di risparmio e rischio sulla differenza tra lo stipendio ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 al momento dell'uscita dall'incarico e lo stipendio continuato a essere pagato ai sensi dell'articolo 7a paragrafo 1.

Prestazioni finanziarie dopo la cessazione dall'incarico

1. Se il membro uscente del Consiglio di Governo percepisce un reddito da lavoro, sostituzione di reddito o pensione che, insieme allo stipendio continuato, supera lo stipendio previsto all'articolo 1 comma 1, lo stipendio continuato sarà ridotto dell'importo eccedente.

2. Le prestazioni complementari per il mantenimento della copertura assicurativa secondo il diritto previdenziale professionale, ai sensi dell'articolo 7c comma 3, vengono adeguate nel caso in cui il membro uscente del Consiglio di Governo percepisca un reddito che supera l'importo minimo determinante per l'obbligo assicurativo secondo la legislazione sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3. Se il membro uscente del Consiglio di Governo riceve assegni familiari o di assistenza, i suddetti assegni continuati saranno ridotti degli importi corrispondenti.

Prestazioni finanziarie dopo la cessazione della carica

1. Il membro dimissionario del consiglio di governo comunica annualmente per iscritto all'ufficio competente della cancelleria di stato il reddito da lavoro, il reddito sostitutivo e il reddito da pensione ottenuti.

2. L'ufficio competente della cancelleria di stato può richiedere al membro dimissionario del consiglio di governo informazioni aggiuntive e documenti.

3. La riduzione avviene tramite recupero o compensazione con prestazioni future.

Disposizioni Transitorie e Finali

Le disposizioni speciali in materia di previdenza si applicano a tutte le pretese che sorgono dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Per le prestazioni previdenziali già concesse continua ad applicarsi la normativa precedente.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I seguenti decreti sono modificati

1. Legge del 5 novembre 1992 sul diritto del pubblico impiego (Legge sul personale, LP[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_2159436_2_2_c))

2. Legge del 30 giugno 1993 sulla Cassa pensioni del Canton Berna (LCPCB[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_2159437_2_3_c))

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questa legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.

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