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153.012.1 PAVOTSRTI CH-BE

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (PAV)

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (14)

Art. 1 Regolamento sul rapporto di lavoro delle tirocinanti e dei tirocinanti (Regolamento dei Tirocinanti, RTI) - Ambito di applicazione Art. 2 Regolamento sul rapporto di lavoro degli stagisti (Regolamento degli Stagisti, PAV) - Nozione di Stage Art. 3 Regolamento relativo al rapporto di lavoro delle stagiste e degli stagisti (Regolamento degli stagisti, RSG) Art. 4 Regolamento sul rapporto di lavoro degli stagisti (Regolamento Stagisti, PAV) - Grado di impiego Art. 5 Ordinanza sul rapporto di lavoro delle praticanti e dei praticanti (Ordinanza sulle praticanti, OP) - Durata Art. 6 Regolamento sul rapporto di lavoro delle tirocinanti e dei tirocinanti (Regolamento sui Tirocini, PAV) - Stipendio annuale Art. 7 Regolamento sul rapporto di lavoro delle tirocinanti e dei tirocinanti (Regolamento dei Tirocinanti, PAV) Art. 8 Regolamento sul rapporto di lavoro dei tirocinanti (Regolamento Tirocinanti, PAV) - Diritto alle ferie Art. 9 Regolamento relativo al rapporto di lavoro delle tirocinanti e dei tirocinanti (Regolamento dei tirocinanti, PAV) Art. 10 Regolamento sul rapporto di lavoro delle tirocinanti e dei tirocinanti (Regolamento dei tirocinanti, PAV) Art. 11 Ordinanza sul rapporto di lavoro degli stagisti (Ordinanza sugli Stagisti, OS) - Finanziamento dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni Art. 12 Regolamento sul rapporto di lavoro delle tirocinanti e dei tirocinanti (Regolamento sui Tirocinanti, PAV) Art. 13 Regolamento sul Rapporto di Lavoro dei Tirocinanti (Regolamento dei Tirocinanti, PAV) Art. 14 Regolamento sul rapporto di lavoro dei tirocinanti (Regolamento dei Tirocinanti, RT) - Entrata in vigore

Testo normativo (14 Articoli)

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo regolamento disciplina il rapporto di impiego degli stagisti del livello secondario II, del livello terziario, dello stage linguistico e della rete di tirocinio (Art. 9), impiegati in un'unità organizzativa dell'amministrazione cantonale o di un'istituzione accademica sottoposta alla legislazione sul personale.

2. In quanto non sia possibile ricavare una regolamentazione da questo regolamento, si applica la legislazione sul personale.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Si considera tirocinio l'introduzione accompagnata alla vita professionale quotidiana, durante la quale le tirocinanti e i tirocinanti possono acquisire o approfondire capacità professionali in un ambiente di apprendimento prima, durante o dopo la formazione. I tirocini servono alla formazione, per mettere in pratica le conoscenze teoricamente acquisite e per accumulare esperienza professionale o ampliare le loro competenze linguistiche nell'altra lingua ufficiale.

2. Le tirocinanti e i tirocinanti possono svolgere autonomamente compiti durante il loro tirocinio, ma sono accompagnati, formati e supportati.

3. Per ogni tirocinio deve essere stabilito un accordo sugli obiettivi.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Si distinguono i seguenti tipi di tirocini

a) il tirocinio a livello terziario con i tirocini pre-universitari e i tirocini durante o dopo il completamento a livello terziario,

b) il tirocinio durante la formazione a livello secondario II come parte integrante della formazione e requisito per il completamento,

c) il tirocinio pre-formazione a livello secondario II per la preparazione a una formazione futura,

d) la rete di tirocini per i diplomati della formazione cantonale e delle università che, dopo il completamento, sono senza lavoro o frequentano la scuola di maturità professionale (BM II),

e) il tirocinio linguistico per l'ampliamento delle competenze linguistiche nella altra lingua ufficiale per le persone che non hanno un rapporto contrattuale con il Cantone di Berna.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Il grado di occupazione è

a) di regola almeno il 50 percento,

b) per tirocinanti nella rete di tirocinio almeno il 20 percento.

2. In casi eccezionali motivati, l'autorità di assunzione può stabilire una regolamentazione diversa.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. La durata dello stage

a) è in genere compresa tra due e dodici mesi,

b) per i diplomati senza occupazione dell'amministrazione cantonale e delle università nella rete di tirocini (Art. 9) è di regola quattro mesi, ma non oltre la fine dell'anno solare di riferimento (31 dicembre),

c) per i diplomati dell'amministrazione cantonale e delle università nella rete di tirocini (Art. 9), che dopo il diploma frequentano la scuola di maturità professionale (BM II), è in genere di dodici mesi, ma non oltre la fine dell'anno scolastico di riferimento (31 luglio).

2. In casi eccezionali documentati, l'autorità di nomina può stabilire una regolamentazione diversa da quella indicata al comma 1 lettera a.

3. Restano salve le disposizioni speciali di legge.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente lo stipendio delle praticanti e dei praticanti.

2. Il Consiglio di Stato può adeguare lo stipendio al costo della vita.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, alle praticanti e ai praticanti viene corrisposto il salario per un massimo di un mese, sempre che il contratto di praticantato sia stato stipulato per più di un mese o che il rapporto di lavoro sia durato più di un mese.

2. Per le praticanti e i praticanti a livello di istruzione secondaria II, il salario in caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio è disciplinato dall'articolo 52b del Regolamento del Personale del 18 maggio 2005 (PV).

3. L'articolo 55 PV non è applicabile.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Il diritto alle ferie delle tirocinanti e dei tirocinanti è disciplinato dall'articolo 144, comma 2 PV.

2. Il diritto alle ferie delle tirocinanti e dei tirocinanti del livello secondario II è disciplinato dall'articolo 144, comma 3 PV.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. L'ufficio del personale è responsabile di

a. l'assunzione delle tirocinanti e dei tirocinanti nella rete di tirocinio,

b. l'assegnazione dei posti di tirocinio nelle unità organizzative.

2. La posizione designata dall'unità organizzativa concede alle tirocinanti e ai tirocinanti nella rete di tirocinio un congedo retribuito di breve durata nella misura necessaria per la ricerca di un nuovo impiego e per formazioni specifiche per il settore, fino a un massimo di tre mezze giornate lavorative a settimana in base al grado di occupazione.

3. Se la tirocinante o il tirocinante accetta un nuovo impiego prima della scadenza della durata del tirocinio concordata,

a. il tirocinio termina previa comunicazione scritta al momento dell'assunzione della nuova posizione,

b. la posizione designata dall'unità organizzativa informa immediatamente l'ufficio del personale della cessazione del tirocinio.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. L'assunzione di tirocinanti avviene al di fuori del piano del personale.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Il Cantone si fa carico dell'intero premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali, l'assicurazione contro gli infortuni non professionali e l'assicurazione integrativa LAA per le tirocinanti e i tirocinanti.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. I rapporti di lavoro degli stagisti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno proseguiti secondo il nuovo diritto.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. L'ordinanza del 3 settembre 2008 relativa al rapporto di lavoro delle tirocinanti e dei tirocinanti (Ordinanza sui Tirocini, OTI) è abrogata.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

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