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Generale (OSDV)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (28)

Art. 1 Ordinanza sull'organizzazione e la direzione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli affari interni e della giustizia (OSDV) - Oggetto Art. 2 Ordinanza sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 2a Regolamento sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 3 Ordinanza sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 4 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli affari interni e della giustizia (OSDV) Art. 5 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione per gli affari interni e la giustizia (OSDV) Art. 7 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) - Decisioni, diritto di voto, verbale Art. 8 Regolamento sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia (OSDV) - Delibera circolare Art. 9 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione dell'Interno e della Giustizia (OSDV) Art. 9a Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 10 Regolamento sull'organizzazione e sulla gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 11 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 12 Regolamento sull'organizzazione e sul controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e Giustizia (RAIDG) Art. 13 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione dell'interno e della giustizia (OSDV) Art. 14 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione dell'interno e della giustizia (OSDV) Art. 15 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) - Autorizzazioni di spesa Art. 16 Regolamento sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia (OSDV) Art. 17 Ordinanza sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione dell'Interno e della Giustizia (OSDV) Art. 18 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 18a Regolamento sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) - Organizzazione Art. 18b Regolamento sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Interni e della Giustizia (OSDV) - Aspetti finanziari Art. 19 Ordinanza sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli affari interni e della giustizia (OSDV) Art. 20 Regolamento sull'Organizzazione e la Gestione dell'Amministrazione Decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) - Personale Art. 21 Regolamento sull'organizzazione e il controllo dell'amministrazione decentrata della Direzione dell'interno e della giustizia (OSDV) Art. 22 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione per gli affari interni e la giustizia (OSDV) - Informatica Art. 23 Ordinanza sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione degli Interni e della Giustizia (OSDV) - Infrastruttura e Logistica Art. 25 Regolamento sull'Organizzazione e il Controllo dell'Amministrazione Decentrata della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (OSDV) Art. 26 Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'amministrazione decentrata della Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia (OSDV)

Testo normativo (28 Articoli)

Generale

**Questa regolamentazione disciplina l'organizzazione e la gestione decentrata dell'amministrazione della Direzione dell'Interno e della Giustizia.**

Essa stabilisce i diritti e i doveri delle direzioni degli uffici di esecuzione e fallimento, delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB), nonché dei prefetti da una parte e della Direzione dell'Interno e della Giustizia dall'altra, nel reciproco traffico d'affari secondo il modello della Nuova Gestione Amministrativa.

Essa stabilisce i diritti e i doveri del direttrice o del direttore dell'ufficio cantonale del registro fondiario e della Direzione dell'Interno e della Giustizia nel reciproco traffico d'affari secondo il modello della Nuova Gestione Amministrativa.

Generale

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di diritto del personale, di diritto finanziario e dall'articolo 3, le direzioni aziendali sono responsabili, nel loro ambito di competenza, di tutte le operazioni che non sono assegnate ad altri organi. Impiegano in modo ottimale le risorse che sono a loro disposizione in base agli accordi di rendimento.

2. Alle direzioni aziendali spetta in particolare l'assegnazione adeguata delle risorse finanziarie e di personale alle singole unità.

3. Le direzioni aziendali supportano l'ufficio legale nella redazione delle leggi.

Generale

1. Gli uffici del registro fondiario si suddividono nell'ufficio cantonale del registro fondiario con uffici del registro fondiario regionali. L'ufficio cantonale del registro fondiario è diretto da una responsabile o un responsabile e dispone di un ufficio di supporto nonché del settore competente per il notariato.

2. La responsabile o il responsabile è incaricato della rappresentanza e del contatto verso l'esterno. A loro spetta in particolare l'assegnazione adeguata delle risorse finanziarie e del personale alle singole unità.

3. L'ufficio cantonale del registro fondiario supporta l'ufficio legale nella legislazione. Per il resto, l'organizzazione e le competenze delle singole unità si conformano al regolamento interno degli uffici.

Generale

1. La Direzione dell'Interno e della Giustizia gestisce gli uffici di esecuzione e fallimenti nonché l'ufficio del registro fondiario cantonale allo stesso modo degli uffici dell'amministrazione centrale. Per questi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del Regolamento del 18 ottobre 1995 sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'Interno e della Giustizia (Regolamento di Organizzazione DIJ, OrV DIJ)[[7]].

2. La Direzione dell'Interno e della Giustizia dirige gli uffici di cui al comma 1 nonché gli uffici dei governatori e delle KESB tramite accordi di prestazione.

3. I compiti di sorveglianza e ispezione imposti dal diritto federale ai cantoni nei confronti degli uffici di esecuzione e fallimenti nonché degli uffici del registro fondiario sono svolti dalla Direzione dell'Interno e della Giustizia tramite l'accordo di prestazione di cui al comma 2.

4. I compiti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti da parte della Direzione dell'Interno e della Giustizia dalla direttrice o dal direttore. Egli o ella può delegarli. Da parte degli uffici di cui al comma 1, i compiti sono svolti dal presidente o dalla presidente del comitato esecutivo o da un sostituto, rispettivamente dal capo o dalla capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale.

Organizzazione

1. La direzione degli uffici di esecuzione e fallimento è composta dai capi degli uffici regionali. Se un ufficio è diretto da più persone, solo una di esse può essere membro ordinario della direzione.

2. Per i membri ordinari della direzione degli uffici di esecuzione e fallimento, la direzione nomina membri supplenti. Questi devono essere confermati dalla Direzione degli affari interni e della giustizia.

2a. La direzione dell'ufficio cantonale del registro fondiario è composta dal capo dell'ufficio cantonale del registro fondiario, dai gestori del registro fondiario che partecipano alla direzione, dal capo del personale e dall'ispettore notarile. I compiti e le competenze così come l'organizzazione della direzione sono stabiliti dal regolamento d'ufficio. Un verbale dei risultati deve essere redatto per le riunioni.

3. ...

4. Per le direzioni delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) e dei prefetti governativi si applicano gli articoli 6 RStG e 16 KESG.

5. Le direzioni possono convocare ulteriori persone con voto consultivo.

Organizzazione

1. Ogni direzione è guidata da una presidente o un presidente.

2. La Direzione degli Interni e della Giustizia nomina la presidente o il presidente, nonché la vicepresidente o il vicepresidente della direzione degli Uffici d'esecuzione e fallimento, per un mandato di due anni. La rielezione è possibile. La direzione ha il diritto di proposta.

2a

La responsabile o il responsabile dell'ufficio cantonale del registro fondiario è la presidente o il presidente della direzione dell'ufficio cantonale del registro fondiario.

3. Per la presidenza della direzione della KESB e la presidenza della direzione delle prefette e dei prefetti governativi si applicano l'articolo 17 KESG rispettivamente l'articolo 6a RStG.

4. La o il presidente è, salvo diversa regolamentazione, responsabile della rappresentanza e del contatto esterno.

Organizzazione

1. Le direzioni della KESB e dei governatori sono valide se sono presenti otto membri. I loro comitati sono validi se sono presenti due terzi dei membri.

2. La direzione degli uffici di esecuzione e fallimento è valida se sono presenti quattro membri o sostituti.

3. I membri delle direzioni e dei comitati hanno ciascuno un voto. In caso di parità di voti, decide la presidente o il presidente con voto decisivo.

4. Delle riunioni deve essere redatto un verbale dei risultati.

Organizzazione

1\. In caso di urgenza o per affari di carattere puramente tecnico o di routine, le direzioni aziendali ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, e i comitati possono adottare decisioni tramite circolazione scritta. L'articolo 7 si applica per analogia.

Compiti

1. Le direzioni aziendali così come la direttrice o il direttore dell'ufficio cantonale del registro fondiario sono in particolare responsabili per

a la conclusione e il rispetto dell'accordo di prestazione,

b la gestione e il funzionamento legittimo del gruppo di prodotti,

c la distribuzione delle risorse all'interno del gruppo di prodotti,

d la direzione personale, tecnica e organizzativa all'interno del gruppo di prodotti,

e il reporting,

f * lo sviluppo del personale e la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori,

g il supporto dell'amministrazione centrale, dei tribunali e della procura, se necessario.

2. Possono emanare direttive nel loro ambito di competenza.

3. La delimitazione dettagliata dei compiti e della responsabilità correlata nei singoli gruppi di prodotti è regolata dalla Direzione dell'interno e della giustizia in accordo con le direzioni aziendali attraverso regolamenti e nei rispettivi accordi di prestazione.

4. Il comma 3 si applica mutatis mutandis alla direttrice o al direttore dell'ufficio cantonale del registro fondiario, che adotta le disposizioni corrispondenti nel regolamento dell'ufficio.

Compiti

1. L'ufficio del registro fondiario cantonale gestisce il notariato e prepara la legislazione in questo ambito.

2. Nell'ambito della sorveglianza notarile, il settore competente per il notariato è indipendente sotto il profilo tecnico.

Compiti

1. I comitati di gestione delle KESB e degli esecutivi sono in particolare responsabili di

a. la preparazione di tutti gli affari della direzione, in particolare dell'accordo di prestazione, del budget del gruppo di prodotti, del piano di compiti e finanziamenti, della redazione dei rapporti e dell'allocazione delle risorse alle singole autorità,

b. il coordinamento tra le autorità e tra queste e l'amministrazione cantonale restante,

c. la comunicazione di feedback e questioni delle autorità al Consiglio di Stato e alle direzioni,

d. la presentazione di pareri in procedure di co-relazione e consultazione che riguardano l'ambito di competenza delle rispettive autorità,

e. l'organizzazione e la realizzazione di eventi formativi e di aggiornamento per i dipendenti, salvo diversa previsione della legislazione.

Compiti - Personale

1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 2, sono competenti per la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro

a. * i comitati di gestione per il personale della KESB e dei prefetti,

b. * la direzione degli uffici di esecuzione e fallimento per il personale degli uffici di esecuzione e fallimento,

c. * il capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale per il personale dell'ufficio di supporto e per il personale del settore responsabile del notariato,

d. * i gestori del registro fondiario in posizione di direzione per i rispettivi collaboratori, previo consenso del capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale.

2. ...

3. Le autorità di assunzione impiegano il personale in modo ottimale e in particolare tenendo conto dei picchi di carico nelle singole unità organizzative.

Compiti - Personale

1. Fatte salve disposizioni contrarie nell'accordo di prestazione, la direzione degli uffici di esecuzione e fallimento, la capo o il capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale, nonché i comitati direttivi delle KESB e delle prefetture sono autorizzati a concedere le seguenti approvazioni in materia di personale

a) * Determinazione del luogo effettivo di svolgimento della prestazione lavorativa (Art. 8 cpv. 2 del Regolamento del personale del 18 maggio 2005 [PV][[8]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940897_2_8_c)),

b) Concessione di congedo retribuito per una cura balneare o di riposo prescritta da un medico (Art. 59 PV),

c) Conversione del premio di fedeltà in remunerazione (Art. 99 cpv. 1 PV),

d) Autorizzazione all'uso di veicoli a motore privati per fini di servizio (Art. 113 cpv. 1 PV),

e) Ordinare una deroga al quadro di orario di lavoro ordinario (Art. 125 PV) e al modello di orario di lavoro annuale (Art. 128 cpv. 1 e 2 PV),

f) Concessione di congedo non retribuito nonché congedo per la partecipazione a eventi esterni di aggiornamento professionale (Art. 157 cpv. 1 nonché Art. 175 cpv. 2 lett. b PV).

2. Gli enti competenti possono trasferire i poteri di cui al capoverso 1 lettere d ad f, in generale o in singoli casi, a persone con compiti dirigenziali nelle unità organizzative regionali.

3. Le approvazioni in materia di personale, che il PV assegna ai capi ufficio, rientrano nella competenza delle capi o dei capi delle unità organizzative regionali o della capo o del capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale. Questi ultimi possono delegare tali poteri in generale o in singoli casi a persone con compiti dirigenziali.

4. Se è coinvolto un membro della direzione generale o la capo o il capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale, l'autorizzazione in materia di personale secondo i capoversi 1 e 3 viene concessa

a) * dall'Ufficio cantonale della gioventù (KJA) per i membri della direzione generale delle KESB,

b) * dalla Direzione degli Interni e della Giustizia per il presidente o la presidente delle altre direzioni generali nonché per la capo o il capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale,

c) * dal presidente o dalla presidente della direzione generale per gli altri membri delle altre direzioni generali.

Compiti - Personale

1. Il Direttore o la Direttrice tiene una riunione annuale con i Delegati del Governo.

1a

Egli o ella conduce il colloquio di valutazione con il Presidente o la Presidente della Direzione degli Uffici di Esecuzione e Fallimenti, nonché con il Responsabile o la Responsabile dell'Ufficio Cantonale del Registro Fondiario.

2. Il Responsabile o la Responsabile del KJA, oppure una persona da lui o lei designata, conduce il colloquio di valutazione con i Presidenti delle KESB.

3. ...

4. Il Presidente o la Presidente della Direzione degli Uffici di Esecuzione e Fallimenti conduce il colloquio di valutazione con i membri ordinari della Direzione.

5. Il Responsabile o la Responsabile dell'Ufficio Cantonale del Registro Fondiario conduce il colloquio di valutazione con i Dirigenti dei Registri Fondiari, il Responsabile o la Responsabile del personale e l'Ispettore o l'Ispettrice delle Notarie. Il Responsabile o la Responsabile del personale e l'Ispettore o l'Ispettrice delle Notarie conducono il colloquio di valutazione rispettivamente con i loro collaboratori e collaboratrici.

Compiti - Finanze

Le direzioni aziendali, così come la responsabile o il responsabile dell'ufficio del registro fondiario cantonale, sono responsabili dell'attuazione dei processi statali complessivi nel loro ambito.

Le direzioni aziendali, così come la responsabile o il responsabile dell'ufficio del registro fondiario cantonale, sono in particolare responsabili della creazione, gestione e rispetto del loro budget globale e adottano misure appropriate in caso di scostamenti. Assegnano a ciascun settore i mezzi necessari e possibili. Svolgono il controllo e presentano i rapporti richiesti.

Compiti - Finanze

1. Le direzioni degli uffici esecutivi e fallimentari, dell'APMA e dei governi distrettuali, nonché la direttrice o il direttore dell'ufficio cantonale del registro fondiario approvano le spese come segue, con possibilità per le direzioni dell'APMA e dei governi distrettuali di trasferire, in tutto o in parte, questa competenza di approvazione al loro comitato

a nuove spese una tantum fino a 200.000 franchi,

b nuove spese ricorrenti fino a 50.000 franchi,

c spese vincolate una tantum fino a 500.000 franchi,

d spese vincolate ricorrenti fino a 100.000 franchi.

2. Le spese che superano i limiti indicati nel paragrafo 1 devono essere sottoposte all'organo competente per l'approvazione.

3. Le direzioni e i comitati, nonché la direttrice o il direttore dell'ufficio cantonale del registro fondiario, possono delegare i poteri conformemente al paragrafo 1 a singole persone con funzioni di leadership nelle regioni o nei circondari amministrativi, nonché alla capo dello staff o al capo dello staff, in generale o in casi specifici. Tali deleghe devono essere portate a conoscenza della Direzione degli affari interni e della giustizia.

Compiti - Informatica

1. Le direzioni aziendali, nonché la direttrice o il direttore dell'ufficio del registro fondiario cantonale, collaborano alla valutazione e alla definizione del bilancio delle applicazioni specialistiche necessarie.

2. Possono farsi consigliare su questi affari dal segretariato generale (SG DIJ) o delegare a quest'ultimo certi compiti tramite un accordo di prestazione.

3. Assegnano a ciascun settore i mezzi informatici necessari e possibili, gestiscono il controllo e presentano i rapporti richiesti.

**Compiti - Infrastruttura e Logistica**

Le direzioni aziendali nonché il/la responsabile dell'ufficio del registro fondiario cantonale sono responsabili dell'infrastruttura e della logistica nell'ambito delle risorse finanziarie approvate.

Le direzioni aziendali nonché i/le responsabili degli uffici del registro fondiario regionali sono rappresentati nelle rispettive commissioni operative. Si impegnano a favorire l'uso ottimale delle risorse spaziali e infrastrutturali disponibili.

Compiti - Regolamento Organizzativo e Funzionale

1. La direzione degli uffici d'esecuzione e fallimenti disciplina i dettagli riguardanti la loro composizione e attività in un regolamento interno.

1a

La responsabile o il responsabile dell'ufficio cantonale del registro fondiario disciplina i dettagli riguardanti la sua attività in un regolamento d'ufficio.

2. ...

3. La direzione degli affari interni e della giustizia approva il regolamento interno e il regolamento d'ufficio.

Compiti - Formazione

Le Direzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 4, possono prevedere corsi di formazione per il loro settore di competenza. Per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, nominano commissioni di formazione. Esse scelgono in particolare il presidio nonché il numero necessario di membri.

Devono emanare norme relative all'organizzazione della formazione, al materiale didattico da impartire, al gruppo di partecipanti, alla ripartizione dei costi e ad altri aspetti in un regolamento. I costi della formazione devono essere imputati a bilancio.

Compiti - Formazione

1. Per la compensazione delle referenti e dei referenti si applica per analogia l'articolo 10 del Regolamento del 20 dicembre 2006 sulla formazione delle ufficiali e degli ufficiali dei fallimenti e delle esecuzioni (AUV).

2. Per le tasse dei partecipanti si applicano per analogia gli articoli 9 e 10a AUV. I tassi devono essere adeguati alla durata del rispettivo corso.

3. Sui tassi secondo i paragrafi 1 e 2, nonché su tutte le altre questioni relative alla formazione, decide la rispettiva commissione di formazione.

**Competenza della Direzione dell'Interno e della Giustizia**

1. La Direzione degli Affari Interni e della Giustizia può emettere direttive generali o specifiche nei confronti delle direzioni degli uffici di esecuzione e fallimento e della KESB, nonché della direttrice o del direttore del registro fondiario cantonale, e disporre misure cautelative per eliminare situazioni illegali imminenti o accertate, oltre a tutelare significativi interessi pubblici o privati.

**Competenza della Direzione dell'Interno e della Giustizia**

1. La Direzione degli Interni e della Giustizia stabilisce i principi della sua strategia del personale. Questi devono essere specificati negli accordi di prestazione.

2. L'Ufficio Generale (UG) della DIJ è responsabile della gestione del personale e deve coordinarsi con le altre direzioni, in particolare con la Direzione delle Finanze, e con la Cancelleria dello Stato. Ciò è particolarmente valido per le assunzioni al di fuori della pianta organica di un gruppo di prodotti, per le nuove classificazioni di posti inclusi nella pianta organica, nonché in conformità con accordi specifici nell'accordo di prestazione.

3. L'UG della DIJ garantisce la comunicazione e l'attuazione uniforme delle direttive nel settore della gestione del personale.

4. È il punto di contatto per le direzioni aziendali e i comitati, nonché per il direttore o la direttrice dell'Ufficio del Registro Fondiario cantonale e li assiste in questioni legate al personale.

**Competenza della Direzione dell'Interno e della Giustizia**

1. L'Ufficio Giuridico dell'Amministrazione della Giustizia (GS DIJ) stabilisce per tutte le unità organizzative decentrate i principi nel campo della finanza e della contabilità. Emana direttive pertinenti ed è responsabile del corretto svolgimento delle operazioni finanziarie e contabili.

2. Coordina la redazione del bilancio, del piano delle attività e finanziario, del piano degli investimenti, della proiezione, del bilancio annuale nonché la gestione del controllo dei costi, delle prestazioni e dei ricavi. Emana direttive tecniche e garantisce la formazione specifica alla direzione in materia.

**Competenza della Direzione dell'Interno e della Giustizia**

1. La Direzione degli Affari Interni e della Giustizia stabilisce i principi della sua strategia ICT. Questa deve essere dettagliata negli accordi di prestazione.

2. L'ufficio dei servizi generali della DIJ è l'ente responsabile per le applicazioni specialistiche e aziendali della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia.

3. Si occupa delle mansioni ICT centrali e garantisce, insieme alle direzioni aziendali e alla o al responsabile dell'ufficio del catasto cantonale, la loro attuazione. Inoltre, si occupa della comunicazione, consulenza e gestione in questo settore specialistico.

**Competenza della Direzione dell'Interno e della Giustizia**

1. Il GS DIJ rappresenta e coordina gli interessi e le esigenze delle direzioni aziendali nonché della capo o del capo dell'ufficio del registro fondiario cantonale e dei comitati presso la direzione dei lavori pubblici e trasporti. Nell'ambito delle sue attività di controllo, assicura il rispetto delle direttive del consiglio di governo nei settori dello spazio e del posto di lavoro.

**Competenza della Direzione dell'Interno e della Giustizia**

1. Il regolamento del 26 giugno 2002 sulla gestione delle prefetture governative è abrogato (BSG 152.321.3).

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