Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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1. Disposizioni Generali (RSTG)

23 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (23)

Statutory Text (23 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. La Governatrice o il Governatore è l'autorità amministrativa e di giustizia amministrativa del distretto amministrativo.

2. Per ogni distretto amministrativo, gli aventi diritto al voto eleggono una Governatrice o un Governatore.

1. Disposizioni Generali

1. È eleggibile qualsiasi persona avente diritto di voto in questioni federali, che non abbia ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento al momento dell'assunzione dell'incarico.

1. Disposizioni Generali

1. La durata del mandato delle prefette e dei prefetti governativi è di quattro anni. L'inizio e la fine sono stabiliti mediante delibera del Consiglio di Governo.

2. La prefetta o il prefetto governativo può rimanere in carica fino al termine del mandato, anche dopo aver raggiunto l'età pensionabile ordinaria.

1. Disposizioni Generali

**La sede dell'ufficio si trova nel circondario amministrativo. Il Consiglio di governo determina il luogo.**

La governatrice o il governatore risiede nel circondario amministrativo.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato disciplina la supplenza dei governatori distrettuali tramite regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. Per la competenza in caso di ricusazione e astensione si applicano le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 della legge del 23 maggio 1989 sulla giurisdizione amministrativa (VRPG[[2]]).

1. Direzione aziendale, supervisione, formazione, rendicontazione

1. La Direzione è l'organo collegiale dei governatori e delle governatrici. È composta da tutti i governatori e le governatrici ed è responsabile del coordinamento dell'adempimento delle mansioni, dell'implementazione della strategia operativa e dell'accordo di prestazione.

Direzione, Sorveglianza, Formazione, Relazione

1. La direzione nomina un comitato composto da un minimo di tre e un massimo di cinque governatori per la preparazione dei suoi lavori e per l'esecuzione autonoma di singole questioni. Essa designa un membro del comitato che presieda il comitato e la direzione.

2. La durata del mandato dei membri del comitato e del presidente è di due anni. La rielezione è ammessa.

3. Il comitato dispone di una segreteria permanente.

4. Il consiglio governativo regola l'organizzazione della direzione mediante regolamento e determina quali affari sono assegnati al comitato per l'esecuzione autonoma.

1. Direzione aziendale, Supervisione, Formazione, Relazione

1. Il Consiglio di Stato esercita, tramite la Direzione degli Affari Interni e della Giustizia, la sorveglianza sulla gestione amministrativa, organizzativa e professionale dei governatori e delle governatrici. Stabilisce una strategia di intervento come strumento di gestione.

2. La Direzione degli Affari Interni e della Giustizia stipula con la direzione aziendale un accordo sulle prestazioni.

3. Essa può impartire istruzioni generali vincolanti ai governatori e alle governatrici.

1. Direzione aziendale, supervisione, formazione, rendicontazione

1. La Direzione degli Interni e della Giustizia si occupa della formazione e dell'aggiornamento dei Governatori del Governo.

1. Direzione aziendale, supervisione, formazione, rendicontazione

1. Le prefette e i prefetti del governo redigono annualmente una relazione per il consiglio di governo sui principali aspetti della loro attività e sugli eventi particolari nel distretto amministrativo.

Compiti

1. La Governatrice o il Governatore adempi nel circondario amministrativo in particolare ai seguenti compiti: essa o esso

a) rappresenta il Consiglio di Governo,

b) supervisiona e consiglia i comuni,

c) è, nei casi indicati dalla legislazione, autorità di vigilanza, di concessione, di approvazione, di giustizia amministrativa e di esecuzione,

d) agisce come autorità di polizia e svolge compiti di direzione e coordinamento nel campo della protezione civile,

e) nel quadro dei propri compiti e delle proprie competenze, media per quanto possibile tra la popolazione e le autorità del cantone e dei comuni,

f) svolge compiti nel campo della lotta alla violenza domestica.

2. Le ulteriori mansioni si orientano in base alla legislazione speciale.

Compiti

1. La o il vicegovernatore coordina nel circondario amministrativo le attività e i rapporti tra l'amministrazione cantonale e i comuni ed è il loro punto di collegamento.

2. Le parti forniscono a lei o a lui le informazioni e la documentazione necessarie per lo svolgimento di questi compiti in modo tempestivo.

Compiti

1. **La governatrice o il governatore vigila sul mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel circondario amministrativo e, in accordo con i comuni e le autorità cantonali competenti, adotta le misure necessarie per prevenire o eliminare situazioni di disturbo o di pericolo.**

2. **Essa o egli può richiedere il supporto degli organi di polizia del cantone e dei comuni, dei vigili del fuoco e della protezione civile. In caso di necessità possono essere messi a disposizione ulteriori mezzi personali o materiali.**

Compiti

1. Nel campo della lotta contro la violenza domestica, il rappresentante governativo può in particolare

a convocare la persona presumibilmente violenta per un colloquio o, se necessario, farla accompagnare dalla polizia,

b raccomandare alla persona presumibilmente violenta di partecipare a un programma o adottare altre misure per prevenire la violenza domestica,

c indirizzare la persona presumibilmente violenta a un ufficio specializzato appropriato.

2. I rappresentanti governativi stipulano accordi di collaborazione con il Ministero pubblico, le autorità per la protezione dei minori e degli adulti, le autorità migratorie e, se necessario, con altre autorità a cui sono assegnati compiti di lotta alla violenza domestica. Tali accordi regolano in particolare i settori di interfaccia della collaborazione e lo scambio reciproco di informazioni.

3. Tra i rappresentanti governativi e le autorità menzionate al comma 2, la polizia cantonale e gli uffici specializzati competenti possono essere trasmessi dati personali, inclusi dati personali particolarmente sensibili, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'adempimento dei compiti legali delle autorità e degli uffici specializzati coinvolti.

4. La procedura di convocazione e accompagnamento è disciplinata, mutatis mutandis, dalle disposizioni del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP).

Compiti

1. Il Governatore o la Governatrice partecipa, nell'ambito della legislazione speciale, all'esecuzione delle sentenze giudiziarie e delle decisioni e disposizioni delle autorità amministrative e giurisdizionali amministrative, e fornisce assistenza d'ufficio e cooperazione legale su richiesta di tali autorità.

Disposizioni Varie

1. Il cantone fornisce ai governatori e alle governatrici il personale necessario nonché i locali, le strutture e i mezzi ausiliari indispensabili.

Disposizioni Varie

La governatrice o il governatore regola compiti, competenze e responsabilità del personale in un regolamento interno. Questo deve essere approvato dalla Direzione per l'interno e la giustizia.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. La durata del mandato delle governatrici e dei governatori iniziata il 1° gennaio 2008 secondo il diritto precedente termina con l'entrata in vigore di questa legge.

2. Le governatrici e i governatori dei distretti amministrativi vengono eletti in base al nuovo diritto a partire da questo momento.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. In caso di eliminazione di posizioni a seguito della riforma dell'amministrazione cantonale decentrata, si applica in linea di principio la legislazione sul personale. Il Consiglio di Stato può stabilire una regolamentazione diversa.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I seguenti decreti sono modificati

1. Legge sulla pubblicazione del 18 gennaio 1993 (PuG)

2. Legge del 5 maggio 1980 sui diritti politici (GPR)

3. Legge dell'8 novembre 1988 sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio; GRG)

4. Legge del 20 giugno 1995 sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione (Legge sull'organizzazione; OrG)

5. Legge del 23 maggio 1989 sulla giustizia amministrativa (VRPG)

6. Legge del 14 marzo 1995 sull'organizzazione delle autorità giudiziarie in materia civile e penale (GOG)

7. Legge comunale del 16 marzo 1998 (GG)

8. Legge del 28 maggio 1911 concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB)

9. Legge del 22 novembre 1989 sul sequestro coattivo e altre misure di custodia personale (FFEG)

10. Legge del 21 giugno 1995 sul diritto fondiario e contratti agrari (BPG)

11. Legge d'introduzione del 25 settembre 1988 alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisizione di beni immobili da parte di persone all'estero (EG BewG)

12. Legge del 18 marzo 1992 concernente le imposte sul trasferimento di proprietà e ipoteca (HPG)

13. Legge del 15 gennaio 1996 sulla misurazione ufficiale (AVG)

14. Legge del 7 luglio 1918 sul codice di procedura civile (ZPO)

15. Legge d'introduzione del 16 marzo 1995 alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (EG SchKG)

16. Legge del 15 marzo 1995 sul procedimento penale (StrV)

17. Legge del 25 giugno 2003 sull'esecuzione penale e sulle misure (SMVG)

18. Legge del 6 maggio 1945 sulle chiese nazionali bernesi

19. Legge dell'8 settembre 1999 sulla protezione dei monumenti (Legge sulla protezione dei monumenti; DPG)

20. Legge cantonale sulla protezione civile e della popolazione del 24 giugno 2004 (KBZG)

21. Legge sulla polizia dell'8 giugno 1997 (PolG)

22. Legge del 1° dicembre 1996 sul riposo nei giorni festivi pubblici

23. Legge del 26 marzo 2002 sul controllo delle finanze e delle prestazioni (FLG)

24. Legge del 3 ottobre 1965 sull'espropriazione

25. Legge edilizia del 9 giugno 1985 (BauG)

26. Legge del 14 febbraio 1989 sulla manutenzione delle acque e sugli interventi idraulici (Legge sugli interventi idraulici; WBG)

27. Legge sanitaria del 2 dicembre 1984 (GesG)

28. Legge del 4 novembre 1992 sul lavoro, le imprese e gli impianti (ABAG)

29. Legge del 7 febbraio 1978 sui tribunali di conciliazione

30. Legge dell'11 giugno 2001 sull'assistenza sociale pubblica (Legge sull'assistenza sociale; SHG)

31. Legge sulla protezione antincendio e sui vigili del fuoco del 20 gennaio 1994 (FFG)

32. Legge sulla pesca del 21 giugno 1995 (FiG)

33. Legge del 4 novembre 1992 sul commercio e artigianato (HGG)

34. Legge del 11 novembre 1993 sulla ristorazione (GGG)

35. Legge sulle lotterie del 4 maggio 1993

Disposizioni Transitorie e Finali

1. La legge del 16 marzo 1995 riguardante i governatori del governo (BSG 152.321) è abrogata.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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