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152.221.131.2 SPEVOIPR CH-BE

Art. 17 Ordinanza sulle strutture stazionarie ed educative della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (SPEV) - Diritto applicabile

Disposizioni Transitorie e Finali - Disposizioni Transitorie
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Art. 17 Ordinanza sulle strutture stazionarie ed educative della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (SPEV) - Diritto applicabile · Diritto applicabile

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 comma 2 nonché gli articoli 5, 6 e da 9 a 14 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2023.

2. L'articolo 4 comma 1 è applicabile a partire dal 1° agosto 2024.

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