152.221.131.2
SPEVOIPR
CH-BE
Art. 17 Ordinanza sulle strutture stazionarie ed educative della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (SPEV) - Diritto applicabile
Disposizioni Transitorie e Finali - Disposizioni Transitorie
Art. 17 Ordinanza sulle strutture stazionarie ed educative della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (SPEV) - Diritto applicabile · Diritto applicabile
1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 comma 2 nonché gli articoli 5, 6 e da 9 a 14 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2023.
2. L'articolo 4 comma 1 è applicabile a partire dal 1° agosto 2024.