Compiti (ORVDIJ)
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. La Direzione degli Affari Interni e della Giustizia (DIJ) svolge compiti nel settore
a **\* ...
b **\* degli affari ecclesiastici e religiosi,
c del diritto civile e penale nonché del diritto esecutivo e fallimentare, compreso il diritto processuale,
d **\* ...
e degli enti locali,
f **\* ...
g della pianificazione territoriale e della polizia edilizia,
h **\* dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù,
i dell'amministrazione del diritto amministrativo,
i1 **\* del diritto di vigilanza sulla previdenza professionale e sul settore delle fondazioni,
j-k **\* ...
l **\* delle assicurazioni sociali,
m **\* della protezione dei minori e degli adulti,
n della professione di avvocato e del notariato,
o **\* del catasto,
o1 **\* del registro di commercio,
p **\* delle imposte sulle transazioni immobiliari,
q **\* dell'informazione geografica e dell'infrastruttura dei dati geografici,
r **\* del diritto dell'organizzazione giudiziaria,
s **\* delle prefetture governative.
2. È l'autorità competente nei seguenti casi previsti dal Codice civile svizzero (CC)
a **\* Articolo 268: pronuncia dell'adozione,
b **\* Articolo 885: autorizzazione di istituti finanziari o cooperative per la conclusione di pegni sul bestiame.
1. Le autorità competenti della Direzione per l'Interno e la Giustizia assicurano, in collaborazione con le autorità competenti della Direzione della Sicurezza e della Direzione della Salute, Sociale e Integrazione, il trasferimento dell'istituto per giovani Lory, del Centro per la Pedagogia Sociale e Curativa Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz (ZSHKK) e dell'Istituto Scolastico Schloss Erlach (SHE) nella Direzione per l'Interno e la Giustizia.
1. I rapporti di lavoro in corso dei collaboratori del centro giovanile Lory, dello ZSHKK e dello SHE continueranno senza modifiche sostanziali a partire dal 1º gennaio 2023, purché né l'autorità di assunzione, né la descrizione del posto, né il luogo di lavoro cambino. I saldi delle ore lavorative annuali, delle ferie e dei conti a lungo termine saranno trasferiti in deroga agli articoli 136c, 150 e 160c del Regolamento del personale del 18 maggio 2005 (PV)[17]. Lo stipendio verrà adeguato solo in base all'aumento generale e individuale degli stipendi.
1. Se l’autorità di nomina, la descrizione del posto o il luogo di lavoro cambiano al 1° gennaio 2023, i corrispondenti rapporti di lavoro del ZSHKK, del SHE e del centro giovanile Lory saranno adattati a tale data. I saldi annuali del tempo di lavoro, delle ferie e dei conti a lungo termine saranno trasferiti in deroga agli articoli 136c, 150 e 160c PV. Per quanto riguarda lo stipendio, dopo le modifiche dovute all'aumento generale e individuale dello stipendio, si applicano i paragrafi 3 e 4.
2. Responsabili delle modifiche al 1° gennaio 2023 sono
a) la Direzione degli Interni e della Giustizia per l'adeguamento dei rapporti di lavoro con il direttore o la direttrice generale del ZSHKK e del SHE;
b) l'Ufficio Cantonale della Gioventù per l'adeguamento dei rapporti di lavoro con gli altri dipendenti del ZSHKK e del SHE;
c) l'Ufficio Cantonale della Gioventù per l'adeguamento dei rapporti di lavoro del centro giovanile Lory.
3. Se l’adeguamento di un rapporto di lavoro comporta una classificazione superiore, lo stipendio viene aumentato a partire da tale data.
4. Se l’adeguamento del rapporto di lavoro comporta una classificazione inferiore, la procedura seguirà i principi dell'articolo 43 PV.
1. La trasposizione dei rapporti di lavoro del personale docente del Centro Giovanile Lory, della Stazione Osservativa Cantonale di Bolligen, dello ZSHKK e del SHE in un rapporto d'impiego ai sensi della normativa sull'impiego del personale docente è disciplinata dagli articoli T3-1 e T3-2 del Regolamento del 28 marzo 2007 sull'impiego del personale docente (LAV)[18].
Le modifiche dell'articolo 13a, comma 1, lettera l e comma 2, nonché dell'articolo 14, comma 1, lettera b2, sono applicabili a partire dal 1º gennaio 2023.
1. La Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia è suddivisa, secondo l'Allegato 1, nel Segretariato Generale (SG AIJ) e nei seguenti uffici
a **\* ...
b Ufficio per i Comuni e l'Assetto del Territorio (UCAT),
c **\* Ufficio cantonale della Gioventù (UCG),
d **\* Ufficio Giuridico (UG AIJ),
e **\* Ufficio delle Assicurazioni Sociali (UAS),
f **\* Ufficio di Geoinformazione (UGI),
g **\* Ufficio del Registro di Commercio (URC).
2. Il Segretariato Generale e gli uffici sono suddivisi, secondo necessità, in divisioni, dipartimenti, sottodipartimenti e servizi.
3. Per i seguenti settori tematici vengono create unità organizzative decentrate
a gli uffici di esecuzione e fallimento,
b **\* l'ufficio cantonale del Registro Fondiario con uffici regionali del Registro Fondiario.
c **\* ...
4. Alla Direzione sono amministrativamente aggregati gli uffici dei governi distrettuali nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).
5. ...
1. Nell'ambito delle competenze della Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia operano i seguenti enti
a. Cassa di compensazione del Cantone di Berna (AKB),
b. Ufficio AI Berna (iv/ai be),
c. Autorità bernese di vigilanza sulla previdenza professionale e le fondazioni (BBSA),
d. Cassa per gli assegni familiari del Cantone di Berna (FKB).
2. La Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia rappresenta il Cantone come sostenitore nei confronti di questi enti. Essa garantisce l'informazione tempestiva del Consiglio di Stato su questioni rilevanti e presenta le domande necessarie.
1. Alla Direzione degli Interni e della Giustizia sono assegnate le seguenti commissioni permanenti istituite da leggi speciali
a le commissioni d'esame teologico per le tre chiese regionali,
b ...
c la commissione d'esame per notai e notaie,
d la commissione per la cura dell'aspetto dei luoghi e del paesaggio (OLK),
e-g ...
h la commissione per gli assegni familiari,
i la commissione per l'informazione geospaziale,
k la commissione per la nomenclatura,
l le commissioni di istituzione degli istituti cantonali stazionari e pedagogici.
2. ...
3. Il Consiglio di Governo e la Direzione degli Interni e della Giustizia possono istituire ulteriori commissioni consultive o ricorrere a esperti esterni. L'istituzione delle commissioni permanenti avviene mediante ordinanza.
1. La direttrice o il direttore guida la direzione e decide tutte le questioni nel campo di competenza della direzione, a meno che la competenza decisionale non sia trasferita dalla legislazione o dal regolamento interno al segretariato generale, a un ufficio o a un'altra unità organizzativa.
2. Essa o esso emana un regolamento interno e regola l'organizzazione della direzione nel dettaglio, in particolare
a) la suddivisione del segretariato generale e degli uffici in staff e dipartimenti,
b) l'assegnazione dei singoli ambiti di competenza agli uffici,
c) i poteri di rappresentanza e la legittimazione alla firma,
d) le informazioni interne ed esterne,
e) ...
3. La direttrice o il direttore emana le descrizioni dei posti di lavoro di tutti i collaboratori e collaboratrici a lei o lui direttamente sottoposti e approva i regolamenti ai sensi dell'articolo 7 comma 2.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale e i preposti degli uffici si occupano dell'assolvimento dei compiti della propria unità organizzativa. Collaborano, qualora necessario, con le altre unità organizzative della direzione e dell'amministrazione, nonché con enti esterni all'amministrazione.
2. Essi stabiliscono per iscritto i compiti, le competenze e le responsabilità del personale e definiscono l'organizzazione e i principali processi della loro unità organizzativa in un regolamento, laddove vi sia bisogno di integrare il regolamento interno.
3. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis ai comitati direttivi delle unità organizzative decentrate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3, nonché ai preposti di staff e dipartimenti e delle succursali decentralizzate.
1. Il Segretariato Generale
a) consiglia e assiste il direttore o la direttrice nell'adempimento delle loro rispettive funzioni;
b) coordina l'attività all'interno della direzione, in particolare anche la legislazione e la procedura di co-rapporto, e stabilisce la responsabilità primaria per tutte le questioni;
c) esamina tutte le proposte e le richieste che gli uffici della direzione presentano, salvo diversa disposizione del regolamento interno;
d) garantisce, insieme agli uffici competenti, l'elaborazione di tutte le questioni di fondamentale importanza per la direzione;
e) tratta tutte le questioni per le quali nessun ufficio all'interno della direzione è competente o le assegna a un ufficio;
f) coordina l'informazione del pubblico sull'attività della direzione;
g) si occupa della preparazione degli affari parlamentari;
h) assicura il servizio di traduzione;
i)...
2. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis alla gestione decentrata della direzione.
1. Il Segretariato generale assiste e supporta gli uffici nonché l'amministrazione decentrata nei settori
a) della finanza e della contabilità,
b) della tecnologia dell'informazione e della comunicazione,
c) della gestione del personale,
d) delle infrastrutture, logistica, sicurezza e approvvigionamento.
2. È competente, nel settore di compiti di cui al comma 1, per il controllo della direzione e dei suoi uffici nonché dell'amministrazione decentrata.
3. Cura la pianificazione, l'esecuzione e la rendicontazione nel suo settore riguardo a compiti e risorse.
4. Il regolamento interno può trasferire questi compiti ad altre unità organizzative o trasferire al Segretariato generale ulteriori servizi direzionali.
1. Al Segretariato generale è assegnato un incaricato o un'incaricata per le questioni ecclesiastiche e religiose (IECR).
2. L'IECR
a) dirige l'ufficio specializzato per le questioni ecclesiastiche e religiose;
a1) prepara tutti gli affari in materia ecclesiastica e religiosa, nella misura in cui non sia competente un altro ufficio;
b) è l'autorità cantonale competente nelle questioni ecclesiastiche e religiose, nella misura in cui il ricorso alla direzione sia consentito;
c) funge da punto di contatto tra le chiese nazionali e le autorità e gli uffici amministrativi cantonali;
d) gestisce le questioni di principio relative al rapporto tra Stato e Chiese o altre comunità religiose;
e) prepara la legislazione nel suo ambito di competenza;
f) cura la pianificazione, l'esecuzione e la relazione nel suo ambito riguardanti compiti e mezzi.
1. L'Ufficio per i Comuni e la Pianificazione del Territorio
a *** coordina le questioni comunali nell'amministrazione cantonale e si occupa degli affari relativi all'organizzazione comunale, alle riforme comunali, alle finanze comunali, al diritto comunale e alla vigilanza generale sui comuni, nella misura in cui non siano assegnati a un altro ufficio amministrativo;
b *** ...
c svolge i compiti relativi all'insediamento e al soggiorno delle cittadine e dei cittadini svizzeri;
d *** gestisce gli affari nel campo della pianificazione territoriale e della consulenza nel settore delle autorizzazioni edilizie, nella misura in cui non siano trasferiti a un'altra unità amministrativa;
e *** decide sulla conformità delle zone nella zona agricola e sulle autorizzazioni eccezionali in base agli articoli 24 a 24d così come all'articolo 37a della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940774_2_3_c) ;
f *** svolge i compiti di vigilanza generale del Cantone sulla pianificazione del territorio;[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940775_2_4_c)
g *** gestisce la segreteria della commissione per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;
h *** svolge i compiti nel campo dei parchi di rilevanza nazionale e del patrimonio naturale mondiale, nella misura in cui non siano assegnati a un'altra unità amministrativa;
i prepara la legislazione nel suo ambito di competenza;[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940778_2_5_c)
k si occupa della pianificazione, dell'esecuzione e della predisposizione di rapporti nel proprio ambito riguardo compiti e risorse;[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940779_2_6_c)
l *** prepara la richiesta al Consiglio di governo riguardo i procedimenti prioritari secondo l'articolo 2a della legge sulla coordinazione del 21 marzo 1994 (LCoord)[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940780_2_7_c).[[8]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940780_2_8_c)
**1. L'Ufficio cantonale della gioventù**
a) assume le funzioni dell'autorità centrale cantonale nell'ambito dei sequestri internazionali di minori e dell'autorità esecutiva nel campo del rimpatrio dei minori ai sensi della legge federale del 21 dicembre 2007 sui sequestri internazionali di minori e delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (BG-KKE);
b) assicura la collaborazione appropriata tra le autorità e le istituzioni nel campo della protezione civilistica dei minori, del diritto penale minorile e degli altri servizi di assistenza sociale per i giovani;
c ***) assume i compiti assegnati alla Direzione dalla legislazione sui servizi per i bambini con particolari esigenze di supporto e protezione, nella misura in cui questi non rientrino nelle competenze di un altro ufficio;
d) assume i compiti assegnati alla Direzione nel campo della gestione e supervisione nei confronti delle Autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB);
e) assume il controllo per le KESB sul rispetto degli accordi di prestazione;
f) assume le funzioni dell'ufficio trasmittente e ricevente ai sensi della Convenzione del 20 giugno 1956 sulla rivendicazione di crediti alimentari all'estero;
g) assume i compiti assegnati alla Direzione dalla legislazione sull'assistenza nelle riscossioni e l'anticipo degli alimenti al sostegno;
h ***) assume i compiti dell'autorità centrale cantonale nel campo delle adozioni internazionali ai sensi della legge federale del 22 giugno 2001 sulla Convenzione dell'Aia sull'adozione e sulle misure per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (BG-HAÜ);
i ***) è competente per il rilascio dell'autorizzazione all'accoglienza di minori in affido provenienti sia dall'interno che dall'esterno del paese, nonché per l'autorizzazione all'accoglienza di minori in affido per un'adozione successiva e supervisiona le situazioni di affidamento familiare e adottivo;
k) assume i compiti assegnati all'autorità cantonale dalla legislazione federale in materia di adozione, in particolare l'istruzione del procedimento di adozione e la funzione di informazione, ed è centro di consiglio per i genitori biologici, i loro discendenti e il minore;
l ***) ...
m) prepara la legislazione nell'ambito delle sue competenze;
n) si occupa della pianificazione, dell'esecuzione e della redazione di rapporti nel suo settore per quanto riguarda compiti e risorse.
**2. È responsabile della gestione e supervisione delle seguenti strutture, nella misura in cui tali compiti non siano assegnati a un'altra unità organizzativa:**
a) Casa per giovani Lory,
b) Stazione di osservazione cantonale Bolligen,
c) Centro per la pedagogia sociale e terapeutica "Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz" (ZSHKK),
d) Istituto scolastico "Schloss Erlach" (SHE).
1. L'Ufficio Legale
a) istruisce i procedimenti di ricorso per conto del Consiglio di Stato e della direzione;
b) **\*** prepara, in collaborazione con gli uffici competenti, le disposizioni della direzione relative a pretese controverse nei confronti del cantone per risarcimento danni o soddisfazione (art. 104 della Legge sul personale del 16 settembre 2004 [PG][[12]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940824_2_12_c));
b1) **\*** prepara le disposizioni della direzione necessarie nel settore delle unità organizzative decentrate e dell'ufficio del registro di commercio e non assegnate a un altro ufficio;
b2) **\*** prepara le disposizioni della direzione riguardanti la revoca del diritto di insegnamento a persone che insegnano, guidano, supervisionano o ricoprono compiti di direzione o supervisione in istituti ai sensi dell'articolo 13a paragrafo 2;
c) **\*** prepara la legislazione nella misura in cui non rientra nelle competenze di un altro ufficio;
d) prepara le delibere del Consiglio di Stato in caso di divergenze di opinione tra un'altra direzione e il controllo finanziario;
e) **\*** ...
f) esegue la valutazione legale di affari nel settore di competenza di altre direzioni;
g) si occupa della pianificazione, dell'esecuzione e della rendicontazione nel proprio ambito relativamente a compiti e risorse;
h) **\*** ...
i) **\*** rappresenta il Consiglio di Stato o la direzione nel settore d'affari della Direzione per gli interni e la giustizia davanti alle autorità e ai tribunali della giustizia amministrativa cantonali e federali;
k) **\*** fornisce supporto legale agli uffici, nella misura in cui ciò non rientra nel campo di competenza di un altro ufficio;
l) **\*** cura la cooperazione tra l'amministrazione e la giustizia.
1. L'Ufficio delle assicurazioni sociali
a-c. ...
d. garantisce il rispetto dell'obbligo di assicurazione nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Art. 6 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie [LAMal][[13]](#enumeration_itemtext_content_fn_2940839_2_13_c));
d1. risarcisce gli assicuratori malattia per le perdite (Art. 64a LAMal);
d2. attua le riduzioni dei premi (Art. 65 LAMal);
e. ...
f. prepara le operazioni nel settore delle assicurazioni sociali per la direzione, nella misura in cui un'altra direzione non sia competente;
g. prepara la legislazione nel suo campo di competenza;
h. svolge la pianificazione e la redazione dei rapporti nel suo settore riguardo alle mansioni e ai mezzi;
i. fornisce i mezzi per compensare la Cassa di Compensazione per l'Assicurazione Sociale (AKB) per le mansioni a essa assegnate;
k. esegue la procedura di compensazione degli oneri tra le casse di compensazione per le famiglie;
l. garantisce il trasferimento finanziario nel settore
1. delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, superstiti e per invalidità tra Confederazione, Cantone e Comuni,
2. delle riduzioni dei premi e delle indennità familiari nell'agricoltura tra Confederazione e Cantone,
3. delle indennità familiari per i non attivi tra Cantone e Comuni.
1. L'Ufficio per l'Informazione Geografica
a) svolge i compiti assegnati al cantone dalla legislazione federale e cantonale sull'informazione geografica;
b) coordina ed esegue i compiti della Direzione relativi all'ampliamento terreni edificabili e alla regolazione dei confini;
c) esercita la vigilanza nel settore del rilevamento;
d) dirige, sorveglia e verifica i lavori del rilevamento ufficiale e li coordina con gli altri progetti di rilevamento;
e) sostiene altri enti dell'amministrazione cantonale nelle questioni relative ai metodi della geomatica;
f) è responsabile della determinazione dei nomi geografici nel rilevamento ufficiale;
g) coordina le modifiche del perimetro di una località con i comuni interessati e la posta, stabilisce le modifiche spaziali e la loro ortografia e le comunica all'Ufficio federale di topografia swisstopo;
h) coordina il funzionamento del catasto delle condotte ed esercita la supervisione su tale funzionamento;
i) acquisisce dati geografici di rilevanza cantonale, consiglia, sostiene e coordina le Direzioni nonché la cancelleria di Stato in merito all'informazione geografica ed emana le necessarie direttive tecniche;
k) gestisce l'infrastruttura cantonale dei dati geografici;
l) è l'ente responsabile per il catasto delle limitazioni legali della proprietà pubblica ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del Consiglio federale del 2 settembre 2009 sul catasto delle limitazioni legali della proprietà (ÖREBKV);
m) è l'ente responsabile per la creazione e la consegna di estratti autenticati dal catasto delle limitazioni legali della proprietà pubblica;
n) si occupa della pianificazione, dell'esecuzione e della rendicontazione nel suo ambito in relazione a compiti e mezzi.
1. Ufficio del Registro di Commercio
a) gestisce il registro di commercio e svolge i compiti conformemente alle disposizioni federali sul registro di commercio;
b) riceve le dichiarazioni di assoggettamento in conformità agli articoli 52 e seguenti della Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP);
c) conserva il registro dei regimi patrimoniali chiuso al 31 dicembre 1987 secondo l'articolo 10e titolo finale del Codice civile svizzero (CC) e garantisce il diritto di accesso;
d) cura la pianificazione, l'esecuzione e la rendicontazione nel suo ambito per quanto concerne compiti e risorse.
1. La Direzione dispone delle seguenti posizioni dirigenziali
a) un Segretario Generale o una Segretaria Generale,
b) * due Vice Segretari Generali o Vice Segretarie Generali,
c) * un Delegato o una Delegata per gli Affari Ecclesiastici e Religiosi,
d) * sei Capi degli Uffici.
e-g) * ...
1a. Essa dispone di
a) * ciascuno un Presidente o una Presidente delle Direzioni delle Uffici di Esecuzione e Fallimenti, della KESB nonché dei Regi Consiglieri e delle Regi Consigliere,
b) * un Capo o una Capo dell'Ufficio Catasto cantonale.
2. Il Regolamento Interno designa le altre posizioni dirigenziali.
1. Il Regolamento del 18 marzo 1987 relativo alla Commissione di Vigilanza della Stazione di Osservazione Cantonale di Bolligen è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.