1. Disposizioni Generali (GERESV)
Table of Provisions (45)
Statutory Text (45 Provisions)
1. Questo regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento della piattaforma dei sistemi di registro comunali (piattaforma GERES).
2. La piattaforma GERES è una collezione centrale di dati personali ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b PDSG.
1. Questo regolamento si applica alle autorità di cui all'articolo 2 paragrafo 6 e ai loro incaricati ai sensi dell'articolo 16 della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG).
2. Le autorità e gli incaricati sono fornitori o destinatari di dati personali della piattaforma GERES.
1. La piattaforma GERES serve
a) all'adempimento dei compiti del cantone ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LAR)[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859415_2_5_c), secondo la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e sull'integrazione (Legge sugli stranieri e sull'integrazione, LStrI)[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859415_2_6_c) nonché secondo la GNA,
b) come raccolta di dati di origine per le autorità ai sensi dell'articolo 2 per l'adempimento dei loro compiti legali,
c) a scopi statistici e altri scopi secondo il diritto cantonale o federale.
1. In questo regolamento si intende per
a EGID: Identificatore dell'edificio secondo l'articolo 6 lettera c RHG,
b EWID: Identificatore dell'appartamento secondo l'articolo 6 lettera d RHG,
c GWR: Registro degli edifici e degli appartamenti secondo l'articolo 1 del regolamento federale del 9 giugno 2017 sul registro federale degli edifici e degli appartamenti (VGWR)[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859420_2_7_c),
d Evento: La modifica di una caratteristica personale o di un suo attributo e il motivo di tale modifica,
e Sedex: Piattaforma centrale informatica e di comunicazione che la Confederazione mette a disposizione degli uffici competenti per la trasmissione sicura dei dati (secure data exchange) secondo l'articolo 2 lettera b del regolamento federale sull'armonizzazione dei registri del 21 novembre 2007 (RHV)[[8]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859422_2_8_c),
f AHVN: Numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AHVG)[[9]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859423_2_9_c),
g Storico: Registrazione delle modifiche dei dati durante la loro memorizzazione nella raccolta dati.
2. Per il resto, in questo regolamento si applicano le definizioni dei termini del RHG e del PDSG.
1. L'Ufficio per l'Informatica e l'Organizzazione (KAIO) è responsabile dell'operatività della piattaforma GERES e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del PDSG.
2. Esso implementa un sistema per il confronto dei dati GERES con le raccolte di dati degli utenti e delle autorità al fine di evidenziare le discrepanze.
1. La piattaforma GERES comprende i dati personali e le funzionalità necessari per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 3.
1. Sulla piattaforma GERES sono registrati i residenti e i soggiornanti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge sugli stranieri (NAG) e dell'articolo 12 della legge stranieri (AIG).
2. La piattaforma GERES include per le persone menzionate nel comma 1 le seguenti caratteristiche
a) Dati secondo gli articoli 6 e 7 della legge sul registro degli abitanti (RHG),
b) Dati secondo l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 49 dell'ordinanza federale sullo stato civile del 28 aprile 2004 (ZStV),
c) Lingua di corrispondenza secondo l'articolo 6 della Costituzione cantonale del 6 giugno 1993 (KV),
d) Blocco dell'indirizzo e informazioni secondo l'articolo 13 della legge sulla protezione dei dati cantonale (KDSG),
e) Limitazione della divulgazione dei dati secondo l'articolo 14 della KDSG,
f) Blocco di documenti e scritti secondo l'articolo 237 comma 2 lettera b del Codice di procedura penale svizzera del 5 ottobre 2007 (Strafprozessordnung, StPO),
g) Dati secondo l'articolo 2 comma 1 del Regolamento del 18 giugno 1986 sulla residenza e soggiorno degli svizzeri (NAV).
1. La piattaforma GERES consente di accedere o segnalare i dati personali per ogni comune politico o parrocchiale, come combinazione di diversi comuni politici o parrocchiali o per l'intero territorio cantonale.
2. La piattaforma GERES, grazie alla storicizzazione, permette la visualizzazione delle segnalazioni di eventi passati, per un massimo degli ultimi cinque anni a partire dalla più recente segnalazione di evento.
1. Nella piattaforma GERES sono gestiti i seguenti dati personali particolarmente sensibili o caratteristiche (Art. 3 KDSG)
a l'appartenenza a una chiesa cantonale o a una comunità religiosa riconosciuta di diritto pubblico (confessione),
b blocco di documenti e atti,
c genitori affidatari,
d tutela completa,
e tutore legale,
f identificatore del rapporto con la KESB.
1. La piattaforma GERES comprende le seguenti funzionalità che consentono un profiling o possono in altro modo generare dati personali particolarmente sensibili
a) Storico degli eventi,
b) Rappresentazione delle persone nello stesso nucleo familiare,
c) Relazioni delle persone derivanti dal matrimonio,
d) Relazioni tra genitori e figli, inclusi genitori affidatari e adottivi,
e) Relazioni delle persone derivanti dalla tutela,
f) Relazioni delle persone derivanti da curatela generale,
g) Relazioni delle persone derivanti da mandato di protezione,
h) Annotazione del blocco di documenti d'identità e scritture.
2. Le altre funzionalità sono elencate e descritte nell’allegato 2.
L'elaborazione di dati personali particolarmente sensibili e l'uso delle funzionalità sono consentiti nella misura in cui ciò è strettamente necessario per l'adempimento dei compiti legali (Art. 5 comma 4 del PDSG).
1. La piattaforma GERES dispone di un profilo di base che comprende le caratteristiche indicate nell'Allegato 1.
2. Il profilo di base
a. non include funzionalità che permettono un profilazione o che in altro modo generano dati personali particolarmente sensibili,
b. è disponibile a tutte le autorità che necessitano di questi dati personali per l'adempimento dei loro compiti legali,
c. mostra le persone soggette alla divulgazione limitata dei dati secondo l'Articolo 14 KDSG solamente alle autorità legalmente autorizzate.
1. La piattaforma GERES dispone di profili standard, che possono includere anche caratteristiche personali particolarmente meritevoli di tutela o profili personali generati attraverso funzionalità.
2. I profili standard comprendono le caratteristiche indicate nell'appendice 1.
3. Essi mostrano alle sole autorità legalmente autorizzate le persone soggette alla divulgazione limitata dei dati ai sensi dell'articolo 14 KDSG.
1. Il numero AVS è a disposizione delle autorità per l'utilizzo sistematico come numero di identificazione personale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.
1. Divieti di divulgazione di indirizzi e informazioni ai sensi dell'Articolo 13 KDSG nei confronti di persone private sono annotati sulla piattaforma GERES.
2. I dati delle persone con restrizioni alla divulgazione dei dati ai sensi dell'Articolo 14 KDSG non vengono comunicati alle autorità, ai loro incaricati o ai loro sistemi mediante procedura di accesso o di segnalazione.
1. Le seguenti autorità hanno accesso diretto alla piattaforma GERES, nonostante la limitata divulgazione dei dati tramite procedura di richiesta o notifica, sia direttamente che tramite i propri sistemi
a) Polizia cantonale,
b) Polizia sanitaria,
c) Autorità dello stato civile,
d) Autorità migratorie,
e) KAIO.
2. I dati sono resi noti ad altre autorità o a privati su richiesta, a condizione che i loro interessi prevalgano sugli interessi pubblici o privati alla limitazione della divulgazione dei dati.
3. Le decisioni in merito alle richieste sono prese dal KAIO. La persona interessata è ascoltata, a meno che ciò non comprometta l'interesse prevalente del richiedente. Possono anche essere ascoltate le autorità responsabili della rilevazione dei dati.
1. L'KAIO è responsabile, nel suo ambito di competenza, della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati (ISDS) della piattaforma GERES ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati e delle leggi speciali.
2. L'KAIO
a) descrive le misure ISDS da attuare in un concetto ISDS,
b) emana le istruzioni tecniche o disposizioni per l'attuazione delle misure ISDS e stipula i contratti necessari,
c) assicura una formazione adeguata agli utenti della piattaforma GERES.
3. L'attuazione delle misure ISDS viene periodicamente verificata tramite audit di terze parti esterne.
1. Le direzioni e la cancelleria di Stato disciplinano i diritti di richiesta e di accesso nonché l'accesso tramite sistemi attraverso regolamenti direttivi, la direzione dell'amministrazione della giustizia tramite un regolamento.
2. Le norme sui diritti di autorizzazione si applicano alle seguenti unità dell'autorità emanante
a. Unità organizzative subordinate,
b. Enti autonomi vigilati incaricati di compiti pubblici,
c. Incaricati che trattano dati personali per conto dell'autorità.
3. Le autorità secondo la legge sulle municipalità del 16 marzo 1998 (LM)[[14]](#paragraphtext_content_fn_4663475_2_14_c) e la legge del 21 marzo 2018 sulle chiese nazionali bernesi (Legge sulle Chiese Nazionali, LKG)[[15]](#paragraphtext_content_fn_4663475_2_15_c) sono fondamentalmente autorizzate a presentare richieste e ad accedere secondo l'Allegato 3.
4. Esse disciplinano le autorizzazioni di richiesta e di accesso oltre l'Allegato 3 per le loro unità organizzative subordinate, enti autonomi vigilati incaricati di compiti pubblici, i loro incaricati o i loro sistemi tramite regolamento.
1. Le regole di autorizzazione stabiliscono quanto segue
a le unità organizzative, i dipartimenti o le aree delle autorità o di altri enti che svolgono funzioni pubbliche autorizzati all'accesso,
b i rappresentanti autorizzati all’accesso,
c lo scopo del trattamento dei dati ai sensi delle lettere a e b,
d le funzioni autorizzate all'accesso delle autorità o dei rappresentanti,
e i sistemi autorizzati all'accesso delle autorità o dei rappresentanti,
f l'assegnazione dei profili base e standard per funzione o sistema,
g l'assegnazione delle funzionalità per funzione o sistema,
h le funzioni delle autorità o dei rappresentanti che sono autorizzati a richiedere al KAIO l'apertura, la modifica o la revoca di un account utente.
2. Solo i superiori di un'unità organizzativa, di un dipartimento o di un'area di un'autorità o rappresentante possono essere autorizzati ai sensi del paragrafo 1 lettera h a presentare, al KAIO, la richiesta di apertura, modifica o revoca di un account utente per le loro funzioni o sistemi subordinati.
1. Le regole di autorizzazione devono essere sottoposte all'autorità di controllo della protezione dei dati competente per un parere prima dell'emanazione e di ogni revisione (Art. 11 cpv. 1 PDSG). La data del parere deve essere annotata nelle regole di autorizzazione.
2. Le regole di autorizzazione devono essere trasmesse al KAIO per la pubblicazione su Internet dopo la loro emanazione o revisione definitiva, a meno che non siano incluse nella Raccolta sistematica delle leggi di Berna (BSG).
3. La pubblicazione avviene quando le regole di autorizzazione soddisfano i requisiti dell'articolo 19 e dell'articolo 20 comma 1. In caso contrario, vengono respinte dal KAIO per miglioramenti.
Le KAIO istituisce conti utente personali per gli organi delle autorità autorizzate, per i soggetti autonomi incaricati di compiti pubblici e per i rappresentanti, e conti utente impersonali e separati per i sistemi, a condizione che la richiesta si basi su regole di autorizzazione attuali e pubblicate.
Se le regole di autorizzazione non sono pubblicate o non sono attuali o se non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 19 e dall'articolo 20 comma 1, il KAIO respinge la richiesta.
1. Per le seguenti autorità di gruppi di persone senza un chiaro ambito di dati locali secondo l'articolo 8, paragrafo 1, si applicano disposizioni speciali di elaborazione
a) Comuni borghesi,
b) Autorità borghese di protezione dei minori e degli adulti,
c) Comunità ecclesiastiche e comunità ecclesiastiche complessive, nella misura in cui i loro confini non seguono quelli dei comuni di residenti.
2. Queste autorità possono elaborare solo i dati personali riguardanti i membri dei loro gruppi. A tale scopo, devono procedere come segue
a) L'autorità identifica la persona di cui desidera ottenere i dati tramite l'AVS, o attraverso il nome, il cognome e la data di nascita, qualora l'AVS non sia disponibile all'autorità.
b) La piattaforma GERES trasmette all'autorità i dati personali della persona identificata nella misura della sua autorizzazione e richiesta.
3. Il KAIO verifica regolarmente, almeno annualmente, a campione, la plausibilità delle richieste di dati. In caso di indizi di abuso, blocca l'account utente interessato fino a prova dell'autorizzazione dell'autorità richiedente.
4. Queste disposizioni di elaborazione sono valide finché i gruppi di persone non possono essere rappresentati sulla piattaforma GERES.
1. L'KAIO distrugge i dati personali al più tardi cinque anni dopo la comunicazione di trasferimento o di decesso del comune.
2. La distruzione dei dati personali sulla piattaforma GERES non influisce su eventuali obblighi di gestione o conservazione dei dati personali in altre raccolte di dati.
1. I comuni trasmettono i dati personali dei loro registri anagrafici alla piattaforma GERES tramite Sedex.
1. I comuni possono assegnare un numero amministrativo di appartamento e mantenerlo nel registro degli abitanti.
2. Trasmettono il numero come «numero di appartamento del cantone o del comune» secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera b VGWR all'autorità federale responsabile della gestione del GWR.
3. Possono incaricare terzi dell'assegnazione del numero e dell'attribuzione necessaria per la gestione dei registri ufficiali di persone agli appartamenti.
1. I comuni possono etichettare tutte o alcune delle unità abitative sul loro territorio con il numero amministrativo degli appartamenti.
2. Il sistema di numerazione, così come la progettazione e il posizionamento delle targhe numeriche, seguono le raccomandazioni dell'Ufficio federale di statistica.
3. I proprietari e le proprietarie degli appartamenti, così come gli abitanti, hanno l'obbligo di segnalare al comune le targhe numeriche danneggiate o rimosse.
1. La modifica dei dati personali sulla piattaforma GERES avviene fondamentalmente da parte del comune competente esclusivamente sotto forma di segnalazione di eventi.
2. In via eccezionale, il KAIO può modificare i dati personali sulla piattaforma GERES, a condizione che
a) ciò non possa essere eseguito dal comune stesso per motivi tecnici e
b) il comune abbia incaricato il KAIO in forma scritta e motivata di eseguire tale operazione.
3. I comuni trasmettono in modo continuo, ma almeno una volta al giorno lavorativo, gli eventi che riguardano le caratteristiche delle persone nei loro registri alla piattaforma GERES.
4. Le comunicazioni per la preparazione del voto elettronico avvengono secondo l'ordinanza del 27 ottobre 2010 sul voto elettronico degli svizzeri e delle svizzere all'estero (ESASV).
1. Con la registrazione presso il controllo degli abitanti, è adempiuto anche l'obbligo di notifica ai sensi dell'Articolo 27 della Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)[17] e ai sensi dell'Articolo 25 comma 1 lettere a e b del regolamento federale dell'11 novembre 2020 riguardante la protezione civile (Regolamento sulla protezione civile, RPC)[18].
1. I Comuni
a) sono responsabili dell'accuratezza dei dati personali inseriti sulla piattaforma GERES,
b) provvedono alla rettifica e alla relativa segnalazione alla piattaforma GERES non appena riscontrano discrepanze tra la piattaforma GERES e il loro controllo degli abitanti.
2. Dopo che i Comuni hanno ricevuto una segnalazione di errore dalla piattaforma GERES, dal KAIO o dalla sua Clearing-Stelle, devono segnalare i dati personali corretti entro cinque giorni lavorativi.
3. Il KAIO può ordinare la nuova fornitura dei dati e istruisce i Comuni affinché verifichino la qualità dei loro registri dati.
1. I comuni possono obbligare, mediante disposizione, le imprese industriali a trasmettere loro regolarmente e gratuitamente quei dati personali necessari per determinare e aggiornare l'EGID e l'EWID delle persone soggette a obbligo di registrazione presso il comune, a condizione che
a) le imprese forniscano i loro servizi nel territorio comunale,
b) le imprese gestiscano i dati personali richiesti nell'ambito della loro attività,
c) la trasmissione sia ragionevolmente esigibile dalle imprese considerando le circostanze.
2. La disposizione stabilisce i dati personali da trasmettere, il gruppo di persone interessato, nonché la forma e la periodicità della trasmissione.
3. Se le imprese non trasmettono i dati personali richiesti, il comune può imporre loro, oltre ad altre forme di coercizione amministrativa, tariffe correlate ai costi per l'onere sostenuto dal comune per la determinazione e l'aggiornamento dell'EGID e dell'EWID.
1. Il KAIO svolge, ove necessario in collaborazione con altre autorità dell'amministrazione cantonale, i compiti che derivano dal PDSG e dal RHG per il Cantone.
2. È l'autorità responsabile per il coordinamento, l'esecuzione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri ai sensi dell'articolo 9 RHG.
3. Trasmette, in conformità con il diritto federale e la legislazione speciale, i dati personali della piattaforma GERES alle autorità autorizzate.
1. Il KAIO può divulgare dati personali dalla piattaforma GERES caso per caso nell'ambito dell'assistenza amministrativa secondo l'Articolo 10 KDSG e per ricerca, educazione pratica, statistica o pianificazione secondo l'Articolo 15 KDSG.
2. La divulgazione ripetuta o continuativa dei dati nel corso dell'anno presuppone regole di autorizzazione secondo l'Articolo 18 e seguenti.
3. La divulgazione dei dati da parte del KAIO a incaricati di un'autorità autorizzata è consentita su richiesta dell'autorità alle seguenti condizioni
a) L'autorità ha incaricato il terzo con contratto per l'elaborazione dei dati.
b) L'autorità ha autorizzato l'incaricato all'elaborazione dei dati con le sue regole di autorizzazione (Art. 19 cpv. 1 lett. b).
4. Nei confronti di autorità con personalità giuridica propria o dei loro incaricati, il KAIO stabilisce le condizioni e prescrizioni per la divulgazione dei dati, in particolare
a) la base giuridica dell'elaborazione dei dati,
b) lo scopo dell'elaborazione dei dati,
c) i dati da divulgare mediante designazione del profilo di base o dei profili standard e delle funzionalità,
d) l'obbligo di rispettare le disposizioni dell'ISDS,
e) le tariffe, se tali sono da applicare.
1. L'KAIO emana le istruzioni tecniche necessarie per l'armonizzazione dei registri cantonali e stabilisce i requisiti per la trasmissione dei dati alla piattaforma GERES, tra i comuni e per la notifica di trasferimento digitale.
2. L'KAIO
a) definisce le specifiche dell'interfaccia,
b) determina le specifiche ammesse per la trasmissione dei dati,
c) si orienta alle direttive federali, allo stato della tecnica e agli standard consolidati.
3. Rende pubblicamente accessibili le istruzioni.
Il KAIO esamina e certifica, su richiesta scritta, il software per l'interfaccia del registro degli abitanti.
Le richiedenti e i richiedenti sono obbligati a collaborare alla verifica.
La certificazione attesta che la versione esaminata del software per l'interfaccia è idonea e approvata per la trasmissione dei dati.
1. Ha diritto a presentare istanza chi può dimostrare di
a* voler sviluppare un software di interfaccia che sarà distribuito nel Cantone o che dovrà essere distribuito nel prossimo futuro, e
b* essere in grado e avere il diritto di riprodurre e modificare il software di interfaccia e il software del registro degli abitanti associato nella misura necessaria per attuare i requisiti delle interfacce e per la certificazione (titolare dei diritti).
1. Per la trasmissione dei dati è consentito utilizzare solo un software di interfaccia che implementi correttamente e completamente le norme attualmente vigenti dell'associazione eCH.
1a Per la trasmissione dei dati alla piattaforma GERES si applicano le seguenti norme
a) eCH-0006 - Standard dati per categorie di stranieri,
b) eCH-0007 - Standard dati per comuni,
c) eCH-0008 - Standard dati per Stati e territori,
d) eCH-0010 - Standard dati per indirizzi postali di persone fisiche, imprese, organizzazioni e autorità,
e) eCH-0011 - Standard dati per dati personali,
f) eCH-0020 - Standard di interfaccia per i motivi di registrazione dei registri delle persone,
g) eCH-0021 - Standard dati per dati supplementari delle persone,
h) eCH-0044 - Standard dati per lo scambio di identificazioni personali,
i) eCH-0045 - Standard dati per registri elettorali e di voto,
k) eCH-0058 - Standard di interfaccia per il quadro delle notifiche,
l) eCH-0135 - Standard dati per luogo d'origine.
1b Per la trasmissione dei dati tra i comuni e per la notifica digitale di trasferimento si applicano le seguenti norme
a) eCH-0093 - Processo di partenza e arrivo,
b) eCH-0194 - Standard di interfaccia eUmzug V2.0,
c) eCH-0221 - Modello di riferimento eUmzug CH.
2. Per la trasmissione dei dati si applicano inoltre le disposizioni relative a Sedex secondo gli articoli 11 e seguenti del RHV.
1. La certificazione avviene con l'obbligo, nei confronti dei titolari dei diritti, di comunicare immediatamente al KAIO, specificando il numero di versione, se e in che modo
**a** il software di interfaccia o il software di registro anagrafico ad esso associato subisce una modifica funzionale, della quale non si può escludere che influenzi la funzione del software di interfaccia esaminata nell'ambito della certificazione,
**b** i diritti sul software di interfaccia o sul software di registro anagrafico ad esso associato vengano trasferiti a terzi.
2. Il KAIO può collegare la certificazione ad ulteriori condizioni.
1. L'KAIO può revocare la certificazione in qualsiasi momento, in particolare
a) in caso di modifica delle basi fattuali, giuridiche o tecniche della certificazione,
b) in caso di violazione delle condizioni di certificazione.
2. La certificazione si estingue automaticamente se la versione del software dell'interfaccia, implementata dalla versione verificata dell'interfaccia, non è più autorizzata per la trasmissione dei dati.
1. L'ufficio KAIO sollecita, dopo il decorso dei cinque giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 29 comma 2, la rettifica del messaggio di errore da parte del comune interessato, fissando un secondo termine di cinque giorni lavorativi.
2. Decorso inutilmente il secondo termine, l'ufficio KAIO sollecita una seconda volta il comune e addebita una tassa di sollecito di 50 franchi per ogni messaggio di errore non rettificato.
1. La fornitura di dati alle autorità dell'amministrazione cantonale senza personalità giuridica e ai comuni abitanti, borghesi e parrocchiali è gratuita, salvo i costi relativi a Sedex. Questi possono essere ulteriormente addebitati dal KAIO.
2. Agli altri enti autonomi incaricati di compiti pubblici dell'amministrazione cantonale e secondo le disposizioni del GG o del LKG sono imposti anche gli altri costi esterni del KAIO.
3. Ai destinatari dei dati che perseguono anche uno scopo commerciale sono addebitati sia i costi interni che quelli esterni.
1. La certificazione è generalmente gratuita.
2. I richiedenti coprono i propri costi.
3. Il KAIO può imporre tasse basate sull'impegno secondo l'articolo 8 del regolamento del 22 febbraio 1995 relativo alle tasse dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle tasse, GebV) 19, se sorge una particolare esigenza legata al rilascio o alla revoca della certificazione che i richiedenti devono sostenere, in particolare a causa di una collaborazione insufficiente.
1. Le restrizioni alla divulgazione dei dati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 1, devono essere attuate sulla piattaforma GERES entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le regole di autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 e seguenti devono essere emanate o aggiornate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente, le richieste di creazione o modifica di account utente saranno respinte dal KAIO e gli account utente esistenti saranno eliminati.
3. Fino all'entrata in vigore delle regole di autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 e seguenti, restano valide le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 14 in combinazione con l'allegato 1 del regolamento del 12 marzo 2008 sull'armonizzazione dei registri ufficiali (RegV)[20].
1. Con il presente regolamento vengono modificati i seguenti decreti
a Regolamento d'esecuzione del 23 dicembre 2009 alla legge federale sui documenti d'identità (EV AwG)[[21]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859507_2_21_c),
b Regolamento del 10 dicembre 1980 sul registro elettorale[[22]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859508_2_22_c),
c Regolamento del 27 ottobre 2010 sul voto elettronico degli Svizzeri all'estero (ESASV)[[23]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859509_2_23_c),
d Regolamento del 24 gennaio 2018 sulla tecnologia dell'informazione e della telecomunicazione dell'amministrazione cantonale (ICTV)[[24]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859510_2_24_c),
e Regolamento del 18 ottobre 1995 sull'organizzazione e i compiti della Direzione delle finanze (Regolamento organizzativo FIN; OrV FIN)[[25]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859511_2_25_c),
f Regolamento del 22 febbraio 1995 sulle tasse dell'amministrazione cantonale (Regolamento sulle tasse; GebV)[[26]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859512_2_26_c),
g Regolamento del 24 aprile 2019 sulle chiese nazionali bernesi (LKV)[[27]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859513_2_27_c),
h Regolamento del 2 novembre 2011 sulle offerte di integrazione sociale (ASIV)[[28]](#enumeration_itemtext_content_fn_2859514_2_28_c).
1. Il Regolamento del 12 marzo 2008 sull'armonizzazione dei registri ufficiali (RegV)[29] è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° marzo 2021.
2. L'articolo 15 comma 2 e l'articolo 16 comma 1 sono applicabili a partire dal 1° marzo 2024.