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151.21 GRGLGC CH-BE

Art. 93 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Finanze e Personale

Servizi per il Gran Consiglio - Servizi Parlamentari
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Art. 93 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Finanze e Personale · Finanze e Personale

Per la gestione del bilancio finanziario dei servizi del Parlamento si applica la legislazione sulla gestione delle finanze e delle prestazioni, salvo diversa disposizione della legislazione del Gran Consiglio. Il bilancio finanziario è parte del Conto Speciale del Gran Consiglio.

Il personale dei servizi del Parlamento è soggetto alla legislazione del personale cantonale, a meno che la legislazione del Gran Consiglio non disponga diversamente.

L'Ufficio del Gran Consiglio crea i posti di lavoro necessari per la fornitura delle prestazioni dei servizi del Parlamento per il Gran Consiglio e i suoi organi e assegna, previo consulto con l'Ufficio del Personale, ogni funzione a una classe salariale.

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