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GRGLGC
CH-BE
Art. 93 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Finanze e Personale
Servizi per il Gran Consiglio - Servizi Parlamentari
Art. 93 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Finanze e Personale · Finanze e Personale
Per la gestione del bilancio finanziario dei servizi del Parlamento si applica la legislazione sulla gestione delle finanze e delle prestazioni, salvo diversa disposizione della legislazione del Gran Consiglio. Il bilancio finanziario è parte del Conto Speciale del Gran Consiglio.
Il personale dei servizi del Parlamento è soggetto alla legislazione del personale cantonale, a meno che la legislazione del Gran Consiglio non disponga diversamente.
L'Ufficio del Gran Consiglio crea i posti di lavoro necessari per la fornitura delle prestazioni dei servizi del Parlamento per il Gran Consiglio e i suoi organi e assegna, previo consulto con l'Ufficio del Personale, ogni funzione a una classe salariale.