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151.21 GRGLGC CH-BE

Art. 81 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Invalidità

Elezioni da parte del Gran Consiglio - Disposizioni Generali
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Art. 81 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Invalidità — Invalidità

1. Le schede elettorali che contengono affermazioni ingiuriose o segni identificativi evidenti sono nulle.

2. I voti per persone non eleggibili, già elette o ritirate dalla candidatura, nonché per persone non chiaramente identificabili, sono nulli.

3. Se il nome di una candidata o di un candidato appare più di una volta su una scheda elettorale, le ripetizioni vengono cancellate.

4. Se il numero delle schede elettorali ricevute supera quello delle schede distribuite, il turno elettorale è nullo e deve essere ripetuto.

5. Sulla validità delle schede elettorali o sulla cancellazione dei nomi decidono i conteggiatori di voti.

6. Inoltre, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni della legislazione sui diritti politici.

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