151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 81 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Invalidità
Elezioni da parte del Gran Consiglio - Disposizioni Generali
Art. 81 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Invalidità — Invalidità
1. Le schede elettorali che contengono affermazioni ingiuriose o segni identificativi evidenti sono nulle.
2. I voti per persone non eleggibili, già elette o ritirate dalla candidatura, nonché per persone non chiaramente identificabili, sono nulli.
3. Se il nome di una candidata o di un candidato appare più di una volta su una scheda elettorale, le ripetizioni vengono cancellate.
4. Se il numero delle schede elettorali ricevute supera quello delle schede distribuite, il turno elettorale è nullo e deve essere ripetuto.
5. Sulla validità delle schede elettorali o sulla cancellazione dei nomi decidono i conteggiatori di voti.
6. Inoltre, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni della legislazione sui diritti politici.