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Art. 44 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Dispensa

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Art. 44 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) — Dispensa

1. Competente per la dispensa dal segreto d’ufficio nei confronti degli organi consiliari è il Consiglio di Governo o la direzione dell'amministrazione della giustizia.

2. Nei confronti delle commissioni di vigilanza il segreto d'ufficio non può essere invocato.

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