151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 44 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Dispensa
**Diritti di informazione, Segreto d'Ufficio e Obbligo di Informazione - Segreto d'Ufficio**
Art. 44 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) — Dispensa
1. Competente per la dispensa dal segreto d’ufficio nei confronti degli organi consiliari è il Consiglio di Governo o la direzione dell'amministrazione della giustizia.
2. Nei confronti delle commissioni di vigilanza il segreto d'ufficio non può essere invocato.