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151.21 GRGLGC CH-BE

Art. 43 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Principio

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Art. 43 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Principio — Principio

1. È soggetto al segreto d'ufficio ai sensi della legge chi, nella sua attività ufficiale o di servizio, viene a conoscenza di fatti che devono essere mantenuti segreti per tutelare prevalenti interessi pubblici o privati, per la protezione della personalità o per rispetto di un procedimento pendente.

2. Questi fatti rimangono segreti anche dopo la cessazione del rapporto ufficiale o di servizio.

3. Le commissioni adottano le opportune misure per la tutela del segreto.

4. Le commissioni di vigilanza emanano un regolamento con istruzioni per la tutela del segreto.

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