151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 43 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Principio
**Diritti di informazione, Segreto d'Ufficio e Obbligo di Informazione - Segreto d'Ufficio**
Art. 43 Legge sul Gran Consiglio (Legge sul Gran Consiglio, LGC) - Principio — Principio
1. È soggetto al segreto d'ufficio ai sensi della legge chi, nella sua attività ufficiale o di servizio, viene a conoscenza di fatti che devono essere mantenuti segreti per tutelare prevalenti interessi pubblici o privati, per la protezione della personalità o per rispetto di un procedimento pendente.
2. Questi fatti rimangono segreti anche dopo la cessazione del rapporto ufficiale o di servizio.
3. Le commissioni adottano le opportune misure per la tutela del segreto.
4. Le commissioni di vigilanza emanano un regolamento con istruzioni per la tutela del segreto.