Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
123.22 EVAWGOILDI CH-BE

Competenza (EVAWG)

21 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (21)

Art. 1 Ordinanza introduttiva alla legge federale sui documenti di identità (EV AwG) Art. A1-1 Ordinanza introduttiva alla legge federale sui documenti d'identità (OI LDI) Art. 2 Ordinanza introduttiva alla legge federale sui documenti d’identità (OV AwG) - Centri di emissione dei documenti Art. 3 Ordinanza di applicazione della legge federale sui documenti d'identità (OLDID) Art. 4 Ordinanza d'introduzione alla legge federale sui documenti d'identità (OV LDI) Art. 5 Regolamento di attuazione della legge federale sui documenti d'identità (EV AwG) Art. 6 Ordinanza di esecuzione della legge federale sui documenti di identificazione (EV AwG) - Luogo di presentazione Art. 7 Regolamento di attuazione della legge federale sui documenti d’identità (RL DdI) - Eccezione all’obbligo di apparizione personale Art. 8 Regolamento d'Attuazione della Legge Federale sui Documenti d'Identità (EV AwG) - Acquisizione dell'Immagine del Volto Art. 9 Ordinanza introduttiva alla legge federale sui documenti d'identità (EV AwG) Art. 10 Ordinanza di attuazione della legge federale sui documenti d'identità (EV AwG) Art. 11 Ordinanza d'introduzione alla legge federale sui documenti d'identità (EV AwG) - Carta d'identità Art. 12 Ordinanza d'introduzione alla legge federale sui documenti d'identità (O AwG) Art. 13 Ordinanza d'introduzione alla legge federale sui documenti d'identità (ODI LI) Art. 14 Ordinanza d'introduzione alla legge federale sui documenti d'identità (OI LFID) Art. 15 Ordinanza d'introduzione alla legge federale sui documenti d'identità (EV AwG) - 3. In altri casi Art. 16 Regolamento di attuazione della legge federale sui documenti d'identità (EV AwG) Art. 17 Regolamento di attuazione della legge federale sui documenti d'identità (EV AwG) Art. 18 Regolamento di attuazione della legge federale sui documenti d'identità (RE LDID) Art. 19 Ordinanza d'Introduzione alla Legge Federale sui Documenti d'Identità (OLID) Art. 20 Ordinanza introduttiva alla legge federale sugli attestati (OI LFA)

Statutory Text (21 Provisions)

Organizzazione

1. L'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (Servizio Passaporti e Carte d'Identità) svolge le funzioni di autorità emittente per i documenti d'identità per i cittadini svizzeri residenti nel Cantone di Berna.

2. Può trasferire singoli compiti internamente a un altro reparto.

Allegato 1: Sedi dei centri di emissione dei documenti nel Cantone di Berna (Art. 2 cpv. 1)

1. Sedi dei centri d'emissione nel Cantone di Berna (Art. 2 cpv. 1)

1. Berna, Berna-Mittelland

2. Bienne, Seeland

3. Courtelary, Giura bernese

4. Interlaken, Oberland

5. Langenthal, Emmental-Alta Argovia

6. Langnau im Emmental, Emmental-Alta Argovia

7. Thun, Oberland

Organizzazione

1. L'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (Servizio Passaporti e Carte d'Identità) gestisce i centri di rilascio dei documenti elencati nell'allegato 1.

2. La sede principale è a Berna. Questa è considerata, nei confronti delle autorità federali, come l'ente responsabile per l'emissione dei documenti d'identità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, AwG.

Organizzazione

1. L'Ufficio per i Servizi Demografici (Servizio Passaporti e Carte d'Identità) gestisce un ufficio rilascio passaporti d'emergenza presso la sede principale di Berna per l'emissione di passaporti provvisori. Questo compito può, se previsto contrattualmente, essere assunto anche per i cittadini con residenza in un altro cantone.

2. L'Ufficio per i Servizi Demografici (Servizio Passaporti e Carte d'Identità) raccoglie i dati biometrici per i documenti di viaggio secondo l'Articolo 59 AuG per gli stranieri residenti nel Canton Berna.

3. Dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni legislative federali, l'Ufficio per i Servizi Demografici (Servizio Passaporti e Carte d'Identità) raccoglie anche i dati biometrici per i documenti d'identità della popolazione straniera residente nel Canton Berna, rilasciati dalle autorità svizzere.

Organizzazione

1. Le lingue ufficiali nei centri di emissione dei documenti sono

a) nella regione amministrativa del Giura bernese il francese,

b) nella regione amministrativa del Seeland il tedesco e il francese,

c) nelle altre regioni amministrative il tedesco.

Procedura di Richiesta e Emissione

1. La richiesta di rilascio di un documento d'identità deve avvenire solo previa prenotazione di un appuntamento per telefono o su Internet e sempre mediante presentazione personale presso il centro di emissione dei documenti d'identità. Fermo restando quanto previsto al comma 3.

2. L'obbligo di prenotazione dell'appuntamento preliminare sussiste anche per la rilevazione dei dati biometrici ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.

3. La richiesta di un passaporto provvisorio può essere presentata senza prenotazione anticipata. Se la domanda viene presentata con tutta la documentazione completa durante il normale orario di apertura, il passaporto provvisorio verrà emesso lo stesso giorno.

Procedura di Richiesta e Emissione

Le persone richiedenti con residenza nel Cantone di Berna possono presentarsi presso un centro per documenti d'identità a loro scelta nel Cantone di Berna per richiedere un documento d'identità ordinario o per la raccolta dei dati biometrici (Art. 3 commi 2 e 3).

I passaporti provvisori possono essere richiesti ed emessi solo presso la sede dell'ufficio per i passaporti provvisori nella sede centrale a Berna.

Procedura di Richiesta e Emissione

**Sull'esenzione dall'obbligo di comparizione personale ai sensi dell'articolo 12 comma 4 VAwG decide l'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (Servizio Passaporti e Carte d'Identità).**

Se la persona richiedente non è tenuta a comparire personalmente, i dati personali e i dati biometrici sono raccolti da un dipendente dell'autorità emittente tramite una stazione mobile di raccolta presso il luogo di residenza o soggiorno del cittadino o della cittadina.

Questa possibilità esiste solo all'interno del Cantone di Berna.

Procedura di Richiesta e Emissione

1. L'acquisizione dell'immagine del volto come fotografia per il rilascio di tutti i documenti d'identità è effettuata esclusivamente dall'Ufficio dei Servizi Demografici (Servizio Passaporti e Carte d'Identità). Fotografie portate in formato cartaceo o digitale non saranno accettate.

Procedura di Richiesta e Emissione

1. Come base per il rilascio dei documenti d'identità per i cittadini svizzeri, ai sensi dell'Articolo 10 comma 1 VAwG, vengono utilizzati i dati del registro elettronico dello stato civile (Infostar). Inoltre, l'Ufficio per i servizi alla popolazione può ottenere dati dai registri di controllo degli abitanti in conformità al Regolamento del 20 gennaio 2021 sulla piattaforma dei sistemi di registri comunali (GERES V).

Procedura di Richiesta e Emissione

1. L'Ufficio dei Servizi alla Popolazione può richiedere alle persone richiedenti o alla loro rappresentanza legale, in particolare, i seguenti documenti aggiuntivi

a) Certificato di residenza,

b) Documenti di identità per la verifica dell'identità (Passaporto svizzero o carta d'identità svizzera; permesso di soggiorno; passaporto di un altro Stato),

c) Decisione sull'affidamento,

d) Certificato di famiglia,

e) Certificato di nascita,

f) Certificato di stato civile.

Procedura di Richiesta e Emissione

Carte d'identità devono essere richieste esclusivamente presso un centro di rilascio a scelta.

La procedura di richiesta e rilascio corrisponde a quella per i passaporti, con l'eccezione della raccolta e memorizzazione delle impronte digitali.

**Perdita di documenti**

Articolo 23 VAwG - Segnalazione di perdita di documenti

La segnalazione di perdita di documenti è regolata dall'articolo 23 VAwG. La segnalazione può essere effettuata anche presso l'Ufficio dei Servizi Demografici (Servizio Passaporti e Carte d'Identità).

Per l'inserimento nel sistema automatizzato di ricerca della polizia RIPOL (ricerca di beni), è competente esclusivamente la Polizia Cantonale di Berna.

Tariffe e Incasso

1. Per il rilascio di documenti e per ulteriori servizi vengono applicate tasse nonché sovrattasse obbligatorie e facoltative secondo l'articolo 47 VAwG.

Tariffe e Incasso

1. Per la registrazione delle segnalazioni di smarrimento di documenti si applica la tariffa delle tasse della Polizia Cantonale di Berna secondo l'Allegato 5C numero 5.1.2 del Regolamento del 22 febbraio 1995 concernente le tasse dell'amministrazione cantonale (Regolamento delle Tasse; GebV)[5].

2. La tassa viene divisa in parti uguali, 50 percento ciascuno, tra l'Ufficio dei Servizi alla Popolazione e la Polizia Cantonale di Berna.

Tariffe e Incasso

1. Per l'apposizione di un'attestazione di correttezza su una copia di documento d'identità e per la creazione di copie, le spese vengono richieste secondo l'articolo 23 e l'allegato 5A numero 3.2.1 della GebV.

Tariffe e Incasso

1. Tutte le tasse e le spese devono essere pagate in loco al momento della presentazione della domanda.

2. La decisione in merito ai mezzi di pagamento ammessi spetta all'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (Servizio Passaporti e Carte d'Identità).

Tariffe e Incasso

Se, indipendentemente dalla presentazione in un centro di documentazione o dalla registrazione con la stazione mobile ai sensi dell'Articolo 8, sorgono commissioni o supplementi, l'importo può essere addebitato.

Orari di apertura dei centri di emissione documenti

**L'Ufficio dei Servizi alla Popolazione (Servizio Passaporti e Carte d'Identità) determina gli orari di apertura dei centri di rilascio dei documenti.**

Può prevedere orari di apertura nei centri di rilascio dei documenti dal lunedì al sabato.

Disposizioni finali

1. Il regolamento di attuazione del 23 ottobre 2002 del regolamento federale sugli attestati (EV AwV) (BSG 123.21) viene abrogato.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º marzo 2010.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →