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CH-BE
Art. 24 Ordinanza sull'informazione e il sostegno ai media (OIM) - Assemblee Comunali (Art. 10 comma 2 IMG)
Pubblicità delle sedute
Art. 24 Ordinanza sull'informazione e il sostegno ai media (OIM) · Assemblee Comunali (Art. 10 comma 2 IMG)
1. Chiunque desideri effettuare registrazioni audio e video o trasmissioni di assemblee comunali deve comunicarlo alla Presidenza dell'assemblea prima dell'inizio della riunione.
2. Le richieste di registrazioni audio e video o di trasmissioni vengono presentate agli aventi diritto al voto all'inizio della riunione per l'approvazione. Se l'assemblea concorda, la Presidenza informa i presenti sui loro diritti.
3. Se l'assemblea consente le registrazioni audio e video o le trasmissioni, le persone che non vogliono che le loro dichiarazioni o votazioni siano registrate devono manifestare la loro opposizione alla registrazione prima di esprimere la loro dichiarazione o il loro voto.