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Legge sugli aiuti allo studio (Stipendiengesetz) - Principio

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (27)

Art. 1 Legge sulle Borse di Studio - Principio Art. 2 Legge sulle Borse di Studio - Scopo Art. 3 Legge sulle Borse di Studio - Definizioni Art. 4 Legge sulle Borse di Studio - Principio Art. 5 Legge sulle borse di studio Art. 6 Legge sulle Borse di Studio - Formazione Primaria e Secondaria Art. 7 Legge sulle Borse di Studio Art. 8 Legge sulle Borse di Studio - Durata del Diritto ai Contributi Art. 9 Legge sulle Borse di Studio - Cambiamento del Corso di Studi prima del Completamento Art. 10 Legge sulle Borse di Studio - Bisogno Finanziario Art. 11 Legge sulle Borse di Studio Art. 12 Legge sulle Borse di Studio - Contributo Personale Ragionevole Art. 13 Legge sulle Borse di Studio - Prestazione Esterna Ragionevole Art. 14 Legge sulle Borse di Studio Art. 15 Legge sulle Borse di Studio Art. 16 Legge sulle Borse di Studio - Massimali delle Borse di Studio Art. 17 Legge sulle Borse di Studio - Limiti Massimi per Prestiti Art. 18 Legge sulle Borse di Studio - Casi di Difficoltà Art. 19 Legge sulle Borse di Studio - Restituzione delle Borse di Studio Art. 20 Legge sulle Borse di Studio - Rimborso dei Prestiti Art. 21 Legge sulle Borse di Studio - Interesse Art. 22 Legge sulle Borse di Studio - Sospensione Art. 23 Legge sulle Borse di Studio - Obblighi di Collaborazione Art. 24 Legge sulle Borse di Studio - Trattamento dei Dati e Assistenza Amministrativa Art. 25 Legge sulle borse di studio - Diritto di esecuzione Art. 26 Legge sulle Borse di Studio - Aumento del Costo della Vita Art. 27 Legge sulle borse di studio - Disposizioni transitorie

Testo normativo (27 Articoli)

1. Sezione: Disposizioni Generali

1. Il Cantone concede contributi per la formazione sotto forma di borse di studio e prestiti, qualora le condizioni finanziarie della persona in formazione, dei suoi genitori o di altre persone giuridicamente obbligate non siano sufficienti.

1. Sezione: Disposizioni Generali

1. I contributi per la formazione devono facilitare l'accesso all'istruzione, promuovere la parità di opportunità e garantire il sostegno economico durante il periodo di formazione.

2. Nell'assegnazione dei contributi per la formazione, deve essere garantita la libera scelta del percorso formativo e dell'istituto di formazione.

1. Sezione: Disposizioni Generali

1. Le borse di studio sono erogazioni finanziarie, una tantum o ricorrenti, destinate alla formazione e che generalmente non devono essere restituite.

2. I prestiti sono erogazioni finanziarie, una tantum o ricorrenti, destinate alla formazione e che generalmente devono essere restituiti e soggetti a interesse.

2. Sezione: Diritto al Contributo

1. Diritto a contributi per la formazione

Ha diritto a contributi per la formazione chi

a) appartiene alle persone aventi diritto ai contributi secondo l'accordo intercantonale per l'armonizzazione dei contributi formativi e ha il domicilio legale per le borse di studio nel Cantone,

b) sta seguendo una formazione qualificata per il diritto ai contributi ai sensi di questa legge e

c) dimostra un bisogno finanziario.

2. Sezione: Diritto al Contributo

1. I contributi per la formazione sono concessi per i percorsi di prima e seconda formazione, che portano a un titolo riconosciuto nei seguenti livelli di formazione

a) Livello secondario II (offerte di transizione, formazione professionale di base e scuole medie superiori) e passerelle;

b) Università;

c) Formazione professionale superiore.

2. La concessione dei contributi per la formazione presuppone che siano soddisfatte le condizioni di ammissione o promozione.

3. Non sono concessi contributi per la formazione per percorsi formativi intrapresi dopo una seconda formazione, nonché per attività di formazione continua.

4. I percorsi di formazione all'estero sono eleggibili per il contributo se sono equivalenti a quelli corrispondenti in Svizzera.

5. Se la formazione scelta liberamente non è la più economica, i contributi per la formazione possono essere ridotti in misura adeguata. In tal caso, devono essere presi in considerazione almeno quei costi personali computabili che si verificherebbero anche nella soluzione più economica.

2. Sezione: Diritto al Contributo

1. La formazione iniziale comprende la prima formazione formale e riconosciuta dopo la scuola dell'obbligo, nonché le formazioni successive.

2. Si parla di seconda formazione se una formazione non si basa su un diploma acquisito nella formazione iniziale. Essa può comprendere formazioni successive.

2. Sezione: Diritto al Contributo

1. I contributi per la formazione iniziale sono concessi sotto forma di borse di studio. Per la formazione iniziale presso le università e nella formazione professionale superiore possono essere concessi prestiti complementari; per le formazioni di dottorato sono concessi prestiti, ma non borse di studio.

2. Se la formazione iniziale o una parte di essa inizia dopo il 40º anno di età, il contributo alla formazione è generalmente concesso sotto forma di prestito. Il Consiglio di Stato può stabilire eccezioni.

3. I contributi per la seconda formazione sono generalmente concessi sotto forma di prestiti. Il Consiglio di Stato può stabilire eccezioni.

2. Sezione: Diritto al Contributo

1. I contributi per la formazione sono concessi per la durata ordinaria della formazione e per un massimo di due semestri oltre tale durata. Le formazioni annuali sono ammissibili ai contributi solo durante la durata ordinaria della formazione.

2. Su richiesta scritta, eccezionalmente, i contributi per la formazione possono essere concessi oltre il periodo indicato nel paragrafo 1, in particolare se il completamento della formazione è stato ritardato per motivi sociali, economici, familiari o di salute.

2. Sezione: Diritto al Contributo

1. In caso di cambio di corso di formazione, il diritto ai contributi formativi rimane valido. La durata del diritto ai contributi si determina in base alla nuova formazione. In casi giustificati, la durata del diritto ai contributi può essere opportunamente ridotta.

2. Se la formazione viene cambiata per la seconda volta allo stesso livello formativo, il diritto alle borse di studio si estingue. Il diritto ai prestiti rimane valido.

2. Sezione: Diritto al Contributo

1. Il fabbisogno finanziario comprende i costi necessari per il sostentamento e la formazione, a condizione e nella misura in cui questi superino il contributo ragionevole della persona in formazione e i contributi ragionevoli dei suoi genitori o di altri soggetti legalmente obbligati.

3. Sezione: Calcolo dei contributi formativi

1. I contributi alla formazione rappresentano un contributo al fabbisogno finanziario della persona in formazione.

3. Sezione: Calcolo dei contributi formativi

1. Il contributo finanziario personale ragionevole si calcola in base al patrimonio e al reddito della persona in formazione. Come contributo minimo, può essere calcolato un reddito ipotetico.

2. Nel valutare il contributo finanziario personale ragionevole, si deve tener conto della struttura del percorso formativo.

3. Sezione: Calcolo dei contributi per la formazione

1. Come prestazione di terzi ragionevole può essere computata al massimo quella parte del reddito che supera il fabbisogno di base della persona obbligata alla prestazione o della sua famiglia.

2. Si rinuncia parzialmente al computo delle prestazioni ragionevoli dei genitori se la persona richiedente

a) ha completato una prima formazione che abilita all'esercizio della professione, ed ha almeno 25 anni di età oppure prima dell'inizio della nuova formazione è stata finanziariamente indipendente per almeno due anni tramite attività lavorativa propria;

b) non ha completato una formazione secondo la lett. a e per quattro anni è stata finanziariamente indipendente dai genitori grazie ad attività lavorativa, gestione di una propria casa con minorenni o persone bisognose di cure, servizio militare e civile o disoccupazione;

c) è sposata o vive in un'unione registrata;

d) ha figli.

3. Sezione: Calcolo dei contributi formativi

1. Determinanti per il calcolo del fabbisogno finanziario sono le effettive condizioni di reddito e patrimonio.

2. Queste vengono generalmente rilevate sulla base dell'ultima valutazione fiscale definitiva.

3. Sezione: Calcolo dei contributi per la formazione

1. Il Consiglio di Stato disciplina, nel quadro delle disposizioni di legge, il calcolo del fabbisogno finanziario. Può stabilire degli importi forfettari e prevedere criteri, in particolare per i costi riconosciuti di formazione e di vita, nonché le prestazioni proprie e di terzi ritenute accettabili. Inoltre, può fissare franchigie per il reddito e il patrimonio.

4. Sezione: Concessione di contributi per la formazione

1. Vengono concessi al massimo i seguenti sussidi annuali

a) 12.000 franchi per persone aventi diritto ai contributi in formazione al livello di istruzione secondaria II;

b) 16.000 franchi negli altri casi.

2. Se la persona avente diritto ai contributi deve provvedere al mantenimento dei figli, l'importo massimo aumenta di 4.000 franchi per figlio.

4. Sezione: Concessione di contributi per la formazione

1. Vengono concessi al massimo i seguenti prestiti

a) 10'000 franchi per anno di formazione, se alla persona avente diritto ai contributi vengono contemporaneamente concessi borse di studio;

b) 16'000 franchi per anno di formazione negli altri casi.

2. Per ogni persona avente diritto ai contributi viene concesso un prestito complessivo massimo di 64'000 franchi.

4. Sezione: Concessione di contributi per la formazione

1. Per evitare casi di difficoltà, i prestiti possono essere concessi in deroga al calcolo del fabbisogno finanziario, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti di ammissibilità.

5. Sezione: Restituzione dei contributi per la formazione e interessi

1. Le borse di studio devono essere restituite se ottenute tramite dichiarazioni false o incomplete o se utilizzate per scopi diversi da quelli previsti.

2. In caso di interruzione della formazione, le borse di studio pagate per il periodo di formazione restante devono essere restituite. In situazioni di difficoltà, si può rinunciare alla restituzione.

3. Il diritto alla restituzione si estingue se non viene esercitato entro un anno dal momento in cui si è venuti a conoscenza del motivo della restituzione. Si estingue in ogni caso dieci anni dopo l'erogazione del contributo.

5. Sezione: Restituzione dei contributi per la formazione e interessi

1. I prestiti devono essere rimborsati entro dieci anni dalla conclusione o dall'interruzione degli studi.

2. In casi giustificati, il termine di rimborso può essere prorogato per un massimo di cinque anni. Possono essere stabiliti piani di ammortamento con pagamenti parziali.

3. In situazioni di difficoltà, si può rinunciare completamente o parzialmente al rimborso dei prestiti.

4. Resta salva la riscossione dei prestiti ottenuti tramite indicazioni false o incomplete o destinati a scopi diversi da quelli previsti.

5. Sezione: Restituzione dei contributi per la formazione e interessi

1. I prestiti sono soggetti a interessi dopo due anni dal termine o dall'interruzione della formazione.

2. In casi particolarmente difficili, si può rinunciare al pagamento degli interessi, in tutto o in parte.

5. Sezione: Restituzione dei contributi per la formazione e interessi

1. Se, in presenza di un debito residuo di prestito, viene intrapresa una nuova formazione che dà diritto ai contributi, gli obblighi di rimborso e di interessi dell'intero importo del prestito si basano sul momento del completamento o dell'interruzione della nuova formazione.

6. Sezione: Procedura

1. Chi richiede contributi per la formazione è obbligato a fornire informazioni complete e veritiere sui fatti rilevanti. Le modifiche essenziali devono essere comunicate senza sollecitazione e immediatamente.

2. I contributi per la formazione possono essere ridotti oppure revocati in tutto o in parte in caso di violazione degli obblighi di collaborazione.

3. Chi viola in maniera grave o ripetuta gli obblighi di collaborazione può essere escluso dal diritto a qualsiasi ulteriore contributo.

6. Sezione: Procedura

1. Le autorità amministrative e giudiziarie del cantone e dei comuni forniscono gratuitamente le informazioni necessarie per l'esame delle domande di contributo.

2. Nell'ambito del mandato legale, il numero di assicurazione AHV può essere utilizzato per l'elaborazione sistematica dei dati.

7. Sezione: Disposizioni Finali e Transitorie

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie.

7. Sezione: Disposizioni Finali e Transitorie

1. Il Consiglio di Stato può adeguare gli importi massimi per le borse di studio e i prestiti all'inflazione.

7. Sezione: Disposizioni Finali e Transitorie

1. Questa legge si applica a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore.

2. Per l'interesse e il rimborso di prestiti preesistenti, si applica il nuovo diritto, qualora sia più favorevole ai soggetti interessati.

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