Legge sulle scuole medie e sulle scuole universitarie (MHG) - Ambito di Applicazione (MHG)
Indice delle disposizioni (42)
Testo normativo (42 Articoli)
1. Questo legge si applica alle scuole medie e superiori, a meno che non siano soggette alla legislazione sulla formazione professionale.
2. Nel caso in cui la scuola media cantonale offra programmi di ponti o formazioni di base professionali, l'organizzazione così come i diritti e i doveri degli insegnanti e degli studenti sono regolati da questa legge. Per quanto riguarda il contenuto di questi programmi, è determinante la legislazione sulla formazione professionale.
3. Inoltre, questa legge disciplina l'accesso degli studenti domiciliati nel Cantone di Appenzello Esterno a scuole medie e superiori extradistretto.
1. Questo legge ha lo scopo di garantire un'istruzione di alta qualità nelle scuole medie superiori e nelle università.
2. La scuola media superiore fornisce una formazione generale e dello sviluppo personale completa come preparazione per un'istruzione universitaria.
3. Le università offrono una formazione scientifica e preparano all'esercizio di attività e professioni accademiche. Le altre istituzioni universitarie si concentrano su aspetti applicativi e preparano a specifiche professioni o compiti qualificati.
4. La permeabilità tra il percorso educativo liceale e quello professionale deve essere assicurata per quanto possibile.
1. Le scuole medie superiori sono istituti di istruzione generale del livello secondario II, seguono la scuola popolare e conducono a un diploma di formazione riconosciuto dal Cantone di Appenzello Esterno o dalla Confederazione.
2. Le istituzioni di istruzione superiore seguono il livello secondario II e comprendono in particolare
a) le università: le università cantonali e le Scuole universitarie professionali federali (ETH);
b) le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.
1. I percorsi di istruzione liceale iniziano di norma dopo il compimento del decimo anno scolastico, durano quattro anni, si concludono con la maturità liceale e preparano in particolare agli studi presso un'università.
2. I percorsi di istruzione delle scuole professionali superiori iniziano di norma dopo il compimento dell'undicesimo anno scolastico, durano tre anni, si concludono con il diploma di scuola professionale superiore e preparano alla formazione presso le scuole universitarie professionali e le scuole superiori specializzate. Successivamente, è possibile conseguire facoltativamente la maturità professionale nel quarto anno di formazione.
3. Se presso la scuola media cantonale vengono offerti corsi ponte o percorsi di formazione professionale di base, questi iniziano di norma dopo il compimento dell'undicesimo anno scolastico.
1. Il Cantone può essere responsabile di scuole medie e superiori extrakantonali.
1. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi riguardanti l'ammissione di apprendisti o studenti domiciliati nel Cantone Appenzello Esterno a scuole medie e università di altri cantoni.
1. Il Consiglio di Stato può riconoscere gli attestati di maturità o i diplomi delle scuole medie private, qualora questi soddisfino i requisiti delle disposizioni di riconoscimento e i programmi quadro stabiliti dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione pubblica o dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, e le condizioni di ammissione e promozione siano equivalenti a quelle dei licei pubblici. Il riconoscimento presuppone l'approvazione dei programmi di studi e dei regolamenti degli esami.
2. Il riconoscimento dei programmi di studio e delle qualifiche di formazione delle università è disciplinato dal diritto federale.
1. Il Cantone gestisce una scuola media.
1. Il Cantone mette a disposizione le strutture, i locali e le attrezzature necessarie e idonee per un insegnamento attuale e adeguato al livello.
2. Nella misura in cui i locali e le attrezzature non siano necessari per l'attività scolastica, possono essere messi a disposizione di terzi dietro un indennizzo adeguato.
1. Presso la scuola media cantonale viene gestito un ginnasio con maturità (dal 9º al 12º anno scolastico).
2. La scuola media cantonale può offrire ulteriori prestazioni.
3. Il Consiglio di Stato approva o revoca le offerte aggiuntive ai sensi del comma 2. In tale contesto, stabilisce il grado di copertura dei costi.
4. Il funzionamento della scuola media cantonale si orienta a un modello di scuola diurna.
1. La Direzione scolastica è composta dalla Rettrice o dal Rettore e da altri membri. Essa è responsabile della gestione pedagogica, del personale, finanziaria e amministrativa della scuola, nonché dell'assicurazione della qualità.
2. La Rettrice o il Rettore agisce con responsabilità finale per il liceo cantonale e rappresenta quest'ultimo verso l'esterno.
1. La direzione scolastica, i docenti e gli altri collaboratori costituiscono la conferenza scolastica sotto la presidenza della rettrice o del rettore.
2. La conferenza scolastica serve allo scambio di informazioni e opinioni. Essa deve essere consultata su tutte le questioni che sono di fondamentale importanza per l'organizzazione dell'attività scolastica e lo sviluppo della scuola. Tra queste rientrano in particolare l'emissione e la revisione dei piani di studio e dei regolamenti scolastici, nonché la composizione della direzione scolastica.
3. La direzione scolastica stabilisce l'ordine del giorno. Ogni membro della conferenza scolastica può proporre per iscritto punti da discutere.
4. Il consiglio di governo regola i dettagli. Può conferire ulteriori diritti e imporre doveri alla conferenza scolastica.
1. L'ammissione alla scuola media cantonale richiede in particolare la dimostrazione delle conoscenze e abilità necessarie e una residenza che rispetti i criteri per le borse di studio nel Cantone Appenzello Esterno.
2. Nel procedimento di ammissione vengono verificate le conoscenze e abilità necessarie. La valutazione effettuata dalla scuola precedentemente frequentata deve essere presa in debita considerazione.
3. Gli studenti con residenza al di fuori del cantone possono essere ammessi alla scuola media cantonale se mostrano le conoscenze e abilità richieste, il finanziamento della tassa scolastica è garantito e ci sono capacità di ammissione disponibili. Sono fatte salve le ammissioni basate su accordi intercantonali.
4. Il consiglio di governo regola il procedimento di ammissione. Può delegare la competenza.
1. L'uscita anticipata volontaria dalla scuola cantonale secondaria richiede la dichiarazione scritta dei titolari della potestà genitoriale ovvero del o della discente maggiorenne.
2. Esiste il diritto a ricevere un certificato di frequenza scolastica.
1. Il passaggio da una scuola media con diploma riconosciuto a livello federale o cantonale al corrispondente livello della scuola media cantonale è possibile. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.
1. Le prestazioni degli studenti vengono valutate regolarmente con voti. Inoltre, possono essere valutati il comportamento lavorativo, di apprendimento e sociale.
2. La valutazione avviene in modo trasparente e comprensibile.
3. Il Consiglio di Stato regola i dettagli sulla valutazione delle prestazioni, certificati e promozioni. Può delegare la competenza.
1. I percorsi formativi della scuola media cantonale si concludono con esami. Possono includere anche lavori conclusivi. Gli studenti ricevono un certificato di diploma dopo il superamento dell'esame finale.
2. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al completamento del percorso formativo. Può delegare la competenza.
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le materie obbligatorie, le lezioni e gli eventi scolastici.
2. Gli studenti assumono la responsabilità adeguata per il proprio processo di apprendimento e la corresponsabilità per quello della comunità di apprendimento.
3. La partecipazione a eventi al di fuori dell'orario scolastico in connessione con l'insegnamento può essere dichiarata obbligatoria.
4. Per motivi importanti, agli studenti può essere temporaneamente concessa l'esenzione totale o parziale dalla frequenza alle lezioni o a un evento obbligatorio.
1. Gli allievi hanno a disposizione un'offerta adeguata di materie facoltative.
2. Gli allievi sono obbligati a frequentare le materie facoltative da loro scelte.
1. Una studentessa ospite o uno studente ospite può essere ammesso a frequentare un corso di istruzione secondaria di primo grado per un massimo di dodici mesi.
2. Le disposizioni relative alla promozione non si applicano alle studentesse e agli studenti ospiti. Oltre a ciò, essi sono equiparati agli altri studenti nei diritti e nei doveri.
3. Può essere rilasciata un'attestazione sulla frequenza scolastica e sulle prestazioni fornite.
1. Gli studenti possono presentare richieste, suggerimenti e contestazioni alla direzione scolastica in merito a questioni che riguardano la scuola. La direzione scolastica ha l'obbligo di esaminare il contenuto di tali richieste e rispondere il più rapidamente possibile.
1. Gli studenti possono formare associazioni.
2. Il consiglio scolastico può ammettere un rappresentante alle riunioni o a singoli punti dell'ordine del giorno.
1. Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento scolastico.
1. I docenti dispongono di un'istruzione completa conforme al livello e di caratteristiche personali che li rendono idonei a svolgere il mandato educativo e di istruzione.
2. I docenti progettano un insegnamento che, in termini di contenuti, metodi e didattica, risponda alle esigenze degli obiettivi educativi, dei piani di studio quadro e dei processi di apprendimento.
3. I docenti partecipano alla gestione delle attività scolastiche e allo sviluppo della scuola. Essi esercitano i loro diritti di partecipazione soprattutto nell'ambito del consiglio scolastico.
1. I compiti principali degli insegnanti sono
a) Insegnare e istruire;
b) Preparazione e revisione delle lezioni;
c) Collaborazione scolastica comunitaria;
d) Formazione e aggiornamento professionale.
1. L'orario lavorativo netto complessivo è determinato dalla legislazione sul personale.
2. Il Consiglio di Governo regola la distribuzione dell'orario lavorativo netto complessivo tra i compiti principali secondo l'art. 25. A tale riguardo, possono essere previste distribuzioni differenti per singoli insegnanti o per interi gruppi di insegnanti.
3. Compiti che richiedono un uso intensivo del tempo e che vanno oltre il mandato professionale possono essere compensati separatamente sulla base di un accordo scritto.
4. Gli insegnanti possono essere incaricati per settori di lavoro al di fuori dell'attività didattica. Il Consiglio di Governo regola i dettagli.
1. La valutazione degli insegnanti si basa sulle direttive relative ai criteri per la determinazione individuale della retribuzione.
1. Per quanto riguarda la collaborazione sociale e l'impiego degli insegnanti, oltre a questa legge, sono determinanti la legge cantonale sul personale e le relative disposizioni esecutive.
1. Le persone che, ai sensi del Codice civile svizzero, sono titolari della potestà genitoriale su apprendenti minorenni, sono obbligate a mandarli a scuola.
2. Gli insegnanti, la direzione scolastica e i titolari della potestà genitoriale su apprendenti minorenni si informano reciprocamente su questioni importanti, in particolare sui risultati scolastici e sul comportamento degli apprendenti, nella misura necessaria per l'adempimento del mandato educativo.
3. I titolari della potestà genitoriale su apprendenti minorenni possono, previo accordo con la direzione scolastica, assistere alle lezioni in qualsiasi momento.
1. L'inizio e la durata dell'anno scolastico e del periodo di assenza dalle lezioni sono regolati secondo le normative per la scuola elementare.
2. Sono fatte salve le disposizioni divergenti per le unità o manifestazioni di formazione completate al di fuori della scuola.
1. I docenti e la direzione scolastica garantiscono un funzionamento della scuola conforme alle regole. Essi sono autorizzati a prendere provvedimenti in caso di violazioni da parte degli studenti. Tali provvedimenti non devono ledere l'integrità degli studenti.
2. In caso di violazioni gravi o ripetute, la direzione scolastica può disporre le seguenti misure disciplinari
a) ammonimento scritto;
b) allontanamento dalle lezioni fino a quattro settimane;
c) multa disciplinare fino a Fr. 1'000.-;
d) esclusione definitiva dalla scuola.
1. Il regolamento scolastico contiene disposizioni complementari relative al funzionamento della scuola, nonché ai diritti e ai doveri delle persone coinvolte nel contesto scolastico, in particolare nei seguenti ambiti
a) la struttura organizzativa;
b) i compiti, le competenze e le responsabilità;
c) l'organizzazione e la partecipazione degli insegnanti e degli studenti;
d) le norme di comportamento;
e) la gestione delle assenze.
2. Il Consiglio di Stato può delegare la competenza per l'emanazione del regolamento scolastico.
1. Il Consiglio di Stato approva le materie di specializzazione offerte nei corsi di istruzione liceale e le aree professionali della scuola media professionale e emana i piani di studio scolastici. Può delegare la competenza.
1. Una dottoressa scolastica o un dottore scolastico assicura la consulenza medica e l'assistenza della scuola media cantonale.
2. Il servizio medico scolastico si conforma alle disposizioni della legislazione sanitaria.
1. Se i requisiti di ammissione della scuola media cantonale o della scuola media accogliente sono soddisfatti, gli studenti possono essere assegnati a una scuola media extracantonale nell'ambito degli accordi con altri cantoni, se
a) il percorso scolastico verso la scuola media cantonale non è ragionevole oppure
b) la scuola media cantonale non offre corsi di formazione riconosciuti.
2. Al fine di formare classi con composizioni equilibrate e un'adeguata capacità spaziale, gli studenti possono essere assegnati a una scuola media extracantonale o essere ammessi alla scuola cantonale. L'assegnazione richiede il consenso dell'alunno o dell'alunna, dei titolari della responsabilità genitoriale e dell'ente scolastico della scuola accogliente.
3. Se gli studenti o le studentesse, durante un corso di studi in corso, trasferiscono la loro residenza nel Cantone di Appenzello Esterno, possono essere assegnati a una scuola extracantonale per il resto degli studi, a condizione che sia completata almeno metà della formazione. Se nessun'altra comunità è obbligata a pagare, il Cantone si fa carico delle tasse scolastiche.
1. La frequenza di una scuola media privata o extracantonale a propria scelta e a proprie spese è disciplinata dalle disposizioni della Costituzione cantonale.
1. L'insegnamento obbligatorio presso la scuola media cantonale o presso una scuola media extracantonale assegnata è gratuito per gli apprendisti con domicilio ai fini del diritto alle borse di studio nel Cantone Appenzello Esterno.
2. Gli apprendisti o i titolari della responsabilità genitoriale si fanno carico delle spese per il tragitto scolastico, i materiali didattici personali e i materiali scolastici, nonché per attività scolastiche particolari.
3. Per la frequenza delle lezioni strumentali facoltative sono previste delle tasse.
4. Per la frequenza dei corsi opzionali possono essere previste delle tasse.
5. In caso di difficoltà economiche, le tasse di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere esentate.
1. Se gli studenti con residenza al di fuori del cantone frequentano la scuola media cantonale, devono pagare una retta scolastica.
2. Se per gli studenti di cui al comma 1 non esiste un accordo con il cantone di provenienza o con il Paese di provenienza, la retta scolastica è determinata in base agli accordi esistenti.
3. In casi di difficoltà economica, si può rinunciare alla riscossione della retta scolastica.
1. La scuola media cantonale è gestita con credito globale e mandato di prestazione secondo le disposizioni della legge sulla gestione finanziaria.
1. Le tasse scolastiche a carico del Cantone per la frequenza di un'università fuori cantone sono regolate dalle relative convenzioni.
2. Il Cantone applica contributi finanziari agli studenti solo se una convenzione lo prevede espressamente.
1. L’autorità cantonale competente raccoglie i dati personali necessari per la pianificazione e la gestione, nonché i dati amministrativi degli istituti di istruzione pubblici e privati, come stabilito dalla legge federale sulla statistica.
2. I collaboratori delle scuole secondarie informano le scuole medie superiori sui voti di diploma e su ulteriori valutazioni delle candidate e dei candidati nell'ambito degli esami di ammissione.
3. La cessazione del rapporto di lavoro di una collaboratrice o di un collaboratore di una scuola media o superiore a causa di una grave violazione dei doveri o di una mancanza di idoneità alla professione di insegnante deve essere segnalata all’autorità cantonale competente.
1. Fino all'entrata in vigore della legge federale sulla promozione delle università e sulla coordinazione dello spazio universitario svizzero, le accreditazioni dei corsi di studio delle università da parte della Conferenza universitaria svizzera (CUS), basate su un esame dell'organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ), sono considerate riconosciute.