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Ambito di applicazione

29 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (29)

Art. 1 Legge sul diritto penale cantonale Art. 2 Legge sul diritto penale cantonale - Applicabilità del Codice penale svizzero Art. 3 Legge sul diritto penale cantonale - Punibilità Art. 4 Legge sul diritto penale cantonale - Concorrenza di reati perseguibili Art. 5 Legge sul diritto penale cantonale Art. 6 Legge sul diritto penale cantonale Art. 7 Legge sul diritto penale cantonale - Immunità parlamentare Art. 8 Legge sul diritto penale cantonale Art. 9 Legge sul diritto penale cantonale Art. 10 Legge sul diritto penale cantonale - Omissione di denuncia per legittima difesa Art. 11 Legge sul diritto penale cantonale - Mendicità Art. 12 Legge sul diritto penale cantonale Art. 13 Legge sul diritto penale cantonale - Lancio di oggetti e altre molestia Art. 14 Legge sul diritto penale cantonale - Uso negligente delle armi da fuoco Art. 15 Legge sul diritto penale cantonale Art. 16 Legge sul diritto penale cantonale Art. 17 Legge sul diritto penale cantonale - Allarme spropositato Art. 18 Legge sul diritto penale cantonale Art. 19 Legge sul diritto penale cantonale - Comportamento Indecoroso Art. 20 Legge sul diritto penale cantonale - Deturpazione Art. 23 Legge sul diritto penale cantonale - Autotutela illecita Art. 24 Legge sul diritto penale cantonale Art. 25 Legge sul diritto penale cantonale - Contatto non autorizzato con persone in detenzione preventiva o espulsiva, nonché in esecuzione penale o di misure Art. 26 Legge sul diritto penale cantonale - Aggravamento del servizio Art. 27 Legge sul diritto penale cantonale Art. 29 Legge sul diritto penale cantonale Art. 30 Legge sul diritto penale cantonale Art. 31 Legge sul diritto penale cantonale Art. 32 Legge sul diritto penale cantonale

Testo normativo (29 Articoli)

A. Disposizioni Generali

1. Le disposizioni generali di questa legge si applicano a tutte le disposizioni penali del diritto cantonale, nella misura in cui i relativi decreti non contengano disposizioni speciali.

A. Disposizioni Generali

1. Le disposizioni generali del Codice Penale Svizzero si applicano, fatta salva la presenza di normative cantonali divergenti, in modo analogo agli atti punibili secondo il diritto cantonale.

A. Disposizioni Generali

1. Le infrazioni del diritto cantonale sono punibili anche se commesse per negligenza, a meno che la formulazione o il significato della norma sanzionatoria non minaccino di pena solo la commissione intenzionale.

A. Disposizioni Generali

1. Se una persona ha commesso, con lo stesso atto, oltre a un'infrazione cantonale, un crimine o un reato, l'infrazione al diritto cantonale non è perseguita.

A. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio cantonale e il Consiglio di governo sono autorizzati a minacciare sanzioni pecuniarie per l'applicazione dei regolamenti da essi emanati.

A. Disposizioni Generali

1. Le comuni sono autorizzate a minacciare sanzioni per l'applicazione dei regolamenti e delle ordinanze da esse emesse.

2. Per l'applicazione di tali disposizioni si applicano le norme di questa legge e del Codice di procedura penale svizzero. Le infrazioni sono perseguite solo su denuncia delle autorità comunali.

A. Disposizioni Generali

1. I membri del Consiglio cantonale e del Consiglio di governo possono essere perseguiti penalmente per le espressioni nel Consiglio cantonale e nelle sue commissioni solo se due terzi dei membri presenti del Consiglio cantonale conferiscono l'autorizzazione a procedere.

2. I comuni sono autorizzati a emanare disposizioni sull'immunità a livello comunale.

A. Disposizioni Generali

1. Membri del Consiglio di Stato e del Tribunale Supremo possono essere perseguiti per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni solo se la maggioranza del Gran Consiglio concede l'autorizzazione a procedere. In tal caso, il Gran Consiglio determina la procedura da seguire.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque intenzionalmente, in caso di calamità o di pericolo comune, non adempie senza un motivo sufficiente alla richiesta di un funzionario o di un membro di un'autorità di prestare soccorso, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chi in stato di legittima difesa o necessità uccide o ferisce gravemente una persona e non lo segnala immediatamente alla polizia, è punito con un'ammenda.

B. Le singole infrazioni

1. Chi disturba altri mediante l'accattonaggio molesto, chi invia bambini o persone a suo carico a mendicare, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chi organizza giochi d'azzardo per ingenti somme di denaro, li tollera nei propri locali o vi partecipa, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chi, con dolo, mette in pericolo o molesta la popolazione lanciando oggetti, versando liquidi o diffondendo gas, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chi vende o affida senza debita sorveglianza armi da fuoco o munizioni a una persona di età inferiore ai 16 anni o a una persona per la quale non si può presupporre la conoscenza o la cautela necessaria per l'uso di tali oggetti, chi punta una pistola su una persona per scherzo o comunque con leggerezza, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque non custodisca e sorvegli adeguatamente un animale selvatico o pericoloso, chiunque causando intenzionalmente la caccia, l'istigazione o lo spavento degli animali provochi un pericolo per le persone, gli animali e le cose, è punito con una multa.

2. Il giudice può ordinare l'uccisione dell'animale.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque fabbrica o fornisce intenzionalmente grimaldelli, chiavi, timbri o formulari ufficiali senza autorizzazione,

chiunque utilizza o acquisisce intenzionalmente grimaldelli, chiavi, timbri, sigilli o formulari ufficiali per scopi impropri,

sarà punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque allarmi, sapendolo falso, i servizi di sicurezza e soccorso pubblici o il personale medico, chi utilizzi abusivamente sirene, dispositivi di segnalazione, impianti di chiamata e apparecchi simili, chi intenzionalmente metta la popolazione in panico o terrore tramite falsi allarmi di incendio, false notizie, voci e simili, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chi intenzionalmente disturba il riposo notturno con rumore,

chi disturba in modo grave la tranquillità nei giorni festivi e la domenica,

è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chi si comporta in modo sconveniente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze, chi in altro modo offende gravemente il decoro pubblico, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chi deturpa edifici, muri o monumenti mediante segni, iscrizioni o in modo simile, è punito con una multa.

2. Tentativo e complicità sono punibili.

B. Le singole infrazioni

1. Chi fa valere il proprio diritto presunto o reale, quando esso è contestato, senza esserne autorizzato dalla legge o da disposizione ufficiale, è punito con una multa su richiesta.

2. Il tentativo e il complicità sono punibili.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque rimuova, danneggi, alteri o imbratti intenzionalmente avvisi ufficiali pubblicamente affissi, è punito con una sanzione pecuniaria.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque senza autorizzazione entri in contatto con una persona che è stata arrestata dalla polizia, si trovi in custodia cautelare o espulsiva, o sia detenuta in esecuzione di pena o misura, o le consegni qualcosa, è punito con una multa.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque ostacoli o renda impossibile l'esercizio delle loro funzioni a funzionari o membri di un'autorità con funzioni di polizia, debitamente identificati, chiunque rifiuti di fornire il proprio nome o altre informazioni personali su richiesta legittima di funzionari o membri dell'autorità, o fornisca informazioni errate, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque si dichiari senza diritto titolare di un titolo accademico o chi utilizzi il titolo accademico di un'istituzione che non è chiaramente equivalente al titolo con lo stesso nome di un'università statale svizzera, chiunque dichiari senza diritto di aver acquisito un diploma di formazione o un attestato di capacità, è punito con una multa.

2. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque, in qualità di membro di un'autorità o funzionario del Cantone o di un Comune, non ottempera intenzionalmente ai doveri a lui imposti, è punito con una multa.

B. Le singole infrazioni

1. Chiunque inganni fraudolentemente un funzionario o un'autorità mediante false rappresentazioni o occultamenti di fatti, o approfitti fraudolentemente di un loro errore per ottenere indebitamente una concessione, un'autorizzazione o un'altra prestazione dell'ente pubblico, è punito con una multa.

2. Il tentativo e il favoreggiamento sono punibili.

C. Disposizioni Finali

1. I seguenti decreti sono modificati come segue

a) Regolamento del 5 novembre 1979 sull'insediamento e il soggiorno degli svizzeri;

b) Regolamento dell'8 giugno 1958 sulla protezione della natura;

c) Legge del 27 aprile 1969 sul possesso di cani;

d) * Regolamento del 1° dicembre 1960 sul regolamento federale della carne;

e) * Legge del 28 aprile 1963 sull'assicurazione contro gli incendi e i danni elementari;

f) * Legge del 27 aprile 1969 sull'industria alberghiera e il commercio al dettaglio di bevande alcoliche;

g) * Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero;

h) * Legge sulla caccia, la protezione della fauna selvatica e degli uccelli;

i) * Legge fiscale;

j) * Legge sulle strade statali;

k) * Legge sulla sanità;

l) * Legge sull'introduzione delle leggi federali sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque;

m) * Legge sul gioco nei locali pubblici e sulle lotterie;

n) * Legge sulle macchine da gioco e sugli esercizi di gioco;

o) * Regolamento alla Legge federale del 4 ottobre 1930 sui rappresentanti di commercio e relativo regolamento di esecuzione del 5 giugno 1931.

C. Disposizioni Finali

1. Questo legge entra in vigore con l'approvazione da parte della Landsgemeinde.

2. Con la sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in contrasto con esso vengono abrogate, in particolare la legge del 27 aprile 1941 sull'introduzione e applicazione del Codice penale svizzero e sul diritto penale cantonale.

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