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Legge d'introduzione della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero - Motivi aggiuntivi cantonali di autorizzazione (Art. 9 LBV) (LIESURLPFES)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

I. Motivi per il Rilascio di Autorizzazioni

1. L'acquisto è approvato se il terreno serve

1. * ...

2. a una persona fisica come seconda abitazione in un luogo con il quale essa intrattiene legami straordinariamente stretti e meritevoli di protezione, fintanto che tali legami perdurino.

2. A una persona fisica può essere approvato l'acquisto di una casa per le vacanze nell'ambito della quota cantonale (Art. 11 Legge sugli acquisti) se questa si trova in un comune turistico. Il Consiglio di Stato, dopo aver consultato le autorità comunali, stabilisce quei comuni che necessitano dell'acquisto di case per le vacanze da parte di persone all'estero per promuovere il turismo (Art. 9 comma 3 Legge sugli acquisti). L'autorità competente decide sulla distribuzione dalla quota. Essa può stabilire criteri di assegnazione tenendo conto di aspetti economici e politici.

II. Autorità

1. Il Dipartimento delle Costruzioni e dell'Economia Pubblica decide in merito all'obbligo di autorizzazione, al rilascio e alla revoca di un'autorizzazione o imposizione.

II. Autorità

1. L'autorità legittimata a proporre ricorso, la quale può anche richiedere la revoca di un'autorizzazione, è designata come il Presidente del Tribunale Superiore.

2. Il Dipartimento degli Affari Interni e della Sicurezza può richiedere l'avvio di un procedimento penale e agire per l'eliminazione della situazione illecita.

III. Procedura

1. Le domande di autorizzazione o di chiarimento sull'obbligatorietà dell'autorizzazione devono essere presentate per iscritto e giustificate al Dipartimento dell'Edilizia e dell'Economia pubblica. Questo è autorizzato a richiedere ulteriori documenti e a condurre le indagini necessarie.

2. ...

3. Le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 devono essere sottoposte al consiglio comunale del comune in cui si trova il sito per ottenere un parere.

4. L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può richiedere tasse statali da Fr. 20.- a Fr. 5 000.- per le sue decisioni. Può richiedere al richiedente un anticipo sui costi ragionevole.

III. Procedura

1. I reclami devono essere presentati per iscritto e motivati alla Cancelleria di Stato presso il Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La decisione impugnata deve essere allegata.

III. Procedura

1. Nei casi di azioni per il ripristino dello stato originale o per lo scioglimento della persona giuridica ai sensi dell'art. 57 par. 3 CC, non si procede a conciliazione.

2. Il Cantone non è tenuto a pagare né le tasse di registrazione né gli anticipi delle spese nel procedimento giudiziario.

IV. Disposizioni Finali

1. Il Consiglio di Stato emana, se necessario, ulteriori disposizioni relative alla procedura di autorizzazione e di ricorso.

IV. Disposizioni Finali

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1988. Essa sostituisce il regolamento introduttivo del 3 dicembre 1984 al BewG.

2. Si applica anche ai procedimenti già pendenti.

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