Legge sull'aiuto all'incasso e l'anticipo degli alimenti per minorenni - Competenza
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Per l'esecuzione del diritto agli alimenti, il comune presso il domicilio civile del minore fornisce assistenza all'incasso ai sensi dell'art. 290 del Codice Civile Svizzero.
2. I comuni possono eseguire l'incasso congiuntamente oppure affidarlo ad enti privati idonei.
1. Il comune di residenza fornisce anticipi ai figli fino al compimento del 20º anno di età secondo le disposizioni di questa legge, qualora i genitori non adempiessero ai loro obblighi di mantenimento o non lo facessero tempestivamente.
2. Tali anticipi non costituiscono prestazioni assistenziali.
1. Oggetto dell'anticipo sono i contributi di mantenimento del padre o della madre, stabiliti in una decisione giudiziaria o in un contratto approvato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
2. Saranno anticipati solo i contributi di mantenimento che non siano scaduti da più di un mese prima della presentazione della domanda.
3. Gli assegni familiari non vengono anticipati.
1. Non sussiste diritto all'anticipazione quando
a) il minore è economicamente indipendente;
b) il mantenimento del minore è garantito in altro modo;
c) è ragionevole aspettarsi che il minore provveda al proprio mantenimento tramite lavoro proprio;
d) il minore risiede permanentemente all'estero;
e) i genitori convivono;
f) le informazioni necessarie vengono trattenute.
1. Un anticipo per i contributi di mantenimento viene concesso fino all'ammontare della più alta rendita semplice per orfani dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.
2. Un anticipo viene concesso quando il genitore che si prende cura del bambino soddisfa i requisiti per ottenere una prestazione complementare per una persona sola con figli secondo la legislazione in materia di prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'anticipo non può, insieme al reddito computabile, superare il limite di reddito.
3. La situazione finanziaria di un patrigno o di una matrigna deve essere considerata in base al suo obbligo di mantenimento secondo l'art. 278 cpv. 2 del Codice Civile Svizzero.
1. Le domande di anticipo degli assegni di mantenimento devono essere presentate dal rappresentante legale del minore avente diritto presso l'autorità competente nel domicilio civile del minore.
2. Nella domanda devono essere fornite informazioni riguardanti i dati personali, le condizioni di reddito e patrimonio del minore avente diritto al mantenimento, dei genitori e degli eventuali patrigni o matrigne. Contestualmente, deve essere presentata una procura per l'incasso.
3. Alla domanda devono essere allegati
a) Titolo giuridico (decisione giudiziaria o contratto approvato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti);
b) Dichiarazione dei redditi e certificato di salario dei genitori e dei patrigni o matrigne.
1. Nella misura degli anticipi erogati, il diritto agli alimenti nei confronti del genitore che non adempie al proprio obbligo alimentare si trasferisce al comune.
1. Gli anticipi ottenuti in modo illecito devono essere restituiti.
1. Il Consiglio di Governo può emanare istruzioni.
1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.