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Ordinanza sullo stato civile - Autorità di vigilanza

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

I. Organizzazione

1. Il Dipartimento degli Interni e della Sicurezza è l'autorità di vigilanza nel settore dello stato civile.

2. Esso è responsabile per le misure di vigilanza e disciplinari in conformità con le disposizioni del diritto federale, nonché per l'emanazione di provvedimenti sanzionatori a causa della violazione degli obblighi di notifica.

I. Organizzazione

1. L'Ufficio di Cittadinanza e Stato Civile è subordinato al Dipartimento degli Affari Interni e della Sicurezza.

2. L'Ufficio esercita tutte le competenze che non sono attribuite ad un'altra autorità dal diritto federale, dal diritto cantonale o mediante accordi con altri cantoni.

I. Organizzazione

1. ...

2. I comuni svolgono i compiti loro assegnati nel settore dello stato civile a loro spese.

3. I costi operativi e di investimento annuali per la banca dati centrale Infostar sono addebitati agli uffici dello stato civile in proporzione al numero di abitanti del rispettivo distretto di stato civile.

I. Organizzazione

**1. I comuni di un circondario dello stato civile eleggono per il loro ufficio dello stato civile almeno un’ufficiale o un ufficiale dello stato civile, designano la direttrice o il direttore e regolano la supplenza. Le modifiche del personale devono essere comunicate in anticipo all'ufficio competente.**

2. ...

II. Esercizio delle Funzioni

1. La lingua ufficiale è il tedesco.

II. Esercizio delle Funzioni Ufficiali

1. L'ufficio dello stato civile sottopone i documenti alla revisione dell'ufficio competente quando una persona straniera viene iscritta nel registro dello stato civile.

2. L'ufficio competente può

a) stabilire eccezioni all'obbligo di presentazione dei documenti;

b) prevedere ulteriori casi di obbligo di presentazione dei documenti;

c) esonerare totalmente o parzialmente dall'obbligo di presentazione dei documenti i singoli ufficiali dello stato civile che possiedono le competenze necessarie.

II. Esercizio delle Funzioni

1. La consultazione dei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 92b comma 4 ZStV avviene presso l'Archivio di Stato.

II. Esercizio delle Funzioni Ufficiali

1. Per i compiti di cui all'Art. 2 cpv. 2 del ZStV sono competenti gli uffici dello stato civile ordinari.

2. Le decisioni e i documenti esteri sullo stato civile a seguito di disposizioni dell'autorità di vigilanza sono certificati come segue

a) * nei casi di cui all'Art. 23 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del ZStV dall'ufficio dello stato civile del luogo d'origine della persona interessata;

b) * nei casi di cui all'Art. 23 cpv. 2 lett. b del ZStV dall'ufficio dello stato civile del luogo di residenza della persona interessata o del luogo in cui deve essere eseguito successivamente un ulteriore atto ufficiale;

c) * nei casi di cui all'Art. 23 cpv. 2 lett. c del ZStV dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita della persona interessata.

3. Le disposizioni amministrative della Confederazione nonché le naturalizzazioni, dimissioni dalla cittadinanza e determinazioni di cittadinanza vengono certificate dall'ufficio dello stato civile del luogo d'origine della persona interessata.

4. Le sentenze dei tribunali cantonali vengono certificate dall'ufficio dello stato civile presso la sede del tribunale. Le sentenze del Tribunale federale vengono certificate dall'ufficio dello stato civile presso la sede della prima istanza.

5. I cambiamenti di nome, le adozioni nonché il riconoscimento testamentario di un figlio sono certificati dall'ufficio dello stato civile presso la sede dell'autorità amministrativa decidente.

6. I tribunali e le autorità amministrative inviano le loro comunicazioni relative alle decisioni all'ufficio dello stato civile competente per la certificazione.

II. Esercizio delle Funzioni Ufficiali

1. Chiunque sia stato presente al momento della morte di una persona sconosciuta o trovi il cadavere di tale persona, è tenuto a informare senza indugio la polizia cantonale.

2. La polizia cantonale comunica per iscritto la denuncia all'ufficio dello stato civile competente per il luogo del decesso.

II. Esercizio delle Funzioni Ufficiali

1. Se una persona muore nel suo comune di residenza, si può notificare verbalmente il decesso a questo comune. Ogni comune designa un ufficio competente.

2. Al momento della notifica, devono essere consegnati il certificato medico di morte e i documenti necessari per la registrazione del decesso.

3. L'ufficio del comune di residenza che riceve la notifica deve comunicare immediatamente per iscritto il decesso all’ufficio di stato civile competente. Devono essere allegati i documenti di cui al comma 2.

II. Esercizio delle Funzioni Ufficiali

1. Gli uffici di stato civile devono certificare ogni segnalazione di decesso o ritrovamento di cadavere all'autorità competente per la sepoltura o per il rilascio di un lasciapassare mortuario.

2. Il Dipartimento della Salute e degli Affari Sociali concede l'autorizzazione per la sepoltura o per il rilascio di un lasciapassare mortuario, qualora la segnalazione del decesso o del ritrovamento del cadavere non sia ancora stata effettuata all'ufficio di stato civile.

3. La competenza per il rilascio di lasciapassare mortuari è regolata dall'ordinanza sulla legislazione federale relativa al rilascio di documenti per cittadini svizzeri.

II. Esercizio delle Funzioni

1. Chi trova un bambino di origine sconosciuta deve immediatamente informare il consiglio comunale del luogo di ritrovamento. Quest'ultimo avvia senza indugio le indagini di polizia e informa il Dipartimento degli Affari Interni e della Sicurezza.

2. In assenza di indizi sull'origine del bambino, il Dipartimento degli Affari Interni e della Sicurezza trasferisce i fascicoli all'autorità di protezione dei minorenni e degli adulti, la quale assegna al bambino un nome di famiglia e un nome proprio, dispone la tutela e ne trasmette notifica scritta all'ufficio dello stato civile.

III. Disposizioni Finali e Transitorie

1. Nella misura in cui il diritto federale e il diritto cantonale non prevedano una regolamentazione completa, le istruzioni dell'autorità di vigilanza o dell'ufficio competente sono vincolanti.

III. Disposizioni finali e transitorie

1. Contro le decisioni degli uffici dello stato civile e dell'ufficio competente è possibile presentare ricorso presso il Dipartimento dell'Interno e della Sicurezza entro 20 giorni.

2. Le decisioni e le sentenze di ricorso del Dipartimento dell'Interno e della Sicurezza possono essere impugnate presso il Tribunale superiore entro 30 giorni.

III. Disposizioni finali e transitorie

1. I registri relativi ai certificati di nascita, di morte e di matrimonio provenienti dall'estero (registro B) ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del 7 dicembre 1987 sull'anagrafe civile sono tenuti fino al 31 dicembre 2004.

III. Disposizioni Finali e Transitorie

1. Il Regolamento sullo stato civile è abrogato.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003. Esso richiede l'approvazione del Governo federale.

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