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Ordinanza sugli stipendi delle autorità giudiziarie - Condizioni di impiego

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Nella misura in cui l'applicazione non comprometta l'indipendenza giudiziaria e il presente regolamento non preveda eccezioni, la legge sul personale si applica con le relative disposizioni esecutive in modo analogo.

I. Disposizioni Generali

1. Per l'indennizzo delle spese si applica il regolamento sull'indennizzo per inconvenienti, spese, servizio di picchetto e orario di lavoro straordinario.

II. Retribuzioni

1. Al mediatore o alla mediatrice viene riconosciuta un'indennità annuale di base per un determinato numero di mediazioni. Per ogni ulteriore mediazione viene corrisposto un forfait di Fr. 250.-.

1bis. L'indennità annuale di base ammonta, a seconda del distretto

a) * Distretto 1 (incl. 70 mediazioni): Fr. 25'000.-;

b) * Distretto 2 (incl. 40 mediazioni): Fr. 14'500.-;

c) * Distretto 3 (incl. 40 mediazioni): Fr. 14'500.-.

2. Per i lavori di supplenza senza conclusione della procedura, al mediatore o alla mediatrice spetta un'indennità di Fr. 45.- all'ora.

3. L'indennità di base viene corrisposta alla fine di un trimestre, mentre i forfait vengono corrisposti alla fine dell'anno.

II. Retribuzioni

1. La retribuzione annua di base per il presidente o la presidente del tribunale arbitrale per locazioni e affitti non agricoli è di Fr. 3'000.-.

II. Retribuzioni

1. La retribuzione annua del Presidente o della Presidentessa, così come dei Vicepresidenti e delle Vicepresidentesse del Tribunale cantonale è pari a

a) nel 1°-4° anno di servizio 94%,

b) dopo quattro anni di servizio 97%,

c) dopo otto anni di servizio 100%,

d) dopo dodici anni di servizio 103%,

e) dopo sedici anni di servizio 106%.

2. Il Presidente o la Presidentessa riceve inoltre un'indennità presidenziale annuale di Fr. 5 000-.

II. Retribuzioni

1. La retribuzione annuale del Presidente o della Presidente del Tribunale Superiore ammonta a

a) nel 1° - 4° anno di mandato al 99%,

b) dopo quattro anni di mandato al 102,5%,

c) dopo otto anni di mandato al 106%,

d) dopo dodici anni di mandato al 109,5%,

e) dopo sedici anni di mandato al 113%

2. La retribuzione annuale dei Vicepresidenti e delle Vicepresidenti del Tribunale Superiore ammonta a tempo pieno

a) nel 1° - 4° anno di mandato al 96%,

b) dopo quattro anni di mandato al 99,5%,

c) dopo otto anni di mandato al 103%,

d) dopo dodici anni di mandato al 106,5%,

e) dopo sedici anni di mandato al 110%

II. Retribuzioni

1. Al momento della classificazione iniziale, un incarico precedente presso una presidenza di tribunale di un'istanza giudiziaria comparabile viene preso in considerazione.

2. La classificazione iniziale è stabilita in via definitiva dall'organo competente del Consiglio del Cantone.

III. Compensi per i giudici e le giudici onorari nonché per i membri degli organi di conciliazione

1. I giudici onorari percepiscono i seguenti indennizzi giornalieri per le sedute del tribunale e della commissione

a) Intera giornata: Fr. 250.-;

b) Mezza giornata: Fr. 125.-.

2. I membri delle commissioni di conciliazione percepiscono i seguenti indennizzi giornalieri per le sedute della commissione

a) Intera giornata: Fr. 320.-;

b) Mezza giornata: Fr. 160.-.

3. I presidenti delle commissioni di conciliazione percepiscono i seguenti indennizzi giornalieri per le sedute della commissione

a) Intera giornata: Fr. 420.-;

b) Mezza giornata: Fr. 260.-.

III. Compensi per i giudici e le giudici onorari nonché per i membri degli organi di conciliazione

1. I giudici ricevono le seguenti indennità annuali

a) Giudici superiori Fr. 5 000.-;

b) Giudici cantonali Fr. 4 000.-;

c) Membri dell'autorità di vigilanza per l'esecuzione e il fallimento Fr. 700.-.

III. Compensi per i giudici e le giudici onorari nonché per i membri degli organi di conciliazione

1. I supplenti e le supplenti a tempo parziale dei giudici unici del tribunale cantonale e del tribunale superiore, nonché i giudici esperti, hanno diritto a un'indennità in base al tempo impiegato.

2. La tariffa oraria è di Fr. 100.- (esclusa l'eventuale IVA).

III. Compensi per i giudici e le giudici onorari nonché per i membri degli organi di conciliazione

1. Le indennità ai sensi degli artt. 3 e 7-9 sono regolarmente verificate dall'organo competente del Consiglio cantonale in relazione all'adeguamento alle variazioni del costo della vita. Esso riferisce al Consiglio cantonale e, se necessario, presenta una proposta.

IV. Disposizioni Finali

1. Il regolamento del 12 maggio 2003 sull'assunzione e la retribuzione dei presidenti di tribunale, nonché sull'indennità per i giudici ausiliari, è abrogato.

IV. Disposizioni Finali

1. Il Regolamento del 30 ottobre 2006 relativo alla Cassa pensione di Appenzello Esterno è modificato come segue

*Testo inserito nel relativo atto normativo.*

IV. Disposizioni Finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.

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