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Legge sul dragaggio e sull'informatica (eGovG) - Scopo

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. La legge mira a rendere l'adempimento dei compiti pubblici economico e vicino ai cittadini attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Promuove la collaborazione tra il Cantone e i Comuni mediante una strategia comune, un'operativa informatica comune e una decisione comune.

I. Disposizioni Generali

1. La legge si applica al Cantone con le sue unità amministrative e agli enti autonomi, nonché ai comuni con le loro unità amministrative.

I. Disposizioni Generali

1. Il Cantone e i Comuni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il miglioramento continuo dell'adempimento dei loro compiti e per la semplificazione delle pratiche commerciali. Si orientano secondo lo stato della tecnica.

2. Il Cantone e i Comuni stabiliscono periodicamente una strategia comune per l'eGovernment e l'informatica.

3. Il Cantone gestisce un ufficio di coordinamento per l'eGovernment. Esso assicura, come principale punto di contatto, lo scambio professionale tra gli uffici amministrativi e con gli organi intercantonali.

I. Disposizioni Generali

1. La protezione e lo scambio di dati sono disciplinati dalle disposizioni cantonali e superiori.

2. I mezzi informatici e di comunicazione devono essere protetti da influenze dannose e i dati devono essere protetti contro l'accesso non autorizzato, la modifica non autorizzata e la perdita.

3. Le strutture di sicurezza devono essere continuamente verificate.

I. Disposizioni Generali

1. Il cantone e i comuni soddisfano il loro fabbisogno di base in materia di mezzi informatici e di comunicazione presso il centro operativo informatico comune.

2. Al fabbisogno di base appartengono in particolare l'infrastruttura tecnica di base e le applicazioni standard ampiamente diffuse. Maggiori dettagli sono stabiliti dalla strategia comune di eGovernment e informatica.

3. Le spese per il fabbisogno di base sono considerate vincolate.

4. ...

II. Strategie, Progetti e Costi

1. La strategia definisce obiettivi, priorità e principi per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel cantone e nei comuni, nonché per lo sviluppo ulteriore dell'eGovernment. Include una pianificazione dei contenuti e dei tempi.

2. La strategia prende in considerazione le esigenze del cantone e dei comuni, della popolazione e dell'economia. Rispetta le pianificazioni sovraordinate e le direttive della Confederazione.

3. La strategia viene elaborata dalla commissione congiunta per la strategia informatica, previa consultazione del cantone e dei comuni.

4. Per la sua vincolatività, la strategia necessita dell'approvazione del Consiglio di Stato e di due terzi dei comuni, che rappresentano almeno il cinquanta percento della popolazione.

II. Strategie, Progetti e Costi

1. La commissione comune per la strategia informatica è composta da tre rappresentanti ciascuno per il cantone e i comuni, due rappresentanti dell'operatore comune informatico e un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Stato. I rappresentanti dell'operatore comune informatico hanno funzione consultiva senza diritto di voto. La nomina dei membri della commissione ha una durata di quattro anni.

2. Il Consiglio di Stato nomina il presidente tra i membri della commissione. L'Ufficio cantonale di coordinamento eGovernment funge da segretariato.

3. Il cantone si fa carico della compensazione dei rappresentanti dei comuni e dell'esperto indipendente.

4. Inoltre, le disposizioni relative alle commissioni del Consiglio di Stato si applicano mutatis mutandis.

II. Strategie, Progetti e Costi

1. Progetti comuni al di fuori dei bisogni fondamentali vengono realizzati se sono stati inclusi nella strategia comune, le condizioni legali sono rispettate e sono stati emessi i necessari provvedimenti di spesa. La realizzazione avviene attraverso il servizio informatico comune.

2. I progetti comuni tra Cantone e Comuni richiedono l'approvazione del Cantone e di due terzi dei Comuni, che devono rappresentare almeno il cinquanta percento della popolazione.

3. I progetti comuni dei Comuni richiedono l'approvazione di due terzi dei Comuni, che devono rappresentare almeno il cinquanta percento della popolazione.

4. Il servizio informatico comune assume la realizzazione di ulteriori progetti su speciale incarico.

II. Strategie, progetti e costi

1. L'operatore comune informatico fornisce i propri servizi a prezzi che coprono i costi, sono adeguati al mercato e formulati in modo trasparente.

2. La determinazione dei prezzi è soggetta a una verifica periodica da parte del controllo finanziario cantonale. Il Consiglio di Amministrazione ARI informa gli azionisti sull'esito della verifica.

3. ...

III. Operazione Informatica Comune

1. Sotto la denominazione "AR Informatik SA" (di seguito ARI) esiste una società anonima di diritto speciale con personalità giuridica propria e sede a Herisau.

2. La ARI acquisisce la AR-NET Informatik SA secondo l'art. 751 CO.

3. La società anonima è iscritta nel registro di commercio.

4. Nella misura in cui questa legge o gli statuti non dispongano altrimenti, per la ARI si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società anonima. Sono esclusi i requisiti di costituzione secondo gli artt. 629-635a CO e le disposizioni in materia di acquisto della personalità giuridica secondo gli artt. 643-645 CO.

III. Operazione Informatica Comune

1. L'ARI serve ai seguenti scopi

a) Fornitura di servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il Cantone e i Comuni;

b) Supporto al Cantone e ai Comuni nel settore dell'eGovernment.

III. Operazione Informatica Comune

1. Il capitale azionario ammonta a 1'500'000 franchi ed è suddiviso in 1'200 azioni nominative con un valore nominale di 1'250 franchi ciascuna.

2. Il Cantone e i comuni apportano i beni patrimoniali della AR-NET Informatik AG per un valore di 1'000'000 di franchi. Inoltre, il Cantone effettua un conferimento per un valore di 500'000 franchi.

3. L'ARI si finanzia fondamentalmente con mezzi propri. Può contrarre prestiti con interessi esclusivamente presso il Cantone e i comuni.

4. È possibile costituire riserve per un importo massimo pari al 50 percento del capitale azionario.

III. Operazione Informatica Comune

1. Il Cantone e i comuni possiedono ciascuno il 50 percento delle azioni. Il Cantone possiede 600 azioni.

2. I comuni possiedono il seguente numero di azioni

Urnäsch 29, Herisau 105, Schwellbrunn 23, Hundwil 21, Stein 23, Schönengrund 17, Waldstatt 24, Teufen 45, Bühler 24, Gais 30, Speicher 37, Trogen 27, Rehetobel 25, Wald 20, Grub 21, Heiden 37, Wolfhalden 25, Lutzenberg 21, Walzenhausen 27, Reute 19.

III. Operazione Informatica Comune

1. L'ARI adempie in particolare ai seguenti compiti

a) Valutazione e definizione di architetture IT generali, standard e linee guida applicative;

b) Approvvigionamento dei mezzi informatici e di comunicazione;

c) Allestimento e gestione delle postazioni di lavoro;

d) * Gestione di una rete efficiente e dell'infrastruttura di base;

e) Gestione delle applicazioni;

f) * Garanzia della sicurezza della rete, dei dati e delle operazioni;

g) Direzione o supporto di progetti;

h) Consulenze per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

III. Operazione Informatica Comune

1. Gli organi della società per azioni sono

a) l'assemblea generale;

b) il consiglio di amministrazione;

c) la direzione generale;

d) l'ufficio di revisione.

III. Operazione Informatica Congiunta

1. L'Assemblea Generale degli Azionisti è l'organo supremo. Essa svolge tutti i compiti che non sono attribuiti per legge o statuto ad un altro organo.

2. L'Assemblea Generale adotta le deliberazioni ed esegue le elezioni con la maggioranza assoluta dei voti azionari presenti. Il peso del voto nell'Assemblea Generale corrisponde alla quota nel capitale azionario. I rappresentanti degli azionisti agiscono secondo le istruzioni dell'ente che li ha inviati.

3. L'Assemblea Generale è particolarmente competente per

a) l'adozione e la modifica degli statuti;

b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e della Presidenza tra i tre membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione;

c) l'elezione della società di revisione;

d) * l'approvazione del rapporto annuale e del bilancio d'esercizio;

e) la decisione sull'impiego degli utili;

f) il discarico degli organi;

g) * l'approvazione di contratti per servizi ad altre istituzioni di diritto pubblico;

h) * la determinazione delle remunerazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Singoli azionisti possono richiedere l'inclusione di un punto all'ordine del giorno.

III. Operazione Informatica Comune

1. Composizione

a) * Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri.

b) * Cantone e comuni hanno il diritto di proposta per un membro ciascuno.

c) I tre ulteriori membri sono professionisti che non hanno vincoli d'interesse diretti o indiretti nei confronti del Cantone o dei comuni.

2. Compiti

a) Emissione di un regolamento aziendale;

b) Elezione dei membri della direzione e tra questi del direttore o della direttrice;

c) Approvazione del budget;

d) * Redazione del rapporto di gestione e del bilancio annuale;

e) Determinazione della strategia aziendale;

f) Determinazione del Sistema di Controllo Interno (SCI);

g) Espletamento della valutazione dei rischi;

h) Approvazione degli standard;

i) Determinazione della politica dei prezzi.

III. Operazione Informatica Comune

1. La direzione è composta da almeno tre membri. È guidata da un direttore o una direttrice.

2. La direzione è il punto di contatto e di coordinamento per le esigenze del cantone, dei comuni e dei clienti.

3. La direzione designa una persona responsabile che supervisiona il rispetto delle normative sulla protezione dei dati all'interno dell'azienda e funge da riferimento tecnico per l'organismo cantonale di controllo della protezione dei dati.

III. Operazione Informatica Comune

1. I rapporti di lavoro presso l'ARI sono regolati dalla legge sul personale e dal regolamento sulle retribuzioni.

2. Il consiglio di amministrazione emette le disposizioni esecutive per la legge sul personale e per il regolamento sulle retribuzioni riguardanti i rapporti di impiego dell'ARI.

3. Il consiglio di amministrazione disciplina le competenze e i compiti in materia di diritto del personale.

III. Operazione Informatica Comune

1. La rendicontazione finanziaria è disciplinata dalle disposizioni della legge cantonale sulla gestione finanziaria.

III. Operazione Informatica Comune

1. L'ARI è soggetta alla supervisione generale del Consiglio cantonale.

2. Il rapporto di gestione e il bilancio annuale devono essere portati a conoscenza del Consiglio cantonale dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale.

III. Operazione Informatica Comune

1. L'ARI è responsabile per i propri obblighi e per le azioni dei suoi dipendenti. Il Cantone è responsabile in via sussidiaria.

IV. Disposizioni Finali

1. La legge sul personale è modificata come segue nell'Art. 2 comma 1

Questa legge si applica a tutti i dipendenti del Cantone, inclusi i suoi istituti e imprese, nonché dell’AR Informatik AG, salvo disposizioni contrarie di diritto superiore.

IV. Disposizioni Finali

1. Per l'adeguamento dei sistemi informatici delle organizzazioni con un reparto informatico autonomo alle disposizioni di questa legge è previsto un periodo transitorio di massimo quattro anni.

IV. Disposizioni Finali

1. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica fino al termine dell'assemblea generale del 2019.

IV. Disposizioni Finali

1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il consiglio di governo decide l'entrata in vigore.

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