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Direttiva sulle indennità per i membri e i gruppi del Consiglio cantonale - Attività compensate

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

A. Indennità (Art. 34 GO KR)

1. Le indennità coprono in particolare le seguenti attività

a) Presidente del Consiglio: Pianificazione delle attività dell'ufficio; Preparazione e follow-up delle sessioni del Consiglio del Cantone; Comunicazione; Rappresentanze;

b) 1° Vicepresidente: Preparazione e follow-up delle sessioni dell'assemblea plenaria; Sostituzione del Presidente del Consiglio; Studio del verbale del Consiglio del Cantone; Rappresentanze;

c) Presidente della Commissione di controllo della gestione: Pianificazione dei lavori della commissione; Preparazione e follow-up della rappresentanza della commissione nelle sessioni del Consiglio del Cantone; Coordinamento con l'ufficio, altre commissioni, controllo finanziario, Consiglio direttivo e amministrazione;

d) Presidente di una commissione permanente preparatoria: Pianificazione dei lavori della commissione; Preparazione e follow-up della rappresentanza della commissione nelle sessioni del Consiglio del Cantone; Coordinamento con l'ufficio, altre commissioni, Consiglio direttivo e amministrazione;

e) Membri della Commissione di controllo della gestione: Studio dei documenti; Pianificazione e coordinamento dei lavori nelle sottocommissioni.

A. Indennità (Art. 34 GO KR)

1. Le indennità coprono in particolare le seguenti attività: pianificazione dei lavori della commissione, preparazione e revisione della rappresentanza della commissione nelle sedute del consiglio cantonale, coordinamento con l'ufficio, altre commissioni, il consiglio di governo e l'amministrazione. Eventuali decisioni del consiglio cantonale nella delibera elettorale ai sensi dell'art. 34 comma 3 GO KR hanno la precedenza.

2. L'indennità per il primo anno di attività della commissione viene erogata con il rendiconto delle indennità per la prima seduta. Deve essere debitamente annotata nel rendiconto.

3. Se l'attività della commissione dura più di un anno, sorge nuovamente il diritto a un'indennità. Lo stesso vale per gli anni successivi.

B. Campo Taglie (Art. 35 Regolamento Consiglio del KR)

1. Con le indennità giornaliere sono compensati

a) La preparazione e il follow-up delle riunioni, in particolare lo studio dei documenti delle riunioni;

b) La partecipazione alle riunioni;

c) Le spese per l'infrastruttura necessaria per l'esercizio degli incarichi, come collegamenti di rete o dispositivi (telefono, smartphone, tablet, PC, notebook, stampanti etc.).

B. Campo Taglie (Art. 35 Regolamento Consiglio del KR)

1. Le sedute di una sottocommissione danno diritto all'indennità giornaliera, purché

a) la sottocommissione sia istituita su delibera del Consiglio cantonale o di una commissione,

b) sia composta da almeno due membri,

c) sia presente un ordine del giorno

d) e venga redatto un verbale.

2. I colloqui di reclutamento dei comitati elettorali danno diritto all'indennità giornaliera. Per lo studio dei documenti di reclutamento viene corrisposta separatamente un'intera indennità giornaliera.

3. La partecipazione a eventi informativi e di aggiornamento del Consiglio cantonale dà diritto all'indennità giornaliera, a condizione che gli eventi siano stati approvati dall'ufficio.

4. L'ufficio può autorizzare l'erogazione di indennità giornaliere per delegazioni del Consiglio cantonale a conferenze inter-cantonali o internazionali con quadro statutario, nonché a eventi di formazione per parlamentari.

B. Campo Taglie (Art. 35 Regolamento Consiglio del KR)

1. Il diritto a percepire una diaria intera si acquisisce per una seduta che dura più di quattro ore. Se una seduta dura più di un giorno, la diaria è determinata separatamente per ogni giorno.

2. Se nello stesso giorno si tengono più sedute di differenti organi, ciò dà diritto a percepire più di una diaria. Per persona e per giorno non si possono percepire più di tre mezze diarie o una diaria intera e mezza.

C. Spese (Art. 37 ss. Reg. CR)

1. Il servizio parlamentare raccoglie le spese per il viaggio verso una riunione del consiglio, un evento informativo o formativo tramite indagine tra i membri del consiglio partecipanti.

D. Rendicontazione e liquidazione

1. I rendiconti per le indennità, le diarie e le spese devono essere corredati da un primo visto di un membro del consiglio e da un secondo visto secondo il regolamento organizzativo della Cancelleria cantonale.

D. Rendicontazione e liquidazione

1. I membri del Consiglio cantonale registrano, al momento dell'assunzione dell'incarico, i loro dati personali su un modulo personale e lo presentano al servizio del Parlamento.

2. Le indennità sono erogate alla fine dell'anno di mandato. Il servizio del Parlamento redige una rendicontazione di tutte le indennità a favore dell'ufficio delle finanze.

3. Le diarie e le indennità per spese sono rendicontate sui moduli appositamente previsti dal servizio del Parlamento.

4. Le diarie e le indennità per spese sono pagate due volte all'anno, alla fine di giugno e alla fine di dicembre.

5. Per le indennità, le diarie e le indennità di custodia pagate, viene rilasciato un certificato di salario.

E. Indennità di Frazione (Art. 33 RO CR)

1. Le indennità di frazione vengono erogate all'inizio di ogni anno di servizio.

2. I gruppi parlamentari comunicano al servizio parlamentare, all'inizio di ogni anno di servizio, l'attuale recapito.

F. Indennità di Assistenza (Art. 36 GO KR)

1. Un'indennità di assistenza può essere richiesta per le sedute del Gran Consiglio e dei suoi organi.

2. Per la richiesta all'ufficio, deve essere utilizzato il modulo «Richiesta di indennità di assistenza».

3. L'indennità di assistenza deve essere rivendicata entro un mese dalla seduta.

4. L'ufficio esamina le richieste due volte l'anno. Può richiedere documentazione. Le decisioni negative saranno motivate.

5. Il pagamento avviene due volte l'anno (fine giugno e fine dicembre).

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