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Regolamento del Gran Consiglio (GO KR) - Composizione (GOKR)

83 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Esterno
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Indice delle disposizioni (83)

Art. 1 GO CR Art. 2 GO KR - Compiti Art. 3 GO KR - Riunioni dell'Ufficio Art. 4 GO KR Art. 5 GO KR - Ufficio di Segreteria Art. 6 GO KR - Commissioni Permanenti Art. 7 GO KR - b) Commissione di Revisione degli Affari Art. 8 GO KR - c) Commissioni permanenti preparatorie Art. 9 GO KR - Commissioni Speciali Art. 10 GO KR Art. 11 GO KR - b) Segreto della Commissione Art. 12 GO KR Art. 13 GO KR - d) Orientamento dell'ufficio e rendicontazione al Consiglio Art. 14 GO KR - e) Coinvolgimento di Terze Parti Art. 15 GO KR - f) Dimissioni Art. 16 GO KR Art. 17 GO KR - Servizio Parlamentare Art. 18 GO KR - Ulteriori Servizi della Cancelleria Cantonale Art. 19 GO KR - Seduta Costitutiva Art. 20 GO KR Art. 21 GO KR Art. 22 GO KR Art. 23 GO KR - Sedute degli Organi del Gran Consiglio Art. 24 GO KR - Media Art. 25 GO KR Art. 26 GO KR - b) Approvazione del verbale trascritto Art. 27 GO CR Art. 28 GO KR Art. 29 GO KR - Registro dei legami d'interesse Art. 30 GO KR - Astensione Art. 31 GO KR - Introduzione alle attività ufficiali e formazione continua Art. 32 GO KR - Costituzione Art. 33 GO KR - Indennizzo Art. 34 GO KR - Indennità Art. 35 GO KR - Indennità di Giornata Art. 36 GO KR - Indennità di assistenza Art. 37 GO KR Art. 38 GO KR - b) Spese di viaggio Art. 39 GO KR Art. 40 GO KR Art. 41 GO KR - e) Altre spese Art. 42 GO KR - Istruzioni del Bureau Art. 43 GO KR - Convocazione Art. 44 GO KR Art. 45 GO KR - Partecipazione Art. 46 GO KR - Disposizione dei posti a sedere Art. 47 GO KR - Diritto di domicilio Art. 48 GO KR Art. 49 GO KR - b) Replica Art. 50 GO KR - c) Conclusione della Discussione Art. 51 GO KR Art. 52 GO KR Art. 53 GO KR - Letture Art. 54 GO KR - Votazione complessiva Art. 55 GO KR - Disposizioni Generali Art. 56 GO KR Art. 57 GO KR Art. 58 GO KR - Mozioni d'ordine Art. 59 GO KR - Disposizioni Generali Art. 60 GO KR - b) Votazione Art. 61 GO KR - c) Conteggio Art. 62 GO KR - Trattamento delle domande Art. 63 GO KR Art. 64 GO KR - c) Richieste Pariordinazione Art. 65 GO KR - d) Maggioranza Art. 66 GO KR - e) Richieste non contestate Art. 67 GO KR - Elezione delle autorità e delle commissioni Art. 68 GO KR - Conferma Completa Art. 69 GO KR - Comunicazione Art. 70 GO KR - Discussione Popolare Art. 71 GO KR - b) Rappresentanza di fronte al Consiglio Art. 72 GO KR - Iniziative popolari Art. 73 GO CR Art. 74 GO KR - Presentazione di una iniziativa parlamentare Art. 75 GO KR Art. 76 GO KR - Trattamento di un'iniziativa parlamentare Art. 77 GO KR - Presentazione di Mozioni, Postulati e Interpellanze Art. 78 GO KR Art. 79 GO KR - Risposta a un'interpellanza Art. 80 GO KR - Interrogazione Scritta Art. 81 GO KR Art. 82 GO KR - Partecipazione alle Relazioni Esterne Art. 83 GO KR - Prima elezione delle commissioni permanenti

Testo normativo (83 Articoli)

A. Organizzazione - 1. Ufficio

1. La presidente o il presidente del Consiglio, così come le due vicepresidenti o i vicepresidenti, non possono appartenere tutti e tre allo stesso gruppo parlamentare.

A. Organizzazione - 1. Ufficio

1. L'Ufficio ha in particolare i seguenti compiti

a) Pianifica l'attività del Consiglio e coordina la pianificazione con il Consiglio di Stato;

b) Conduce la pianificazione operativa;

c) Prepara le sedute del Consiglio;

d) Stabilisce le date delle sedute e l'ordine del giorno dopo aver consultato il Consiglio di Stato;

e) Prima della prima seduta del Consiglio dell'anno d'incarico, seleziona tre scrutinatrici o scrutinatori tra i membri del Consiglio;

f) Assegna alle commissioni gli argomenti di discussione per la relazione e la proposta al Consiglio;

g) Prepara le elezioni delle commissioni e dell'Ufficio;

h) Verifica se esistono incompatibilità ai sensi dell'art. 33 KRG o se ne sorgono di nuove e, se del caso, propone al Consiglio di constatare l'incompatibilità;

i) Esamina regolarmente la legislazione riguardante il Consiglio cantonale e, se necessario, propone modifiche;

j) Approva le modifiche permanenti nella sala del Consiglio cantonale.

A. Organizzazione - 1. Ufficio

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio convoca le riunioni dell'ufficio. Lei o lui presiede.

2. La Direttrice o il Direttore del Servizio parlamentare partecipa con voto consultivo. Lei o lui ha diritto di proporre mozioni.

3. L'ufficio può coinvolgere terze persone con voto consultivo alle riunioni.

A. Organizzazione - 1. Ufficio

1. Per poter negoziare validamente, deve essere presente almeno la metà dei membri. L'ufficio può prendere decisioni circolari.

2. Una decisione è valida se approvata dalla maggioranza dei membri presenti. Una decisione circolare è valida se approvata dalla maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, il o la presidente ha il voto decisivo.

3. I membri dell'ufficio informano i loro gruppi parlamentari sulle decisioni e sui motivi essenziali dell'ufficio. Trattano con riservatezza i voti dei partecipanti alle riunioni e i documenti delle riunioni.

A. Organizzazione - 1. Ufficio

1. La Direttrice o il Direttore del Servizio del Parlamento dirige la Cancelleria.

A. Organizzazione - 2. Commissione

1. Il Consiglio elegge all'inizio di un mandato le seguenti commissioni permanenti nonché i rispettivi uffici di presidenza

a) Commissione di Revisione della Gestione (CRG);

b) Commissione Finanze (CF);

c) Commissione Educazione e Cultura (CEC);

d) Commissione Salute e Sociale (CSS);

e) Commissione Costruzioni ed Economia Pubblica (CCEP);

f) Commissione Interni e Sicurezza (CIS).

2. La Commissione di Revisione della Gestione è composta da almeno 9 membri del Consiglio, i quali non possono appartenere contemporaneamente ad un'altra commissione. Le commissioni permanenti preparatorie sono solitamente composte da 7 membri del Consiglio ciascuna.

A. Organizzazione - 2. La Commissione

1. La Commissione di revisione dei conti esercita, su incarico del Consiglio cantonale, la vigilanza superiore. A tal fine verifica la gestione del Consiglio di Stato, dell'amministrazione e dei tribunali nonché il bilancio statale in relazione alla legittimità, efficacia ed economicità. Nell'ambito di questo incarico, stabilisce le priorità della sua attività di revisione.

2. Informa immediatamente l'ufficio sulla costituzione di sottocommissioni nonché sulla loro composizione e compiti.

A. Organizzazione - 2. La Commissione

1. Le commissioni permanenti preparatorie trattano gli oggetti di deliberazione loro assegnati. Conducono le necessarie verifiche e consultazioni, riferiscono al Gran Consiglio e presentano proposte. Eventuali proposte di minoranza sono considerate presentate con l'inclusione nel rapporto.

2. Esse partecipano alle relazioni esterne conformemente all'art. 82 del presente regolamento.

A. Organizzazione - 2. Commissione

1. Per preparare gli argomenti di discussione, su richiesta dell'ufficio di presidenza, il Consiglio può istituire commissioni speciali. La decisione stabilisce il mandato e designa i membri e la presidenza.

2. Una volta adempiuto il loro incarico, esse si considerano sciolte.

A. Organizzazione - 2. Commissione

1. Le commissioni si danno un regolamento interno.

2. Salvo diversa disposizione, le commissioni si costituiscono autonomamente.

3. Nell'ambito della costituzione, le commissioni eleggono una vicepresidente o un vicepresidente.

A. Organizzazione - 2. Commissione

1. I membri delle commissioni preparatorie sono autorizzati a informare i propri gruppi parlamentari sullo stato delle discussioni e sui loro risultati. Trattano in modo riservato i voti dei partecipanti alle riunioni e i documenti della riunione.

A. Organizzazione - 2. La Commissione

1. Il Servizio del Parlamento svolge la funzione di segreteria.

A. Organizzazione - 2. La Commissione

1. Le commissioni informano l'ufficio sullo stato dei loro lavori.

2. La relazione al Consiglio viene effettuata dalla Presidente o dal Presidente o da un membro incaricato.

A. Organizzazione - 2. La Commissione

1. Le commissioni possono invitare terzi a partecipare alle riunioni con voce consultiva.

2. Qualora la partecipazione di terzi comporti dei costi, è necessario ottenere preventivamente il consenso dell'ufficio di presidenza. Restano riservate le competenze di spesa delle commissioni secondo incarichi speciali.

A. Organizzazione - 2. La Commissione

1. L'uscita da una commissione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro la fine di gennaio. Questo informa immediatamente la presidenza della commissione interessata.

A. Organizzazione - 3. Uffici di Staff

1. La cancelliera o il cancelliere assiste l'ufficio nell'adempimento dei suoi compiti. Lei o lui si occupa dell'organizzazione dell'attività del consiglio e coordina i rapporti con il consiglio di governo.

A. Organizzazione - 3. Uffici di Staff

1. Il Servizio del Parlamento è un servizio della Cancelleria cantonale. Esso è subordinato, dal punto di vista tecnico, agli organi del Consiglio Cantonale.

2. Il Servizio del Parlamento adempie in particolare i seguenti compiti

a) Preparazione delle sessioni del Consiglio;

b) Gestione delle cancellerie del bureau e delle commissioni;

c) Redazione dei verbali nel Consiglio;

d) Informazione e documentazione del Consiglio e dei suoi organi.

3. Il bureau e la cancelliera o il cancelliere elaborano con reciproco accordo la proposta per l'elezione del responsabile del Servizio del Parlamento.

4. Il bureau è responsabile della cessazione del rapporto di lavoro con il responsabile del Servizio del Parlamento. Esso consulta previamente la cancelliera o il cancelliere.

5. I diritti e i doveri del datore di lavoro sono esercitati per il resto dalla cancelliera o dal cancelliere.

A. Organizzazione - 3. Staff di Direzione

1. La Cancelleria del Cantone fornisce in particolare i seguenti ulteriori servizi

a) Consulenza legale al Consiglio e ai suoi organi;

b) Informazione del pubblico per conto del Consiglio del Cantone;

c) Servizio di uscierato del Consiglio del Cantone;

d) Gestione delle strutture di informazione e comunicazione nella sala del Consiglio del Cantone.

A. Organizzazione - 4. Costituzione

1. L'ufficio in carica invita di norma il Consiglio alla sua seduta costitutiva nel mese di giugno.

2. Il membro del Consiglio più anziano apre la seduta. Presiede i lavori fino all'elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio.

3. Dopo la preghiera, gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nel seguente ordine

a) Accertamento del risultato delle elezioni nel Consiglio cantonale;

b) Accertamento delle incompatibilità;

c) Giuramento dei nuovi membri eletti del Consiglio;

d) Elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio;

e) Discorso della Presidente o del Presidente del Consiglio;

f) Elezione dei due Vicepresidenti e degli altri membri dell'ufficio;

g) Giuramento dei nuovi membri eletti del Consiglio di Stato;

h) Giuramento dei nuovi membri eletti della Corte Suprema;

i) Elezione dei membri e delle presidenze delle commissioni permanenti;

j) Discorso del Landamano;

k) Riconoscimento delle elezioni nei comuni;

l) Giuramento dei nuovi membri eletti delle autorità e dei funzionari dei comuni;

m) Altri oggetti di deliberazione.

A. Organizzazione - 4. Costituzione

1. Le disposizioni relative alla costituzione, ad eccezione dell'Art. 19 comma 3 lettera j, si applicano mutatis mutandis a ogni prima seduta di un anno di carica.

A. Organizzazione - 5. Pubblicità e Informazione

1. I documenti della seduta vengono pubblicati e inviati ai media registrati, nonché a terzi su richiesta.

2. Le riprese audio e video nella sala del consiglio richiedono l'autorizzazione della Presidente o del Presidente del consiglio. Sono esentati dall'obbligo di autorizzazione i media registrati. L'operatività del consiglio non deve essere disturbata.

3. Una registrazione audio delle discussioni viene trasmessa in un'altra stanza.

A. Organizzazione - 5. Pubblicità e Informazione

1. L'ufficio decide sulla pubblicazione dei documenti delle sedute.

2. L'accesso alla sala del consiglio è consentito solo ai membri del consiglio cantonale e del consiglio di governo, nonché al personale necessario per il funzionamento del consiglio. L'ufficio può concedere l'accesso ad altre persone, qualora la loro presenza sia necessaria.

3. Il consiglio può ammettere giornalisti registrati alla consultazione. La cronaca deve tenere conto degli interessi di protezione cui è volta la consultazione non pubblica.

4. Le mozioni e le deliberazioni devono essere pubblicate in maniera adeguata. Il verbale dettagliato non viene pubblicato.

A. Organizzazione - 5. Pubblicità e Informazione

1. Su richiesta di una commissione, l'ufficio può autorizzare una seduta pubblica di questa commissione.

2. L'ufficio può dichiarare pubbliche le sue sedute in casi particolari.

A. Organizzazione - 5. Pubblicità e Informazione

1. Il registro dei relatori permanenti ai sensi dell'art. 29 KRG fornisce informazioni su nome, cognome, indirizzo ed eventualmente il datore di lavoro delle persone registrate.

2. Ai rappresentanti dei media registrati vengono assegnati, per quanto possibile, posti di lavoro adeguati sulla tribuna.

3. I rappresentanti dei media che violano le disposizioni della legislazione del Consiglio cantonale o le istruzioni dell'ufficio possono essere cancellati dal registro. L'ufficio decide in via definitiva.

A. Organizzazione - 6. Verbale

1. Nel verbale sintetico si includono

a) Gli oggetti di discussione individuali;

b) I nomi degli assenti;

c) Le mozioni nel loro testo originale comprendendo i nomi dei proponenti;

d) Le delibere adottate con l'indicazione del rapporto di voto, qualora i voti siano stati conteggiati;

e) I risultati delle votazioni sotto forma di una lista nominale, nel caso in cui si sia votato con l'ausilio elettronico;

f) La riproduzione sommaria della discussione.

2. Un verbale breve, che contiene i nomi degli assenti, le mozioni, le delibere e i testi dei provvedimenti derivanti dalle discussioni, viene pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale.

3. I risultati delle votazioni sotto forma di una lista nominale vengono pubblicati senza ritardo.

A. Organizzazione - 6. Verbale

1. L'Ufficio approva il verbale.

2. I membri del Consiglio cantonale e del Consiglio esecutivo possono presentare una richiesta scritta di correzione entro dieci giorni dalla pubblicazione. L'Ufficio decide in via definitiva.

3. Il verbale corretto deve essere firmato dalla Presidente o dal Presidente del Consiglio e dalla segretaria o dal segretario verbalizzante.

A. Organizzazione - 6. Registrazione

1. Sulle deliberazioni dell'Ufficio e delle Commissioni viene redatto un verbale.

A. Organizzazione - 7. Finanze

1. L'ufficio osserva le disposizioni del Consiglio del Governo nella preparazione del preventivo del Consiglio del Cantone.

2. Le divergenze tra l'ufficio e il Consiglio del Governo devono essere risolte il più possibile.

B. Membri del Consiglio - 1. Diritti e Doveri

1. La Cancelleria del Cantone raccoglie i legami di interesse all'inizio di ogni anno di mandato.

B. Membri del Consiglio - 1. Diritti e Doveri

1. Le richieste di ricusazione sono trattate come le mozioni d'ordine.

B. Membri del Consiglio - 1. Diritti e Doveri

1. L'Ufficio, in collaborazione con la Cancelleria Cantonale, provvede all'introduzione dei nuovi membri del Consiglio nelle attività d'ufficio.

2. L'Ufficio garantisce un'adeguata formazione professionale relativa alle funzioni per i membri del Consiglio.

B. Membri del Consiglio - 2. Frazioni

1. Un gruppo parlamentare è composto da almeno cinque membri del consiglio.

2. I gruppi parlamentari si costituiscono autonomamente. All'inizio di ogni mandato, comunicano per iscritto all'ufficio il loro nome e il nome del presidente. Informano immediatamente l'ufficio di eventuali modifiche.

B. Membri del Consiglio - 2. Frazioni

1. L'indennizzo delle frazioni ai sensi dell'Art. 39 comma 4 KRG ammonta a Fr. 5'000.- all'anno.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. Per le seguenti funzioni vengono corrisposte indennità annuali

a) Presidente del Consiglio Fr. 8‘000.-;

b) Primo Vice Presidente Fr. 1‘000.-;

c) Presidente della Commissione di Revisione Fr. 6‘000.-;

d) Altri membri della Commissione di Revisione Fr. 3‘000.-;

e) Presidenti delle Commissioni permanenti Fr. 1'000.-.

2. In caso di elezione complementare durante l'anno di mandato, l'indennità viene corrisposta pro rata.

3. L'indennità del Presidente di una Commissione speciale è disciplinata dal Consiglio nella delibera elettorale tenendo conto del mandato della Commissione. Il diritto viene a maturare con l'inizio dell'attività della Commissione.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. Per le riunioni del Consiglio e dei suoi organi, per missioni, conferenze, eventi informativi e simili, vengono corrisposti i seguenti indennità giornaliere

a) giornata intera Fr. 300.-;

b) mezza giornata Fr. 150.-.

2. La presidenza delle sedute in ufficio e nelle commissioni dà diritto al doppio del compenso per seduta.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. I membri del consiglio, responsabili della cura di bambini fino al 12° anno di età o di familiari bisognosi di assistenza, possono richiedere un'indennità di cura.

2. L'indennità di cura ammonta a Fr. 100.- per ogni mezza giornata di seduta, ma non oltre Fr. 2'500.- per membro del consiglio per anno.

3. L'ufficio decide in via definitiva su richiesta motivata.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. Le spese, che sono connesse all'attività ufficiale, vengono rimborsate conformemente alle seguenti disposizioni.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. Nei viaggi con mezzi pubblici, i costi del biglietto in 1ª classe vengono rimborsati.

2. Nei viaggi con veicoli privati, tutti i costi (inclusi i costi di parcheggio) vengono rimborsati con un'indennità chilometrica forfettaria di CHF 0,70. In caso di più di una riunione nello stesso giorno, per la seconda e ciascuna riunione successiva possono essere calcolati solo i chilometri aggiuntivi percorsi.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. Se una seduta del consiglio dura più di mezza giornata, i membri del consiglio hanno diritto a un'indennità forfettaria per il vitto di Fr. 30.

2. Le spese per i pasti sono rimborsate se devono essere consumate fuori casa a causa di un obbligo ufficiale. Un pasto principale viene rimborsato forfettariamente con Fr. 30. In casi eccezionali, possono essere rimborsate spese effettive più elevate. Queste devono essere documentate e motivate.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. Per un pernottamento fuori sede, vengono rimborsati i costi effettivi di un hotel di classe media, a condizione che il ritorno al luogo di residenza non sia ragionevolmente fattibile.

B. Membri del Consiglio - 3. Compensazioni

1. Altre spese sono rimborsate in base al costo effettivo documentato.

B. Membri del Consiglio - 3. Indennità

1. L'ufficio disciplina in un decreto i dettagli. In particolare, stabilisce le modalità di fatturazione e pagamento.

2. L'ufficio verifica regolarmente le indennità e, se necessario, presenta una richiesta di adeguamento del regolamento interno.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sedute del Consiglio

1. L'ufficio invita a riunioni di intera o mezza giornata. Sono possibili anche riunioni di più giorni.

2. Le richieste di convocazione di una riunione devono essere indirizzate all'ufficio, il quale stabilisce il luogo e la data.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sedute del Consiglio

1. L'invito alla seduta, l'ordine del giorno e tutta la documentazione sono generalmente inviati ai membri del Consiglio cantonale e del Consiglio di Stato almeno 20 giorni prima della seduta. L'ordine del giorno deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale.

2. Un invio successivo deve essere annunciato nell'invito.

3. La Presidente o il Presidente del Consiglio può invitare terzi a partecipare alle discussioni.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sedute del Consiglio

1. Le giustificazioni devono essere comunicate tempestivamente alla Presidente o al Presidente del Consiglio.

2. All'inizio di una seduta, dopo la preghiera, viene accertato il numero dei presenti. Le iscrizioni o cancellazioni presentate nel corso della seduta devono essere prese in considerazione e comunicate.

3. I membri del Consiglio devono indossare un abbigliamento adeguato.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sedute del Consiglio

1. I membri del consiglio siedono ordinati per circoscrizioni elettorali.

2. L'ufficio stabilisce l'ordine dei posti prima dell'inizio di un anno di carica e dopo ogni elezione suppletiva.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 1. Sedute del Consiglio

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio gestisce, nei giorni delle sedute, il diritto di vigilanza nella sala del Consiglio e nell'anticamera.

2. Le persone che disturbano le delibere possono, previa ammonizione, essere allontanate o rimosse dalla polizia.

3. Al fine di garantire la sicurezza, proteggere la salute e assicurare il corretto svolgimento delle attività del Consiglio, l'ufficio può subordinare l'accesso alla sala del Consiglio a determinate condizioni.

C. Procedura del Consiglio cantonale - 2. Disposizioni generali sulla procedura

1. La parola viene concessa esclusivamente dalla Presidente o dal Presidente del Consiglio. Chi desidera parlare deve annunciarsi presso di lei o di lui.

2. Se la Presidente o il Presidente del Consiglio desidera partecipare alla discussione, la Presidenza è assunta dalla prima Vicepresidente o dal primo Vicepresidente.

3. La parola è concessa nell'ordine delle richieste di intervento. La parola deve essere concessa ai relatori delle commissioni competenti e ai membri del Consiglio di governo non appena la richiedono. Per le mozioni procedurali e le repliche, la parola può essere richiesta in qualsiasi momento.

4. Gli oratori che nei loro interventi si allontanano troppo dall'argomento della discussione vengono richiamati a rimanere in tema.

5. L'Ufficio può, se necessario, limitare il tempo di intervento.

C. Procedura del Consiglio cantonale - 2. Disposizioni generali sulla procedura

1. Se un membro del consiglio è stato attaccato personalmente, ha il diritto a una breve replica. Non si tiene alcuna discussione.

C. Procedura del Consiglio cantonale - 2. Disposizioni generali sulla procedura

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno chiede più la parola.

2. Se una mozione per la chiusura della discussione viene accettata, possono prendere la parola solo le persone già iscritte.

3. La rappresentante o il rappresentante del consiglio di governo e, in conclusione, la relatrice o il relatore della commissione competente possono in ogni caso rispondere brevemente agli interventi effettuati.

C. Procedura del Consiglio cantonale - 2. Disposizioni generali sulla procedura

1. Per ogni oggetto di discussione si svolge di regola un dibattito sull'entrata in materia. L'entrata è obbligatoria per

a) iniziative popolari;

b) elezioni previste dalla legge;

c) preventivo, piano delle attività e dei finanziamenti nonché conti pubblici;

d) rapporti di gestione;

e) altri oggetti di discussione la cui trattazione è prescritta dalla legislazione.

2. La parola è concessa in ordine al

a) commissione competente;

b) consiglio di governo;

c) altre commissioni con collegamenti tecnici all'oggetto di discussione;

d) gruppi parlamentari;

e) membri del consiglio;

f) consiglio di governo;

g) commissione competente.

3. Se non viene presentata una mozione di non entrata in materia, l'entrata è considerata deliberata.

4. Se il consiglio non entra in materia su un oggetto di discussione, questo viene cancellato dalla lista dei compiti, comprese eventuali iniziative parlamentari, come concluso.

C. Procedura del Consiglio cantonale - 2. Disposizioni generali sulla procedura

1. Dopo il dibattito sull'entrata in materia segue la discussione dettagliata in una o più letture. Un progetto può essere esaminato articolo per articolo, sezione per sezione o nel suo complesso.

2. All'inizio della seconda lettura, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio possono fare osservazioni generali sul progetto e sul risultato della discussione popolare.

C. Procedura del Consiglio cantonale - 2. Disposizioni generali sulla procedura

1. Per i progetti soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo, si tengono due letture.

2. Il Consiglio può decidere una terza lettura nei casi di cui al comma 1 e una seconda lettura negli altri progetti.

3. Se un progetto viene respinto all'ultima lettura, esso è cancellato dall'elenco degli affari come concluso, inclusi eventuali atti parlamentari.

C. Procedura del Consiglio cantonale - 2. Disposizioni generali sulla procedura

1. Successivamente alla discussione dettagliata, si procede a una votazione complessiva sulla proposta.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Proposte

1. Ogni membro del consiglio può presentare mozioni su un oggetto di discussione pendente sia nel consiglio che nella commissione preparatoria. Il diritto di presentare mozioni da parte delle frazioni è limitato al dibattito in consiglio.

2. Le mozioni nel consiglio devono essere presentate per iscritto e devono essere formulate. Le mozioni procedurali possono essere presentate oralmente.

3. Le mozioni nel consiglio vengono sottoposte a un controllo di legittimità formale al momento della presentazione.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Proposte

1. Con il rinvio, il Consiglio cantonale incarica il Consiglio di Stato o la commissione preparatoria di integrare o modificare una proposta o di sottoporre un rapporto aggiuntivo.

2. Le domande di rinvio possono riguardare l'intera proposta o singole disposizioni.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Proposte

1. Fino alla chiusura di una seduta, ogni membro del consiglio può richiedere di ritornare su singoli articoli o sezioni di una proposta, precisamente indicati. È consentita una breve motivazione della richiesta. Il consiglio decide senza ulteriori discussioni.

2. Se il consiglio approva una richiesta di ritorno, gli articoli o le sezioni interessati saranno nuovamente esaminati.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 3. Proposte

1. Le mozioni ordinamentali si riferiscono a richieste che mirano alla rimozione di un argomento di discussione dall'ordine del giorno o al suo rinvio, o che riguardano la forma del trattamento o l'applicazione della legislazione sul Gran Consiglio in generale.

2. Le mozioni ordinamentali vengono risolte immediatamente.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio vota.

2. In caso di parità di voti, la Presidente o il Presidente del Consiglio esprime il voto decisivo, che può essere brevemente motivato. Non si svolge alcuna discussione.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. La votazione avviene di norma con il sistema di votazione elettronico, in caso di elezioni o votazioni segrete mediante scheda elettorale.

2. In caso di malfunzionamento del sistema di votazione elettronico, la Presidente o il Presidente del Consiglio decide se la votazione avviene per alzata di mano o mediante appello nominale.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. I voti espressi in ciascuna votazione vengono conteggiati e salvati elettronicamente. Il risultato e il comportamento di voto dei membri del consiglio vengono mostrati su tabelloni. Il Presidente o la Presidente del Consiglio annuncia il risultato.

2. In caso di votazioni segrete, i voti espressi vengono conteggiati dagli scrutatori e dalle scrutatrici. Il Presidente o la Presidente del Consiglio annuncia il risultato.

3. In caso di malfunzionamento del sistema di voto elettronico, si può rinunciare al conteggio dei voti, a condizione che non vi siano dubbi sul risultato e che né un membro del consiglio né il consiglio di governo sollevino obiezioni.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. Prima della votazione, la Presidente o il Presidente del Consiglio fornisce una breve panoramica delle mozioni presentate e propone al Consiglio un ordine per le votazioni.

2. Eventuali obiezioni vengono immediatamente risolte dal Consiglio.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. Con una mozione di emendamento si intende apportare una modifica parziale a una mozione principale e con una mozione di sotto-emendamento si intende apportare una modifica parziale a una mozione di emendamento.

2. Le mozioni di sotto-emendamento vengono messe ai voti prima delle mozioni di emendamento, e queste ultime, a loro volta, prima delle mozioni principali.

3. Se un membro del consiglio accetta una mozione di sotto-emendamento, non si impegna automaticamente ad accettare anche la mozione di emendamento. Allo stesso modo, l'accettazione di una mozione di emendamento non richiede l'accettazione della mozione principale.

4. Le mozioni eventuali sono quelle che, secondo la volontà del proponente, devono essere messe ai voti solo se si verifica una determinata condizione.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. Le mozioni sono considerate equivalenti se possono sostituirsi integralmente.

2. Le mozioni equivalenti sono sottoposte a voto in parallelo. Ogni membro del consiglio può votare solo per una di queste mozioni.

3. Se vi sono più di due mozioni equivalenti e nessuna ottiene la maggioranza dei voti dei presenti, sarà eliminata dalla votazione quella che raccoglie meno voti. Successivamente, si proseguirà con la votazione tra le mozioni rimanenti nello stesso modo.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. Per l'accettazione di una proposta o di una mozione è richiesta alla prima votazione la maggioranza dei presenti e alla seconda la maggioranza dei votanti, salvo che non sia espressamente prevista una diversa disposizione.

C. Procedura del Consiglio Cantonale - 4. Votazioni

1. Se una proposta, che è stata inviata insieme ai documenti per la seduta, non viene contestata, si considera tacitamente accettata.

D. Oggetti della consulenza - 1. Elezioni

1. Dapprima vengono eletti i membri e successivamente vengono eletti dal loro interno la Presidente o il Presidente.

2. Le commissioni possono essere elette nel loro complesso, se il Consiglio lo decide.

D. Oggetti della consulenza - 1. Elezioni

1. Le autorità o le commissioni possono essere confermate nel loro insieme, a meno che il Consiglio non decida diversamente.

2. Le presidentesse o i presidenti vengono in ogni caso confermati singolarmente.

D. Oggetti della consulenza - 1. Elezioni

1. I risultati delle elezioni vengono comunicati per iscritto alle persone elette, alle autorità e ad altri soggetti interessati.

D. Oggetti di Consulenza - 2. Documenti e Oggetti Speciali di Consulenza

1. La discussione pubblica ha luogo dopo la prima lettura.

2. Entro quattro settimane dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, ogni persona residente nel cantone può presentare proposte scritte al Consiglio cantonale. Le proposte saranno comunicate, di regola nel loro testo integrale, ai membri del Consiglio e pubblicate prima della seconda lettura.

3. I documenti relativi all'oggetto della discussione saranno inviati ai partecipanti alla discussione pubblica. Rimangono riservate le limitazioni a tutela della personalità di terzi.

**D. Oggetti di consulenza - 2. Documenti di riferimento e oggetti di consulenza speciali**

1. Chi desidera motivare personalmente le proprie proposte derivanti dalla discussione popolare davanti al Consiglio, deve annunciarsi presso la Presidente o il Presidente del Consiglio entro e non oltre 10 giorni prima della relativa seduta.

2. La Presidente o il Presidente del Consiglio regola la procedura nei singoli casi. Egli o ella può in particolare limitare il tempo di parola e decide in merito alla distribuzione di documenti ai membri del Consiglio.

3. Di norma, alla stessa persona è concessa la parola una sola volta.

D. Oggetti di Consulenza - 2. Proposte di Delibera e Oggetti di Consulenza Speciale

1. La commissione competente si esprime nel suo rapporto e nella proposta in merito all'opinione degli iniziatori ai sensi dell'art. 49 KRG.

2. Se il Consiglio dichiara un'iniziativa popolare completamente invalida nella prima lettura, non si svolge una seconda lettura.

D. Oggetti di Consulenza - 2. Documenti e Oggetti Speciali di Consulenza

1. L'ufficio inserisce almeno due volte all'anno un'ora delle domande nell'ordine del giorno.

2. Le domande devono essere presentate per iscritto, in forma concisa e senza motivazione, almeno 30 giorni prima della seduta presso l'ufficio. La presidente o il presidente del consiglio possono respingere domande prolisse per accorciamento.

3. Le domande non vengono presentate o motivate in consiglio. Il membro competente del consiglio del governo risponde brevemente. È consentita una domanda aggiuntiva pertinente da parte dell'autore della domanda. Non si svolge alcuna discussione.

4. In casi eccezionali, possono essere distribuiti materiali scritti. Decide la presidente o il presidente del consiglio.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. Un'iniziativa parlamentare deve essere presentata per iscritto e motivata all'ufficio. L'iniziativa parlamentare deve essere previamente corretta formalmente e sostanzialmente nell'ambito di una procedura di esame preliminare. Le disposizioni del Consiglio di Stato riguardanti la procedura di esame preliminare si applicano mutatis mutandis.

2. L'ufficio porta a conoscenza dei membri del consiglio e del Consiglio di Stato il testo dell'iniziativa parlamentare e lo pubblica.

3. L'ufficio inserisce l'iniziativa parlamentare all'ordine del giorno al più tardi sei mesi dopo la presentazione. Alla commissione competente e al Consiglio di Stato deve essere data la possibilità di esprimere un parere scritto.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. Un'iniziativa parlamentare viene inizialmente motivata oralmente. Successivamente, la commissione competente e il consiglio del governo hanno l'opportunità di esprimere il loro parere al riguardo.

2. Dopo la discussione, viene messo ai voti se l'iniziativa parlamentare debba essere dichiarata significativa.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. La commissione competente avvia una procedura di consultazione, ove tale procedura sia indicata. Le disposizioni del consiglio di governo sulla procedura di consultazione si applicano mutatis mutandis.

2. Con la presentazione della proposta al Consiglio cantonale, la commissione competente trasmette la proposta al consiglio di governo per un parere.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. Le mozioni, le postulazioni e le interpellanze devono essere presentate per iscritto all'ufficio. Quest'ultimo le inserisce, al più tardi, all'ordine del giorno della riunione successiva e ne informa i membri del consiglio e il consiglio del governo, pubblicandone il testo.

2. Un'interpellanza designata come urgente viene inserita all'ordine del giorno della prossima riunione, a condizione che sia firmata da almeno 20 membri del consiglio e sia stata presentata almeno 10 giorni prima dell'invio dei documenti della riunione.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. Una mozione o un postulato viene inizialmente motivato oralmente. Successivamente, la commissione competente e il consiglio di governo hanno l'opportunità di esprimersi al riguardo.

2. Il testo di una mozione o di un postulato non può essere modificato durante il corso della discussione.

3. Dopo la discussione, si procede alla votazione per stabilire se la mozione o il postulato debba essere dichiarato rilevante.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. L'interpellanza può essere motivata oralmente. Dopo la risposta del Consiglio di governo, la parola viene concessa solo una volta ciascuno all'autrice o all'autore dell'interpellanza e al Consiglio di governo.

2. Una discussione generale si svolge solo se viene richiesta da un gruppo parlamentare o decisa dal consiglio.

3. Una proposta di discussione viene votata senza ulteriore dibattito.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. Una richiesta scritta deve essere presentata all'ufficio. Essa viene inoltrata al consiglio di governo. Il testo viene portato a conoscenza dei membri del consiglio e pubblicato.

2. La risposta del consiglio di governo viene inviata a tutti i membri del consiglio e pubblicata.

D. Oggetti di consulenza - 3. Iniziative parlamentari

1. La dichiarazione di ritiro delle iniziative parlamentari è presentata all'ufficio.

E. Rapporti d'Affari con Altre Autorità

1. Le commissioni competenti monitorano lo sviluppo della cooperazione intercantonale e internazionale del Cantone nel loro ambito di competenza.

2. Esse partecipano alla formazione della volontà esercitando i diritti di informazione e consultazione conformemente agli art. 68 e seguenti del KRG.

3. Le commissioni possono deliberare congiuntamente con gli organi parlamentari di altri cantoni, se un affare riguarda la cooperazione intercantonale e internazionale.

E. Rapporti Commerciali con Altre Autorità - F. Disposizioni Transitorie

1. La prima elezione delle commissioni permanenti preparatorie avviene entro 7 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le commissioni speciali elette secondo la vecchia normativa rimangono in vigore fino a quando non abbiano adempiuto al loro mandato o siano sostituite da una commissione secondo la nuova normativa.

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