Legge sull'informazione e sull'accesso ai documenti (Informationsgesetz) - Scopo, Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Questa legge disciplina i principi dell'informazione della popolazione sull'attività delle autorità e il diritto di accesso ai documenti ufficiali.
2. Si applica a tutte le autorità e gli organi del cantone, dei comuni e delle associazioni di comuni, nonché alle corporazioni e agli istituti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 108 della Costituzione cantonale.
3. Fatte salve le disposizioni particolari della legislazione federale o di altre leggi cantonali.
1. Le riunioni del Consiglio di Governo e delle commissioni da esso nominate non sono pubbliche.
2. Le eccezioni sono stabilite dal Consiglio di Governo.
1. Le udienze dei tribunali sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge.
1. Le sedute dei parlamenti comunali sono pubbliche. Gli art. 2 cpv. 3 e art. 4 si applicano analogamente.
2. Le sedute dei consigli comunali e delle commissioni consiliari comunali non sono pubbliche; le eccezioni sono determinate dal consiglio comunale.
1. Le autorità del cantone e dei comuni informano il pubblico tempestivamente e adeguatamente sulle loro attività, a meno che non vi siano interessi pubblici o privati prevalenti contrari.
1. Ogni persona che può dimostrare un interesse legittimo ha, nell'ambito di questa legge, il diritto di consultare atti ufficiali, a condizione che non vi siano prevalenti interessi pubblici o privati contrari (Art. 12, comma 3, della Costituzione cantonale).
1. Relazioni, studi e perizie vengono resi accessibili al pubblico, a meno che non vi siano prevalenti interessi pubblici o privati contrari.
1. L'accesso ai verbali delle riunioni non pubbliche richiede l'autorizzazione dell'autorità competente.
1. Gli interessi pubblici prevalenti sussistono in particolare quando
a) la divulgazione anticipata di documenti di lavoro interni, domande e progetti comprometterebbe significativamente il processo decisionale;
b) la popolazione verrebbe danneggiata in altro modo, segnatamente mediante il pericolo per la sicurezza pubblica;
c) si genererebbe un onere sproporzionato per l'autorità.
2. Un onere sproporzionato ai sensi del comma 1 lett. c si verifica quando l'autorità non è in grado, con i propri mezzi ordinari di personale e infrastruttura, di evadere l'istanza entro un termine utile, senza trascurare altri compiti.
1. Si considerano preponderanti gli interessi privati in particolare
a) la protezione dei dati personali particolarmente degni di tutela;
b) la tutela della personalità in procedimenti amministrativi e giudiziari non ancora definiti con sentenza definitiva;
c) il segreto commerciale o il segreto professionale.
1. Le disposizioni eccezionali ai sensi degli Art. 11 bis 13 si riferiscono solo alla parte degli atti o di un'informazione che merita protezione e si applicano solo finché sussiste un interesse preponderante alla riservatezza.
1. Le richieste di accesso agli atti devono di regola essere presentate per iscritto. Devono contenere la prova di quale sia l'interesse legittimo. I dati di interesse devono essere designati nel modo più preciso possibile.
2. È competente a rispondere l'autorità che si occupa della questione oppure, se il procedimento è concluso, l'autorità che gestisce gli atti.
3. Le richieste rivolte a un ufficio non competente vengono inoltrate senza indugio all'autorità competente per la trattazione.
1. È possibile imporre una tassa per spese particolari.[5]
1. Se l'accesso ai documenti è controverso, l'autorità emette un provvedimento.
2. I provvedimenti degli organi del Consiglio cantonale possono essere impugnati davanti al Consiglio cantonale entro 20 giorni.
1. Il Consiglio di Stato designa gli uffici competenti per l'informazione del Cantone; esso può emanare ulteriori disposizioni d'esecuzione.
2. Il Tribunale superiore regola l'informazione da parte dei tribunali, nonché delle autorità di esecuzione e fallimento. Esse possono disciplinare l'accreditamento degli operatori dei media.
1. Questa legge entra in vigore il 1° maggio 1996.